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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 373/2020 R.G., di appello avverso l'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. n. rep. 777/2020, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il
30.11.2020 nella controversia n. 2464/2017 R.G., avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale;
TRA
OR Di LS ([...]), rappresentato e difeso, in forza di procura a margine dell'atto di appello, dall'Avv.
Tiziana Giarrusso, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
ID AV ([...]), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dagli
Avv.ti Katia Amoroso e Maria Mara AV, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
APPELLATO
CONCLUSIONI
pag. 1 di 8 Per l'appellante: nel merito revocare integralmente l''ordinanza n. 777/2020 emessa in data
30.11.2020 dal Tribunale ordinario di Campobasso, previa declaratoria di nullità per le ragioni meglio esposte ai punti 1) e 2); condannare il rag. AV al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché al risarcimento anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per l'appellato: rigettare in toto l'appello proposto dal Di LS OR perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte e confermare integralmente tutte le statuizioni di cui all'ordinanza n. 777/2020 emessa dal
Giudice di primo grado in data 30.11.2020 con integrale rigetto di tutte le conclusioni indicate dall'appellante nel proprio scritto, nonché con integrale rigetto delle richieste istruttorie ivi formulate perché inammissibili;
voglia altresì valutare la Ecc.ma Corte di Appello, se nel caso di specie sussiste responsabilità in caso al Di LS OR per la dichiarazione di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria e compensi di causa.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. del
30.11.2020, ha accolto la domanda, proposta da ID AV nei confronti di
OR Di LS, titolare dell'omonima impresa individuale, di pagamento del corrispettivo per l'opera professionale prestata dal primo in favore del secondo, consistente nella redazione e tenuta della contabilità e nei conseguenti adempimenti di carattere fiscale, condannando il Di LS al pagamento, a tale titolo, della somma di € 19.106,70, oltre Iva e contributo integrativo come per legge, come risultante dall'estratto conto allegato.
Secondo quanto prospettato con l'atto introduttivo, l'opera professionale del AV in favore del Di LS si era svolta a partire dal 1986, con pattuizione di un compenso in abbonamento annuale, da corrispondersi mensilmente e, dopo circa un ventennio in cui il rapporto professionale si era svolto senza grandi difficoltà, il
Di LS aveva cominciato a non pagare con puntualità; a partire dal 2008 il AV aveva più volte sollecitato, con lettere raccomandate, il pagamento delle competenze maturate, ricevendo solo piccoli acconti, che aveva provveduto a pag. 2 di 8 decurtare dalla somma complessivamente dovuta.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto appello OR Di LS, con atto di citazione notificato il 23.12.2020, chiedendone, previa sospensione della provvisoria esecutività, la dichiarazione di nullità; ha altresì insistito nell'ammissione della prova testimoniale rigettata in primo grado.
Si è costituito ID AV, insistendo nella declaratoria di inammissibilità e. comunque, nel rigetto del gravame.
Con ordinanza del 25.2.2022 è stata disattesa la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ed è stata rigettata la richiesta di prova testimoniale, per inammissibilità ex artt. 2721 e 2726 c.c. della prova del pagamento, e per genericità delle circostanze capitolate.
Con ordinanza del 29.2.2024, pronunciata all'esito dell'udienza del 28.2.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127-ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del 10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione è articolata in due motivi.
Con il primo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c., per avere il tribunale utilizzato lo strumento dell'esibizione in modo improprio, irrituale e illegittimo, così da ledere il diritto costituzionale al giusto processo dell'appellante, con conseguente nullità dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario.
Con il secondo si censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
2. Considerato il suo carattere potenzialmente assorbente, il secondo motivo deve essere esaminato in via prioritaria.
Secondo il tribunale l'esistenza di un contratto di prestazione professionale tra le parti e la sua esecuzione non possono essere posti in dubbio alla luce della mancata contestazione delle circostanze poste a base della domanda e della analitica indicazione, nell'estratto conto prodotto, dei prezzi e delle prestazioni svolte dal professionista;
inoltre, è lo stesso Di LS ad ammettere l'esistenza di un contratto d'opera professionale tra le parti, nel momento in cui deduce l'avvenuto integrale pagamento, con la conseguenza che il professionista deve ritenersi pag. 3 di 8 sollevato dall'onere della relativa prova.
A tali argomentazioni l'appellante replica di aver dedotto, con la memoria di costituzione in primo grado, che il AV non aveva fornito alcuna prova sull'an del credito e sull'entità delle prestazioni eseguite, non potendo avere alcun valore probatorio l'estratto conto unilateralmente predisposto.
2.1. Le censura è infondata, essendo la conclusione a cui è giunto il tribunale corretta, sia pure con le precisazioni di seguito indicate.
Va considerato, al riguardo, che la valutazione della condotta processuale del convenuto ai fini della non contestazione dei fatti allegati da controparte deve essere correlata al regime delle preclusioni, e quindi all'"esaurimento della fase entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte" (Cass., n. 31402/2019).
Posto che nel procedimento sommario di cognizione non è ravvisabile alcuna preclusione in tema di allegazione dei fatti o di precisazione e modificazione dei fatti già allegati, non può operare il principio di non contestazione fino a quando esso non sia convertito in rito ordinario, con la fissazione dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (Cass., n. 24415/2021).
A tanto consegue che se la conversione in rito ordinario non avviene, come nel caso in esame, è sempre possibile contestare in appello i fatti rilevanti posti a fondamento della domanda.
Fatta questa premessa, deve, tuttavia, darsi atto che la non contestazione in primo grado da parte del Di LS dei fatti costitutivi della domanda è persistita nel presente grado di appello.
L'appellante non ha contestato le seguenti circostanze di fatto dedotte dall'appellato sin dal ricorso introduttivo in primo grado e ulteriormente specificate nel comparsa di risposto in appello:
- la dedotta esistenza dal 1986 dell'incarico all'appellato di redazione e tenuta della contabilità della ditta dell'appellante e dei conseguenti adempimenti fiscali;
- la pattuizione di un compenso in abbonamento annuale, nella misura, secondo quanto specificato con la comparsa di risposta in appello (ma già
pag. 4 di 8 ricavabile dall'estratto conto prodotto in primo grado, richiamato dal ricorso introduttivo), fino al 2008, di € 1.400,00 annui per la redazione e tenuta della contabilità, di € 60,00 annui per la redazione e l'invio dei modelli F24 e di €
200,00 annui per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi;
a partire dal 2009, di € 120,00 mensili per la redazione e tenuta della contabilità e di
€ 5,00 mensili per la redazione e l'invio dei modelli F24;
- l'effettivo svolgimento nel corso degli anni delle prestazioni professionali oggetto dell'incarico, non interrotte neanche quando i pagamenti erano divenuti saltuari (con la comparsa di risposta in appello sono state indicate nel dettaglio, e non contestate, le prestazioni di redazione e tenuta della contabilità e di adempimenti fiscali svolte: registrazione delle fatture di acquisto, di quelle di vendita e dei corrispettivi con annotazione delle stesse nel registro IVA della ditta appellante;
calcolo ad alla liquidazione dell'imposta dovuta;
calcolo dei contributi IVS dovuti;
calcolo del premio
INAIL dovuto;
calcolo dei tributi locali dovuti;
formazione e invio telematico dei modelli F24 necessari per il versamento dei contributivi IVS e per il pagamento del premio INAIL e delle imposte, anche locali, dovute;
redazione e aggiornamento del registro dei cespiti ammortizzabili;
formazione e invio telematico delle dichiarazioni IVA periodiche alla competente Agenzia delle Entrate;
formazione ed invio telematico della dichiarazione dei redditi;
formazione e invio telematico della dichiarazione
770; formazione ed invio telematico del c.d. “spesometro”);
- i solleciti di pagamento rivolti all'appellato, a più riprese, a partire dal 2008, sia con raccomandata a/r sia in forma verbale, e i pagamenti parziali avvenuti nel corso del tempo.
A fronte di queste deduzioni specifiche riguardanti tutti i termini e le vicende del contratto di opera professionale inter partes (oggetto della prestazione, corrispettivo pattuito e termine, adempimento della prestazione professionale e correlato adempimento solo parziale della controprestazione di pagamento del corrispettivo), costituiva onere di parte appellante, dedurre, quantomeno nel presente grado di appello, circostanze di fatto contrarie tali da integrare una contestazione altrettanto specifica, quindi: negare di aver conferito incarico al
AV o dedurre circostanze di fatto diverse relativamente all'estensione temporale dell'incarico e al compenso pattuito.
pag. 5 di 8 L'esistenza di un contratto d'opera professionale tra le parti deve considerarsi fatto pacifico non soltanto per la mancata la contestazione dell'allegazione avversa, ma perché l'appellante ha svolto difese logicamente incompatibili con la volontà di contestare, deducendo l'integrale pagamento delle competenze del professionista, la qual cosa, evidentemente, presuppone in conferimento dell'incarico.
Quanto alle altre circostanze del negozio (oggetto, estensione temporale e corrispettivo pattuito) e alle vicende relative alla sua esecuzione (svolgimento dell'attività professionale e inadempimento parziale all'obbligo di pagamento del corrispettivo), certamente non costituisce contestazione specifica la deduzione, fatta dall'appellante sia nel primo sia nel presente grado, che controparte non ha assolto all'onere della prova a causa dell'inidoneità probatoria della documentazione di formazione unilaterale prodotta.
È evidente, infatti, che se il non prendere posizione sui fatti allegati, nel senso di negarli o di darne una ricostruzione diversa, configurando una mancata contestazione, solleva controparte, ex art. 115 comma 1 c.p.c., dall'onere di dimostrare i fatti, il problema della prova dei fatti costitutivi della pretesa è superato e, quindi, non ha più senso discutere di valore probatorio dei documenti prodotti.
In altri termini, poiché, in base all'operatività del meccanismo della non contestazione, i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere posti a fondamento della decisione, le allegazioni specifiche di parte appellata, sopra riassunte e non contestate, avrebbero comportato l'accoglimento della domanda anche in mancanza di qualsiasi produzione documentale;
pertanto invocare l'inidoneità probatoria di questa è priva di rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di non contestazione.
Fermo restando il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, solo per completezza va detto che l'estratto conto in atti, che costituisce una parcella analitica delle prestazioni svolte in ciascun anno, con indicazione unitaria dei compensi pattuiti, è stato richiamato nel ricorso introduttivo, costituendo già dal primo grado parte delle allegazioni;
in ogni caso, i termini specifici dell'accordo sono stati ulteriormente chiariti con la comparsa di risposta in appello, a cui l'appellante non ha replicato in alcun modo.
2.2. Provato il fatto costitutivo della pretesa di pagamento, l'allegazione di aver integralmente corrisposto le competenza spettanti al AV, avendo ad oggetto un fatto estintivo della pretesa avversa, doveva essere provata dall'appellante.
pag. 6 di 8 Deve prendersi atto della mancanza di qualsiasi dimostrazione al riguardo, ribadendosi la valutazione di inammissibilità della prova testimoniale articolata dall'appellante, non solo perché diretta a provare il pagamento (artt. 2721 e 2726
c.c.), ma soprattutto perché priva di un'articolazione dei fatti circostanziati (i capitoli di prova articolati sono: "vero è che il rag. AV ID è stato integralmente pagato"; "vero è che il rag. AV ID non ha più nulla a pretendere nei confronti del sig. Di LS OR").
È evidente l'inammissibilità di una prova articolata senza alcun riferimento a fatti storici dotati di concretezza (versamento di somme specifiche, con determinate modalità e in circostanze di tempo e di luogo sufficientemente determinate), che, anzi, fa riferimento a valutazioni (non aver nulla a pretendere), e che, per tale sua genericità, non consente un'adeguata difesa alla controparte, sia in termini di deduzioni contrarie sia in termini di articolazione di una prova contraria.
3. Le considerazioni che precedono, per il loro carattere assorbente, rendono superfluo l'esame del primo motivo, con cui si sostiene l'illegittimità dell'ordine di esibizione della documentazione contabile relativa al periodo 2008 – 2017 della ditta Di LS.
Tale documentazione, in realtà, per quanto detto in precedenza, non è determinante sul piano probatorio, avendo la condotta di non contestazione di parte appellante prodotto l'effetto di sollevare controparte dall'onere della prova dei fatti allegati e non specificamente contestati.
A tal riguardo va valutata, a conferma ulteriore dell'esistenza tra le parti del contratto d'opera professionale, la circostanza che il AV fosse in possesso della documentazione contabile della ditta appellata, peraltro già risultante dall'attestazione del Cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate in ordine al depositario delle scritture contabili dell'impresa del Di LS.
4. Alla pronuncia adottata consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che vanno liquidate in base ai parametri di cui al d. m. n. 55/14 e ss. mm., tenuto conto del valore della causa, in misura intermedia tra minimi e medi, per fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Non sono ravvisabili i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione del fatto che le allegazioni di controparte sul fatto costitutivo della pretesa sono state ulteriormente precisate nel presente grado di pag. 7 di 8 appello.
Ricorrono rispetto all'appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 30.11.2020, proposto da
OR Di LS, con citazione notificata il 23.12.2020, nei confronti di ID
AV, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 5.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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