Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/07/2024, n. 21154
CASS
Sentenza 29 luglio 2024

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In tema di addebito dell'addizionale provinciale (di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e rispetto alle quali l'azione di rimborso risulta eccessivamente difficoltosa - è legittimato, in via straordinaria e per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ad agire nei confronti dell'Erario con la stessa azione di indebito oggettivo esperibile nei confronti del fornitore, entro il termine di prescrizione ordinaria, attesa la sua natura civilistica, non trovando applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, assegnato al soggetto passivo del rapporto di imposta per il rimborso.

In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Commentari3

  • 1Addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica, ampliati i termini della legittimazione straordinaria e di decadenza dell’azione di rimborsoAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 20 settembre 2024

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 26 marzo 2021, iscritta al n. 102 reg. ord. 2021, il Collegio arbitrale di Vicenza (di seguito: il Collegio arbitrale) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), che prevede che «[q]ualora, al termine di un procedimento …

     Leggi di più…

  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/07/2024, n. 21154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21154
Data del deposito : 29 luglio 2024

Testo completo