CASS
Sentenza 5 aprile 2022
Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2022, n. 12694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12694 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OP LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY -, che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio sulla pena, rigetto nel resto. udito il difensore l'avvocato BOSCAINO AMEDEO si riporta al ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12694 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 10/09/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 novembre 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava OP EL responsabile dei reati di furto aggravato, ricettazioni, possesso di documenti di identificazione falsi, uso di atto falso, detenzione illegale di arma comune da sparo con matricola parziale, truffa aggravata, sostituzione di persona aggravata, reati taluni dei quali commessi in concorso con ES VI. Ritenuta la continuazione a computata la diminuente per il rito, il Giudice condannava la OP alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal Giudice, il 15 maggio 2016 la OP, dopo essere stata fermata dall'addetto alla sicurezza del supermercato Coin sito a Roma in via Palmiro Togliatti, era stata tratta in arresto per il furto di taluni capi di abbigliamento. L'addetto alla sicurezza aveva dichiarato di aver visto l'imputata aggirarsi all'interno del supermercato, prelevare dagli espositori tre maglie di tipo polo e un giubbino di colore nero, entrare nel camerino e uscirne senza i capi;
aveva riferito poi di essere entrato nel camerino e di aver rinvenuto sul pavimento quattro placchette antitaccheggio. L'imputata aveva poi oltrepassato le barriere antitaccheggio senza allarmarle, occultando la merce sotto la borsa. La OP aveva esibito una carta d'identità contraffatta, recante la sua foto ma intestata a PO AR NA, ed era stato ritenuto che fosse identificabile per quest'ultima; nella borsa della OP era stata rinvenuta una forbice da manicure. Estesa la perquisizione presso il domicilio della OP, si era rinvenuta, oltre a fotocopie di documenti d'identità appartenenti ad altre persone e alla carta d'identità della stessa OP, un'arma comune da sparo, munita di caricatore privo di colpi. La OP aveva dichiarato solamente di averla ricevuta da un suo amico. L'arma presentava la matricola parzialmente abrasa. Il Giudice aveva ritenuto consumato il reato di furto e aveva posto a fondamento della decisione le dichiarazioni rese dall'addetto alla vigilanza, il verbale di perquisizione, la denuncia querela sporta dall`a capo del negozio;
inoltre, il Giudice aveva ritenuto sussistenti le aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., n. 2 e n. 7, i reati di possesso e fabbricazione di documenti falsi - in quanto la OP non aveva fornito alcuna giustificazione in relazione al possesso della carta di identità a nome di PO AR NA - e di uso di atto falso - poiché aveva mostrato agli operanti la suddetta carta d'identità falsa;
quest'ultima era risultata provento di furto ai danni della PO, e quindi era stato ritenuto integrato anche il reato di ricettazione;
il Giudice aveva riqualificato l'originaria imputazione di detenzione illegale di arma, di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967, in quella, 2 più grave, di detenzione clandestina di arma, di cui all'art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975, e aveva giudicato che l'arma proveniva da altro reato, anche in ragione della circostanza che la OP non era in possesso della documentazione ad essa relativa. Quanto ai reati contestati in concorso con l 'ES, emergeva che i due avevano aperto in modo fraudolento, presso la Banca Popolare Emilia Romagna, un conto corrente falso a nome di AR Rà»kraporale, la quale aveva raccontato di aver ospitato i due presso la propria abitazione e di non riconoscere il contratto relativo al conto corrente. All'esito della perquisizione nel domicilio dell'ES erano stati rinvenuti, inoltre, una fotocopia della carta d'identità intestata alla PO e recante la fotografia della OP, un conto corrente - intestato sempre alla PO - e la documentazione relativa al servizio multicanalità. Il Giudice aveva ritenuto dunque integrati, a carico della OP: il reato di sostituzione di persona;
il reato di uso di atto falso;
il reato di ricettazione - che, cronologicamente anteriore, assorbiva l'altra condotta di ricettazione;
il reato di truffa aggravata ai danni della Banca Popolare Emilia Romagna. Con riguardo a tale ultimo delitto, si erano posti a fondamento della decisione: la circostanza che sul telefono della OP risultavano richieste di registrazioni online presso istituti di credito, tutte effettuate a nome di PO AR NA utilizzando i dati anagrafici di quest'ultima e la carta d'identità falsa;
che come utenza era stata immessa quella in uso alla OP ma intestata alla PO;
che per attivare tale utenza era stato comunicato il numero di conto corrente intestato alla PO aperto dalla OP presso la Banca Popolare Emilia Romagna. Non erano state concesse le circostanze attenuanti generiche. 2. Con sentenza del 17 gennaio 2019, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputata dal reato di ricettazione della carta d'identità intestata a PO AR NA, alla luce della circostanza che la OP, fornendo la propria fotografia, aveva partecipato alla consumazione della falsificazione del documento. La pena principale, quindi, era stata rideterminata in anni tre di reclusione ed euro tremila di multa, ed era stata revocata la pena accessoria. Per il resto, la Corte di appello aveva confermato la sentenza, notando, in particolare, la correttezza della qualificazione del furto nella forma consumata e non tentata, dal momento che il personale di vigilanza si era accorto del fatto una volta che l'imputata aveva già superato le barriere antitaccheggio e si era dunque assicurata il possesso della refurtiva. 3. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 3 3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen. e vizio di motivazione. Nel provvedimento di appello non è stata fornita congrua motivazione in ordine alle ragioni per cui il delitto di furto non possa essere riqualificato nella fattispecie tentata: l'addetto alla vigilanza ha monitorato in modo costante l'imputata, sicché, alla luce della sentenza Sez. Un., n. 52117 del 17 luglio 2014 - che ha stabilito che il nnonitoraggio dell'azione furtiva esercitato anche mediante l'osservazione da parte degli addetti alla sorveglianza impedisce la consumazione del furto, non avendo in tal modo l'agente conseguito l'autonoma effettiva disponibilità della refurtiva -, la condotta concretamente posta in essere dalla OP resta allo stadio del tentativo. Il superamento delle barriere antitaccheggio non è di per sé elemento sufficiente a integrare la consumazione del reato, in quanto la OP è stata fermata mentre si trovava in possesso della merce all'interno del supermercato. Il principio enunciato nella sentenza menzionata è stato ribadito dalle Sezioni Unite, altresì, in relazione al superamento della cassa e, anche in tale caso, l'elemento rilevante è l'acquisizione della piena signoria sul bene sottratto, circostanza ostacolata dalla vigilanza costante sugli articoli rubati. Per le medesime argomentazioni deve escludersi, altresì, la sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la presenza di personale addetto alla vigilanza e la permanenza del controllo garantiscono, rispetto alla condotta illecita, un immediato intervento ostativo. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 23, terzo comma, legge 110 del 1975, all'art. 2 legge n. 895 del 1967 e all'art. 648 cod. pen. La riqualificazione della fattispecie relativa alla detenzione dell'arma è avvenuta senza indicare, con le dovute argomentazioni, le ragioni per cui la parziale cancellazione della matricola dall'arma sia imputabile alla OP, la quale ha dichiarato di averla ricevuta da un amico senza, poi, averla più spostata. Di conseguenza, non sussiste né il reato frutto della riqualificazione operata dal giudice, né il delitto di ricettazione. 3.3. Con il terzo motivo si deduce la mancata assoluzione dal reato di truffa aggravata. La OP è stata condannata per il reato di sostituzione di persona per avere aperto, in concorso con l'ES, un conto corrente intestato a PO AR NA;
tuttavia, poiché non è stata effettuata alcuna ulteriore operazione, non risulta integrato il requisito della specularità tra danno e profitto. Mentre il profitto può consistere in qualsiasi utilità, il danno è apprezzabile solo in 4 termini economici, e deve consistere in una lesione concreta e non soltanto potenziale. 3.4. Con il quarto motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza della ricorrente, il suo comportamento processuale, la reale capacità a delinquere, la giovane età e le attuali condizioni di vita. La OP ha affrontato un periodo molto complesso della sua vita e faceva uso di droghe, ma si è disintossicata;
ha portato essa stessa la polizia presso la residenza, al fine di consentire la perquisizione;
ha ricominciato a lavorare e si è allontanata da Roma. La Corte costituzionale ha chiarito che, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è possibile tenere in considerazione la condotta del reo susseguente al reato e, nel caso di specie, si ritiene sussistano tutti gli elementi per una riduzione della pena. Si rileva, comunque, che la Corte di appello ha determinato la pena in misura eccessiva, in particolare con riferimento alla ricettazione dell'arma che, in realtà, era stata fornita alla OP da un suo amico. L'arma, inoltre, non è mai stata effettivamente venduta dalla ricorrente - la quale non voleva metterla in circolazione - ed era priva di munizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondate le censure inerenti alla qualificazione nella forma consumata, piuttosto che tentata, della condotta di furto aggravato commessa dalla prevenuta. È opportuno premettere taluni principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibili. 1.1. La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha affermato che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale, ed il conseguente intervento difensivo, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01). 1.2. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno ritenuto che il superamento delle barriere antitaccheggio comportò l'acquisizione, da parte della OP, del pieno possesso sui beni oggetto di apprensione, seppur precaria, e ha giudicato che il delitto era giunto a consumazione. Tuttavia, tale conclusione contrasta con l'orientamento, sopra richiamato, ad avviso del quale il controllo compiuto dagli 5 addetti alla sorveglianza osta all'acquisizione della effettiva disponibilità degli oggetti appresi dall'agente. Pertanto, poiché nel caso di specie la OP fu fermata da un addetto alla sicurezza prima di conseguire l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, la condotta risulta essersi arrestata allo stadio del tentativo. 1.3. La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato, sempre in tema di furto, che l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01; nella specie, la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante nel caso di furto del portafogli di un bagnante, allontanatosi momentaneamente, in una spiaggia soggetta a servizio di osservazione discontinuo e a distanza della polizia). In applicazione del principio, deve ritenersi non condivisibile l'assunto difensivo che dalle medesime premesse - ossia, dalla presenza degli addetti alla sorveglianza - fa discendere l'inapplicabilità dell'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede. Dalla ricostruzione del fatto emerge, sul punto, che il controllo predisposto dal personale di vigilanza era solo saltuario. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del reato di detenzione illegale di armi in quello di detenzione clandestina di armi e alla sussistenza del delitto di ricettazione, è manifestamente infondato. 2.1. L'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110 stabilisce che sulle armi comuni da sparo sia impresso in maniera indelebile il numero di matricola idoneo all'identificazione e al controllo di esse. Chiunque detenga un'arma deve, dunque, sincerarsi dell'esistenza dei segni distintivi - il cui difetto è penalmente sanzionato - e non può trincerarsi dietro l'ignoranza della loro cancellazione. Pertanto, il cessionario possessore di un'arma, a meno che non voglia attribuirsi la paternità dell'abrasione della matricola, risponde di ricettazione, poiché la cancellazione del segno distintivo è sufficiente a provare la consapevolezza nell'agente della provenienza delittuosa dell'arma stessa, in quanto non posseduta legittimamente dal cedente (Sez. 5, n. 399 del 27/10/1992, dep. 1993, Delli Paoli, Rv. 193178 - 01; fattispecie in cui la matricola abrasa si trovava all'interno della canna, in posizione non visibile dall'esterno). Più recentemente, e stato affermato che chiunque detiene un'arma comune da sparo deve sincerarsi dell'esistenza dei segni distintivi prescritti dall'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, cosicché non può 6 invocare la situazione di ignoranza della loro abrasione o cancellazione (Sez. 1, n. 11908 del 18/01/2019, Passaro, Rv. 275321 - 01). 2.2. In applicazione del principio, deve ritenersi, con riferimento al caso in esame, la corretta applicazione della norma, con riferimento alla ritenuta configurabilità della responsabilità della OP in ordine ai reati riguardanti le armi. 3. Il terzo motivo di ricorso, con cui è censurata la mancata assoluzione del delitto di truffa aggravata, è manifestamente infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può integrare ingiusto profitto con correlativo danno della banca, costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione (Sez. 5, n. 35590 del 22/02/2019, Cerrito, Rv. 276777 - 01). 3.2. Ebbene, poiché, nel caso di specie, la condotta posta in essere dalla OP, in concorso con l'ES, consistette nell'apertura fraudolenta di un conto corrente presso la Banca popolare Emilia-Romagna, risulta sussistente il reato contestato. 4. Anche l'ultimo motivo di ricorso, riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). Tuttavia, l'onere di motivazione può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). Inoltre, è stato chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959). 4.2. Nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto dirimenti, nel senso del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la pluralità e la pericolosità delle 7 condotte poste in essere dalla OP, tra cui, in particolare, il possesso dell'arma clandestina. Inoltre, ha tenuto in considerazione la lucidità della donna nella programmazione di una molteplicità di reati in un breve lasso di tempo. La motivazione risulta pertanto adeguata e non si rinvengono i vizi denunciati. 5. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse di OP EL deve essere accolto limitatamente alla qualificazione, nella forma tentata e non consumata, del reato di furto aggravato. Deve disporsi, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Per il resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Riqualificato il delitto di cui al capo A) come tentativo di furto aggravato, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, 10 settembre 2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY -, che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio sulla pena, rigetto nel resto. udito il difensore l'avvocato BOSCAINO AMEDEO si riporta al ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12694 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 10/09/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 novembre 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava OP EL responsabile dei reati di furto aggravato, ricettazioni, possesso di documenti di identificazione falsi, uso di atto falso, detenzione illegale di arma comune da sparo con matricola parziale, truffa aggravata, sostituzione di persona aggravata, reati taluni dei quali commessi in concorso con ES VI. Ritenuta la continuazione a computata la diminuente per il rito, il Giudice condannava la OP alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal Giudice, il 15 maggio 2016 la OP, dopo essere stata fermata dall'addetto alla sicurezza del supermercato Coin sito a Roma in via Palmiro Togliatti, era stata tratta in arresto per il furto di taluni capi di abbigliamento. L'addetto alla sicurezza aveva dichiarato di aver visto l'imputata aggirarsi all'interno del supermercato, prelevare dagli espositori tre maglie di tipo polo e un giubbino di colore nero, entrare nel camerino e uscirne senza i capi;
aveva riferito poi di essere entrato nel camerino e di aver rinvenuto sul pavimento quattro placchette antitaccheggio. L'imputata aveva poi oltrepassato le barriere antitaccheggio senza allarmarle, occultando la merce sotto la borsa. La OP aveva esibito una carta d'identità contraffatta, recante la sua foto ma intestata a PO AR NA, ed era stato ritenuto che fosse identificabile per quest'ultima; nella borsa della OP era stata rinvenuta una forbice da manicure. Estesa la perquisizione presso il domicilio della OP, si era rinvenuta, oltre a fotocopie di documenti d'identità appartenenti ad altre persone e alla carta d'identità della stessa OP, un'arma comune da sparo, munita di caricatore privo di colpi. La OP aveva dichiarato solamente di averla ricevuta da un suo amico. L'arma presentava la matricola parzialmente abrasa. Il Giudice aveva ritenuto consumato il reato di furto e aveva posto a fondamento della decisione le dichiarazioni rese dall'addetto alla vigilanza, il verbale di perquisizione, la denuncia querela sporta dall`a capo del negozio;
inoltre, il Giudice aveva ritenuto sussistenti le aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., n. 2 e n. 7, i reati di possesso e fabbricazione di documenti falsi - in quanto la OP non aveva fornito alcuna giustificazione in relazione al possesso della carta di identità a nome di PO AR NA - e di uso di atto falso - poiché aveva mostrato agli operanti la suddetta carta d'identità falsa;
quest'ultima era risultata provento di furto ai danni della PO, e quindi era stato ritenuto integrato anche il reato di ricettazione;
il Giudice aveva riqualificato l'originaria imputazione di detenzione illegale di arma, di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967, in quella, 2 più grave, di detenzione clandestina di arma, di cui all'art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975, e aveva giudicato che l'arma proveniva da altro reato, anche in ragione della circostanza che la OP non era in possesso della documentazione ad essa relativa. Quanto ai reati contestati in concorso con l 'ES, emergeva che i due avevano aperto in modo fraudolento, presso la Banca Popolare Emilia Romagna, un conto corrente falso a nome di AR Rà»kraporale, la quale aveva raccontato di aver ospitato i due presso la propria abitazione e di non riconoscere il contratto relativo al conto corrente. All'esito della perquisizione nel domicilio dell'ES erano stati rinvenuti, inoltre, una fotocopia della carta d'identità intestata alla PO e recante la fotografia della OP, un conto corrente - intestato sempre alla PO - e la documentazione relativa al servizio multicanalità. Il Giudice aveva ritenuto dunque integrati, a carico della OP: il reato di sostituzione di persona;
il reato di uso di atto falso;
il reato di ricettazione - che, cronologicamente anteriore, assorbiva l'altra condotta di ricettazione;
il reato di truffa aggravata ai danni della Banca Popolare Emilia Romagna. Con riguardo a tale ultimo delitto, si erano posti a fondamento della decisione: la circostanza che sul telefono della OP risultavano richieste di registrazioni online presso istituti di credito, tutte effettuate a nome di PO AR NA utilizzando i dati anagrafici di quest'ultima e la carta d'identità falsa;
che come utenza era stata immessa quella in uso alla OP ma intestata alla PO;
che per attivare tale utenza era stato comunicato il numero di conto corrente intestato alla PO aperto dalla OP presso la Banca Popolare Emilia Romagna. Non erano state concesse le circostanze attenuanti generiche. 2. Con sentenza del 17 gennaio 2019, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputata dal reato di ricettazione della carta d'identità intestata a PO AR NA, alla luce della circostanza che la OP, fornendo la propria fotografia, aveva partecipato alla consumazione della falsificazione del documento. La pena principale, quindi, era stata rideterminata in anni tre di reclusione ed euro tremila di multa, ed era stata revocata la pena accessoria. Per il resto, la Corte di appello aveva confermato la sentenza, notando, in particolare, la correttezza della qualificazione del furto nella forma consumata e non tentata, dal momento che il personale di vigilanza si era accorto del fatto una volta che l'imputata aveva già superato le barriere antitaccheggio e si era dunque assicurata il possesso della refurtiva. 3. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi. 3 3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen. e vizio di motivazione. Nel provvedimento di appello non è stata fornita congrua motivazione in ordine alle ragioni per cui il delitto di furto non possa essere riqualificato nella fattispecie tentata: l'addetto alla vigilanza ha monitorato in modo costante l'imputata, sicché, alla luce della sentenza Sez. Un., n. 52117 del 17 luglio 2014 - che ha stabilito che il nnonitoraggio dell'azione furtiva esercitato anche mediante l'osservazione da parte degli addetti alla sorveglianza impedisce la consumazione del furto, non avendo in tal modo l'agente conseguito l'autonoma effettiva disponibilità della refurtiva -, la condotta concretamente posta in essere dalla OP resta allo stadio del tentativo. Il superamento delle barriere antitaccheggio non è di per sé elemento sufficiente a integrare la consumazione del reato, in quanto la OP è stata fermata mentre si trovava in possesso della merce all'interno del supermercato. Il principio enunciato nella sentenza menzionata è stato ribadito dalle Sezioni Unite, altresì, in relazione al superamento della cassa e, anche in tale caso, l'elemento rilevante è l'acquisizione della piena signoria sul bene sottratto, circostanza ostacolata dalla vigilanza costante sugli articoli rubati. Per le medesime argomentazioni deve escludersi, altresì, la sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la presenza di personale addetto alla vigilanza e la permanenza del controllo garantiscono, rispetto alla condotta illecita, un immediato intervento ostativo. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 23, terzo comma, legge 110 del 1975, all'art. 2 legge n. 895 del 1967 e all'art. 648 cod. pen. La riqualificazione della fattispecie relativa alla detenzione dell'arma è avvenuta senza indicare, con le dovute argomentazioni, le ragioni per cui la parziale cancellazione della matricola dall'arma sia imputabile alla OP, la quale ha dichiarato di averla ricevuta da un amico senza, poi, averla più spostata. Di conseguenza, non sussiste né il reato frutto della riqualificazione operata dal giudice, né il delitto di ricettazione. 3.3. Con il terzo motivo si deduce la mancata assoluzione dal reato di truffa aggravata. La OP è stata condannata per il reato di sostituzione di persona per avere aperto, in concorso con l'ES, un conto corrente intestato a PO AR NA;
tuttavia, poiché non è stata effettuata alcuna ulteriore operazione, non risulta integrato il requisito della specularità tra danno e profitto. Mentre il profitto può consistere in qualsiasi utilità, il danno è apprezzabile solo in 4 termini economici, e deve consistere in una lesione concreta e non soltanto potenziale. 3.4. Con il quarto motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza della ricorrente, il suo comportamento processuale, la reale capacità a delinquere, la giovane età e le attuali condizioni di vita. La OP ha affrontato un periodo molto complesso della sua vita e faceva uso di droghe, ma si è disintossicata;
ha portato essa stessa la polizia presso la residenza, al fine di consentire la perquisizione;
ha ricominciato a lavorare e si è allontanata da Roma. La Corte costituzionale ha chiarito che, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è possibile tenere in considerazione la condotta del reo susseguente al reato e, nel caso di specie, si ritiene sussistano tutti gli elementi per una riduzione della pena. Si rileva, comunque, che la Corte di appello ha determinato la pena in misura eccessiva, in particolare con riferimento alla ricettazione dell'arma che, in realtà, era stata fornita alla OP da un suo amico. L'arma, inoltre, non è mai stata effettivamente venduta dalla ricorrente - la quale non voleva metterla in circolazione - ed era priva di munizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondate le censure inerenti alla qualificazione nella forma consumata, piuttosto che tentata, della condotta di furto aggravato commessa dalla prevenuta. È opportuno premettere taluni principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibili. 1.1. La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha affermato che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale, ed il conseguente intervento difensivo, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01). 1.2. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno ritenuto che il superamento delle barriere antitaccheggio comportò l'acquisizione, da parte della OP, del pieno possesso sui beni oggetto di apprensione, seppur precaria, e ha giudicato che il delitto era giunto a consumazione. Tuttavia, tale conclusione contrasta con l'orientamento, sopra richiamato, ad avviso del quale il controllo compiuto dagli 5 addetti alla sorveglianza osta all'acquisizione della effettiva disponibilità degli oggetti appresi dall'agente. Pertanto, poiché nel caso di specie la OP fu fermata da un addetto alla sicurezza prima di conseguire l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, la condotta risulta essersi arrestata allo stadio del tentativo. 1.3. La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato, sempre in tema di furto, che l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01; nella specie, la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante nel caso di furto del portafogli di un bagnante, allontanatosi momentaneamente, in una spiaggia soggetta a servizio di osservazione discontinuo e a distanza della polizia). In applicazione del principio, deve ritenersi non condivisibile l'assunto difensivo che dalle medesime premesse - ossia, dalla presenza degli addetti alla sorveglianza - fa discendere l'inapplicabilità dell'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede. Dalla ricostruzione del fatto emerge, sul punto, che il controllo predisposto dal personale di vigilanza era solo saltuario. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del reato di detenzione illegale di armi in quello di detenzione clandestina di armi e alla sussistenza del delitto di ricettazione, è manifestamente infondato. 2.1. L'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110 stabilisce che sulle armi comuni da sparo sia impresso in maniera indelebile il numero di matricola idoneo all'identificazione e al controllo di esse. Chiunque detenga un'arma deve, dunque, sincerarsi dell'esistenza dei segni distintivi - il cui difetto è penalmente sanzionato - e non può trincerarsi dietro l'ignoranza della loro cancellazione. Pertanto, il cessionario possessore di un'arma, a meno che non voglia attribuirsi la paternità dell'abrasione della matricola, risponde di ricettazione, poiché la cancellazione del segno distintivo è sufficiente a provare la consapevolezza nell'agente della provenienza delittuosa dell'arma stessa, in quanto non posseduta legittimamente dal cedente (Sez. 5, n. 399 del 27/10/1992, dep. 1993, Delli Paoli, Rv. 193178 - 01; fattispecie in cui la matricola abrasa si trovava all'interno della canna, in posizione non visibile dall'esterno). Più recentemente, e stato affermato che chiunque detiene un'arma comune da sparo deve sincerarsi dell'esistenza dei segni distintivi prescritti dall'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, cosicché non può 6 invocare la situazione di ignoranza della loro abrasione o cancellazione (Sez. 1, n. 11908 del 18/01/2019, Passaro, Rv. 275321 - 01). 2.2. In applicazione del principio, deve ritenersi, con riferimento al caso in esame, la corretta applicazione della norma, con riferimento alla ritenuta configurabilità della responsabilità della OP in ordine ai reati riguardanti le armi. 3. Il terzo motivo di ricorso, con cui è censurata la mancata assoluzione del delitto di truffa aggravata, è manifestamente infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può integrare ingiusto profitto con correlativo danno della banca, costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione (Sez. 5, n. 35590 del 22/02/2019, Cerrito, Rv. 276777 - 01). 3.2. Ebbene, poiché, nel caso di specie, la condotta posta in essere dalla OP, in concorso con l'ES, consistette nell'apertura fraudolenta di un conto corrente presso la Banca popolare Emilia-Romagna, risulta sussistente il reato contestato. 4. Anche l'ultimo motivo di ricorso, riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). Tuttavia, l'onere di motivazione può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). Inoltre, è stato chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959). 4.2. Nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto dirimenti, nel senso del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la pluralità e la pericolosità delle 7 condotte poste in essere dalla OP, tra cui, in particolare, il possesso dell'arma clandestina. Inoltre, ha tenuto in considerazione la lucidità della donna nella programmazione di una molteplicità di reati in un breve lasso di tempo. La motivazione risulta pertanto adeguata e non si rinvengono i vizi denunciati. 5. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse di OP EL deve essere accolto limitatamente alla qualificazione, nella forma tentata e non consumata, del reato di furto aggravato. Deve disporsi, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Per il resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Riqualificato il delitto di cui al capo A) come tentativo di furto aggravato, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, 10 settembre 2021.