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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/03/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8196/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8196/2022 promossa da:
(C.F. CP_1 Parte_1
), in persona del procuratore speciale pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv.
MEZZOTERO ALFONSO che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA
NUOVA, 127 37100 VERONA presso lo studio dell'Avv. FENU
SILVIA che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 17.9.2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato per relationem il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, “ Controparte_3 CP_4 ha chiesto, in via pregiudiziale, la revoca del decreto ingiuntivo per carenza di giurisdizione del Giudice ordinario nei confronti del
Giudice amministrativo e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo alla luce della nullità parziale del contratto stipulato inter partes nonché, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento dell'importo di euro Controparte_2
18.216,02 a titolo di ripetizione dell'indebito;
Richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta con la quale il ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Dato atto che la causa è stata istruita solo documentalmente;
Si osserva quanto segue.
Va accolta l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, sollevata dalla società opponente.
Dalla documentazione acquisita in corso di causa (cfr. doc. 2 di parte opposta) è, invero, emerso che l'area oggetto del contratto stipulato tra il e Vodafone Italia S.p.a. fa Controparte_2 parte del patrimonio indisponibile del Comune opposto (art. 2 del contratto).
Tale circostanza impone di ritenere che l'atto stipulato tra le parti per attribuire al privato l'uso dell'area oggetto di causa non abbia natura privatistica, bensì di concessione amministrativa (le stesse parti, peraltro, fanno costantemente riferimento, nel testo contrattuale, al termine “concessione”), in applicazione della pagina 2 di 4 consolidata giurisprudenza amministrativa e di legittimità (cfr. ex multiis Cass. S.u. 18133/2015; C.d.S. 6265/2007).
Ciò posto, in base all'art. 133, comma 1, lett. b del D. Lgs.
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), il quale dispone che sono devolute alla competenza del Giudice Amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…”, la giurisdizione sulla presente controversia spetta al Giudice amministrativo.
Nel caso di specie, infatti, a fronte del decreto ingiuntivo ottenuto dal , ha proposto opposizione Controparte_2 CP_4 deducendo la nullità della clausola contenuta all'art. 5 del contratto, determinativa del canone dovuto per la concessione dell'area pubblica, per violazione dell'art. 93 d.lgs. 259/2003 e dell'art. 12 d.lgs. 33/2016, e chiedendo la sostituzione di quest'ultima, ex art. 1339 c.c., con il canone TOSAP nella misura minima pari a 516,46 euro annui.
Ora, tale controversia, che ha ad oggetto la correttezza e la legittimità del canone preteso dall'Amministrazione opposta, e che impone, pertanto, di vagliare la legittimità dell'esercizio dell'azione amministrativa nella determinazione del canone imposto all'operatore per l'esercizio di un servizio di comunicazione elettronica, non può considerarsi rientrare tra quelle concernenti
“indennità, canoni o corrispettivi” devolute alla giurisdizione ordinaria. Con riferimento a queste vertenze è stato, infatti, da tempo affermato che esse, sebbene siano sottratte all'area della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, nondimeno soggiacciono al tradizionale criterio di riparto di giurisdizione, fondato sulla natura della posizione giuridica azionata in giudizio, ricadendo nella giurisdizione ordinaria quando hanno a oggetto diritti soggettivi, e in quella amministrativa quando, per contro, si pagina 3 di 4 faccia questione dell'esercizio legittimo di un potere spettante alla
Pubblica Amministrazione (C. Cost. 204/2004 e 191/2006).
Orbene, come si è poc'anzi osservato, l'odierna controversia, pur vertendo sull'ammontare del canone concessorio spettante al non comporta un semplice calcolo Controparte_2 aritmetico del quantum dovuto sulla base di criteri predeterminati, ma involge piuttosto la legittimità (oppure non) della quantificazione del canone stesso, siccome rimessa all'Ente pubblico, rientrando quindi, in applicazione dei criteri dettati dalla
Corte Costituzionale, nella giurisdizione del Giudice
Amministrativo.
La declaratoria di difetto di giurisdizione di questo Tribunale comporta la revoca del decreto ingiuntivo 2848/2022.
Alla luce della diversità degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in ordine al riparto di giurisdizione con riguardo a controversie quali quella oggetto di causa, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite ex art. 92
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo;
Revoca il decreto ingiuntivo 2848/2022 emesso dal Tribunale di
Verona;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Verona, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8196/2022 promossa da:
(C.F. CP_1 Parte_1
), in persona del procuratore speciale pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv.
MEZZOTERO ALFONSO che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA
NUOVA, 127 37100 VERONA presso lo studio dell'Avv. FENU
SILVIA che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 17.9.2025.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato per relationem il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, “ Controparte_3 CP_4 ha chiesto, in via pregiudiziale, la revoca del decreto ingiuntivo per carenza di giurisdizione del Giudice ordinario nei confronti del
Giudice amministrativo e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo alla luce della nullità parziale del contratto stipulato inter partes nonché, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento dell'importo di euro Controparte_2
18.216,02 a titolo di ripetizione dell'indebito;
Richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta con la quale il ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Dato atto che la causa è stata istruita solo documentalmente;
Si osserva quanto segue.
Va accolta l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, sollevata dalla società opponente.
Dalla documentazione acquisita in corso di causa (cfr. doc. 2 di parte opposta) è, invero, emerso che l'area oggetto del contratto stipulato tra il e Vodafone Italia S.p.a. fa Controparte_2 parte del patrimonio indisponibile del Comune opposto (art. 2 del contratto).
Tale circostanza impone di ritenere che l'atto stipulato tra le parti per attribuire al privato l'uso dell'area oggetto di causa non abbia natura privatistica, bensì di concessione amministrativa (le stesse parti, peraltro, fanno costantemente riferimento, nel testo contrattuale, al termine “concessione”), in applicazione della pagina 2 di 4 consolidata giurisprudenza amministrativa e di legittimità (cfr. ex multiis Cass. S.u. 18133/2015; C.d.S. 6265/2007).
Ciò posto, in base all'art. 133, comma 1, lett. b del D. Lgs.
104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), il quale dispone che sono devolute alla competenza del Giudice Amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…”, la giurisdizione sulla presente controversia spetta al Giudice amministrativo.
Nel caso di specie, infatti, a fronte del decreto ingiuntivo ottenuto dal , ha proposto opposizione Controparte_2 CP_4 deducendo la nullità della clausola contenuta all'art. 5 del contratto, determinativa del canone dovuto per la concessione dell'area pubblica, per violazione dell'art. 93 d.lgs. 259/2003 e dell'art. 12 d.lgs. 33/2016, e chiedendo la sostituzione di quest'ultima, ex art. 1339 c.c., con il canone TOSAP nella misura minima pari a 516,46 euro annui.
Ora, tale controversia, che ha ad oggetto la correttezza e la legittimità del canone preteso dall'Amministrazione opposta, e che impone, pertanto, di vagliare la legittimità dell'esercizio dell'azione amministrativa nella determinazione del canone imposto all'operatore per l'esercizio di un servizio di comunicazione elettronica, non può considerarsi rientrare tra quelle concernenti
“indennità, canoni o corrispettivi” devolute alla giurisdizione ordinaria. Con riferimento a queste vertenze è stato, infatti, da tempo affermato che esse, sebbene siano sottratte all'area della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, nondimeno soggiacciono al tradizionale criterio di riparto di giurisdizione, fondato sulla natura della posizione giuridica azionata in giudizio, ricadendo nella giurisdizione ordinaria quando hanno a oggetto diritti soggettivi, e in quella amministrativa quando, per contro, si pagina 3 di 4 faccia questione dell'esercizio legittimo di un potere spettante alla
Pubblica Amministrazione (C. Cost. 204/2004 e 191/2006).
Orbene, come si è poc'anzi osservato, l'odierna controversia, pur vertendo sull'ammontare del canone concessorio spettante al non comporta un semplice calcolo Controparte_2 aritmetico del quantum dovuto sulla base di criteri predeterminati, ma involge piuttosto la legittimità (oppure non) della quantificazione del canone stesso, siccome rimessa all'Ente pubblico, rientrando quindi, in applicazione dei criteri dettati dalla
Corte Costituzionale, nella giurisdizione del Giudice
Amministrativo.
La declaratoria di difetto di giurisdizione di questo Tribunale comporta la revoca del decreto ingiuntivo 2848/2022.
Alla luce della diversità degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in ordine al riparto di giurisdizione con riguardo a controversie quali quella oggetto di causa, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite ex art. 92
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo;
Revoca il decreto ingiuntivo 2848/2022 emesso dal Tribunale di
Verona;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Verona, 27 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4