Sentenza 16 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/06/2022, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 00987/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2022, proposto da
LE NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Francesco Leo, Tommaso Quagliarella, Tonia D'Oronzo, Giacomo Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Puglia, Asl Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 2122/2013, passata in giudicato a valle della sentenza n. 19932/14, resa il 3.7.2014 dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Roberto LE Palmieri e uditi per le parti i difensori F. Patarnello, in sostituzione degli avv.ti B.F. Leo, T. Quagliarella, T. D'Oronzo e G. Greco, per la parte ricorrente, e avv.to C. Ciardo, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia e R. Tedone, per l' INPS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso al fine di conseguire l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 2122/2013, passata in giudicato a valle della sentenza della Corte di Cassazione n. 19932/14;
- rilevato che la sentenza della Corte di Appello n. 2122/13 ha così disposto: “ accoglie l’appello parzialmente e, per l’effetto, condanna la ASL BR al pagamento, in favore del NA, della somma di € 20.929,01, e ARPA Puglia della somma di € 4.519,19, entrambe dette somme maggiorate degli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al relativo adeguamento contributivo, previdenziale e assistenziale ”;
- ritenuto pertanto che l’oggetto della pronuncia ottemperanda è rappresentato unicamente dal pagamento delle somme suddette, oltre che dal relativo adeguamento contributivo, previdenziale e assistenziale;
- considerato che, con la proposizione dell’odierno giudizio, il ricorrente lamenta differenze in peius nel proprio trattamento pensionistico, “ … poiché l’importo complessivo annuale della pensione del ricorrente doveva (e deve) considerarsi superiore a quello effettivamente (ri)liquidato da INPS sulla base dei MOD A04 compilati dagli Enti datoriali ” (cfr. ricorso, p. 3);
- ritenuto che tale questione esuli dall’oggetto del presente giudizio, lamentando il ricorrente un asserito errore nella base di calcolo del trattamento previdenziale, rispetto alla quale la pronuncia ottemperanda (sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 2122/13) nulla ha disposto, se non un generico riferimento al fatto che: “ entrambi gli enti appellati sono poi tenuti al relativo adeguamento previdenziale e assistenziale ” (sent. cit, pp. 8 e 9). La qual cosa è tanto più vera se si considera che la CTU redatta nell’ambito del giudizio conclusosi con la suddetta pronuncia ottemperanda nulla ha accertato in ordine al modo di calcolo dell’adeguamento previdenziale e assistenziale, essendosi unicamente limitata a quantificare gli oneri contributivi. Circostanza, quest’ultima, non contestata dalle parti di causa;
- per tali ragioni, il diritto del ricorrente alla corretta liquidazione del proprio trattamento pensionistico richiede la sussistenza di una preventiva pronuncia giudiziale, che accerti nel merito, e con efficacia di giudicato, il modo di calcolo delle differenze retributive per mansioni superiori (se cioè tali differenze retributive vadano computabili in quota A della pensione, come pare affermare il ricorrente, ovvero in quota B, come invece affermato dall’INPS);
- per tali ragioni, esulando l’odierno ricorso da una pronuncia tesa a verificare l’esatta ottemperanza dell’ASL Brindisi e di ARPA Puglia al dictum consacrato nella predetta pronuncia della Corte di Appello n. 2122/13, e richiedendo esso un preventivo accertamento di merito in ordine ai criteri di computo del trattamento pensionistico, tale giudizio vada dichiarato inammissibile, conformemente all’avviso in tal senso formulato alle parti ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a;
- ritenuto che la natura delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto LE Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto LE Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO