Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2023, n. 6687
CASS
Sentenza 6 marzo 2023

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In materia di efficacia del diritto comunitario, il contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria non dà luogo ad invalidità o alla illegittimità delle prime, ma comporta la loro "non applicazione", che consiste nell'impedire che la norma interna venga in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale L'interpretazione del diritto comunitario, con efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, anche ultra partes compete alla Corte di Lussemburgo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, l'art. 1, comma 628, della l. n. 178 del 2020, che ne ha disposto l'abrogazione facendo però salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte, va disapplicato, poiché si pone in contrasto con la sentenza della CGUE del 9 novembre 2021, in causa C-255/20, la quale - nell'affermare la contrarietà della normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione all'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE - ha efficacia retroattiva, incontrando il solo limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2023, n. 6687
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6687
    Data del deposito : 6 marzo 2023
    Fonte ufficiale :

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