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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 465/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
GIANOLA contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARA PA C.F._2
MANTEGAZZA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Le parti dichiarano
- di non volersi riconciliare;
- di confermare le conclusioni congiunte depositate in data 12.4.2024, che qui si trascrivono:
1) il Tribunale, trascorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione delle parti, previ gli incombenti e gli accertamenti di legge, disponga, ex art. 473 bis, 49 c.p.c., la rimessione della causa sul ruolo con fissazione di un termine per il deposito di note scritte, all'esito pronunciando lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle relative annotazioni;
2) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti in modo stabile e non svolgono reciproche richieste di contenuto economico;
3) dare atto che il SI. in data 14.4.2024 ha provveduto a rimettere nei Parte_1 confronti di la querela depositata in data 11.03.2024 e allegata al PA ricorso introduttivo del presente procedimento, e si impegna a non costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale che ne dovesse, comunque, derivare. Dare atto che la Cont SI.ra in data 19.4.2024 ha accettato la rimessione. Dare atto che e Parte_1
dichiarano espressamente che, ad eccezione della menzionata querela PA depositata in data 11.3.2024, non hanno intentato ulteriori azioni e/o iniziative di qualsivoglia tipo e di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria anche penale. Dare atto che e si impegnano altresì espressamente a non sporgere Parte_1 PA denunce l'uno verso l'altro in ordine ai fatti occorsi sino alla data di sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte del 12.4.2024;
4) le spese del giudizio di separazione e di quello di divorzio sono integralmente compensate”;
- l'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse rispetto a quelle proposte con il ricorso introduttivo del presente procedimento;
- che non esistono infine altri soggetti ai quali il presente provvedimento possa riferirsi;
CHIEDE
che il Tribunale di Lecco in composizione Collegiale, ex art. 473 bis n. 49 cpc, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti e della sussistenza di tutti i presupposti di legge, Voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni sopra indicate, contratto tra i sig.ri e , in PA Parte_1 data 05/06/2021 in Robbiate – atto trascritto dei Registri dello Stato Civile del predetto Comune reg. atti di matrimonio al n.4 p. I, anno 2021 – ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 PA civile il 05/06/2021 a Robbiate e non hanno avuto figli.
Con ricorso depositato il 15/03/2024, ha domandato la separazione dalla Parte_1 moglie, chiedendo contestualmente la pronuncia di provvedimenti indifferibili e persino di un ordine di protezione.
Il giudice istruttore, ritenendo necessario il contraddittorio, ha fissato immediatamente udienza al
28/03/2024 per la sola discussione sui provvedimenti urgenti. All'esito dell'udienza, le parti pagina 2 di 4 hanno trovato un accordo per gestire la loro separazione e l'uscita della resistente dalla casa coniugale, cosicché hanno precisato le conclusioni congiuntamente, come di seguito riportate:
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciarsi sentenza parziale di separazione tra i coniugi e PA
, sposati a Robbiate il 05.06.2021 (atto trascritto dei Registri dello Stato Parte_1
Civile del predetto Comune reg. atti di matrimonio al n.4 p. I, anno 2021), che vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
2) il Tribunale, trascorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione delle parti, previ gli incombenti e gli accertamenti di legge, disponga, ex art. 473 bis, 49 c.p.c., la rimessione della causa sul ruolo con fissazione di un termine per il deposito di note scritte, all'esito pronunciando lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del suddetto Comune di procedere alle relative annotazioni;
3) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti in modo stabile e non svolgono reciproche richieste di contenuto economico;
4) dare atto che il SI. in data 14.4.2024 ha provveduto a rimettere nei confronti Parte_1 di la querela depositata in data 11.03.2024 e allegata al ricorso introduttivo del PA presente procedimento e si impegna a non costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento Cont penale che ne dovesse, comunque, derivare. Dare atto che la SI.ra in data 19.4.2024 ha accettato la rimessione. Dare atto che e dichiarano Parte_1 PA espressamente che, ad eccezione della menzionata querela depositata in data 11.3.2024, non hanno intentato ulteriori azioni e/o iniziative di qualsivoglia tipo e di fronte a qualsiasi Autorità
Giudiziaria anche penale. Dare atto che e si impegnano Parte_1 PA altresì espressamente a non sporgere denunce l'uno verso l'altro in ordine ai fatti occorsi sino alla data di sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte del 12.4.2024;
5) le spese del giudizio di separazione e di quello di divorzio sono integralmente compensate;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
In sede di ricorso per separazione consensualizzata, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt.
473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n.
482/2024 pubblicata il 25/06/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle pagina 3 di 4 parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte a seguito del mutamento del rito da giudiziale a consensuale.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Robbiate il 05/06/2021 tra e , iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 PA predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte I, numero 4;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Robbiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 18 febbraio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 465/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
GIANOLA contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARA PA C.F._2
MANTEGAZZA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Le parti dichiarano
- di non volersi riconciliare;
- di confermare le conclusioni congiunte depositate in data 12.4.2024, che qui si trascrivono:
1) il Tribunale, trascorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione delle parti, previ gli incombenti e gli accertamenti di legge, disponga, ex art. 473 bis, 49 c.p.c., la rimessione della causa sul ruolo con fissazione di un termine per il deposito di note scritte, all'esito pronunciando lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle relative annotazioni;
2) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti in modo stabile e non svolgono reciproche richieste di contenuto economico;
3) dare atto che il SI. in data 14.4.2024 ha provveduto a rimettere nei Parte_1 confronti di la querela depositata in data 11.03.2024 e allegata al PA ricorso introduttivo del presente procedimento, e si impegna a non costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale che ne dovesse, comunque, derivare. Dare atto che la Cont SI.ra in data 19.4.2024 ha accettato la rimessione. Dare atto che e Parte_1
dichiarano espressamente che, ad eccezione della menzionata querela PA depositata in data 11.3.2024, non hanno intentato ulteriori azioni e/o iniziative di qualsivoglia tipo e di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria anche penale. Dare atto che e si impegnano altresì espressamente a non sporgere Parte_1 PA denunce l'uno verso l'altro in ordine ai fatti occorsi sino alla data di sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte del 12.4.2024;
4) le spese del giudizio di separazione e di quello di divorzio sono integralmente compensate”;
- l'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse rispetto a quelle proposte con il ricorso introduttivo del presente procedimento;
- che non esistono infine altri soggetti ai quali il presente provvedimento possa riferirsi;
CHIEDE
che il Tribunale di Lecco in composizione Collegiale, ex art. 473 bis n. 49 cpc, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti e della sussistenza di tutti i presupposti di legge, Voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni sopra indicate, contratto tra i sig.ri e , in PA Parte_1 data 05/06/2021 in Robbiate – atto trascritto dei Registri dello Stato Civile del predetto Comune reg. atti di matrimonio al n.4 p. I, anno 2021 – ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 PA civile il 05/06/2021 a Robbiate e non hanno avuto figli.
Con ricorso depositato il 15/03/2024, ha domandato la separazione dalla Parte_1 moglie, chiedendo contestualmente la pronuncia di provvedimenti indifferibili e persino di un ordine di protezione.
Il giudice istruttore, ritenendo necessario il contraddittorio, ha fissato immediatamente udienza al
28/03/2024 per la sola discussione sui provvedimenti urgenti. All'esito dell'udienza, le parti pagina 2 di 4 hanno trovato un accordo per gestire la loro separazione e l'uscita della resistente dalla casa coniugale, cosicché hanno precisato le conclusioni congiuntamente, come di seguito riportate:
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciarsi sentenza parziale di separazione tra i coniugi e PA
, sposati a Robbiate il 05.06.2021 (atto trascritto dei Registri dello Stato Parte_1
Civile del predetto Comune reg. atti di matrimonio al n.4 p. I, anno 2021), che vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
2) il Tribunale, trascorsi i termini di legge dall'udienza di comparizione delle parti, previ gli incombenti e gli accertamenti di legge, disponga, ex art. 473 bis, 49 c.p.c., la rimessione della causa sul ruolo con fissazione di un termine per il deposito di note scritte, all'esito pronunciando lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del suddetto Comune di procedere alle relative annotazioni;
3) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti in modo stabile e non svolgono reciproche richieste di contenuto economico;
4) dare atto che il SI. in data 14.4.2024 ha provveduto a rimettere nei confronti Parte_1 di la querela depositata in data 11.03.2024 e allegata al ricorso introduttivo del PA presente procedimento e si impegna a non costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento Cont penale che ne dovesse, comunque, derivare. Dare atto che la SI.ra in data 19.4.2024 ha accettato la rimessione. Dare atto che e dichiarano Parte_1 PA espressamente che, ad eccezione della menzionata querela depositata in data 11.3.2024, non hanno intentato ulteriori azioni e/o iniziative di qualsivoglia tipo e di fronte a qualsiasi Autorità
Giudiziaria anche penale. Dare atto che e si impegnano Parte_1 PA altresì espressamente a non sporgere denunce l'uno verso l'altro in ordine ai fatti occorsi sino alla data di sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte del 12.4.2024;
5) le spese del giudizio di separazione e di quello di divorzio sono integralmente compensate;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.”
In sede di ricorso per separazione consensualizzata, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt.
473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n.
482/2024 pubblicata il 25/06/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle pagina 3 di 4 parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte a seguito del mutamento del rito da giudiziale a consensuale.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Robbiate il 05/06/2021 tra e , iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 PA predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte I, numero 4;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Robbiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 18 febbraio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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