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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/05/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado al n. 439/2024 R. V. G. instaurata su ricorso congiunto proposto da nata a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...], c. f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Messina, via Ettore Lombardo Pellegrino n. 111, presso lo studio dell'avv. Mauro Giacobello (con PEC indicata) che li rappresenta e difende per procure allegate al ricorso congiunto,
RICORRENTI con l'intervento del
P. M. – sede, in persona del S. Procuratore Generale dr. F. Lima
________________
Oggetto: esecutorietà sentenza Sacra Rota - nullità di matrimonio – domanda congiunta (l. n.
121/85).
*************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per entrambi: “l'avv. Giacobello, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, insiste nell'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni di cui all'atto introduttivo”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il proprio visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 26 aprile 2024 e Parte_1 [...]
premesso che: Controparte_1
1 − con sentenza emessa in data 27 marzo 2023 dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di
Messina, munita il 31 gennaio 2024 del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato tra le parti con rito concordatario in Taormina il 30 giugno 2018;
− la nullità è stata pronunciata a seguito di un procedimento svoltosi nel massimo rispetto dei diritti di difesa della parte convenuta, sulla base della norma can. 1101 par. 2 del C. D. C., la quale disciplina l'esclusione dell'indissolubilità e l'esclusione della prole (da parte del convenuto), compatibile con l'ordine pubblico dell'ordinamento italiano;
rilevato che:
- la sussistenza di una riserva mentale in capo al coniuge, conosciuta dalla controparte già prima della celebrazione del matrimonio, si evincerebbe dalle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi e dai testimoni escussi, richiamate alle pagg. 8 e 9 della sentenza ecclesiastica;
- dopo la definizione del procedimento ecclesiastico, il Tribunale di Messina, con provvedimento del 25 maggio 2023, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, alla quale non ha fatto seguito alcuna domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- i ricorrenti hanno convenuto che le spese e l'onorario del difensore sarebbero state a carico di entrambi, tutto ciò premesso e rilevato, hanno chiesto che fosse dichiarata l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Messina in data 27 marzo
2023, cosi come ratificata dal Tribunale della Segnatura Apostolica di Roma il 31 gennaio 2024, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taormina di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge, e che le spese di procedura e gli onorari di causa fossero posti a carico di entrambi i coniugi.
Disposta la comparizione delle parti istanti ed acquisito il visto del Procuratore Generale come sopra riportato, all'udienza camerale del 7 ottobre 2024 - svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c. -, avendo il difensore dei ricorrenti chiesto l'accoglimento della domanda, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Occorre premettere che il giudizio è stato instaurato con ricorso congiunto depositato il 26 aprile
2024.
Orbene, in ordine al rito che regola il procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, va ricordato che la legge 27 maggio 1929,
n. 847, di attuazione del Concordato dell'11 febbraio 1929, prevedeva (art. 17, 2° comma) il rito camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche direttamente trasmesse
2 dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte di appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
È noto altresì che secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, comma 2, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento.
La giurisprudenza, nel tentativo di porre rimedio alle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è da considerare ancora in vigore nelle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso ed il rito da seguire è quello camerale, secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice - e non rivolta contro un avversario - e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con citazione.
Viene così a configurarsi un sistema a doppio binario, che assume come elemento di discrimine l'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e che trae la propria giustificazione dalla diversa natura - volontaria o contenziosa - dei relativi procedimenti: tale sistema trova peraltro riscontro, da un lato, nel rilievo di carattere generale che nella materia della volontaria giurisdizione il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo, e dall'altro lato nella considerazione che l'esplicito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p.
c, contenuto nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, implica anche il riferimento alla forma della citazione quale modello processuale tipico delle domande di riconoscimento di sentenze straniere, secondo la disciplina anteriore alla legge n. 218 del 1995 (Cass. 7 giugno 2007, n.
13363).
Non può d'altra parte essere messa in dubbio la perdurante vigenza nell'ordinamento, limitatamente alle controversie in esame, dei richiamati artt. 796 e 797 c. p. c., in relazione all'abrogazione disposta dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, atteso che quest'ultima norma non è idonea, in ragione della sua natura di legge formale ordinaria, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo e del protocollo addizionale, sicché i citati articoli 796 e 797 c.
3 p. c., richiamati nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, devono considerarsi connotati, relativamente alla specifica materia in esame ed in forza del principio concordatario recepito nell'art. 7 Cost., il quale implica la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, che sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali, da una vera e propria ultrattività (v. Cass. 30 maggio 2003, n.
8764; Cass. 7 marzo 2006, n. 4876; Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809).
In altri termini l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c. p. c., sancita dall'art. 73 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso riferimento all'applicazione dei citati articoli del codice di rito (Cass. 8 giugno 2005, n. 12010; Cass. 11 febbraio 2008, n. 3186).
Il carattere materiale e non formale del rinvio alle citate disposizioni codicistiche induce a ritenere che la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico non può che assumere la forma della sentenza, pronunciata su domanda di parte, e continua ad essere subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti a cui l'art. 797 c. p. c. - e non già l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito introducendo un sistema di riconoscimento automatico - condizionava l'efficacia delle sentenze straniere in Italia (Cass. 10 maggio 2006, n. 10796).
Pertanto la sentenza del Tribunale ecclesiastico è delibabile ove ricorrano - oltre alle condizioni di cui al disposto della lett. b) (e cioè che nel procedimento dinanzi ai Tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano) - anche le condizioni previste dalle lett. a) e c) del 2° comma del citato art 8 della legge n. 121/1985, che cioè sia sussistita, relativamente alla sentenza, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa - in quanto relativa a matrimonio concordatario celebrato in conformità delle prescrizioni del comma 1 del cit. art.
(lett. a) - e che ricorrano inoltre (lett. c) “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere", cioè quelle di cui al citato art. 797 del codice di rito, e quindi la compatibilità con l'ordine pubblico (n. 7), ovvero che al momento della proposizione della richiesta di delibazione non fosse “pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato
4 della sentenza” (n. 5), o in quanto la sentenza da delibare sia in contrasto con altra sentenza emanata da un giudice italiano (n. 6).
Tanto premesso e venendo al caso concreto, dall'esame del merito della domanda risulta con certezza che sussistono, nella fattispecie in esame, le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia nello Stato italiano della predetta sentenza, oggetto della procedura instaurata dalle parti.
La dichiarazione di nullità riguarda, invero, un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Taormina, per cui il
Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa.
Inoltre, in base agli atti prodotti, emerge che nel procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico
è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte costituzionale n.18/1982
e recepita dall'Accordo di revisione).
Ancora: vi è in atti copia autentica della sentenza di prima istanza del Tribunale Ecclesiastico
Metropolitano Arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela del 27 marzo 2023, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalle parti, nonché copia autentica del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica datato 31 gennaio 2024, attestante l'esecutività della predetta sentenza canonica e costituente condizione dell'azione esercitata, di cui è sufficiente la sussistenza al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass.
15 gennaio 2009, n. 814).
In proposito, mette conto precisare che, a decorrere dall'8 settembre 2015, è stata abolita la regola dell'obbligatorietà dell'appello avverso le sentenze del Tribunale Ecclesiastico Regionale (cd. principio della “doppia conforme” introdotto nel 1741), di cui ai canoni 1682 e 1684, secondo i quali “la sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono, e agli altri atti del giudizio” e che “dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una doppia sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati”.
La nuova normativa – introdotta a seguito della riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità di cui al motu proprio “Mitex Iudex Dominus Iesus” del Pontefice, pubblicato l'8 settembre 2015 - recita che “la sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti, diventa esecutiva” (in particolare va
5 evidenziato che i nuovi canoni 1679 e 1680 hanno decretato l'abolizione della doppia sentenza conforme, com'era stabilito nei summenzionati canoni 1682 e 1684).
La stessa è entrata in vigore quando era ancora in corso il giudizio canonico, sicché, per il principio generale del tempus regit actum, correttamente ne è stata fatta applicazione in quella sede, essendo stata dichiarata dalla Suprema Segnatura l'esecutività della sentenza di prima istanza pur in assenza di quella di seconda istanza.
La nullità del matrimonio è stata pronunciata, nella specie, sulla base di un'ampia istruttoria affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile italiano
(interrogatorio delle parti, esame dei testimoni informati), che ha condotto il Giudice ecclesiastico a ritenere le risultanze probatorie esaurienti e idonee a comprovare la fondatezza della domanda proposta, nei termini di cui si dirà infra.
E la correttezza, nel merito, del giudizio del giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, si sottrae al sindacato in sede di delibazione.
Non risulta poi l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica, non essendo tale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, del tutto autonoma rispetto a quella in oggetto, né la pendenza davanti a tale giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
né le disposizioni della sentenza da delibare producono effetti contrari all'ordine pubblico (principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n.18/1992 della
Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8,
2° comma, lett. c).
Si precisa a quest'ultimo proposito che, in generale, il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati è subordinato alla mancanza di incompatibilità con l'ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche atteso che - in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato - per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809).
Il contrasto sarebbe evidente nel caso in cui la sentenza ecclesiastica avesse dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine
6 pubblico della inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la disparitas cultus, l'ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità.
Nel caso di specie la dichiarazione di nullità è stata fondata dal giudice ecclesiastico sulla
“esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo”, nonché sull'“esclusione della prole da parte dell'uomo” (can. 1101, §2, C. I. C.).
Giova ricordare che, per costante giurisprudenza, la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per l'esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che l'abbia ignorata per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze “de relato ex parte actoris” assunte nel corso del procedimento davanti al giudice ecclesiastico, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3709; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22011).
L'accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte dell'altro coniuge, di detta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico (ancorché la relativa indagine si svolga con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad alcuna integrazione di attività istruttoria) e con particolare rigore, giacché detto accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali (Cass. 1° febbraio 2008, n. 2467; Cass. 6 marzo 2003, n. 3339).
Nel caso di specie gli elementi desumibili dalla sentenza canonica inducono a ritenere fondatamente che le riserve del in ordine all'indissolubilità del vincolo e la sua CP_1
ferma convinzione che, qualora il rapporto matrimoniale non fosse andato bene, non avrebbe avuto remore a ricorrere al divorzio - in un quadro in cui il rapporto tra i due, anche durante il fidanzamento, era alquanto precario e litigioso a causa delle divergenze caratteriali e della diversa impostazione di vita da parte dei due -, sono state indubbiamente rese note dall'interessato all'allora fidanzata, nonché conosciute nella cerchia dei parenti ed amici della coppia.
7 Ciò risulta espressamente dalle dichiarazioni delle due parti, ampiamente riportate nella sentenza canonica di prima istanza, nonché dalle deposizioni testimoniali, parimenti trascritte in sentenza
(nelle parti più interessanti).
È anzitutto la stessa – la quale ha convenuto davanti Parte_1 Controparte_1 al Giudice ecclesiastico – a riferire testualmente: “(…) il convenuto sia per le esperienze provenienti dalla sua famiglia di origine (quasi tutti divorziati), sia per la sua convinzione ideologica di pensiero, sia perché cattolico non praticante, mi ribadiva costantemente di non accettare un matrimonio per sempre. Il divorzio era lo strumento per chiudere velocemente problemi di coppia. Non accettò mai un impegno di vivere sempre con me … Tra noi i litigi sono accresciuti a ridosso del matrimonio e lui mi ribadiva sempre le sue convinzioni che applicava al nostro matrimonio …”; il , a sua volta, ha riferito testualmente: “(…) da parte CP_1
mia dubitavo e prevedevo che non saremmo riusciti a stare insieme per sempre e pertanto non mi sono impegnato in questo senso celebrando il matrimonio con lei. Infatti, ero fermamente deciso che se nel matrimonio non avessimo risolto le nostre problematiche, io avrei risolto la situazione con la separazione ed il divorzio, dal momento che non mi vincolavo ad per Pt_1 tutta la vita (…)”, con ciò confermando la prospettazione della moglie di cui si è detto sopra.
I testimoni sentiti hanno riscontrato la circostanza in questione, avendo ognuno dichiarato di sapere che aveva detto più volte alla che non si sarebbe Controparte_1 Pt_1
voluto impegnare nel senso cristiano del matrimonio e che, pertanto, avrebbe potuto lasciarla quando avesse voluto, ricorrendo al divorzio.
In questo senso si sono espressi sia il padre che la madre della donna, Persona_1 [...]
la teste ha dichiarato testualmente “ mi ripeteva che Per_2 Testimone_1 Pt_1 CP_1 diceva che non era convinto di dare vita a relazioni stabili e che, comunque, c'era la possibilità di ricorrere al divorzio”.
È emerso chiaramente, dunque, che la riserva del sulla non indissolubilità del CP_1
vincolo matrimoniale non solo sussisteva in lui da sempre, ma anche era stata da lui resa nota più volte, prima delle nozze, alla (consapevole, anche durante il fidanzamento, che, Pt_1 come da lei stessa riferito, “per tutto il periodo del fidanzamento e fino al matrimonio sono stata sempre io a trascinare la relazione, a voler arrivare al matrimonio, a sperare che il convenuto si persuadesse alle mie convinzioni”), nonché era sicuramente conosciuta nella cerchia dei parenti ed amici più stretti della coppia.
Quanto poi all'“esclusione della prole da parte dell'uomo” (can. 1101, § 2, codice di diritto canonico), giova ricordare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di
8 un matrimonio concordatario per esclusione del bonum prolis, nell'ipotesi in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto all'ordinamento interno che non incide sui principi essenziali di quest'ultimo, né sulle regole fondamentali che in esso definiscono l'istituto del matrimonio.
È stato, tra l'altro, chiarito che la non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c. c.) non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di “non procreazione”, ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato, cioè, alla formazione di quella società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo della unione coniugale (artt. 29, 30 e 31 Cost.) [com'è evidenziato dall'ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e la prole in una precisa analisi di diritti e doveri (v. tra le tante Cass. 15 gennaio 2009, n. 814, Cass. 24 dicembre 1982, n. 7128;
Cass. 3 maggio 1984, n. 2678; Cass. 21 gennaio 1985, n. 192; Cass. 8 agosto 1988, n. 4875)].
Orbene, nel caso di specie risulta dalla sentenza di cui si chiede la delibazione che la ferma volontà del di non avere figli era stata da lui manifestata apertamente alle CP_1
persone vicine, avuto riguardo alle emergenze della prova testimoniale escussa: il teste
[...]
padre della donna, ha dichiarato sul punto (testualmente): “sono rimasto scioccato Per_1
una volta perché si parlava di figli e disse che mia figlia era incapace di fare la CP_1 mamma”.
Siffatta volontà – ciò che più conta - era stata resa nota dall'uomo alla sin da prima Pt_1 delle nozze: ella, in sede di interrogatorio, ha infatti affermato testualmente “il convenuto da parte sua, pur stando con me, non si è mosso di un millimetro nelle sue convinzioni contrarie: non voleva vincolarsi, non rinunciava alla sua libertà e non voleva figli… Non sono nati figli perché il convenuto rafforzò dopo il matrimonio ciò che già mi diceva prima: non voglio figli come ti avevo avvisato”.
Il ha confermato ciò, avendo dichiarato testualmente sul punto: “io non ero CP_1
soddisfatto. Avevo paura anche di avere figli in quel contesto perché non mi offriva Pt_1
serenità e sperimentavo la fragilità del rapporto, prevedevo una futura separazione. Non volevo proprio che i figli soffrissero … Non sono nati figli perché non ne ho voluti”.
Alla luce di tali univoche emergenze fattuali, la decisione del Tribunale Ecclesiastico non si pone, dunque, in contrasto con l'ordine pubblico italiano, prevedendo il nostro ordinamento la
9 simulazione come causa di nullità del matrimonio e non rilevando la diversa disciplina della predetta nullità nei due ordinamenti.
Né stride con il fondamentale ed inderogabile principio della tutela dell'affidamento incolpevole l'esclusione di uno dei bona matrimonii, allorché – come nella specie - sia frutto di un accordo
(sia pure tacito) simulatorio, quale causa di nullità affiancabile a quella prevista dall'art. 123 c.
c..
A ciò aggiungasi che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 19809/2008, dopo avere distinto le cause di incompatibilità delle sentenze di altri ordinamenti che annullino il matrimonio con l'ordine pubblico italiano in assolute e relative ed avere affermato che nella ipotesi di delibazione di sentenze di ordinamenti stranieri rileva ogni tipo di incompatibilità (sia essa assoluta che relativa), hanno ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s'è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato, possono essere delibate anche in caso di incompatibilità relativa.
Nel caso di specie peraltro non appare configurabile neppure tale incompatibilità, posto che – va ribadito - la nullità del matrimonio concordatario è stata dichiarata (anche) per l'esclusione del bonum prolis da parte di uno dei coniugi e, quindi, per una causa che la giurisprudenza di legittimità, per quel margine di maggiore disponibilità che lo Stato si è imposto in materia matrimoniale nei confronti dell'ordinamento canonico rispetto agli altri ordinamenti stranieri, ha costantemente riconosciuto non essere incompatibile con l'ordine pubblico italiano.
Ne discende perciò, sulla base di tutto quanto sin qui riportato in fatto e dei principi richiamati in diritto, che, in accoglimento della richiesta formulata da entrambe le parti e con la non opposizione del P. G., va dichiarata l'efficacia nello Stato italiano della sentenza ecclesiastica sopra indicata.
Gli Ufficiali di stato civile competenti provvederanno agli adempimenti di loro rispettiva spettanza secondo quanto stabilito dalla legge, come indicato in dispositivo.
Secondo l'accordo delle parti, si dispone che le spese processuali siano poste a carico di entrambi i ricorrenti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori dei ricorrenti ed il S. Procuratore Generale, definitivamente pronunciando sulla domanda
10 congiuntamente proposta da e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato il 26 aprile 2024, così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in Taormina, Parrocchia San Nicola, il 30 giugno 2018 da nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Messina il 7 luglio 1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Taormina anno 2018, atto n. 38, parte 2, serie A, ufficio 1, pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Metropolitano Arcidiocesi di Messina – Lipari - S. Lucia del Mela il 27 marzo
2023 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 31 gennaio 2024;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Taormina di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune stesso, nonché all'Ufficiale di stato civile del Comune di Messina la sua annotazione a margine dei rispettivi atti di nascita dei ricorrenti;
c) dispone, secondo l'accordo delle parti, che le spese processuali siano a carico di entrambe.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 18 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
11
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado al n. 439/2024 R. V. G. instaurata su ricorso congiunto proposto da nata a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...], c. f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Messina, via Ettore Lombardo Pellegrino n. 111, presso lo studio dell'avv. Mauro Giacobello (con PEC indicata) che li rappresenta e difende per procure allegate al ricorso congiunto,
RICORRENTI con l'intervento del
P. M. – sede, in persona del S. Procuratore Generale dr. F. Lima
________________
Oggetto: esecutorietà sentenza Sacra Rota - nullità di matrimonio – domanda congiunta (l. n.
121/85).
*************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per entrambi: “l'avv. Giacobello, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, insiste nell'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni di cui all'atto introduttivo”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il proprio visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 26 aprile 2024 e Parte_1 [...]
premesso che: Controparte_1
1 − con sentenza emessa in data 27 marzo 2023 dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di
Messina, munita il 31 gennaio 2024 del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato tra le parti con rito concordatario in Taormina il 30 giugno 2018;
− la nullità è stata pronunciata a seguito di un procedimento svoltosi nel massimo rispetto dei diritti di difesa della parte convenuta, sulla base della norma can. 1101 par. 2 del C. D. C., la quale disciplina l'esclusione dell'indissolubilità e l'esclusione della prole (da parte del convenuto), compatibile con l'ordine pubblico dell'ordinamento italiano;
rilevato che:
- la sussistenza di una riserva mentale in capo al coniuge, conosciuta dalla controparte già prima della celebrazione del matrimonio, si evincerebbe dalle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi e dai testimoni escussi, richiamate alle pagg. 8 e 9 della sentenza ecclesiastica;
- dopo la definizione del procedimento ecclesiastico, il Tribunale di Messina, con provvedimento del 25 maggio 2023, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, alla quale non ha fatto seguito alcuna domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- i ricorrenti hanno convenuto che le spese e l'onorario del difensore sarebbero state a carico di entrambi, tutto ciò premesso e rilevato, hanno chiesto che fosse dichiarata l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Messina in data 27 marzo
2023, cosi come ratificata dal Tribunale della Segnatura Apostolica di Roma il 31 gennaio 2024, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taormina di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge, e che le spese di procedura e gli onorari di causa fossero posti a carico di entrambi i coniugi.
Disposta la comparizione delle parti istanti ed acquisito il visto del Procuratore Generale come sopra riportato, all'udienza camerale del 7 ottobre 2024 - svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c. -, avendo il difensore dei ricorrenti chiesto l'accoglimento della domanda, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Occorre premettere che il giudizio è stato instaurato con ricorso congiunto depositato il 26 aprile
2024.
Orbene, in ordine al rito che regola il procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, va ricordato che la legge 27 maggio 1929,
n. 847, di attuazione del Concordato dell'11 febbraio 1929, prevedeva (art. 17, 2° comma) il rito camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche direttamente trasmesse
2 dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte di appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
È noto altresì che secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, comma 2, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento.
La giurisprudenza, nel tentativo di porre rimedio alle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è da considerare ancora in vigore nelle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso ed il rito da seguire è quello camerale, secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice - e non rivolta contro un avversario - e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con citazione.
Viene così a configurarsi un sistema a doppio binario, che assume come elemento di discrimine l'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e che trae la propria giustificazione dalla diversa natura - volontaria o contenziosa - dei relativi procedimenti: tale sistema trova peraltro riscontro, da un lato, nel rilievo di carattere generale che nella materia della volontaria giurisdizione il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo, e dall'altro lato nella considerazione che l'esplicito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p.
c, contenuto nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, implica anche il riferimento alla forma della citazione quale modello processuale tipico delle domande di riconoscimento di sentenze straniere, secondo la disciplina anteriore alla legge n. 218 del 1995 (Cass. 7 giugno 2007, n.
13363).
Non può d'altra parte essere messa in dubbio la perdurante vigenza nell'ordinamento, limitatamente alle controversie in esame, dei richiamati artt. 796 e 797 c. p. c., in relazione all'abrogazione disposta dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, atteso che quest'ultima norma non è idonea, in ragione della sua natura di legge formale ordinaria, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo e del protocollo addizionale, sicché i citati articoli 796 e 797 c.
3 p. c., richiamati nell'art. 4, lett. b) del protocollo addizionale, devono considerarsi connotati, relativamente alla specifica materia in esame ed in forza del principio concordatario recepito nell'art. 7 Cost., il quale implica la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, che sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali, da una vera e propria ultrattività (v. Cass. 30 maggio 2003, n.
8764; Cass. 7 marzo 2006, n. 4876; Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809).
In altri termini l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c. p. c., sancita dall'art. 73 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso riferimento all'applicazione dei citati articoli del codice di rito (Cass. 8 giugno 2005, n. 12010; Cass. 11 febbraio 2008, n. 3186).
Il carattere materiale e non formale del rinvio alle citate disposizioni codicistiche induce a ritenere che la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico non può che assumere la forma della sentenza, pronunciata su domanda di parte, e continua ad essere subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti a cui l'art. 797 c. p. c. - e non già l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito introducendo un sistema di riconoscimento automatico - condizionava l'efficacia delle sentenze straniere in Italia (Cass. 10 maggio 2006, n. 10796).
Pertanto la sentenza del Tribunale ecclesiastico è delibabile ove ricorrano - oltre alle condizioni di cui al disposto della lett. b) (e cioè che nel procedimento dinanzi ai Tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano) - anche le condizioni previste dalle lett. a) e c) del 2° comma del citato art 8 della legge n. 121/1985, che cioè sia sussistita, relativamente alla sentenza, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa - in quanto relativa a matrimonio concordatario celebrato in conformità delle prescrizioni del comma 1 del cit. art.
(lett. a) - e che ricorrano inoltre (lett. c) “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere", cioè quelle di cui al citato art. 797 del codice di rito, e quindi la compatibilità con l'ordine pubblico (n. 7), ovvero che al momento della proposizione della richiesta di delibazione non fosse “pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato
4 della sentenza” (n. 5), o in quanto la sentenza da delibare sia in contrasto con altra sentenza emanata da un giudice italiano (n. 6).
Tanto premesso e venendo al caso concreto, dall'esame del merito della domanda risulta con certezza che sussistono, nella fattispecie in esame, le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia nello Stato italiano della predetta sentenza, oggetto della procedura instaurata dalle parti.
La dichiarazione di nullità riguarda, invero, un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Taormina, per cui il
Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa.
Inoltre, in base agli atti prodotti, emerge che nel procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico
è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte costituzionale n.18/1982
e recepita dall'Accordo di revisione).
Ancora: vi è in atti copia autentica della sentenza di prima istanza del Tribunale Ecclesiastico
Metropolitano Arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela del 27 marzo 2023, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalle parti, nonché copia autentica del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica datato 31 gennaio 2024, attestante l'esecutività della predetta sentenza canonica e costituente condizione dell'azione esercitata, di cui è sufficiente la sussistenza al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass.
15 gennaio 2009, n. 814).
In proposito, mette conto precisare che, a decorrere dall'8 settembre 2015, è stata abolita la regola dell'obbligatorietà dell'appello avverso le sentenze del Tribunale Ecclesiastico Regionale (cd. principio della “doppia conforme” introdotto nel 1741), di cui ai canoni 1682 e 1684, secondo i quali “la sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono, e agli altri atti del giudizio” e che “dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una doppia sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati”.
La nuova normativa – introdotta a seguito della riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità di cui al motu proprio “Mitex Iudex Dominus Iesus” del Pontefice, pubblicato l'8 settembre 2015 - recita che “la sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti, diventa esecutiva” (in particolare va
5 evidenziato che i nuovi canoni 1679 e 1680 hanno decretato l'abolizione della doppia sentenza conforme, com'era stabilito nei summenzionati canoni 1682 e 1684).
La stessa è entrata in vigore quando era ancora in corso il giudizio canonico, sicché, per il principio generale del tempus regit actum, correttamente ne è stata fatta applicazione in quella sede, essendo stata dichiarata dalla Suprema Segnatura l'esecutività della sentenza di prima istanza pur in assenza di quella di seconda istanza.
La nullità del matrimonio è stata pronunciata, nella specie, sulla base di un'ampia istruttoria affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile italiano
(interrogatorio delle parti, esame dei testimoni informati), che ha condotto il Giudice ecclesiastico a ritenere le risultanze probatorie esaurienti e idonee a comprovare la fondatezza della domanda proposta, nei termini di cui si dirà infra.
E la correttezza, nel merito, del giudizio del giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, si sottrae al sindacato in sede di delibazione.
Non risulta poi l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica, non essendo tale la pronuncia di separazione personale dei coniugi, del tutto autonoma rispetto a quella in oggetto, né la pendenza davanti a tale giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
né le disposizioni della sentenza da delibare producono effetti contrari all'ordine pubblico (principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n.18/1992 della
Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8,
2° comma, lett. c).
Si precisa a quest'ultimo proposito che, in generale, il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati è subordinato alla mancanza di incompatibilità con l'ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche atteso che - in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato - per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809).
Il contrasto sarebbe evidente nel caso in cui la sentenza ecclesiastica avesse dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine
6 pubblico della inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la disparitas cultus, l'ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità.
Nel caso di specie la dichiarazione di nullità è stata fondata dal giudice ecclesiastico sulla
“esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo”, nonché sull'“esclusione della prole da parte dell'uomo” (can. 1101, §2, C. I. C.).
Giova ricordare che, per costante giurisprudenza, la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per l'esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che l'abbia ignorata per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze “de relato ex parte actoris” assunte nel corso del procedimento davanti al giudice ecclesiastico, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3709; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22011).
L'accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte dell'altro coniuge, di detta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico (ancorché la relativa indagine si svolga con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti e non dia luogo ad alcuna integrazione di attività istruttoria) e con particolare rigore, giacché detto accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali (Cass. 1° febbraio 2008, n. 2467; Cass. 6 marzo 2003, n. 3339).
Nel caso di specie gli elementi desumibili dalla sentenza canonica inducono a ritenere fondatamente che le riserve del in ordine all'indissolubilità del vincolo e la sua CP_1
ferma convinzione che, qualora il rapporto matrimoniale non fosse andato bene, non avrebbe avuto remore a ricorrere al divorzio - in un quadro in cui il rapporto tra i due, anche durante il fidanzamento, era alquanto precario e litigioso a causa delle divergenze caratteriali e della diversa impostazione di vita da parte dei due -, sono state indubbiamente rese note dall'interessato all'allora fidanzata, nonché conosciute nella cerchia dei parenti ed amici della coppia.
7 Ciò risulta espressamente dalle dichiarazioni delle due parti, ampiamente riportate nella sentenza canonica di prima istanza, nonché dalle deposizioni testimoniali, parimenti trascritte in sentenza
(nelle parti più interessanti).
È anzitutto la stessa – la quale ha convenuto davanti Parte_1 Controparte_1 al Giudice ecclesiastico – a riferire testualmente: “(…) il convenuto sia per le esperienze provenienti dalla sua famiglia di origine (quasi tutti divorziati), sia per la sua convinzione ideologica di pensiero, sia perché cattolico non praticante, mi ribadiva costantemente di non accettare un matrimonio per sempre. Il divorzio era lo strumento per chiudere velocemente problemi di coppia. Non accettò mai un impegno di vivere sempre con me … Tra noi i litigi sono accresciuti a ridosso del matrimonio e lui mi ribadiva sempre le sue convinzioni che applicava al nostro matrimonio …”; il , a sua volta, ha riferito testualmente: “(…) da parte CP_1
mia dubitavo e prevedevo che non saremmo riusciti a stare insieme per sempre e pertanto non mi sono impegnato in questo senso celebrando il matrimonio con lei. Infatti, ero fermamente deciso che se nel matrimonio non avessimo risolto le nostre problematiche, io avrei risolto la situazione con la separazione ed il divorzio, dal momento che non mi vincolavo ad per Pt_1 tutta la vita (…)”, con ciò confermando la prospettazione della moglie di cui si è detto sopra.
I testimoni sentiti hanno riscontrato la circostanza in questione, avendo ognuno dichiarato di sapere che aveva detto più volte alla che non si sarebbe Controparte_1 Pt_1
voluto impegnare nel senso cristiano del matrimonio e che, pertanto, avrebbe potuto lasciarla quando avesse voluto, ricorrendo al divorzio.
In questo senso si sono espressi sia il padre che la madre della donna, Persona_1 [...]
la teste ha dichiarato testualmente “ mi ripeteva che Per_2 Testimone_1 Pt_1 CP_1 diceva che non era convinto di dare vita a relazioni stabili e che, comunque, c'era la possibilità di ricorrere al divorzio”.
È emerso chiaramente, dunque, che la riserva del sulla non indissolubilità del CP_1
vincolo matrimoniale non solo sussisteva in lui da sempre, ma anche era stata da lui resa nota più volte, prima delle nozze, alla (consapevole, anche durante il fidanzamento, che, Pt_1 come da lei stessa riferito, “per tutto il periodo del fidanzamento e fino al matrimonio sono stata sempre io a trascinare la relazione, a voler arrivare al matrimonio, a sperare che il convenuto si persuadesse alle mie convinzioni”), nonché era sicuramente conosciuta nella cerchia dei parenti ed amici più stretti della coppia.
Quanto poi all'“esclusione della prole da parte dell'uomo” (can. 1101, § 2, codice di diritto canonico), giova ricordare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di
8 un matrimonio concordatario per esclusione del bonum prolis, nell'ipotesi in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto all'ordinamento interno che non incide sui principi essenziali di quest'ultimo, né sulle regole fondamentali che in esso definiscono l'istituto del matrimonio.
È stato, tra l'altro, chiarito che la non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c. c.) non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di “non procreazione”, ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato, cioè, alla formazione di quella società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo della unione coniugale (artt. 29, 30 e 31 Cost.) [com'è evidenziato dall'ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e la prole in una precisa analisi di diritti e doveri (v. tra le tante Cass. 15 gennaio 2009, n. 814, Cass. 24 dicembre 1982, n. 7128;
Cass. 3 maggio 1984, n. 2678; Cass. 21 gennaio 1985, n. 192; Cass. 8 agosto 1988, n. 4875)].
Orbene, nel caso di specie risulta dalla sentenza di cui si chiede la delibazione che la ferma volontà del di non avere figli era stata da lui manifestata apertamente alle CP_1
persone vicine, avuto riguardo alle emergenze della prova testimoniale escussa: il teste
[...]
padre della donna, ha dichiarato sul punto (testualmente): “sono rimasto scioccato Per_1
una volta perché si parlava di figli e disse che mia figlia era incapace di fare la CP_1 mamma”.
Siffatta volontà – ciò che più conta - era stata resa nota dall'uomo alla sin da prima Pt_1 delle nozze: ella, in sede di interrogatorio, ha infatti affermato testualmente “il convenuto da parte sua, pur stando con me, non si è mosso di un millimetro nelle sue convinzioni contrarie: non voleva vincolarsi, non rinunciava alla sua libertà e non voleva figli… Non sono nati figli perché il convenuto rafforzò dopo il matrimonio ciò che già mi diceva prima: non voglio figli come ti avevo avvisato”.
Il ha confermato ciò, avendo dichiarato testualmente sul punto: “io non ero CP_1
soddisfatto. Avevo paura anche di avere figli in quel contesto perché non mi offriva Pt_1
serenità e sperimentavo la fragilità del rapporto, prevedevo una futura separazione. Non volevo proprio che i figli soffrissero … Non sono nati figli perché non ne ho voluti”.
Alla luce di tali univoche emergenze fattuali, la decisione del Tribunale Ecclesiastico non si pone, dunque, in contrasto con l'ordine pubblico italiano, prevedendo il nostro ordinamento la
9 simulazione come causa di nullità del matrimonio e non rilevando la diversa disciplina della predetta nullità nei due ordinamenti.
Né stride con il fondamentale ed inderogabile principio della tutela dell'affidamento incolpevole l'esclusione di uno dei bona matrimonii, allorché – come nella specie - sia frutto di un accordo
(sia pure tacito) simulatorio, quale causa di nullità affiancabile a quella prevista dall'art. 123 c.
c..
A ciò aggiungasi che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 19809/2008, dopo avere distinto le cause di incompatibilità delle sentenze di altri ordinamenti che annullino il matrimonio con l'ordine pubblico italiano in assolute e relative ed avere affermato che nella ipotesi di delibazione di sentenze di ordinamenti stranieri rileva ogni tipo di incompatibilità (sia essa assoluta che relativa), hanno ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s'è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato, possono essere delibate anche in caso di incompatibilità relativa.
Nel caso di specie peraltro non appare configurabile neppure tale incompatibilità, posto che – va ribadito - la nullità del matrimonio concordatario è stata dichiarata (anche) per l'esclusione del bonum prolis da parte di uno dei coniugi e, quindi, per una causa che la giurisprudenza di legittimità, per quel margine di maggiore disponibilità che lo Stato si è imposto in materia matrimoniale nei confronti dell'ordinamento canonico rispetto agli altri ordinamenti stranieri, ha costantemente riconosciuto non essere incompatibile con l'ordine pubblico italiano.
Ne discende perciò, sulla base di tutto quanto sin qui riportato in fatto e dei principi richiamati in diritto, che, in accoglimento della richiesta formulata da entrambe le parti e con la non opposizione del P. G., va dichiarata l'efficacia nello Stato italiano della sentenza ecclesiastica sopra indicata.
Gli Ufficiali di stato civile competenti provvederanno agli adempimenti di loro rispettiva spettanza secondo quanto stabilito dalla legge, come indicato in dispositivo.
Secondo l'accordo delle parti, si dispone che le spese processuali siano poste a carico di entrambi i ricorrenti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori dei ricorrenti ed il S. Procuratore Generale, definitivamente pronunciando sulla domanda
10 congiuntamente proposta da e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato il 26 aprile 2024, così provvede:
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in Taormina, Parrocchia San Nicola, il 30 giugno 2018 da nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Messina il 7 luglio 1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Taormina anno 2018, atto n. 38, parte 2, serie A, ufficio 1, pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Metropolitano Arcidiocesi di Messina – Lipari - S. Lucia del Mela il 27 marzo
2023 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 31 gennaio 2024;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Taormina di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune stesso, nonché all'Ufficiale di stato civile del Comune di Messina la sua annotazione a margine dei rispettivi atti di nascita dei ricorrenti;
c) dispone, secondo l'accordo delle parti, che le spese processuali siano a carico di entrambe.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 18 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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