TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2574/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3036 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Maria Crea, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria frazione San Gregorio alla via Trapezzoli n.1 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Randazzo, giusta procura in atti, preso il cui studio in Ficarra (ME) alla via Logge n.46/D ha eletto domicilio.
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18 febbraio 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione notificato il 12.10.2023 riassumeva il giudizio Parte_1
proposto inizialmente davanti alla Controparte_2
con il quale aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.094 2018
[...]
00785638000 dell'importo complessivo di € 17.360,22, eccependo la mancata notifica degli atti prodromici sottesi nonché l'intervenuta prescrizione del credito;
assumeva con sentenza n.1736/2023 emessa in grado d'appello il giudice tributario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Si costituiva l la quale deduceva l'infondatezza della Controparte_1
spiegata opposizione, assumendo di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento sottese nonché successivi atti interruttivi della prescrizione.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le causali qui appresso specificate.
Deve osservarsi, in premessa, che la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, e quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti la regolarità del procedimento di notificazione della prodromica cartella di pagamento.
Va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Ciò posto, va detto che dalla produzione documentale versata in atti, emerge innanzitutto che l ha ritualmente notificato le tre cartelle di Controparte_1
pagina 2 di 4 pagamento contestate sottese all'atto impugnato, notifiche avvenute rispettivamente in data 16.05.2018, in data 19.03.2009 e in data 27.10.2015.
E' stato dimostrato che è stata ritualmente notificata altresì una successiva intimazione di pagamento, la n.094 2014 9005466255000 contenente la cartella di pagamento n.094
2008 0038928781000 che ha determinato l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art.2943 c.c. relativamente al credito portato dalla predetta cartella.
Ebbene, osservato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente decennale, non può che pervenirsi all'accoglimento della relativa eccezione limitatamente alla cartella di pagamento n.094 2008 0013387042000, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 05.12.2018 era già maturato il suddetto termine utile ai fini prescrizionali, poiché l'intimazione di pagamento n.094
2017 9010083347000 contenente la anzidetta cartella non è stata ritualmente notificata, non essendo state espletate tutte le formalità richieste nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario.
A soluzione diversa deve pervenirsi con riguardo alle altre due cartelle di pagamento impugnate, poiché con l'intimazione di pagamento n.094 2014 9005466255000 notificata il 21.07.2014 è stata interrotta la prescrizione relativa alla cartella di pagamento n.094 2008 0038928781000, mentre la cartella di pagamento n.094 2013
0030719119000 risulta essere stata notificata per compiuta giacenza ex art.140 c.p.c. in data 27.10.2015, e per la quale dunque alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata non erano decorsi i dieci anni.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e all'accoglimento parziale della domanda, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con atto di Controparte_1
pagina 3 di 4 citazione notificato il 12.10.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.094 2008
0013387042000; rigetta nel resto;
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria il 14.03.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3036 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Maria Crea, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria frazione San Gregorio alla via Trapezzoli n.1 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Randazzo, giusta procura in atti, preso il cui studio in Ficarra (ME) alla via Logge n.46/D ha eletto domicilio.
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18 febbraio 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione notificato il 12.10.2023 riassumeva il giudizio Parte_1
proposto inizialmente davanti alla Controparte_2
con il quale aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.094 2018
[...]
00785638000 dell'importo complessivo di € 17.360,22, eccependo la mancata notifica degli atti prodromici sottesi nonché l'intervenuta prescrizione del credito;
assumeva con sentenza n.1736/2023 emessa in grado d'appello il giudice tributario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Si costituiva l la quale deduceva l'infondatezza della Controparte_1
spiegata opposizione, assumendo di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento sottese nonché successivi atti interruttivi della prescrizione.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le causali qui appresso specificate.
Deve osservarsi, in premessa, che la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, e quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti la regolarità del procedimento di notificazione della prodromica cartella di pagamento.
Va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Ciò posto, va detto che dalla produzione documentale versata in atti, emerge innanzitutto che l ha ritualmente notificato le tre cartelle di Controparte_1
pagina 2 di 4 pagamento contestate sottese all'atto impugnato, notifiche avvenute rispettivamente in data 16.05.2018, in data 19.03.2009 e in data 27.10.2015.
E' stato dimostrato che è stata ritualmente notificata altresì una successiva intimazione di pagamento, la n.094 2014 9005466255000 contenente la cartella di pagamento n.094
2008 0038928781000 che ha determinato l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art.2943 c.c. relativamente al credito portato dalla predetta cartella.
Ebbene, osservato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente decennale, non può che pervenirsi all'accoglimento della relativa eccezione limitatamente alla cartella di pagamento n.094 2008 0013387042000, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 05.12.2018 era già maturato il suddetto termine utile ai fini prescrizionali, poiché l'intimazione di pagamento n.094
2017 9010083347000 contenente la anzidetta cartella non è stata ritualmente notificata, non essendo state espletate tutte le formalità richieste nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario.
A soluzione diversa deve pervenirsi con riguardo alle altre due cartelle di pagamento impugnate, poiché con l'intimazione di pagamento n.094 2014 9005466255000 notificata il 21.07.2014 è stata interrotta la prescrizione relativa alla cartella di pagamento n.094 2008 0038928781000, mentre la cartella di pagamento n.094 2013
0030719119000 risulta essere stata notificata per compiuta giacenza ex art.140 c.p.c. in data 27.10.2015, e per la quale dunque alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata non erano decorsi i dieci anni.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e all'accoglimento parziale della domanda, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con atto di Controparte_1
pagina 3 di 4 citazione notificato il 12.10.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n.094 2008
0013387042000; rigetta nel resto;
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria il 14.03.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4