Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso all'udienza di discussione del giorno 1 luglio 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c ., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2088 / 2023 R.G.
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. come in Parte_1 Parte_1 atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo come da procura in atti;
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore rappresentato e difeso dall'avv.Francesco Lopez
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
0069742517 000, emessa da per la Sicilia, sede di Controparte_3
Catania, via Porto Ulisse 51 95126 Catania in pers. Del leg. Rappr., comunicata in data 16.01.23 sul ruolo n. 005947/2022 reso esecutivo in data 25.12.2022 da Controparte_1 in pers. Del Leg. Rappr., con sede in via E.Q.Visconti, 8 Roma C.F. , per un
[...] P.IVA_1 importo pari ad € 13.126,12; 1. Annullare l'odierna cartella impugnata per . Come Parte_2 spiegato in premessa in relazione agli anni 2012,2014,2015,2016 e 2017 perché già esplicitati nella cartella nr. 293 2022 0010700655 000 già impugnata e sospesa R.G. L. n. 12270/22 ( versata in atti)
:
1. Dichiarare che il ricorrente ha pagato le somme richieste con la cartella di pagamento nr 293
2022 0069742517 000, oggi opposta;
2. Dichiarare inesistente, nulla e/o inefficace la Cartella di pagamento opposta per tutti i motivi indicati in ricorso;
3. Accertare e Dichiarare il Difetto di motivazione della cartella oggi impugnata, per le causali, di cui in narrativa e conseguentemente annullare in toto la cartella impugnata, in quanto illegittima;
4. Dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria dell'anno 2012, intervenuta anche successivamente alla asserita notifica, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione per estinzione.
5. Dichiarare la decadenza dell'Ente riscossore da ogni potere impositivo;
6. Con vittoria di spese, competenze di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la spiegando difese volte al CP_1 rigetto del ricorso e concludendo nei seguenti termini: “ In via preliminare: - ritenere e dichiarare inammissibili le eccezioni relative a profili di regolarità formale degli atti impugnati, perchè proposte oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricezione della cartella impugnata, previsto dall'art. 617 c.p.c.; ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_1 relativamente alle eccezioni attinenti vizi formali o la regolarità della procedura esecutiva esattoriale;
nel merito: - rigettare le domande di parte ricorrente, siccome inammissibili e/o infondate e/o sprovviste di prova, e, per l'effetto, confermare l'iscrizione a ruolo, la cartella e gli ulteriori atti di riscossione impugnati;
- in ipotesi di annullamento degli atti impugnati, comunque ritenere e dichiarare legittima la pretesa contributiva della Parte_3
e, per l'effetto, condannare la parte ricorrente al pagamento delle somme residue
[...] iscritte a ruolo, pari ad € 13.119,95, o alla maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo, in favore della . Con vittoria di spese e compensi”. Controparte_1
Si è costituita in giudizio anche insistendo per il rigetto del ricorso Controparte_2 in quanto infondato.
All'udienza del 13 febbraio 2025 parte ricorrente ha dichiarato di intendere rateizzare gli importi oggetto della cartella n. 29320220069742517 e, avendo ricevuto diniego da parte di state la CP_4 vigenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha chiesto la revoca della sospensiva precedentemente disposta.
Successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione disposta all'udienza del febbraio
2025, con note del 28 aprile 2025 parte ricorrente, nel chiedere un ulteriore rinvio della causa, ha dedotto : “ L'odierno ricorrente, contesta quanto detto dalle controparti, giacchè se la rateizzazione non è stata accordata è solo ed unicamente responsabilità della , Controparte_2 che ha negato la rateizzazione ulteriormente richiesta con PEC del sostenendo di non aver ricevuto la Revoca della sospensione concessa dal Sig. Giudice il 13.02.2025.A tal fine lo scrivente allega e deposita :- La comunicazione di avvenuta revoca da parte della del 26.02.25, nella CP_1 quale è specificato che medesima comunicazione è stata inviata all' Controparte_2
( peraltro costituita nel presente giudizio ) ( all. 1 e 2 ) ; - la richiesta di rateizzazione del 14.04.25 avanzata con PEC della cartella oggetto del presente giudizio, dal ricorrente con Mod RS ( All. 3 e
4 ); - il preavviso di rigetto comunicato da il 18.04.25 allo scrivente con la motivazione “ che CP_4 la cartella è interessata da provvedimento di sospensione” ) All. 5 e 6 ; ciò significa che il
Provvedimento di Revoca non è neanche stato letto dal responsabile del provvedimento. - le osservazioni al preavviso di rigetto avanzate dal ricorrente e la ulteriore notifica della Revoca della
Sospensione, delle quali ancora oggi in attesa di esito ( All. 7 ). Dalla documentazione allegata si evince chiaramente che l'istante ha regolarmente richiesto la Rateazione della cartella per cui è giudizio in data 14.4.25. Si evince, altresì, che in modo pretestuoso la Controparte_2
ha rigettato la richiesta di rateazione con una motivazione , nonostante costituita
[...] Pt_4 in giudizio e nonostante avesse ricevuto almeno ben 2 notifiche della REVOCA DELLA
SOSPENSIONE”.
In data 4 giugno 2025 lo stesso ricorrente ha documentato di avere ottenuto la rateizzazione degli importi dovuti e ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere avendo, peraltro, come documentato provveduto al pagamento della prima rata ( doc. allegata alla nota del 6 giugno
2025).
All'udienza del giorno 1 luglio 2025 parte ricorrente ha precisato di intendere rinunciare all'azione non avendo più interesse a coltivare il giudizio in virtù dell'accesso alla rateizzazione e alla manifestata volontà di provvedere al pagamento chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. preso atto ha aderito alle richieste di parte ricorrente, mentre non opponendosi CP_1 CP_4 alla declaratoria di cessata materia del contendere ha insistito per il pagamento delle spese di lite.
All'odierna udienza, in seguito alla discussione orale delle parti la causa viene decisa con la presente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
___________ __
1.La causa può decidersi dichiarando cessata la materia del contendere con assorbimento di ogni altra questione.
Deve evidenziarsi che costituisce consolidato orientamento presso la giurisprudenza di legittimità
(cfr., Cass. nn. 2268/1999, 5390/2000, 18255/2004, 23749/2011), condiviso da questo giudice, quello secondo cui la rinuncia all'azione -a differenza della rinuncia agli atti del giudizio- preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata).
Ne consegue che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto e, quanto alle spese, che la eventuale relativa condanna deve essere rapportata alla “causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, alla rinuncia all'azione espressa dal ricorrente principale e, quindi, alla sua efficacia, equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito.
2. La pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Va, in primo luogo osservato che la Cassa Forense nel prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere ha aderito alla richiesta di parte ricorrente in ordine alla compensazione delle spese di lite. Nel caso in esame, comunque, non appaiono sussistere i presupposti per adottare una pronuncia di condanna alle spese del rinunciante neppure in favore di dovendosi avere riguardo alla CP_4 peculiarità della fattispecie dedotta nonché al contegno processuale mostrato dalla stessa parte che da subito ha manifestato l'intento di addivenire ad una soluzione della controversia attuando, poi, il predetto proposito presentando istanza di rateizzazione degli importi e documentando, peraltro, l'intervenuto pagamento della prima rata.
P.Q.M.
Il Tribunale del lavoro di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
Dichiara cessata la materia del contendere;
Spese compensate.
Catania, 01/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso