Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/2004, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LA GA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 45, presso l'avvocato FRANCESCO BONIFACIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO BONIFACIO, giusta mandato in calce;
- resistente -
avverso la sentenza n. 49/01 del Giudice di pace di LAGONEGRO, depositata il 19/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.11.2000 CO La MA proponeva opposizione avanti al giudice di pace di Lagonegro avverso il verbale di contestazione n. ATX0000060039 della Polizia Stradale di Potenza con cui gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 142 comma 9 ed applicata la sanzione amministrativa di L. 616.000. Ne chiedeva l'annullamento per mancata contestazione immediata dell'infrazione e per mancanza di una prova certa in ordine alla sua sussistenza stante la inattendibilità della apparecchiatura Autovelox.
La Prefettura, cui il ricorso era stato notificato, non si costituiva.
All'esito il giudice di pace con sentenza del 16/19.2.2001 accoglieva l'opposizione, annullando il verbale di contestazione e condannando la Prefettura al pagamento delle spese processuali. Riteneva fondato il giudice di pace il motivo relativo alla mancata contestazione immediata, non potendo questa essere omessa quando sia possibile e non essendo convincente la giustificazione fornita a verbale dalla Polizia la quale, richiamando l'art. 384 lett. e) del Regol. al C.d.S., ha precisato che non era stata possibile la contestazione immediata in quanto l'apparecchio di rilevazione consentiva l'accertamento dell'illecito dopo che il veicolo era già a distanza dal posto di osservazione e comunque nell'impossibilità di essere fermato. Al riguardo osservava che con tale previsione gli accertatori non erano esentati dal predisporre il servizio in modo tale da consentire la contestazione immediata della violazione, con la conseguenza che doveva escludersi la presenza di un'ipotesi di impossibilità obiettiva in quanto la mancata contestazione immediata era dipesa unicamente dalle modalità di organizzazione del servizio. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la Prefettura di Potenza, deducendo un unico motivo di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la Prefettura di Potenza denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 142 comma 6, 200 e 201 C.d.S. nonché dell'art. 384 lett. e) del relativo Regolamento. Lamenta che il giudice di pace abbia ritenuto la necessità di una contestazione immediata anche quando, come risultava dall'apposito verbale, l'apparecchio di rilevazione consenta l'accertamento della violazione in tempo successivo al passaggio del veicolo. La censura è fondata.
L'impugnata sentenza, nell'accogliere il motivo di opposizione relativo alla mancata contestazione immediata della violazione, ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 384 lett. e) del Reg. di esecuzione al C.d.S. riguardante l'impossibilità di raggiungere il veicolo lanciato ad eccessiva velocità, attribuendo tale impossibilità unicamente alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'organo accertatore e risultante dal contenuto del verbale, definito generico ed apodittico. Orbene, anche in relazione alla violazione di eccesso di velocità rilevata con apparecchio autovelox, vale il principio generale, codificato negli artt. 200 e 201 C.d.S., della necessità della contestazione immediata quando essa sia possibile e dell'effetto estintivo della obbligazione sanzionatoria in caso di violazione di detta previsione.
Il Reg. di Esec. allo stesso C.d.S. si è fatto carico però di indicare, sia pure in linea di massima, le ipotesi in cui una tale possibilità debba ritenersi esclusa, prevedendo così dei temperamenti allorché la situazione obiettiva non consenta il rispetto del richiamato art. 200.
Nell'ambito di tale disposizione regolamentare e con specifico riferimento alla fattispecie in esame di eccesso di velocità, si è distinta l'ipotesi in cui l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo avanti alla postazione dei vigili accertatori da quella invece in cui tale accertamento è consentito solo dopo il transito.
Nel primo caso la contestazione deve essere immediata, a meno che non derivino dal fermo situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione ovvero l'organizzazione del servizio, in relazione alla disponibilità del personale, non la consenta, purché la presenza di una o più di tali circostanze risulti dal verbale e senza però che il giudice possa sindacare le modalità organizzative degli accertatori in quanto in tal caso invaderebbe illegittimamente la sfera del suo potere discrezionale attraverso una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della Pubblica Amministrazione. Nel secondo caso, e cioè allorché l'apparecchio consenta il rilevamento solo dopo il transito, deve ritenersi sempre consentita la contestazione successiva ai sensi dell'art. 384 lett. e) del Reg. Esec. al C.d.S. che prevede tale ipotesi fra le altre in cui "massima" è considerata materialmente impossibile la contestazione immediata.
Il giudice di pace, tralasciando peraltro ogni considerazione in ordine al tipo di apparecchiatura utilizzato, ha limitato la propria valutazione al comportamento della Polizia attraverso un'inammissibile ingerenza nella sua attività istituzionale che ha preteso di poter censurare con la prospettazione di una diversa organizzazione di servizio, violando in tal modo il divieto di ingerenza cui sopra si è fatto riferimento.
In accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese al giudice di pace di Lagonegro in persona di altro magistrato che si uniformerà a tali principi e provvederà inoltre all'esame dell'ulteriore motivo, non ancora esaminato in sede di merito, concernente l'attedibilità della apparecchiatura utilizzata ai fini della prova della contestata violazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al giudice di pace di Lagonegro, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004