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Ordinanza 22 marzo 2025
Ordinanza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3111 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3111/2025 promossa da:
Parte_1 P.IVA_1 contro
Controparte_1 P.IVA_2
Il Giudice dott. Nicola Fascilla, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/03/2025; letti gli atti e i documenti;
sentiti i procuratori delle parti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e allegando che: Parte_2
- era una società costituita a Prato nel 2019 per lo svolgimento di attività di Controparte_1
impresa edile;
- il capitale sociale di , interamente versato, era pari a euro 10.000; CP_1
- a partire dal 31 dicembre 2021 il capitale sociale della era detenuto, al cinquanta per CP_1
Cont cento ciascuna, dalle società facente capo alla IG.ra , e facente capo alla CP_3 Pt_2
IG.ra e al marito Arch. CP_4 Per_1
Cont
- a partire dal 2023, riscontrava alcune gravi anomalie con riferimento a lavori di ristrutturazione effettuati da a favore di clienti indicati dall'Arch. socio di CP_1 Per_1
(incrementi irragionevoli dei costi per i fornitori, anch'essi indicati dal medesimo Arch. Pt_2
opere aggiuntive da quest'ultimo approvate senza il consenso della società; non Per_1
completamento dei lavori, cui conseguivano contestazioni da parte dei clienti e la necessità per
[...]
di intervenire a proprie spese); CP_1
- ciò aveva determinato uno stato di tensione tra le socie che si rifletteva nello stallo dell'assemblea, da cui derivava, in particolare, la mancata approvazione del bilancio dell'esercizio 2022;
- la situazione si era deteriorata allorché, in data 7 novembre 2023, l'amministratore unico CP_5
conferiva incarico al Dott. , professionista con studio in Prato, per assisterlo
[...] Persona_2
nella gestione della società; da quel momento, con il benestare di ma in aperto contrasto Pt_2
Cont con il Dott. aveva assunto di fatto su di sé la gestione di , intraprendendo Per_2 CP_1
Pagina 1 direttamente una serie di iniziative per conto della società, senza avere alcuna legittimazione formale in tal senso. Cont
- in tale contesto, con scrittura privata del 5 giugno 2024, e Pt_2
a) constatavano “l'impossibilità di condividere la gestione operativa della società
[...]
e la sussistenza di un conseguente rischio di “stallo della gestione con riflessi negativi CP_1 sul patrimonio sociale e ritardi notevoli nell'assolvimento degli impegni contrattuali in essere”;
b) concludevano “un accordo per il recesso consensuale della società con Parte_1 effetto immediato”;
c) indicavano le condizioni del “recesso consensuale”, convenendo in particolare “quale corrispettivo del recesso l'importo complessivo di Euro 2.000.000 (duemilioni/00) da pagare mediante assegnazione dei crediti fiscali detenuti dalla società quale cessionaria dei crediti per le ristrutturazioni eseguite e correlate ai benefici del 110% sismabonus ed altre agevolazioni connesse”. Come precisato nella medesima scrittura, l'ammontare complessivo dei crediti fiscali vantati a tale data da era superiore a euro 6.525.000 con la conseguenza che il CP_1 corrispettivo per il “recesso consensuale” veniva quantificato in misura pari a circa il 30% di tali crediti;
d) convenivano che “tale cessione sarà perfezionata entro i 30 giorni dalla firma del presente accordo”, e dunque entro il termine del 5 luglio 2024;
e) si davano reciprocamente atto che la somma pattuita di euro 2 milioni era da intendersi quale corrispettivo fisso forfettario per il “recesso consensuale”, escludendo l'applicazione di criteri alternativi di determinazione basati su parametri contabili e, quindi, accettando entrambe il
“rischio” che l'importo pattuito fosse diverso (maggiore o minore) di quello che sarebbe potuto derivare dall'applicazione di tali criteri (“Le parti si danno atto che l'importo di € 2 milioni è stato convenuto in via forfettaria e senza alcun riferimento numerico a parametri o poste di bilancio della società e si assumono esse parti ciascuna l'alea del rischio insito nella stipula convenzionale di un atto ricognitivo di rapporto con effetti obbligatori”); Cont
- lo stesso 5 giugno 2024, subito dopo la sottoscrizione della scrittura privata tra e si Pt_2 teneva presso lo studio del Dott. l'assemblea dei soci di;
Per_2 CP_1
- in tale sede:
Cont
a) veniva dato atto che e “al fine di evitare lo stallo della società, hanno Pt_2
raggiunto un accordo per il recesso volontario della società e che a fronte del Pt_1 Pt_1
recesso, con atto a parte, hanno convenuto il corrispettivo del recesso che sarà pagato nei modi e termini indicati nell'atto di recesso sottoscritto da entrambi i soci”;
Pagina 2 b) veniva deliberato quanto segue: “sul recesso del socio, l'assemblea raccoglie e ratifica ilrecesso manifestato dalla società con effetto immediato a fronte del quale la società Parte_1 si è impegnata a pagare il corrispettivo pattuito e definito consensualmente con atto a parte”;
- con PEC del 1° luglio 2024 l'amministratore unico di , anticipava CP_1 Testimone_1
Cont a che non avrebbe potuto “dare seguito alla delibera assembleare del 05 giugno scorso, in quanto assunta in difformità dell'Art. 10 dello statuto sociale vigente ed in violazione dell'Art. 2473 del Codice Civile”;
- il termine del 5 luglio 2024 indicato nell'accordo di “recesso consensuale” scadeva quindi inutilmente: ometteva di effettuare la cessione dei crediti secondo quanto pattuito tra le CP_1
Cont parti e ratificato dall'assemblea, né pagava in altro modo a l'importo stabilito di euro
2.000.000;
- anche a seguito di successivi solleciti l'obbligo di rimaneva inadempiuto;
CP_1
- in data 1° agosto 2024 si teneva una nuova assemblea dei soci di , in occasione della CP_1
quale – ribadita, da parte del sindaco unico di recente nomina, la tesi sostenuta dall'amministratore nella citata PEC del 1° luglio 2024 – veniva deliberato, con il voto favorevole del socio (ormai unico) “di annullare l'assemblea del 05/06/2024 sopracitata” e “di liquidare la quota del Pt_2
socio receduto in base al bilancio redatto dalla società alla data del recesso del 5 Giugno 2024 così come previsto dallo Statuto e dall'art. 2473 c.c.”;
- con PEC del 18 ottobre 2024 l'amministratore unico di , CP_1 Testimone_1
Cont trasmetteva a il “bilancio della società alla data del vostro recesso avvenuto il 05 Giugno
2024, al fine della liquidazione del relativo corrispettivo”. Tale bilancio indicava un patrimonio netto negativo per euro 3.470.110; Cont
- in data 8 novembre 2024 l'Avv. Andrea Pagnini, per conto di riscontrava la PEC dell'amministratore unico di e diffidava a provvedere al CP_1 CP_1 Parte_3
trasferimento dei crediti fiscali o comunque al pagamento dell'importo pattuito di euro 2.000.000.
In sede di citazione parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, previo accertamento, per le ragioni di cui in narrativa, degli obblighi e delle responsabilità di e di Controparte_1 Parte_2
a) in tesi, condannare e in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2 risarcire a i danni da quest'ultima subìti, quantificabili in euro 2.000.000, ovvero Parte_1
nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, eventualmente con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
b) in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la sussistenza dell'obbligo di di pagare a il corrispettivo pattuito per il Controparte_1 Parte_1
Pagina 3 “recesso consensuale”, condannare a risarcire o indennizzare Parte_2 Parte_1
anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., l'importo di euro 2.000.000, ovvero la diversa somma,
[...]
maggiore o minore, ritenuta di giustizia, eventualmente con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
In ogni caso con aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi (i) in misura legale dal 1° luglio 2024 fino alla data dell'odierna domanda giudiziale, e (ii) secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a partire dalla data dell'odierna domanda giudiziale.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
1).1 In data 12 febbraio 2025 parte attorea depositava ricorso per sequestro conservativo nei confronti di richiamando, al fine del fumus boni iuris, quanto dedotto in citazione Controparte_1
e giustificando la richiesta, sotto il profilo del periculum in mora, allegando che:
Cont
- il patrimonio di , sino alla data del “recesso consensuale” di era principalmente CP_1
costituito da:
a) un complesso immobiliare sito in Prato, distribuito su due isolati tra Vicolo de' Neroni,
Piazza degli Innocenti e Via Carbonaia, in una zona di particolare pregio nel pieno centro storico della città;
b) crediti di imposta maturati e acquisiti nello svolgimento della propria attività di impresa, che, come risulta dalla scrittura privata di “recesso consensuale” (doc. 6), alla data del 5 giugno
2024 ammontavano a euro 6.525.396;
Cont
- in data 25 luglio 2024, e dunque appena dopo l'intervenuto “recesso consensuale” di con atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott. di Prato, rep. 57026, fasc. 17531, Persona_3
aveva venduto in blocco (a un acquirente privato) sei unità immobiliari a uso abitativo CP_1 situate in Vicolo de' Neroni nn. 8 e 14 a Prato ad una cifra di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili situati in tale zona (circa la metà);
- inoltre, con PEC del 18 ottobre 2024 l'amministratore unico di , CP_1 Testimone_1
Cont trasmetteva a il “bilancio della società alla data del vostro recesso avvenuto il 05 Giugno
2024, al fine della liquidazione del relativo corrispettivo”. In tale “bilancio” i crediti di imposta erano indicati nell'importo di euro 3.671.298 con, quindi, una drastica riduzione dei crediti di imposta vantati da . CP_1
Parte ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di “concedere a favore della ricorrente, ex artt. 2905
c.c. e 671 c.p.c. e con decreto emesso inaudita altera parte ex art. 669-sexies, co. 2, c.p.c., il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di proprietà della delle Controparte_1 somme e delle cose ad essa dovute, fino a concorrenza dell'importo di euro 2.000.000,00, fissando
Pagina 4 il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, con ogni altro provvedimento necessario e conseguente”.
1).2 Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza si è costituita nel subprocedimento cautelare contestando la richiesta ed eccependo che: Controparte_1
- “l'odierno giudice del merito non è competente alla decisione sulla questione cautelare in corso di causa, dovendo essa essere rimessa nel merito agli arbitri e per la fase cautelare ad altro giudice.” (cfr. pagina 4 memoria resistente);
- “in considerazione della natura “bilaterale” di questa peculiare fattispecie di “recesso” (che, ad avviso di taluni, conserva di tale istituto solo il nome potendo essere assimilata anche alla c.d.
“esclusione convenzionale”), sia il recesso sia la determinazione della quota e le modalità di liquidazione andranno regolate in assemblea. Premesso che, in questa fattispecie “atipica”, il procedimento del recesso e le regole di monetizzazione sembrerebbero rimesse all'autonomia privata – anche in deroga alla disciplina dell'art. 2473, commi 3 e 4, c.c. e al relativo procedimento – tale discrezionalità trova un limite invalicabile nella assenza di depauperamento del patrimonio sociale derivante dal recesso e dalla liquidazione concordata della quota del recedente.” (cfr. pagine 5 e 6 della memoria resist);
- l'accordo doveva essere dichiarato nullo “per indeterminatezza dell'oggetto” (cfr. pagina 12 memoria resist.); Cont
- non sussisterebbe comunque alcun danno in capo ad
In ogni caso, la società resistente ha negato altresì la sussistenza del profilo del periculum in mora.
2) Ritiene il Tribunale come il ricorso debba essere respinto sotto il profilo del fumus boni iuris per i motivi che seguono.
Occorre in primo luogo partire dal dato normativo.
Ai sensi dell'art. 2473 c.c.:
“L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione
[[...]] alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Pagina 5 Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni;
l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;
in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente;
si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale;
in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.”
A sua volta, lo Statuto di (cfr. articolo 10, doc. 7 resistente) non prevede autonome CP_1
cause di recesso, richiamando i casi previsti dalla legge. Quindi è pacifico in causa che il recesso esercitato dalla parte ricorrente non rientri tra le ipotesi previste dalla legge e dallo statuto.
Tuttavia, lo scrivente non ignora l'esistenza di un corposo orientamento giurisprudenziale e dottrinale favorevole alla ipotesi di c.d. “risoluzione consensuale”, ossia permettere ai soci, all'unanimità dei consensi (per alcuni, anche non espressi in apposita assemblea), di sciogliere il rapporto sociale limitatamente ad un socio a prescindere da cause legali o statutarie.
E ritiene il Tribunale di condividere tale orientamento.
Ciò che non si condivide, invece, è l'ulteriore affermazione (sostenuta da parte della giurisprudenza e della dottrina) secondo cui in questo caso non solo non si applicherebbe l'articolo 2473 c.c. comma 1, ma nemmeno i commi 3 (che determina la liquidazione in proporzione del patrimonio sociale), 4 (che determina i modi di esecuzione del rimborso delle partecipazioni) e financo 5 (che prevede l'inefficacia del recesso se la società revoca la delibera che lo ha legittimato oppure se è deliberato lo scioglimento della società).
Pagina 6 Invero affermare che i soci possano liberamente sciogliere il vincolo sociale limitatamente ad un socio nonché di determinare, in modo del tutto libero e arbitrario, il valore delle quote con vincolo della società a rispettare le volontà dei soci appare in contrasto con l'intero sistema del codice civile in tema di società di capitali e, in particolare nel caso di specie, in tema di società a responsabilità limitata.
In primo luogo, tale orientamento appare non adeguatamente valutare la esistenza della personalità giuridica e della autonomia patrimoniale perfetta in capo alle società di capitali, per cui normalmente si afferma che la società “non è dei soci” e che l'unico soggetto che può vincolare la società all'esterno non può che essere l'amministratore.
In secondo luogo, l'orientamento richiamato non tiene in alcuna considerazione le problematiche relative alla conseguente responsabilità limitata dei soci (che rispondono nei limiti di quanto conferito) in particolare nei confronti dei creditori.
Tale questione appare altamente fonte di aspetti critici.
Ammettere che i soci possano derogare all'art. 2473 comma 3 c.c. quantificando il valore delle quote in modo arbitrario, potrebbe comportare non soltanto il grave rischio di un depauperamento del patrimonio sociale a danno della società stessa ma, anche e soprattutto, il grave rischio di danneggiare i creditori sociali, che possono, come detto, agire esclusivamente nei confronti della società e non dei soci.
Infatti, è pur vero che per i creditori sociali è prevista l'opposizione ex art. 2482 c.c. in caso di riduzione del capitale sociale, ma tale possibilità potrebbe non avverarsi se l'accordo tra i soci preveda il pagamento a carico della società mediante utilizzo di riserve o, come nel caso di specie, mediante altri mezzi di pagamento (cessione crediti, liquidazione asset, utilizzo di liquidità).
Infine, la “disapplicazione” dell'art. 2473 ultimo comma c.c. comporterebbe la impossibilità di revoca della delibera che ha legittimato il recesso (che non esiste trattandosi di mero accordo) e di dichiarare l'inefficacia del recesso in caso di messa in scioglimento della società (che porterebbe, sempre a tutela dei creditori, all'applicazione degli artt. 2489, 2490 e soprattutto 2491 c.c.).
Ritiene lo scrivente che l'architrave del sistema potrebbe essere demolito se si ammettesse la possibilità per i soci di vincolare la società a liquidare consensualmente la quota in base a parametri non agganciati al reale valore del patrimonio sociale.
Venendo al caso di specie è documentale che l'accordo di “recesso consensuale” sia intervenuto esclusivamente tra i soci (cfr. do. 6 attrice), senza che sia stato coinvolto l'amministratore di
[...]
CP_1
Parte ricorrente ritiene, tuttavia, che la società sia vincolata a causa della ratifica assembleare approvata all'unanimità.
Pagina 7 Tuttavia, ritiene il Tribunale come tale argomentazione non possa essere condivisa.
Prescindendo dalla circostanza, documentale, di revoca della delibera di ratifica del 5/6/2024 con deliberazione del 1° agosto 2024 (doc. 11 attoreo), le cui conseguenze, però, saranno valutate più approfonditamente nel merito della controversia, appare sufficiente osservare come l'amministratore (e quindi la società) non possa essere considerato obbligato di per sé al pagamento di una somma al socio per il solo fatto che l'assemblea abbia ratificato un accordo tra soci in cui la società, però, non era parte. Il vincolo nasce dal contratto tra i soci. Non avendo la società partecipato, la stessa non può ritenersi obbligata a pagare la somma prevista in un contratto tra terzi.
Non pare allo scrivente che la regola di cui all'art. 1372 comma due c.c. (il contratto non produce effetto rispetto a terzi) possa essere scavalcata dalla ratifica assembleare.
Oltretutto, i soci hanno deliberato in evidente violazione dello statuto di , che prevede CP_1
espressamente che la quota del socio recedente debba essere liquidata secondo i criteri di cui all'art. 2473 c.c..
Statuto che non è stato modificato dai soci e che, quindi, vincola ancora attualmente la società.
Quindi ritiene il Tribunale come l'accordo stipulato tra i soci e la successiva ratifica assembleare non possano essere ritenuti vincolanti per la società in quanto in contrasto con il criterio legale e statutario per cui il valore della quota del socio receduto deve essere necessariamente quantificato
“in proporzione del patrimonio sociale”.
Sul punto, nel contratto del 5/6/2024 è stato espressamente scritto che “le parti si danno atto che
l'importo di € 2.000.000,00 è stato convenuto in via forfettaria e senza alcun riferimento numerico
a parametri o poste di bilancio della società e si assumono esse parti ciascuna l'alea del rischio insito nella stipula convenzionale di un atto ricognitivo di rapporto con effetti obbligatori”.
Tale passaggio conferma come le parti abbiano arbitrariamente valutato il 50% delle quote della società attrice, con ciò ponendosi in evidente contrasto con tutti i principi e le norme – legali e statutarie – sopra richiamate.
Conseguentemente, ritiene il Tribunale come non sussista nei confronti della il Controparte_1
fumus boni iuris quale requisito essenziale per la concessione del sequestro conservativo richiesto.
Spese al merito.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. spese al merito.
Si comunichi.
Milano, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott. Nicola FASCILLA
Pagina 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3111/2025 promossa da:
Parte_1 P.IVA_1 contro
Controparte_1 P.IVA_2
Il Giudice dott. Nicola Fascilla, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/03/2025; letti gli atti e i documenti;
sentiti i procuratori delle parti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e allegando che: Parte_2
- era una società costituita a Prato nel 2019 per lo svolgimento di attività di Controparte_1
impresa edile;
- il capitale sociale di , interamente versato, era pari a euro 10.000; CP_1
- a partire dal 31 dicembre 2021 il capitale sociale della era detenuto, al cinquanta per CP_1
Cont cento ciascuna, dalle società facente capo alla IG.ra , e facente capo alla CP_3 Pt_2
IG.ra e al marito Arch. CP_4 Per_1
Cont
- a partire dal 2023, riscontrava alcune gravi anomalie con riferimento a lavori di ristrutturazione effettuati da a favore di clienti indicati dall'Arch. socio di CP_1 Per_1
(incrementi irragionevoli dei costi per i fornitori, anch'essi indicati dal medesimo Arch. Pt_2
opere aggiuntive da quest'ultimo approvate senza il consenso della società; non Per_1
completamento dei lavori, cui conseguivano contestazioni da parte dei clienti e la necessità per
[...]
di intervenire a proprie spese); CP_1
- ciò aveva determinato uno stato di tensione tra le socie che si rifletteva nello stallo dell'assemblea, da cui derivava, in particolare, la mancata approvazione del bilancio dell'esercizio 2022;
- la situazione si era deteriorata allorché, in data 7 novembre 2023, l'amministratore unico CP_5
conferiva incarico al Dott. , professionista con studio in Prato, per assisterlo
[...] Persona_2
nella gestione della società; da quel momento, con il benestare di ma in aperto contrasto Pt_2
Cont con il Dott. aveva assunto di fatto su di sé la gestione di , intraprendendo Per_2 CP_1
Pagina 1 direttamente una serie di iniziative per conto della società, senza avere alcuna legittimazione formale in tal senso. Cont
- in tale contesto, con scrittura privata del 5 giugno 2024, e Pt_2
a) constatavano “l'impossibilità di condividere la gestione operativa della società
[...]
e la sussistenza di un conseguente rischio di “stallo della gestione con riflessi negativi CP_1 sul patrimonio sociale e ritardi notevoli nell'assolvimento degli impegni contrattuali in essere”;
b) concludevano “un accordo per il recesso consensuale della società con Parte_1 effetto immediato”;
c) indicavano le condizioni del “recesso consensuale”, convenendo in particolare “quale corrispettivo del recesso l'importo complessivo di Euro 2.000.000 (duemilioni/00) da pagare mediante assegnazione dei crediti fiscali detenuti dalla società quale cessionaria dei crediti per le ristrutturazioni eseguite e correlate ai benefici del 110% sismabonus ed altre agevolazioni connesse”. Come precisato nella medesima scrittura, l'ammontare complessivo dei crediti fiscali vantati a tale data da era superiore a euro 6.525.000 con la conseguenza che il CP_1 corrispettivo per il “recesso consensuale” veniva quantificato in misura pari a circa il 30% di tali crediti;
d) convenivano che “tale cessione sarà perfezionata entro i 30 giorni dalla firma del presente accordo”, e dunque entro il termine del 5 luglio 2024;
e) si davano reciprocamente atto che la somma pattuita di euro 2 milioni era da intendersi quale corrispettivo fisso forfettario per il “recesso consensuale”, escludendo l'applicazione di criteri alternativi di determinazione basati su parametri contabili e, quindi, accettando entrambe il
“rischio” che l'importo pattuito fosse diverso (maggiore o minore) di quello che sarebbe potuto derivare dall'applicazione di tali criteri (“Le parti si danno atto che l'importo di € 2 milioni è stato convenuto in via forfettaria e senza alcun riferimento numerico a parametri o poste di bilancio della società e si assumono esse parti ciascuna l'alea del rischio insito nella stipula convenzionale di un atto ricognitivo di rapporto con effetti obbligatori”); Cont
- lo stesso 5 giugno 2024, subito dopo la sottoscrizione della scrittura privata tra e si Pt_2 teneva presso lo studio del Dott. l'assemblea dei soci di;
Per_2 CP_1
- in tale sede:
Cont
a) veniva dato atto che e “al fine di evitare lo stallo della società, hanno Pt_2
raggiunto un accordo per il recesso volontario della società e che a fronte del Pt_1 Pt_1
recesso, con atto a parte, hanno convenuto il corrispettivo del recesso che sarà pagato nei modi e termini indicati nell'atto di recesso sottoscritto da entrambi i soci”;
Pagina 2 b) veniva deliberato quanto segue: “sul recesso del socio, l'assemblea raccoglie e ratifica ilrecesso manifestato dalla società con effetto immediato a fronte del quale la società Parte_1 si è impegnata a pagare il corrispettivo pattuito e definito consensualmente con atto a parte”;
- con PEC del 1° luglio 2024 l'amministratore unico di , anticipava CP_1 Testimone_1
Cont a che non avrebbe potuto “dare seguito alla delibera assembleare del 05 giugno scorso, in quanto assunta in difformità dell'Art. 10 dello statuto sociale vigente ed in violazione dell'Art. 2473 del Codice Civile”;
- il termine del 5 luglio 2024 indicato nell'accordo di “recesso consensuale” scadeva quindi inutilmente: ometteva di effettuare la cessione dei crediti secondo quanto pattuito tra le CP_1
Cont parti e ratificato dall'assemblea, né pagava in altro modo a l'importo stabilito di euro
2.000.000;
- anche a seguito di successivi solleciti l'obbligo di rimaneva inadempiuto;
CP_1
- in data 1° agosto 2024 si teneva una nuova assemblea dei soci di , in occasione della CP_1
quale – ribadita, da parte del sindaco unico di recente nomina, la tesi sostenuta dall'amministratore nella citata PEC del 1° luglio 2024 – veniva deliberato, con il voto favorevole del socio (ormai unico) “di annullare l'assemblea del 05/06/2024 sopracitata” e “di liquidare la quota del Pt_2
socio receduto in base al bilancio redatto dalla società alla data del recesso del 5 Giugno 2024 così come previsto dallo Statuto e dall'art. 2473 c.c.”;
- con PEC del 18 ottobre 2024 l'amministratore unico di , CP_1 Testimone_1
Cont trasmetteva a il “bilancio della società alla data del vostro recesso avvenuto il 05 Giugno
2024, al fine della liquidazione del relativo corrispettivo”. Tale bilancio indicava un patrimonio netto negativo per euro 3.470.110; Cont
- in data 8 novembre 2024 l'Avv. Andrea Pagnini, per conto di riscontrava la PEC dell'amministratore unico di e diffidava a provvedere al CP_1 CP_1 Parte_3
trasferimento dei crediti fiscali o comunque al pagamento dell'importo pattuito di euro 2.000.000.
In sede di citazione parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, previo accertamento, per le ragioni di cui in narrativa, degli obblighi e delle responsabilità di e di Controparte_1 Parte_2
a) in tesi, condannare e in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2 risarcire a i danni da quest'ultima subìti, quantificabili in euro 2.000.000, ovvero Parte_1
nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, eventualmente con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
b) in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la sussistenza dell'obbligo di di pagare a il corrispettivo pattuito per il Controparte_1 Parte_1
Pagina 3 “recesso consensuale”, condannare a risarcire o indennizzare Parte_2 Parte_1
anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., l'importo di euro 2.000.000, ovvero la diversa somma,
[...]
maggiore o minore, ritenuta di giustizia, eventualmente con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
In ogni caso con aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi (i) in misura legale dal 1° luglio 2024 fino alla data dell'odierna domanda giudiziale, e (ii) secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a partire dalla data dell'odierna domanda giudiziale.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”
1).1 In data 12 febbraio 2025 parte attorea depositava ricorso per sequestro conservativo nei confronti di richiamando, al fine del fumus boni iuris, quanto dedotto in citazione Controparte_1
e giustificando la richiesta, sotto il profilo del periculum in mora, allegando che:
Cont
- il patrimonio di , sino alla data del “recesso consensuale” di era principalmente CP_1
costituito da:
a) un complesso immobiliare sito in Prato, distribuito su due isolati tra Vicolo de' Neroni,
Piazza degli Innocenti e Via Carbonaia, in una zona di particolare pregio nel pieno centro storico della città;
b) crediti di imposta maturati e acquisiti nello svolgimento della propria attività di impresa, che, come risulta dalla scrittura privata di “recesso consensuale” (doc. 6), alla data del 5 giugno
2024 ammontavano a euro 6.525.396;
Cont
- in data 25 luglio 2024, e dunque appena dopo l'intervenuto “recesso consensuale” di con atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott. di Prato, rep. 57026, fasc. 17531, Persona_3
aveva venduto in blocco (a un acquirente privato) sei unità immobiliari a uso abitativo CP_1 situate in Vicolo de' Neroni nn. 8 e 14 a Prato ad una cifra di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili situati in tale zona (circa la metà);
- inoltre, con PEC del 18 ottobre 2024 l'amministratore unico di , CP_1 Testimone_1
Cont trasmetteva a il “bilancio della società alla data del vostro recesso avvenuto il 05 Giugno
2024, al fine della liquidazione del relativo corrispettivo”. In tale “bilancio” i crediti di imposta erano indicati nell'importo di euro 3.671.298 con, quindi, una drastica riduzione dei crediti di imposta vantati da . CP_1
Parte ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di “concedere a favore della ricorrente, ex artt. 2905
c.c. e 671 c.p.c. e con decreto emesso inaudita altera parte ex art. 669-sexies, co. 2, c.p.c., il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di proprietà della delle Controparte_1 somme e delle cose ad essa dovute, fino a concorrenza dell'importo di euro 2.000.000,00, fissando
Pagina 4 il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, con ogni altro provvedimento necessario e conseguente”.
1).2 Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza si è costituita nel subprocedimento cautelare contestando la richiesta ed eccependo che: Controparte_1
- “l'odierno giudice del merito non è competente alla decisione sulla questione cautelare in corso di causa, dovendo essa essere rimessa nel merito agli arbitri e per la fase cautelare ad altro giudice.” (cfr. pagina 4 memoria resistente);
- “in considerazione della natura “bilaterale” di questa peculiare fattispecie di “recesso” (che, ad avviso di taluni, conserva di tale istituto solo il nome potendo essere assimilata anche alla c.d.
“esclusione convenzionale”), sia il recesso sia la determinazione della quota e le modalità di liquidazione andranno regolate in assemblea. Premesso che, in questa fattispecie “atipica”, il procedimento del recesso e le regole di monetizzazione sembrerebbero rimesse all'autonomia privata – anche in deroga alla disciplina dell'art. 2473, commi 3 e 4, c.c. e al relativo procedimento – tale discrezionalità trova un limite invalicabile nella assenza di depauperamento del patrimonio sociale derivante dal recesso e dalla liquidazione concordata della quota del recedente.” (cfr. pagine 5 e 6 della memoria resist);
- l'accordo doveva essere dichiarato nullo “per indeterminatezza dell'oggetto” (cfr. pagina 12 memoria resist.); Cont
- non sussisterebbe comunque alcun danno in capo ad
In ogni caso, la società resistente ha negato altresì la sussistenza del profilo del periculum in mora.
2) Ritiene il Tribunale come il ricorso debba essere respinto sotto il profilo del fumus boni iuris per i motivi che seguono.
Occorre in primo luogo partire dal dato normativo.
Ai sensi dell'art. 2473 c.c.:
“L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione
[[...]] alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Pagina 5 Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni;
l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;
in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente;
si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale;
in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.”
A sua volta, lo Statuto di (cfr. articolo 10, doc. 7 resistente) non prevede autonome CP_1
cause di recesso, richiamando i casi previsti dalla legge. Quindi è pacifico in causa che il recesso esercitato dalla parte ricorrente non rientri tra le ipotesi previste dalla legge e dallo statuto.
Tuttavia, lo scrivente non ignora l'esistenza di un corposo orientamento giurisprudenziale e dottrinale favorevole alla ipotesi di c.d. “risoluzione consensuale”, ossia permettere ai soci, all'unanimità dei consensi (per alcuni, anche non espressi in apposita assemblea), di sciogliere il rapporto sociale limitatamente ad un socio a prescindere da cause legali o statutarie.
E ritiene il Tribunale di condividere tale orientamento.
Ciò che non si condivide, invece, è l'ulteriore affermazione (sostenuta da parte della giurisprudenza e della dottrina) secondo cui in questo caso non solo non si applicherebbe l'articolo 2473 c.c. comma 1, ma nemmeno i commi 3 (che determina la liquidazione in proporzione del patrimonio sociale), 4 (che determina i modi di esecuzione del rimborso delle partecipazioni) e financo 5 (che prevede l'inefficacia del recesso se la società revoca la delibera che lo ha legittimato oppure se è deliberato lo scioglimento della società).
Pagina 6 Invero affermare che i soci possano liberamente sciogliere il vincolo sociale limitatamente ad un socio nonché di determinare, in modo del tutto libero e arbitrario, il valore delle quote con vincolo della società a rispettare le volontà dei soci appare in contrasto con l'intero sistema del codice civile in tema di società di capitali e, in particolare nel caso di specie, in tema di società a responsabilità limitata.
In primo luogo, tale orientamento appare non adeguatamente valutare la esistenza della personalità giuridica e della autonomia patrimoniale perfetta in capo alle società di capitali, per cui normalmente si afferma che la società “non è dei soci” e che l'unico soggetto che può vincolare la società all'esterno non può che essere l'amministratore.
In secondo luogo, l'orientamento richiamato non tiene in alcuna considerazione le problematiche relative alla conseguente responsabilità limitata dei soci (che rispondono nei limiti di quanto conferito) in particolare nei confronti dei creditori.
Tale questione appare altamente fonte di aspetti critici.
Ammettere che i soci possano derogare all'art. 2473 comma 3 c.c. quantificando il valore delle quote in modo arbitrario, potrebbe comportare non soltanto il grave rischio di un depauperamento del patrimonio sociale a danno della società stessa ma, anche e soprattutto, il grave rischio di danneggiare i creditori sociali, che possono, come detto, agire esclusivamente nei confronti della società e non dei soci.
Infatti, è pur vero che per i creditori sociali è prevista l'opposizione ex art. 2482 c.c. in caso di riduzione del capitale sociale, ma tale possibilità potrebbe non avverarsi se l'accordo tra i soci preveda il pagamento a carico della società mediante utilizzo di riserve o, come nel caso di specie, mediante altri mezzi di pagamento (cessione crediti, liquidazione asset, utilizzo di liquidità).
Infine, la “disapplicazione” dell'art. 2473 ultimo comma c.c. comporterebbe la impossibilità di revoca della delibera che ha legittimato il recesso (che non esiste trattandosi di mero accordo) e di dichiarare l'inefficacia del recesso in caso di messa in scioglimento della società (che porterebbe, sempre a tutela dei creditori, all'applicazione degli artt. 2489, 2490 e soprattutto 2491 c.c.).
Ritiene lo scrivente che l'architrave del sistema potrebbe essere demolito se si ammettesse la possibilità per i soci di vincolare la società a liquidare consensualmente la quota in base a parametri non agganciati al reale valore del patrimonio sociale.
Venendo al caso di specie è documentale che l'accordo di “recesso consensuale” sia intervenuto esclusivamente tra i soci (cfr. do. 6 attrice), senza che sia stato coinvolto l'amministratore di
[...]
CP_1
Parte ricorrente ritiene, tuttavia, che la società sia vincolata a causa della ratifica assembleare approvata all'unanimità.
Pagina 7 Tuttavia, ritiene il Tribunale come tale argomentazione non possa essere condivisa.
Prescindendo dalla circostanza, documentale, di revoca della delibera di ratifica del 5/6/2024 con deliberazione del 1° agosto 2024 (doc. 11 attoreo), le cui conseguenze, però, saranno valutate più approfonditamente nel merito della controversia, appare sufficiente osservare come l'amministratore (e quindi la società) non possa essere considerato obbligato di per sé al pagamento di una somma al socio per il solo fatto che l'assemblea abbia ratificato un accordo tra soci in cui la società, però, non era parte. Il vincolo nasce dal contratto tra i soci. Non avendo la società partecipato, la stessa non può ritenersi obbligata a pagare la somma prevista in un contratto tra terzi.
Non pare allo scrivente che la regola di cui all'art. 1372 comma due c.c. (il contratto non produce effetto rispetto a terzi) possa essere scavalcata dalla ratifica assembleare.
Oltretutto, i soci hanno deliberato in evidente violazione dello statuto di , che prevede CP_1
espressamente che la quota del socio recedente debba essere liquidata secondo i criteri di cui all'art. 2473 c.c..
Statuto che non è stato modificato dai soci e che, quindi, vincola ancora attualmente la società.
Quindi ritiene il Tribunale come l'accordo stipulato tra i soci e la successiva ratifica assembleare non possano essere ritenuti vincolanti per la società in quanto in contrasto con il criterio legale e statutario per cui il valore della quota del socio receduto deve essere necessariamente quantificato
“in proporzione del patrimonio sociale”.
Sul punto, nel contratto del 5/6/2024 è stato espressamente scritto che “le parti si danno atto che
l'importo di € 2.000.000,00 è stato convenuto in via forfettaria e senza alcun riferimento numerico
a parametri o poste di bilancio della società e si assumono esse parti ciascuna l'alea del rischio insito nella stipula convenzionale di un atto ricognitivo di rapporto con effetti obbligatori”.
Tale passaggio conferma come le parti abbiano arbitrariamente valutato il 50% delle quote della società attrice, con ciò ponendosi in evidente contrasto con tutti i principi e le norme – legali e statutarie – sopra richiamate.
Conseguentemente, ritiene il Tribunale come non sussista nei confronti della il Controparte_1
fumus boni iuris quale requisito essenziale per la concessione del sequestro conservativo richiesto.
Spese al merito.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. spese al merito.
Si comunichi.
Milano, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott. Nicola FASCILLA
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