Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dottoressa Caterina Passarelli Presidente
Dottor Enrico Schiavon Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 2152/22 R.G., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2024; promossa da:
Parte 1
(CF C.F. 1
Parte_2
(CF C.F. 2
rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Portesan ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Adria, Corso Mazzini n. 26;
appellanti;
contro
:
CP 1
(CF C.F. 3 );
CP 2
(CF C.F. 4
CP 3
(CF C.F. 5
rappresentati e difesi dall'Avv. Galliano Monterosso ed elettivamente domiciliati
appellati.
In punto a: appello avverso sentenza n. 806/22 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 3 ottobre 2022;
Conclusioni nell'interesse degli appellanti: "nel merito ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa e/o respinta, Voglia la Corte adita in accoglimento dello spiegato appello in riforma e/o annullamento della sentenza n. 806/2022 pubblicata il 03/10/2022 R.G. n. 1881/2018 rep. n. 1253/2022 del 03.10.2022 notificata il 19 ottobre 2022 del Tribunale di Rovigo, accertato che Parte 1 e Parte_2 ed i loro danti
,
causa in precedenza, utilizzano e possiedono da oltre 40 anni in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta la piccolissima area scoperta di 16 mq identificata in catasto al foglio 68 mappale 1462, dichiararsi l'avvenuta usucapione a loro favore del diritto di proprietà di detta aerea, ordinandosi conseguentemente la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliare di Rovigo, con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il Funzionario incaricato per detto incombente. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i giudizi e delle spese inerenti la CTU."
Conclusioni nell'interesse degli appellati: "PRELIMINARMENTE. Voglia Corte di Appello di Venezia
dichiarare l'improcedibilità della domanda di usucapione, non essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione. NEL MERITO. Voglia l'ecc.ma Corte confermare la sentenza di primo grado, respingere la domanda di usucapione proposta dagli attori, oggi appellanti, non avendo dimostrato di aver posseduto l'area di cui in discussione con i requisiti previsti ex art. 1158 c.c. e seguenti. Parte appellata dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande eventualmente da ritenersi nuove. In via istruttoria voglia l'ecc.ma Corte
ammettere le prove tutte, così come formulate nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c.
Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e delle competenze del grado di appello. Rovigo."
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1) Con atto di citazione del 16/07/2018 notificato il 19/21 luglio 2018 i sigg.rip Parte 1 e Pt 2
[...] hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo i sigg.ri CP 2 e CP 3 per sentire dichiarare usucapito a loro favore il diritto di proprietà di una porzione di terreno di mq 16, intestata ai convenuti, in Comune di Adria, asserendo di averla posseduta direttamente e tramite i loro danti causa per oltre 40 anni, come cortile della propria abitazione (di cui erano comproprietari per successione a Per 1
[...] dal 2001 e proprietarie esclusivi del 2003); dichiaravano inoltre, che detta area era stata delimitata da fioriere, pavimentata e utilizzata in via esclusiva per accedere all'abitazione e parcheggiare le automobili e che era stata recintata dal 2017; deducevano prove testimoniali e per interpello dei convenuti, nonché una scrittura privata del 2018, con allegata una bozza dell'atto di vendita del predetto terreno dai CP 1 agli attori, dichiarando di aver tentato in questo modo di evitare una causa per usucapione.
2)Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano la reiezione della domanda avversaria e eccepivano che la recinzione realizzata dagli attori per includere il cortile conteso nell'ambito dei propri possessi fosse più recente rispetto al ventennio, depositando fotografie aeree che avrebbero comprovato un possesso esclusivo di durata inferiore e non compatibile con la richiesta usucapione dello stesso.
3)Alla prova per interpello i convenuti non si presentavano, sicchè gli attori chiedevano che ne venissero tratte le conseguenze di rito ex art. 232 cpc;
il Tribunale procedeva alla nomina di un ausiliario tecnico per il frazionamento catastale dell'area contesa;
le prove testimoniali non venivano ammesse;
all'esito dell'istruttoria, solo documentale, il Tribunale respingeva le domande di parte attrice, sostenendo che non era stata data prova inequivoca e definitiva del possesso pacifico, pubblico e ultraventennale del terreno conteso da parte degli attori, non essendo stato possibile stabilire la datazione di un atto di interversione del possesso idoneo al conseguimento del diritto di proprietà per usucapione.
4) Contro la sentenza n. 806/22 del Tribunale di Rovigo hanno promosso appello gli attori soccombenti in primo grado deducendo due motivi di impugnazione:
"Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 112 cpc";
"Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 244 cpc e dell'art. 2697 cc in relazione agli artt. 1140 e 1158 c.c.".
Parte appellante insisteva per l'ammissione delle prove testimoniali negate in primo grado.
5)Si costituivano nel giudizio di appello gli appellati, chiedendo, la reiezione dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
CP 6) La Corte ha ammesso le prove orali, ha escusso a interrogatorio formale i convenuti sigg.ri
- CP 2 e
CP_3 ; l'interrogatorio formale non portava alla confessione degli appellati.
Venivano sentiti i testimoni indicati dalle parti: Testimone 1 Testimone 2 (per parte appellante) e
, Testimone 3 (per parte appellata); tutti e tre i testimoni hanno confermato che almeno dal 1989 l'area in questione era delimitata da fioriere, che è sempre stata utilizzata dai sigg.ri Parte 1 e dai loro danti causa, senza che venisse chiesta la restituzione dell'area in questione o ne venisse contestato l'uso esclusivo da parte degli appellanti;
in proposito, solo il teste Testimone_3 di parte appellata, dichiarava, in particolare, che la Signora Parte_3 i era amichevolmente opposta al posizionamento delle fioriere, ma di non sapere se la stessa per andare a leggere i contatori, posizionati sul suo muro, accedeva alla porzione di cortile delimitata da fioriere chiedendone il permesso a parte appellante. La teste Testimone_4 citata da parte appellata, non si presentava all'udienza del 18 giugno 2024, esibendo un certificato medico.
All'udienza del 17 settembre 2024, fissata per prosecuzione delle prove, si presentava la difesa di parte appellante, ma non si presentava né la difesa di parte appellata, né la loro teste, unica ancora ad essere sentita, sicchè la causa veniva successivamente trattenuta in decisione.
7) La prova testimoniale non ammessa in primo grado è risultata determinante per la decisione della causa e per stabilire che a favore di parte appellante si era maturato, anche tramite i danti causa, il possesso pacifico e pubblico ultraventennale almeno dal 1989, possesso idoneo ad acquisire per usucapione il diritto di proprietà sul bene conteso. La delimitazione dell'area con fioriere (prima ancora del frazionamento avvenuto nel 2016) era servita per delimitare l'area ed escludere efficacemente il passaggio su di essa di altre persone ed è stata oggetto di testimonianza a favore degli appellanti, i quali risultano aver esercitato su di essa, anche tramite i loro danti causa, una signoria corrispondente al diritto di proprietà. L'area risulta delimitata e certa, anche con riferimento a quanto contenuto nella relazione del 13 luglio 2021, redatta dall'ausiliario Geom. Per 2 nominato dal Giudice in primo grado, per frazionare l'area ed identificarla catastalmente. Il Geom.
Per 2 ha dichiarato che l'area in oggetto è stata identificata con la nuova particella 1482 e che la sua superficie reale è di mq. 16 corrispondente alla planimetria del doc 2 agli atti e agli elementi fisici esistenti in loco.
Non è stata fornita la prova che parte appellata e i suoi danti causa almeno dal 1989, abbiano utilizzato detta area o che ne abbiano efficacemente contestato la sua delimitazione con fioriere e il suo utilizzo esclusivo da parte degli appellanti, rivendicandone la proprietà in giudizio. Le uniche contestazioni con missive risalgono al 2016 e 2017, quando ormai il tempo utile per l'usucapione era maturato. Le foto aeree prodotte non risultano chiare e sono contraddette dalle prove testimoniali anche del teste di parte appellata.
8) Viene pertanto accolto il motivo di impugnazione afferente all'esclusione delle prove orali in primo grado, mentre l'altro motivo di impugnazione viene assorbito in seguito all'accoglimento del secondo.
9) Viene invece respinta l'eccezione di improcedibilità di parte appellata per omessa media conciliazione in primo grado, dal momento che parte appellata non ne ha fatto motivo di appello incidentale contro la sentenza del Tribunale.
10) La sentenza di primo grado viene pertanto interamente riformata in considerazione dell'accoglimento del proposto appello;
le spese del primo grado di giudizio, come liquidate dal Tribunale, vengono poste a carico di parte convenuta, con obbligo di restituzione qualora già corrisposte;
le spese del grado di appello vengono poste a carico della parte appellata soccombente e liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e riforma l'appellata sentenza come da motivazione e così dispone:
-accerta che Parte 1 e Parte 2 hanno usucapito il diritto di proprietà dell'area di terreno scoperta di 16 mq, dagli stessi delimitata con recinzione e identificata al Catasto del Comune di Rovigo al foglio 68 mappale 1462; ordina conseguentemente, la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio, servizi di pubblicità immobiliare di Rovigo, con esonero da ogni responsabilità a riguardo per il
Conservatore dei Registri Immobiliari competente;
-condanna parte appella a rifondere a parte appellante le spese legali e tecniche del primo grado del giudizio, come determinate dal Tribunale e con obbligo di restituzione a parte appellante delle somme eventualmente già corrisposte:
- condanna parte appellata a corrispondere a parte appellante le spese legali del grado di appello liquidate nell'importo di € 4.000, oltre al 15% spese generali, cpa 4% ed iva di legge, oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Venezia, lì 25 marzo 2025
La Presidente
Dottoressa Caterina Passarelli
Il Giudice Ausiliario
Avv. Loretta Lenzi