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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 662 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Conte contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Balzani, Ilaria Bolzon e Federica Castegnaro
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2184/2023 del Tribunale di Vicenza emessa e depositata in data 07.11.2023.
1 Conclusioni di parte appellante:
“nel merito: in totale riforma della sentenza n. 2184/2023 emessa e depositata in cancelleria in data 07.11.2023 dal Giudice del Tribunale di Vicenza, Dott.ssa Francesca
Grassi, non notificata, all'esito del procedimento R.G. n. 3868/2022, accogliere l'appello per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione prot. n.
25730 del 20.6.2022, notificata in pari data dal dell'Area Tecnica della CP_2
Provincia di Vicenza, se del caso rideterminando la sanzione dovuta nel complessivo importo di € 4.240,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, ai sensi degli artt. 258 commi 9 e 9 bis D.Lgs. 152/2006; in ogni caso: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, nonché al rimborso della somma di € 20.885,90 versata in parziale ottemperanza alla sentenza impugnata”.
Conclusioni di parte appellata:
“rigettare l'appello proposto da e perché inammissibile e Parte_1 Parte_2
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 2184 pubblicata il 07/11/2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. 150/2011 depositato in data 18.07.2022, Parte_1
e proponevano opposizione, rispettivamente in qualità di
[...] Parte_2 trasgressore e obbligata in solido, avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 25730 del
20.6.2022, notificata in pari data, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica della
Provincia di aveva irrogato agli stessi la sanzione amministrativa pecuniaria di CP_1
€875.169,69 per avere, in violazione degli artt. 190 comma 1 e 193 comma 1 del d.lgs.
152/2006 (Testo Unico Ambiente), la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 258 commi 2,
3 e 4, omesso l'emissione di regolari formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), con conseguente non regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, nell'ambito delle attività di espurgo di pozzi neri, di trasporto e smaltimento reflui.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1
2 dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti a rifondere alla le spese di lite. CP_1
2. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, e hanno Parte_1 Parte_2
interposto tempestivo appello, affidato a sette motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo contestano la decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza della ex art. 24 legge n. 689/1981 ad irrogare la sanzione CP_1
amministrativa pecuniaria, avendo il tribunale escluso che vi sia connessione oggettiva tra gli illeciti amministrativi oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta e gli illeciti penali di cui agli artt. 256 commi 1 e 2 e 137 comma 1 del d.lgs. 152/2006 oggetto del procedimento penale promosso a carico del . Pt_1
2.2 Col secondo motivo si dolgono che il tribunale non abbia rilevato che la , CP_1
avendo parzialmente accolto le contestazioni svolte dall'interessato in sede amministrativa, era tenuta a formulare una nuova contestazione per consentire all'interessato di avvalersi della facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, anziché procedere all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.
Deducono che nel caso di specie non è possibile comprendere quali siano le 546 violazioni richiamate nell'ordinanza-ingiunzione relative ai trasporti effettuati in mancanza dei formulari di identificazione dei rifiuti e che inoltre non vi è la prova che tali trasporti siano stati effettivamente eseguiti.
Sostengono che l'ordinanza ingiunzione è nulla per assenza di motivazione, in quanto non individua i singoli trasporti sanzionati.
2.3 Col terzo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto sussistente l'elemento soggettivo degli illeciti amministrativi in capo al , pur Pt_1
essendo emerso dalle testimonianze assunte che egli non si era occupato del trasporto dei rifiuti ed aveva sempre fornito indicazione ai propri dipendenti di compilare i formulari.
3 2.4 Col quarto motivo denunciano la violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689/1981, non avendo il primo giudice rilevato che la norma di cui all'art. 192 D.Lgs. 152/2006 è speciale rispetto a quelle di cui agli artt. 190 comma 1 e 193 comma 1 del d.lgs. 152/2006.
2.5 Col quinto motivo lamentano l'omessa applicazione dell'istituto della continuazione, previsto non solo dall'art. 8 della legge n. 689/1981 ma anche dal comma 9 dell'art. 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, per effetto dell'aggiunta del comma
9-bis ad opera dall'articolo 8-quater, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, si applica “a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”.
2.6 Col sesto motivo criticano la sentenza per non aver fatto applicazione del principio di reiterazione di cui all'art.
8-bis della legge n. 689/1981 nella determinazione della sanzione.
2.7 Col settimo motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha disatteso l'eccezione di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per intervenuta prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981.
3. Si è costituita la , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza appellata.
4. Il primo motivo di gravame è inammissibile per l''inosservanza dell'onere di specificazione imposto dall'art. 342 c.p.c.
Questa norma assolve alla duplice funzione sia di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, in conformità del principio "tantum devolutum quantum appellatum", sia di consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata.
Tale onere può pertanto ritenersi soddisfatto solo quando l'atto di appello esprime articolate
4 ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo, perciò, sufficiente, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado (v. Cass.
n. 1707 del 23/01/2009).
Gli appellanti, nel contestare la decisione del tribunale, laddove ha escluso che tra gli illeciti amministrativi ad essi ascritti e gli illeciti penali di cui agli artt. 256 commi 1 e 2 e
137 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, oggetto del procedimento penale promosso a carico del vi sia quella connessione oggettiva che radica in capo al giudice penale la Pt_1
competenza a decidere anche sulla predette violazioni amministrative, si limitano a richiamare genericamente le difese svolte in primo grado, omettendo del tutto di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata e che non vengono neppure riportate nel ricorso in appello.
L'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, il gravame non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c.
5. Il secondo motivo di gravame è articolato in più censure.
5.1 La prima doglianza, con cui gli appellanti sostengono che la , avendo accolto CP_1
una parte delle contestazioni svolte dall'interessato in sede amministrativa, riducendo da
2096 a 546 il numero dei trasporti effettuati in mancanza dei formulari di identificazione dei rifiuti, avrebbe dovuto notificare un nuovo verbale di accertamento dell'infrazione, è inammissibile perché, come correttamente osservato dal tribunale, si tratta di un motivo di opposizione all'ordinanza ingiunzione che è stato tardivamente introdotto in sede di udienza di discussione.
In proposito va ricordato che il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa nelle controversie previste dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 è regolato dal rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 del D. L.vo 1 settembre 2011 n. 150, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che,
a norma dell'art. 6 della legge citata, devono essere proposti con ricorso entro trenta giorni
5 dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
ne consegue che, dovendo il "thema decidendum" essere determinato fin dal ricorso introduttivo, la contestazione in esame deve ritenersi tardivamente proposta in quanto non formulata in ricorso.
5.2 La seconda contestazione, relativa al difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione per omessa individuazione dei singoli trasporti di rifiuti sanzionati, è destituita di fondamento.
Al riguardo va rammentato che dai principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sanzioni amministrative cd. "punitive" " o "afflittive", per le quali operano le regole generali dettate dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, discende che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, non può essere inteso secondo i principi e le regole che valgono per la motivazione degli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale, ma va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che
è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione
"per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge (v. ex plurimis Cass. n. 9251 del
19/04/2010).
Nella fattispecie in esame, l'individuazione delle infrazioni è avvenuta partendo dai numerosi fogli di lavoro (in totale n. 1519) rinvenuti negli armadietti dei dipendenti di che riportano le istruzioni impartite agli autisti dipendenti della società, ed in Parte_2
cui sono generalmente indicati, in relazione a ciascuna operazione, il nome del dipendente incaricato, l'attività da compiere, il mezzo di trasporto da usare ed il nome del cliente.
6 Nell'ordinanza ingiunzione vengono indicati i criteri utilizzati dalla Provincia per identificare, all'interno delle attività annotate nei suddetti documenti, quelle che hanno comportato la produzione di rifiuti per le quali la legge impone la redazione del relativo formulario di identificazione (FIR) e che sono state sanzionate.
In particolare nel provvedimento impugnato si specifica che nell'ambito delle 4129 operazioni inizialmente conteggiate non si è tenuto conto di quelle per le quali risultava essere stato emesso il FIR (340) e di quelle rispetto alle quali i fogli di lavoro non indicavano un prezzo (1693).
Si è così giunti ad identificare nel verbale di contestazione 2096 operazioni in relazione alle quali è stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 193 comma 1 del d.lgs. 152/2006.
A seguito delle contestazioni svolte dal in sede amministrativa, il numero dei casi Pt_1
in cui si è ritenuto che siano stati effettuati trasporti di rifiuti in mancanza dei formulari di identificazione è stato ridotto da 2096 a 546.
Più esattamente sono stati esclusi: a) i trasporti antecedenti la data del 30/06/2012 (5); b) le operazioni non supportate da fogli di lavoro (11); c) le operazioni di importo uguale od inferiore ad €100,00 (1.114); d) le operazioni effettuate presso clienti allacciati alla fognatura (56); e) le operazioni non riguardanti l'espurgo ed il prelievo di rifiuti (44); f) le operazioni di importo superiore ad €100,00 per le quali non è stato possibile ricostruire in alcun modo l'attività svolta, in mancanza di alcuna annotazione sui fogli di lavoro (320).
Risulta pertanto che l'autorità amministrativa ha rispettato l'obbligo di motivazione, perché ha esaurientemente spiegato il percorso logico attraverso il quale è giunta ad individuare le condotte contestate, tanto è vero che il trasgressore ha potuto adeguatamente svolgere le sue difese nella fase prodromica della contestazione.
5.3 Priva di pregio è infine la censura con cui gli appellanti affermano che il primo giudice ha fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, errando nel ritenere provata l'esecuzione di trasporti di rifiuti in assenza dei formulari di identificazione.
Giova ricordare che la contestazione degli illeciti amministrativi è scaturita da un controllo congiunto di di e della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa nei giorni Pt_3 CP_1
13 e 14 giugno 2017 presso la sede operativa di nel corso del quale veniva Parte_2
acquisita documentazione comprendente n. 1519 fogli di lavoro giornalieri per i dipendenti
7 - dove venivano riportati gli orari e i luoghi dove eseguire i lavori e dove il dipendente annotava l'importo incassato, nonché un'agenda riepilogativa degli incassi giornalieri rinvenuta all'interno della scrivania della dipendente . Parte_4
Tutti i testimoni esaminati – le cui deposizioni sono state vagliate analiticamente dal giudice di prime cure per stabilirne l'attendibilità anche in relazione agli elementi oggettivi di riscontro acquisiti - hanno confermato la circostanza che nel periodo dal 2012 al 2017 ai dipendenti venivano impartiti gli ordini dei lavori da eseguire mediante i suddetti fogli.
Le testimonianze assunte hanno confermato quanto desumibile dall'esame incrociato dei fogli di lavoro e dei FIR redatti dalla società, vale a dire che per talune tipologie di clienti non venivano compilati i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, mentre invece i formulari venivano redatti in occasione delle attività svolte per conto della P.A e di società.
E' stato inoltre accertato che era stata realizzata una struttura tecnologica (condotte e vasca) al fine di smaltire abusivamente nella rete fognaria i reflui provenienti dalle fosse settiche delle utenze private in assenza di regolare documentazione fiscale e ambientale, e che tali opere sono state demolite da in ottemperanza all'ordinanza sindacale Parte_2
contingibile ed urgente n. 39 del 20/06/2017 emessa dal Sindaco del Comune di Romano di
Ezzelino, che non è mai stata contestata o impugnata dalla società.
Ha trovato dunque pieno riscontro la circostanza che all'interno dell'azienda vigeva la prassi di omettere la compilazione dei formulari FIR con riferimento alle operazioni di espurgo con trasporto dei reflui effettuate su incarico della piccola utenza civile.
Gli appellanti obiettano che il tribunale non ha considerato che il numero dei formulari emessi nel quinquennio 01.01.2012 al 30.06.2017 è sostanzialmente pari a quello dei formulari emessi nel quinquennio 01.01.2017 al 30.06.2022, pur essendo aumentato il fatturato.
Tale argomento è però privo di un reale valore indiziario, sia perché i due periodi temporali messi a raffronto sono parzialmente coincidenti, giacché entrambi includono il semestre dal 01/01/2017 al 30/06/2017, sia perché non necessariamente all'incremento di fatturato corrisponde un aumento del numero dei formulari emessi.
6. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative, a norma
8 dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione;
ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (v.
Cass. n. 26238 del 06/12/2011 e Cass. n. 30766 del 28/11/2018).
Proprio in ragione del ruolo apicale svolto da all'interno della società, di Parte_1 cui egli è l'amministratore unico, non è revocabile in dubbio che al medesimo sia riconducibile l'adozione della prassi illecita di smaltire abusivamente nella rete fognaria i reflui provenienti dalle fosse settiche delle utenze private, effettuata sistematicamente in assenza di documentazione fiscale e contabile, come peraltro trova conferma nella realizzazione di una struttura tecnologica a ciò destinata, che è stata demolita dalla società a seguito dell'emissione della citata ordinanza sindacale contingibile ed urgente.
Correttamente quindi la ha individuato nel il responsabile delle CP_1 Pt_1
infrazioni amministrative.
7. Il quarto motivo di gravame è manifestamente infondato.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Il principio di specialità trova applicazione quando le norme sanzionano un medesimo fatto
- ipotesi che si verifica quando il medesimo accadimento concreto, inteso come fatto storicamente determinato, possa integrare il contenuto descrittivo di diverse previsioni legislative astratte a carattere sanzionatorio - e la fattispecie prevista nella disciplina generale risulti compresa in quella speciale, che contiene un elemento ulteriore rispetto alla prima, così che, ove non fosse prevista la disposizione speciale, la fattispecie rientrerebbe nella disposizione generale (Cass. n. 3745 del 16/02/2009; Cass. n. 1299 del 22/01/2008).
Com'è noto, il rapporto di specialità presuppone che una determinata fattispecie (speciale) contenga tutti gli elementi costitutivi di un'altra (generale) insieme ad altri, cosiddetti
9 “specializzanti”.
Ne discende che la norma generale ha portata applicativa più ampia rispetto a quella speciale, nel senso che ogni fattispecie da quest'ultima disciplinata, rientrerebbe, qualora la norma speciale venisse meno, nell'ambito applicativo di quella generale.
Ora, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, una relazione del genere non è ravvisabile fra l'illecito penale, di cui all'art. 192 e 256 del d. lgs. 152 del 2006 («chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione [...]») e l'illecito amministrativo previsto nel comma 4 dell'art. 258 del medesimo d. lgs. 152 del 2006
(«chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art 193 [...]»).
Infatti, se la norma che prevede l'illecito amministrativo non vi fosse, la condotta tipica non rientrerebbe nel fatto tipico descritto nella norma penale (v. in senso conforme Cass. pen.
S.U., n. 1963/2011 e Cass. civ. n. 4830/2021).
In altri termini, la norma che prevede l'illecito penale non contiene alcun elemento costitutivo specializzante rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo tale che, in sua assenza, la fattispecie rientrerebbe nella previsione di quest'ultima norma.
8. Il sesto motivo di gravame è manifestamente infondato.
L'istituto della "reiterazione" nell'illecito, introdotto nella normativa sanzionatoria amministrativa con l'aggiunta dell'art. 8 bis, ex art. 94 D.Lgs. n. 507 del 1999, altro non rappresenta che il corrispondente, in materia amministrativa, di alcune forme della
"recidiva" penale (specifica ed infraquinquennale, v. art. 99 c.p., comma 2, n. 1 e 2), fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge (v. Cass.
n. 17347 del 08/08/2007).
La "reiterazione" non può pertanto essere assimilata alla "continuazione" quale elemento unificante della sanzione, non avendo il nuovo istituto apportato alcuna modifica al principio generale, desumibile dall'inequivoco e complessivo contesto dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a termini del quale solo nei casi di violazioni, della medesima o di diverse disposizioni di legge amministrativamente sanzionate, poste in essere con unica azione o omissione, è possibile - salve le ipotesi eccezionali di cui al comma 2 - l'irrogazione di un'unica sanzione, nella misura di quella prevista per il più grave
10 degli illeciti aumentata fino al triplo. Nè, al riguardo, deve trarre in inganno la previsione di cui all'art. 8 bis cit., comma 4, relativa alle "violazioni amministrative .... commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", che non è dettata in funzione di unificazione della sanzione, ma solo al fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione.
9. Il settimo motivo di gravame è inammissibile per le medesime ragioni già illustrate con riferimento al primo motivo, in quanto non si confronta con gli argomenti sulla base dei quali il tribunale ha ritenuto che il diritto alla riscossione non si sia prescritto e che non vengono neppure richiamati nel ricorso in appello.
Gli appellanti, infatti, si limitano a ribadire che la pretesa sanzionatoria si è prescritta in quanto l'ultimo foglio di lavoro nel quale sono stati registrati i trasporti in assenza di formulario, risale al 10.06.2017 e l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data
20.6.2022, e quindi oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del
1981, senza prendere posizione sull'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione, avvenuta in data 31.10.2017, ha interrotto il termine di prescrizione, come peraltro riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. (v. Cass. n. 4088 del 25/02/2005).
10. Il quinto motivo di gravame è fondato nei termini infra precisati.
Il comma 9 dell'art. 258 D.Lgs. 152/2006, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre
2020, n. 116, dispone che “Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”.
11 L'art.
8-quater, comma 1, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
L. 15 dicembre 2023, n. 191, ha introdotto, nel Codice dell'Ambiente (DLGS n. 152/2006)
l'articolo 258 comma 9 bis che dispone testualmente: "
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato" (cfr. art. 8 quater comma 1 DL 145/2023).
Per stabilire quando più azioni od omissioni sono esecutive di un medesimo disegno occorre far riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza penale in tema di applicazione della continuazione ex art. 81 c.p.
La Corte di Cassazione penale ha in più occasioni affermato che l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Cass. n.
10033 del 07/12/2022) e va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,
l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Cass. n. 1766 del 06/07/2015; Cass. n. 8513 del 09/01/2013), ulteriormente chiarendo che, al fine del riconoscimento del vincolo, è sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Cass. n. 11564 del 13/11/2012)
e che, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non si può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale (Cass n. 37555 del 13/11/2015).
Nel caso di specie sussistono i presupposti per far luogo all'applicazione dell'istituto della continuazione.
E stata, infatti, accertata una sistematica attività di trasporto di reflui derivanti prevalentemente dall'attività di espurgo di pozzi neri eseguita senza compilare i formulari prescritti ed in assenza di fatturazione, unitamente all'omessa registrazione dei rifiuti abusivamente raccolti nel registro di carico e scarico.
Il carattere sistematico di tale attività è confermata dal rinvenimento presso la sede di
12 di una vasca e di condotte abusive collegate al collettore fognario pubblico Parte_2
nel quale i reflui raccolti venivano smaltiti illegalmente al fine di evitare i costi di smaltimento.
L'omogeneità degli illeciti accertati, l'unitarietà del contesto in cui sono stati realizzati e l'analogia del "modus operandi", con la predisposizione di un sistema non autorizzato di deposito e smaltimento dei reflui non annotati nei formulari e nel registro di carico e scarico sono tutti elementi rivelatori di una ideazione unitaria delle condotte illecite, che sin dall'inizio erano state programmate nelle loro linee essenziali.
Ne consegue che avendo il legislatore riconosciuto carattere retroattivo alla previsione di cui all'art. 258 comma 9 D.Lgs. 162/2006, gli appellanti soggiacciono alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.
Al momento dell'accertamento, l'illecito previsto dall'art. 193 D.Lgs. 162/2006 era punito, con sanzione ammnistrativa pecuniaria che va da un minimo di €1.600,00 ad un massimo di
€9.300,00, mentre quella di cui all'art. 190 D.Lgs. 162/2006 con sanzione ammnistrativa pecuniaria che va da un minimo di €1.040,00 ad un massimo di €6.200,00.
La provincia di ha applicato per entrambe le infrazioni il minimo edittale, CP_1
individuando quale illecito più grave quello previsto dall'art. 193 D.Lgs. 162/2006.
La sanzione in concreto applicabile agli appellanti è quindi pari ad €3.200,00.
11. L'esito del giudizio, che si conclude con una pronuncia che riduce in misura radicale la sanzione irrogata agli appellanti in conseguenza dell'applicazione della disciplina della continuazione, per effetto della introduzione di una norma intervenuta solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata, giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in ragione di tre quarti e la condanna degli appellanti a rifondere alla controparte la quota residua, che si liquida come in dispositivo.
Ne discende che la è tenuta a restituire a la differenza Controparte_1 Parte_2
tra l'importo di €20.885,90 corrisposta dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di rifusione delle spese di lite (v. bonifici allegati alle note scritte depositate in data 19.09.2024) e quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere all'ente provinciale in virtù della presente sentenza.
In tal caso non ricorre un'ipotesi di "condictio indebiti" (art. 2033 c.c.), dalla quale
13 differisce per natura e funzione, laddove non vengono in rilievo - tra l'altro - gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della decisione, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (v. Cass. n.
8829 del 13/04/2007).
Per cui, quanto all'entità della restituzione, essa deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della decisione provvisoriamente eseguita ha un effetto di "restitutio in integrum" (v. Cass. n. 11491 del
16/05/2006) e gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno dei singoli pagamenti e non da quello della domanda (Cass. n. 16559 del 05/08/2005).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) ridetermina in €3.200,00 la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata agli appellanti
Co dal Dirigente dell'Area Tecnica della Provincia con l'ordinanza ingiunzione CP_1
prot. n. 25730 del 20.6.2022:
2) compensa in ragione di tre quarti le spese del giudizio di primo grado e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata la quota residua, che si liquida in €3.649,50 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) compensa in ragione di tre quarti le spese del giudizio di secondo grado e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata la quota residua, che si liquida in €3.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna la a restituire a la differenza tra quanto da Controparte_1 Parte_2 quest'ultima versato in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi legali dalla data del pagamento, e quanto dovuto in forza delle statuizioni di cui sopra.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 04.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
14 Il Presidente
Caterina Passarelli
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 662 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Conte contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Balzani, Ilaria Bolzon e Federica Castegnaro
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2184/2023 del Tribunale di Vicenza emessa e depositata in data 07.11.2023.
1 Conclusioni di parte appellante:
“nel merito: in totale riforma della sentenza n. 2184/2023 emessa e depositata in cancelleria in data 07.11.2023 dal Giudice del Tribunale di Vicenza, Dott.ssa Francesca
Grassi, non notificata, all'esito del procedimento R.G. n. 3868/2022, accogliere l'appello per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione prot. n.
25730 del 20.6.2022, notificata in pari data dal dell'Area Tecnica della CP_2
Provincia di Vicenza, se del caso rideterminando la sanzione dovuta nel complessivo importo di € 4.240,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, ai sensi degli artt. 258 commi 9 e 9 bis D.Lgs. 152/2006; in ogni caso: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, nonché al rimborso della somma di € 20.885,90 versata in parziale ottemperanza alla sentenza impugnata”.
Conclusioni di parte appellata:
“rigettare l'appello proposto da e perché inammissibile e Parte_1 Parte_2
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 2184 pubblicata il 07/11/2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. 150/2011 depositato in data 18.07.2022, Parte_1
e proponevano opposizione, rispettivamente in qualità di
[...] Parte_2 trasgressore e obbligata in solido, avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 25730 del
20.6.2022, notificata in pari data, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica della
Provincia di aveva irrogato agli stessi la sanzione amministrativa pecuniaria di CP_1
€875.169,69 per avere, in violazione degli artt. 190 comma 1 e 193 comma 1 del d.lgs.
152/2006 (Testo Unico Ambiente), la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 258 commi 2,
3 e 4, omesso l'emissione di regolari formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), con conseguente non regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, nell'ambito delle attività di espurgo di pozzi neri, di trasporto e smaltimento reflui.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1
2 dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti a rifondere alla le spese di lite. CP_1
2. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, e hanno Parte_1 Parte_2
interposto tempestivo appello, affidato a sette motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo contestano la decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza della ex art. 24 legge n. 689/1981 ad irrogare la sanzione CP_1
amministrativa pecuniaria, avendo il tribunale escluso che vi sia connessione oggettiva tra gli illeciti amministrativi oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta e gli illeciti penali di cui agli artt. 256 commi 1 e 2 e 137 comma 1 del d.lgs. 152/2006 oggetto del procedimento penale promosso a carico del . Pt_1
2.2 Col secondo motivo si dolgono che il tribunale non abbia rilevato che la , CP_1
avendo parzialmente accolto le contestazioni svolte dall'interessato in sede amministrativa, era tenuta a formulare una nuova contestazione per consentire all'interessato di avvalersi della facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, anziché procedere all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.
Deducono che nel caso di specie non è possibile comprendere quali siano le 546 violazioni richiamate nell'ordinanza-ingiunzione relative ai trasporti effettuati in mancanza dei formulari di identificazione dei rifiuti e che inoltre non vi è la prova che tali trasporti siano stati effettivamente eseguiti.
Sostengono che l'ordinanza ingiunzione è nulla per assenza di motivazione, in quanto non individua i singoli trasporti sanzionati.
2.3 Col terzo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto sussistente l'elemento soggettivo degli illeciti amministrativi in capo al , pur Pt_1
essendo emerso dalle testimonianze assunte che egli non si era occupato del trasporto dei rifiuti ed aveva sempre fornito indicazione ai propri dipendenti di compilare i formulari.
3 2.4 Col quarto motivo denunciano la violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689/1981, non avendo il primo giudice rilevato che la norma di cui all'art. 192 D.Lgs. 152/2006 è speciale rispetto a quelle di cui agli artt. 190 comma 1 e 193 comma 1 del d.lgs. 152/2006.
2.5 Col quinto motivo lamentano l'omessa applicazione dell'istituto della continuazione, previsto non solo dall'art. 8 della legge n. 689/1981 ma anche dal comma 9 dell'art. 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, per effetto dell'aggiunta del comma
9-bis ad opera dall'articolo 8-quater, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, si applica “a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato”.
2.6 Col sesto motivo criticano la sentenza per non aver fatto applicazione del principio di reiterazione di cui all'art.
8-bis della legge n. 689/1981 nella determinazione della sanzione.
2.7 Col settimo motivo affermano che il tribunale ha errato laddove ha disatteso l'eccezione di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per intervenuta prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981.
3. Si è costituita la , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
della sentenza appellata.
4. Il primo motivo di gravame è inammissibile per l''inosservanza dell'onere di specificazione imposto dall'art. 342 c.p.c.
Questa norma assolve alla duplice funzione sia di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, in conformità del principio "tantum devolutum quantum appellatum", sia di consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata.
Tale onere può pertanto ritenersi soddisfatto solo quando l'atto di appello esprime articolate
4 ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo, perciò, sufficiente, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado (v. Cass.
n. 1707 del 23/01/2009).
Gli appellanti, nel contestare la decisione del tribunale, laddove ha escluso che tra gli illeciti amministrativi ad essi ascritti e gli illeciti penali di cui agli artt. 256 commi 1 e 2 e
137 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, oggetto del procedimento penale promosso a carico del vi sia quella connessione oggettiva che radica in capo al giudice penale la Pt_1
competenza a decidere anche sulla predette violazioni amministrative, si limitano a richiamare genericamente le difese svolte in primo grado, omettendo del tutto di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata e che non vengono neppure riportate nel ricorso in appello.
L'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, il gravame non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c.
5. Il secondo motivo di gravame è articolato in più censure.
5.1 La prima doglianza, con cui gli appellanti sostengono che la , avendo accolto CP_1
una parte delle contestazioni svolte dall'interessato in sede amministrativa, riducendo da
2096 a 546 il numero dei trasporti effettuati in mancanza dei formulari di identificazione dei rifiuti, avrebbe dovuto notificare un nuovo verbale di accertamento dell'infrazione, è inammissibile perché, come correttamente osservato dal tribunale, si tratta di un motivo di opposizione all'ordinanza ingiunzione che è stato tardivamente introdotto in sede di udienza di discussione.
In proposito va ricordato che il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa nelle controversie previste dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 è regolato dal rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 del D. L.vo 1 settembre 2011 n. 150, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che,
a norma dell'art. 6 della legge citata, devono essere proposti con ricorso entro trenta giorni
5 dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
ne consegue che, dovendo il "thema decidendum" essere determinato fin dal ricorso introduttivo, la contestazione in esame deve ritenersi tardivamente proposta in quanto non formulata in ricorso.
5.2 La seconda contestazione, relativa al difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione per omessa individuazione dei singoli trasporti di rifiuti sanzionati, è destituita di fondamento.
Al riguardo va rammentato che dai principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sanzioni amministrative cd. "punitive" " o "afflittive", per le quali operano le regole generali dettate dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, discende che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, non può essere inteso secondo i principi e le regole che valgono per la motivazione degli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale, ma va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che
è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione
"per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge (v. ex plurimis Cass. n. 9251 del
19/04/2010).
Nella fattispecie in esame, l'individuazione delle infrazioni è avvenuta partendo dai numerosi fogli di lavoro (in totale n. 1519) rinvenuti negli armadietti dei dipendenti di che riportano le istruzioni impartite agli autisti dipendenti della società, ed in Parte_2
cui sono generalmente indicati, in relazione a ciascuna operazione, il nome del dipendente incaricato, l'attività da compiere, il mezzo di trasporto da usare ed il nome del cliente.
6 Nell'ordinanza ingiunzione vengono indicati i criteri utilizzati dalla Provincia per identificare, all'interno delle attività annotate nei suddetti documenti, quelle che hanno comportato la produzione di rifiuti per le quali la legge impone la redazione del relativo formulario di identificazione (FIR) e che sono state sanzionate.
In particolare nel provvedimento impugnato si specifica che nell'ambito delle 4129 operazioni inizialmente conteggiate non si è tenuto conto di quelle per le quali risultava essere stato emesso il FIR (340) e di quelle rispetto alle quali i fogli di lavoro non indicavano un prezzo (1693).
Si è così giunti ad identificare nel verbale di contestazione 2096 operazioni in relazione alle quali è stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 193 comma 1 del d.lgs. 152/2006.
A seguito delle contestazioni svolte dal in sede amministrativa, il numero dei casi Pt_1
in cui si è ritenuto che siano stati effettuati trasporti di rifiuti in mancanza dei formulari di identificazione è stato ridotto da 2096 a 546.
Più esattamente sono stati esclusi: a) i trasporti antecedenti la data del 30/06/2012 (5); b) le operazioni non supportate da fogli di lavoro (11); c) le operazioni di importo uguale od inferiore ad €100,00 (1.114); d) le operazioni effettuate presso clienti allacciati alla fognatura (56); e) le operazioni non riguardanti l'espurgo ed il prelievo di rifiuti (44); f) le operazioni di importo superiore ad €100,00 per le quali non è stato possibile ricostruire in alcun modo l'attività svolta, in mancanza di alcuna annotazione sui fogli di lavoro (320).
Risulta pertanto che l'autorità amministrativa ha rispettato l'obbligo di motivazione, perché ha esaurientemente spiegato il percorso logico attraverso il quale è giunta ad individuare le condotte contestate, tanto è vero che il trasgressore ha potuto adeguatamente svolgere le sue difese nella fase prodromica della contestazione.
5.3 Priva di pregio è infine la censura con cui gli appellanti affermano che il primo giudice ha fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, errando nel ritenere provata l'esecuzione di trasporti di rifiuti in assenza dei formulari di identificazione.
Giova ricordare che la contestazione degli illeciti amministrativi è scaturita da un controllo congiunto di di e della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa nei giorni Pt_3 CP_1
13 e 14 giugno 2017 presso la sede operativa di nel corso del quale veniva Parte_2
acquisita documentazione comprendente n. 1519 fogli di lavoro giornalieri per i dipendenti
7 - dove venivano riportati gli orari e i luoghi dove eseguire i lavori e dove il dipendente annotava l'importo incassato, nonché un'agenda riepilogativa degli incassi giornalieri rinvenuta all'interno della scrivania della dipendente . Parte_4
Tutti i testimoni esaminati – le cui deposizioni sono state vagliate analiticamente dal giudice di prime cure per stabilirne l'attendibilità anche in relazione agli elementi oggettivi di riscontro acquisiti - hanno confermato la circostanza che nel periodo dal 2012 al 2017 ai dipendenti venivano impartiti gli ordini dei lavori da eseguire mediante i suddetti fogli.
Le testimonianze assunte hanno confermato quanto desumibile dall'esame incrociato dei fogli di lavoro e dei FIR redatti dalla società, vale a dire che per talune tipologie di clienti non venivano compilati i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, mentre invece i formulari venivano redatti in occasione delle attività svolte per conto della P.A e di società.
E' stato inoltre accertato che era stata realizzata una struttura tecnologica (condotte e vasca) al fine di smaltire abusivamente nella rete fognaria i reflui provenienti dalle fosse settiche delle utenze private in assenza di regolare documentazione fiscale e ambientale, e che tali opere sono state demolite da in ottemperanza all'ordinanza sindacale Parte_2
contingibile ed urgente n. 39 del 20/06/2017 emessa dal Sindaco del Comune di Romano di
Ezzelino, che non è mai stata contestata o impugnata dalla società.
Ha trovato dunque pieno riscontro la circostanza che all'interno dell'azienda vigeva la prassi di omettere la compilazione dei formulari FIR con riferimento alle operazioni di espurgo con trasporto dei reflui effettuate su incarico della piccola utenza civile.
Gli appellanti obiettano che il tribunale non ha considerato che il numero dei formulari emessi nel quinquennio 01.01.2012 al 30.06.2017 è sostanzialmente pari a quello dei formulari emessi nel quinquennio 01.01.2017 al 30.06.2022, pur essendo aumentato il fatturato.
Tale argomento è però privo di un reale valore indiziario, sia perché i due periodi temporali messi a raffronto sono parzialmente coincidenti, giacché entrambi includono il semestre dal 01/01/2017 al 30/06/2017, sia perché non necessariamente all'incremento di fatturato corrisponde un aumento del numero dei formulari emessi.
6. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative, a norma
8 dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione;
ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (v.
Cass. n. 26238 del 06/12/2011 e Cass. n. 30766 del 28/11/2018).
Proprio in ragione del ruolo apicale svolto da all'interno della società, di Parte_1 cui egli è l'amministratore unico, non è revocabile in dubbio che al medesimo sia riconducibile l'adozione della prassi illecita di smaltire abusivamente nella rete fognaria i reflui provenienti dalle fosse settiche delle utenze private, effettuata sistematicamente in assenza di documentazione fiscale e contabile, come peraltro trova conferma nella realizzazione di una struttura tecnologica a ciò destinata, che è stata demolita dalla società a seguito dell'emissione della citata ordinanza sindacale contingibile ed urgente.
Correttamente quindi la ha individuato nel il responsabile delle CP_1 Pt_1
infrazioni amministrative.
7. Il quarto motivo di gravame è manifestamente infondato.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Il principio di specialità trova applicazione quando le norme sanzionano un medesimo fatto
- ipotesi che si verifica quando il medesimo accadimento concreto, inteso come fatto storicamente determinato, possa integrare il contenuto descrittivo di diverse previsioni legislative astratte a carattere sanzionatorio - e la fattispecie prevista nella disciplina generale risulti compresa in quella speciale, che contiene un elemento ulteriore rispetto alla prima, così che, ove non fosse prevista la disposizione speciale, la fattispecie rientrerebbe nella disposizione generale (Cass. n. 3745 del 16/02/2009; Cass. n. 1299 del 22/01/2008).
Com'è noto, il rapporto di specialità presuppone che una determinata fattispecie (speciale) contenga tutti gli elementi costitutivi di un'altra (generale) insieme ad altri, cosiddetti
9 “specializzanti”.
Ne discende che la norma generale ha portata applicativa più ampia rispetto a quella speciale, nel senso che ogni fattispecie da quest'ultima disciplinata, rientrerebbe, qualora la norma speciale venisse meno, nell'ambito applicativo di quella generale.
Ora, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, una relazione del genere non è ravvisabile fra l'illecito penale, di cui all'art. 192 e 256 del d. lgs. 152 del 2006 («chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione [...]») e l'illecito amministrativo previsto nel comma 4 dell'art. 258 del medesimo d. lgs. 152 del 2006
(«chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art 193 [...]»).
Infatti, se la norma che prevede l'illecito amministrativo non vi fosse, la condotta tipica non rientrerebbe nel fatto tipico descritto nella norma penale (v. in senso conforme Cass. pen.
S.U., n. 1963/2011 e Cass. civ. n. 4830/2021).
In altri termini, la norma che prevede l'illecito penale non contiene alcun elemento costitutivo specializzante rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo tale che, in sua assenza, la fattispecie rientrerebbe nella previsione di quest'ultima norma.
8. Il sesto motivo di gravame è manifestamente infondato.
L'istituto della "reiterazione" nell'illecito, introdotto nella normativa sanzionatoria amministrativa con l'aggiunta dell'art. 8 bis, ex art. 94 D.Lgs. n. 507 del 1999, altro non rappresenta che il corrispondente, in materia amministrativa, di alcune forme della
"recidiva" penale (specifica ed infraquinquennale, v. art. 99 c.p., comma 2, n. 1 e 2), fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge (v. Cass.
n. 17347 del 08/08/2007).
La "reiterazione" non può pertanto essere assimilata alla "continuazione" quale elemento unificante della sanzione, non avendo il nuovo istituto apportato alcuna modifica al principio generale, desumibile dall'inequivoco e complessivo contesto dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a termini del quale solo nei casi di violazioni, della medesima o di diverse disposizioni di legge amministrativamente sanzionate, poste in essere con unica azione o omissione, è possibile - salve le ipotesi eccezionali di cui al comma 2 - l'irrogazione di un'unica sanzione, nella misura di quella prevista per il più grave
10 degli illeciti aumentata fino al triplo. Nè, al riguardo, deve trarre in inganno la previsione di cui all'art. 8 bis cit., comma 4, relativa alle "violazioni amministrative .... commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", che non è dettata in funzione di unificazione della sanzione, ma solo al fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione.
9. Il settimo motivo di gravame è inammissibile per le medesime ragioni già illustrate con riferimento al primo motivo, in quanto non si confronta con gli argomenti sulla base dei quali il tribunale ha ritenuto che il diritto alla riscossione non si sia prescritto e che non vengono neppure richiamati nel ricorso in appello.
Gli appellanti, infatti, si limitano a ribadire che la pretesa sanzionatoria si è prescritta in quanto l'ultimo foglio di lavoro nel quale sono stati registrati i trasporti in assenza di formulario, risale al 10.06.2017 e l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data
20.6.2022, e quindi oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del
1981, senza prendere posizione sull'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione, avvenuta in data 31.10.2017, ha interrotto il termine di prescrizione, come peraltro riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. (v. Cass. n. 4088 del 25/02/2005).
10. Il quinto motivo di gravame è fondato nei termini infra precisati.
Il comma 9 dell'art. 258 D.Lgs. 152/2006, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre
2020, n. 116, dispone che “Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”.
11 L'art.
8-quater, comma 1, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
L. 15 dicembre 2023, n. 191, ha introdotto, nel Codice dell'Ambiente (DLGS n. 152/2006)
l'articolo 258 comma 9 bis che dispone testualmente: "
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato" (cfr. art. 8 quater comma 1 DL 145/2023).
Per stabilire quando più azioni od omissioni sono esecutive di un medesimo disegno occorre far riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza penale in tema di applicazione della continuazione ex art. 81 c.p.
La Corte di Cassazione penale ha in più occasioni affermato che l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Cass. n.
10033 del 07/12/2022) e va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,
l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Cass. n. 1766 del 06/07/2015; Cass. n. 8513 del 09/01/2013), ulteriormente chiarendo che, al fine del riconoscimento del vincolo, è sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Cass. n. 11564 del 13/11/2012)
e che, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non si può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale (Cass n. 37555 del 13/11/2015).
Nel caso di specie sussistono i presupposti per far luogo all'applicazione dell'istituto della continuazione.
E stata, infatti, accertata una sistematica attività di trasporto di reflui derivanti prevalentemente dall'attività di espurgo di pozzi neri eseguita senza compilare i formulari prescritti ed in assenza di fatturazione, unitamente all'omessa registrazione dei rifiuti abusivamente raccolti nel registro di carico e scarico.
Il carattere sistematico di tale attività è confermata dal rinvenimento presso la sede di
12 di una vasca e di condotte abusive collegate al collettore fognario pubblico Parte_2
nel quale i reflui raccolti venivano smaltiti illegalmente al fine di evitare i costi di smaltimento.
L'omogeneità degli illeciti accertati, l'unitarietà del contesto in cui sono stati realizzati e l'analogia del "modus operandi", con la predisposizione di un sistema non autorizzato di deposito e smaltimento dei reflui non annotati nei formulari e nel registro di carico e scarico sono tutti elementi rivelatori di una ideazione unitaria delle condotte illecite, che sin dall'inizio erano state programmate nelle loro linee essenziali.
Ne consegue che avendo il legislatore riconosciuto carattere retroattivo alla previsione di cui all'art. 258 comma 9 D.Lgs. 162/2006, gli appellanti soggiacciono alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.
Al momento dell'accertamento, l'illecito previsto dall'art. 193 D.Lgs. 162/2006 era punito, con sanzione ammnistrativa pecuniaria che va da un minimo di €1.600,00 ad un massimo di
€9.300,00, mentre quella di cui all'art. 190 D.Lgs. 162/2006 con sanzione ammnistrativa pecuniaria che va da un minimo di €1.040,00 ad un massimo di €6.200,00.
La provincia di ha applicato per entrambe le infrazioni il minimo edittale, CP_1
individuando quale illecito più grave quello previsto dall'art. 193 D.Lgs. 162/2006.
La sanzione in concreto applicabile agli appellanti è quindi pari ad €3.200,00.
11. L'esito del giudizio, che si conclude con una pronuncia che riduce in misura radicale la sanzione irrogata agli appellanti in conseguenza dell'applicazione della disciplina della continuazione, per effetto della introduzione di una norma intervenuta solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata, giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in ragione di tre quarti e la condanna degli appellanti a rifondere alla controparte la quota residua, che si liquida come in dispositivo.
Ne discende che la è tenuta a restituire a la differenza Controparte_1 Parte_2
tra l'importo di €20.885,90 corrisposta dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di rifusione delle spese di lite (v. bonifici allegati alle note scritte depositate in data 19.09.2024) e quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere all'ente provinciale in virtù della presente sentenza.
In tal caso non ricorre un'ipotesi di "condictio indebiti" (art. 2033 c.c.), dalla quale
13 differisce per natura e funzione, laddove non vengono in rilievo - tra l'altro - gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della decisione, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (v. Cass. n.
8829 del 13/04/2007).
Per cui, quanto all'entità della restituzione, essa deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della decisione provvisoriamente eseguita ha un effetto di "restitutio in integrum" (v. Cass. n. 11491 del
16/05/2006) e gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno dei singoli pagamenti e non da quello della domanda (Cass. n. 16559 del 05/08/2005).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) ridetermina in €3.200,00 la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata agli appellanti
Co dal Dirigente dell'Area Tecnica della Provincia con l'ordinanza ingiunzione CP_1
prot. n. 25730 del 20.6.2022:
2) compensa in ragione di tre quarti le spese del giudizio di primo grado e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata la quota residua, che si liquida in €3.649,50 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) compensa in ragione di tre quarti le spese del giudizio di secondo grado e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata la quota residua, che si liquida in €3.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna la a restituire a la differenza tra quanto da Controparte_1 Parte_2 quest'ultima versato in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi legali dalla data del pagamento, e quanto dovuto in forza delle statuizioni di cui sopra.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 04.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
14 Il Presidente
Caterina Passarelli
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