TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2024, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6198/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. Narducci Carla e dell'avv. Rossi Edoardo che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
NICHELINO il 02/02/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 23 ottobre 2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 14.4.2023, omologato dal Tribunale di Torino in data 19.04.2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 05/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna sita in Torino, via Madama Cristina n. 62. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, residenza, salute, verranno
- invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del minore;
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Torino, via Ellero n. 7, in comproprietà al 50% tra le parti, rimarrà occupata dal sig. a titolo gratuito e che nel caso in cui una delle parti Pt_2 intenda procedere alla vendita dell'immobile suindicato dovrà dare preavviso all'altra almeno sei mesi prima;
DÀ ATTO che le parti concordano che continueranno a corrispondere i ratei di mutuo gravanti sulla casa coniugale nella misura del 50% ciascuno;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso accordo tra le parti, pagina 2 di 4 con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 8.30 del mattino) fino alla mattina del lunedì con riaccompagnamento a scuola (in difetto alle ore 8.30 presso l'abitazione materna);
• infrasettimanalmente un pomeriggio, indicativamente il martedì, dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 8.30 del mattino) - con pernottamento - sino alla mattina del giorno successivo con riaccompagnamento a scuola (in difetto alle ore 8.30 presso l'abitazione materna);
• vacanze estive: il minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive nel mese di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico. I genitori concordano a che trascorra durante l'estate un Per_1 periodo di circa trenta giorni consecutivi con la mamma in Sardegna. In tali periodi verrà sospeso il diritto di permanenza del minore presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
• vacanze invernali: ad anni alterni, nei periodi dal 23 al 31 dicembre, con esclusione del giorno di Natale che verrà trascorso con l'altro genitore dalle ore 10.00 alle ore 21.00, oppure dal 1° al 6 gennaio nonché il giorno di Natale dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
• vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
• compleanno del figlio: il minore trascorrerà tale festività ad anni alterni tra i genitori;
• altre festività e ponti: sempre con il padre, in virtù della flessibilità di quest'ultimo a livello lavorativo e di conseguenza organizzativo.
DISPONE che i sigg.ri e provvedano direttamente al mantenimento Parte_1 Parte_2 ed al vestiario di per il periodo in cui lo terranno con sé; Per_1
DISPONE che i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, così come dettagliatamente individuate dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15 marzo 2016 al cui contenuto si rinvia e che va, pertanto, considerato parte integrante delle presenti condizioni.
DÀ ATTO che le parti concordano, in parziale deroga a quanto previsto dal Protocollo su richiamato, nel suddividere in pari misura anche il costo della mensa scolastica di Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi affinché il minore prosegua il percorso di sostegno terapeutico iniziato con la dott.ssa , le cui spese continueranno ad essere ripartire al Persona_2
50% tra i genitori;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per il figlio venga trattenuto nella misura del
50% da ciascun genitore e che le detrazioni fiscali vengano godute da entrambi i genitori, conformemente alla contribuzione alle spese da parte di ciascuno;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e, pertanto, di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di concedersi reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minore;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di obbligarsi a comunicarsi per scritto - entro il termine perentorio di trenta giorni - eventuali cambiamenti di residenza o domicilio;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/11/2024
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6198/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. Narducci Carla e dell'avv. Rossi Edoardo che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
NICHELINO il 02/02/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 1 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 23 ottobre 2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 14.4.2023, omologato dal Tribunale di Torino in data 19.04.2023.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 05/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna sita in Torino, via Madama Cristina n. 62. Per ciò che attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, residenza, salute, verranno
- invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del minore;
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Torino, via Ellero n. 7, in comproprietà al 50% tra le parti, rimarrà occupata dal sig. a titolo gratuito e che nel caso in cui una delle parti Pt_2 intenda procedere alla vendita dell'immobile suindicato dovrà dare preavviso all'altra almeno sei mesi prima;
DÀ ATTO che le parti concordano che continueranno a corrispondere i ratei di mutuo gravanti sulla casa coniugale nella misura del 50% ciascuno;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso accordo tra le parti, pagina 2 di 4 con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 8.30 del mattino) fino alla mattina del lunedì con riaccompagnamento a scuola (in difetto alle ore 8.30 presso l'abitazione materna);
• infrasettimanalmente un pomeriggio, indicativamente il martedì, dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 8.30 del mattino) - con pernottamento - sino alla mattina del giorno successivo con riaccompagnamento a scuola (in difetto alle ore 8.30 presso l'abitazione materna);
• vacanze estive: il minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive nel mese di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico. I genitori concordano a che trascorra durante l'estate un Per_1 periodo di circa trenta giorni consecutivi con la mamma in Sardegna. In tali periodi verrà sospeso il diritto di permanenza del minore presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
• vacanze invernali: ad anni alterni, nei periodi dal 23 al 31 dicembre, con esclusione del giorno di Natale che verrà trascorso con l'altro genitore dalle ore 10.00 alle ore 21.00, oppure dal 1° al 6 gennaio nonché il giorno di Natale dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
• vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
• compleanno del figlio: il minore trascorrerà tale festività ad anni alterni tra i genitori;
• altre festività e ponti: sempre con il padre, in virtù della flessibilità di quest'ultimo a livello lavorativo e di conseguenza organizzativo.
DISPONE che i sigg.ri e provvedano direttamente al mantenimento Parte_1 Parte_2 ed al vestiario di per il periodo in cui lo terranno con sé; Per_1
DISPONE che i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, così come dettagliatamente individuate dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15 marzo 2016 al cui contenuto si rinvia e che va, pertanto, considerato parte integrante delle presenti condizioni.
DÀ ATTO che le parti concordano, in parziale deroga a quanto previsto dal Protocollo su richiamato, nel suddividere in pari misura anche il costo della mensa scolastica di Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi affinché il minore prosegua il percorso di sostegno terapeutico iniziato con la dott.ssa , le cui spese continueranno ad essere ripartire al Persona_2
50% tra i genitori;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per il figlio venga trattenuto nella misura del
50% da ciascun genitore e che le detrazioni fiscali vengano godute da entrambi i genitori, conformemente alla contribuzione alle spese da parte di ciascuno;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e, pertanto, di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di concedersi reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minore;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di obbligarsi a comunicarsi per scritto - entro il termine perentorio di trenta giorni - eventuali cambiamenti di residenza o domicilio;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/11/2024
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4