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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2024, n. 5687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5687 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9897/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9897/2021 R.G. promossa in primo grado
DA
, nata a [...] il [...] – C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 nato ad [...] il [...] – C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi residenti a[...], rappresentanti e difesi dagli Avv.ti Maria
Cento e Francesca Gubbiotti;
Attori
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via vecchia
Ognina n.149, è per legge domiciliato;
Convenuto
------------
Conclusioni
All'udienza del 26 giugno 2024 le sole parti attrici costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. Il Giudice Istruttore, ritenuta l'inammissibilità dell'articolata prova orale, poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 10 -------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 20.07.2021, e Parte_1 Parte_2
, coniugi, convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, il
[...] Controparte_1
e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti
[...]
alla infezione HCV procurata dalle emotrasfusioni cui la prima era stata sottoposta in occasione dell'intervento di laparoisteroannesiectomia – eseguito in data 05.12.1988 - presso l di (ora ). Controparte_2 CP_3 CP_4
Gli attori adducevano che l convenuto aveva omesso di esercitare tempestivamente ed CP_5
opportunamente i necessari controlli preventivi sui donatori e sulle sostanze ematiche trasfuse.
Resisteva il , il quale, ritualmente costituitosi in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, contestava l'assenza del nesso causale tra la patologia HCV e le trasfusioni avvenute nel 1988, nonché la mancanza di prova degli elementi soggettivi della responsabilità extracontrattuale. Da ultimo, rilevava la non cumulabilità del preteso risarcimento con il pur richiesto indennizzo ex legge 210/1992. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda.
Con l'ordinanza del 18 luglio 2022 l'adito Giudice disponeva CTU medico-legale.
All'udienza del 15.03.2023, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2024.
All'esito dell'udienza appena richiamata, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
------------
Motivi della decisione
Nel merito della dedotta vicenda medico-legale, è ben noto che, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte in seguito ad emotrasfusioni o a somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità extracontrattuale in capo al
, foss'anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore all'entrata in Controparte_1
pagina 2 di 10 vigore della disciplina di cui alla l. 4 maggio 1990 n. 107, (Cass. 581/2008), in guisa che il giudice deve accertare:
a) l'omissione dell'attività di controllo e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), al precipuo fine di utilizzare sangue non infetto e, dunque, proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi;
b) la conoscenza oggettiva, con riferimento all'epoca di produzione del preparato e ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di infezioni attraverso sangue infetto;
c) l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati per la quale possa ritenersi che, in assenza di altri fattori alternativi, tale omissione sia causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_1 impedito la verificazione dell'evento.
Nel caso di specie, la disposta CTU medico legale permette certamente di affermare (pag.
71), quanto alla diagnosticata infezione cronica da HCV ed alla conseguente epatite HCV – correlata (continuous type) “che le emotrasfusioni praticate nel dicembre 1988 sono state, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, la causa prevalente di contagio del virus dell'epatite C, a cui conseguiva la vagliata epatite cronica attiva HCV- correlata” ed altresì (pag. 72) che “si configura, ope legis, la colpa omissiva del
[...]
, in quanto all' epoca dei fatto per cui è causa (1988) erano previste norme di CP_1 validazione e di prevenzione dei donatori e delle unità di sangue per l' epatite B, il cui agente infettivo, virus HBV, all' epoca era stato identificato ed era indagabile sia con metodi diretti
(Dosaggio dell' antigene Australia) che con metodi indiretti (Dosaggio degli anticorpi anti-
HBV).”.
Dunque, come emerge dalla C.T.U., all'epoca in cui venne sottoposta a Parte_1
somministrazione di emoderivati (nel 1988), vi erano già conoscenze scientifiche, che avrebbero dovuto condurre ad approntare tutte le precauzioni necessarie per evitare la trasmissione dell'infezione virale attraverso il sangue.
pagina 3 di 10 Conclusioni, queste, peraltro convalidate dalla stessa Commissione Medica ospedaliera,
Dipartimento Militare di medicina Legale che ha espresso parere favorevole sul nesso causale intercorrente tra la trasfusione e l'infezione ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo ex lege 1992/210.
La sussistenza del nesso causale, d'altronde, è ancor più avvalorata dal fatto che, oltre alla
“probabilità scientifica” della trasmissione dell'infezione collegate alle emotrasfusione praticate nel 1988 (così come affermato dal CTU), ricorre anche la “probabilità logica”, desunta dalla circostanza che, nel giudizio di cui è causa, non è stata acquisita documentazione comprovante altre patologie, degenze e/o altri eventi sanitari configuranti l'emergenza di fattori di rischio per la trasmissione del virus HCV.
Non resta, dunque, che affermare la responsabilità di parte convenuta, non avendo la stessa provato di aver disposto i controlli sulla salute dei donatori e sui canali di approvvigionamento e di distribuzione del sangue.
Difatti, il , in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo, Controparte_1 peraltro disposti da una pluralità di fonti normative risalenti già all'anno 1958 (l. n. 296 del
1958, art. 1), avrebbe dovuto controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse stato esente da virus.
Nel caso di specie, si viene così ad applicare il principio di diritto a tenore del quale in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità extracontrattuale in capo al , altresì, per le trasfusioni eseguite in epoca Controparte_1 anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione indiretta dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione (Cass. 21145/2021).
Sotto il profilo strettamente soggettivo della colpa, dunque, il aveva Controparte_1
attivi poteri derivanti dalla legislazione in allora vigente (l. n. 592/1967; d.P.R. n. 1256/1971; l.
n. 519/1973; l. n. 833/1978) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
pagina 4 di 10 In merito al quantum risarcitorio da riconoscere a , le tabelle del Tribunale Parte_1
di MI (anno 2024) prevedono per la percentuale di invalidità, attestata dalla CTU medico- legale nella misura del 35% relativa ad una persona di 64 anni (tale era l'età della vittima dell'illecito all'atto della diagnosi, segnatamente 2006), la somma di euro 134.409,00.
Non è dato riconoscere alcuna personalizzazione del quantum risarcitorio poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione delle suddette tabelle: la prova orale articolata al riguardo si appalesa generica ed indeterminata, tanto più in mancanza di qualsivoglia documentazione di supporto (cosa vuol dire, ha limitato le proprie frequentazioni: con chi ?, di che tipo ? – vivere totalmente le proprie giornate a casa: prima cosa faceva ? – manifestare sofferenza o disagio: se si tratta di patologia, avrebbe dovuto essere diagnosticata - se si tratta di sintomi del vivere quotidiano, avrebbero dovuto essere
forniti i riscontri oggettivamente verificabili delle difficoltà).
Nel caso a mano, d'altra parte, esso risulta calcolato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
In considerazione del significativo lasso di tempo trascorso dall'epoca delle praticate trasfusioni infette, sull'importo sopra indicato vanno computati gli interessi compensativi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data della diagnosi (€.
97.256,87) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di euro 167.513,97.
Accertata la responsabilità della parte convenuta e quantificato il danno nei termini di cui sopra, occorre adesso sondare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno.
Il Ministero della Salute eccepisce, al riguardo, che dalle somme computate a titolo di risarcimento deve essere detratto sia quanto è stato già versato, sia quanto verrà corrisposto in forza della rendita vitalizia riconosciuta in favore di (v. allegato n. 1, Parte_1
fascicolo di controparte) ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210.
pagina 5 di 10 L'assunto è fondato per le ragioni che seguono.
Come noto, sulla scorta dei principi generali in materia di risarcimento del danno, la vittima dell'illecito non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a reintegrare la sua situazione rispetto a quella che si sarebbe avuta ove l'illecito non si fosse verificato.
Va osservato sul punto che, se la giurisprudenza è stata da sempre unanime nel ritenere che la richiesta e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge soprarichiamata non siano ostativi rispetto alla richiesta e all'ottenimento del risarcimento dei danni, sussisteva, in passato, un contrasto sul quesito se le somme ottenute come indennizzo dovessero sommarsi a quelle da assegnarsi come risarcimento ovvero se il risarcimento dovesse essere limitato all'eventuale differenza positiva tra l'intero ammontare del danno e le somme già percepite come indennizzo.
Il detto contrasto è stato definitivamente risolto dalla pronuncia n. 584 resa in data 11.1.2008 dalla S.C. a tenore della quale “ il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per omessa adozione delle dovute Controparte_1 cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato, può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ( compensatio lucri cum danno) , venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto ( il ) due diverse attribuzioni patrimoniali CP_1 in relazione al medesimo fatto lesivo”.
Alla luce del suddetto orientamento, pienamente condiviso e fatto proprio da questo Tribunale anche in precedenti decisioni, nel caso di specie, si dovrà dunque detrarre dall'ammontare del risarcimento come sopra quantificato la posta indennitaria percepita da
[...]
ex L. n. 210/1992. Parte_1
Scelta, a tal punto, la linea dello scomputo dell'indennizzo dal risarcimento complessivamente dovuto, occorre adesso quantificare le somme percepite dalla parte danneggiata a far data dal 2007 (anno in cui è stato riconosciuto il diritto all'indennizzo) fino al 2024 e, a partire dall'anno 2025, calcolare, in base ad indici statistici di cui in seguito si dirà, le somme che pagina 6 di 10 ragionevolmente verranno erogate dal in favore della Sig.ra Controparte_1
. Parte_1
I documenti riversati in atti dalla parte convenuta (in particolare, allegato 1), sì negati nel loro valore probatorio dalla difesa dell'attrice, che tuttavia si guarda bene dal contestare la percezione dell'indennità, attestano che, a partire dall'anno 2007 fino all'anno 2024 (data della presente decisione), ha percepito un importo complessivo pari a Parte_1
euro 117.728,54.
La somma di cui sopra è stata ottenuta sommando l'importo di euro 29.804,86
(complessivamente erogato per il periodo 01 agosto 2007 – 31 dicembre 2011 e non contestato da parte attrice) all'importo pari a euro 87.923,68 (somma ottenuta moltiplicando l'ammontare della rendita annua di euro 6.763,36 per tredici anni, ovvero dal 2011 al 2024).
Al riguardo, se pur è verosimile che la rata indennitaria sia stata rivalutata nel corso degli anni, vi è tuttavia che il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul CP_1
convenuto impedisce di considerare in ipotesi il di più percepito, inidoneo appalensandosi a tal riguardo il documento (allegato n. 3), contestato da parte attrice, che genericamente riporta la non chiara dicitura “Importo da erogato € 130.870,09” senza tuttavia fornire alcuna prova sui criteri di calcolo.
Calcolato così il perceptum, occorre adesso capitalizzare la somma che Parte_1 percepirà a partire dall'anno 2025.
Nell'individuazione dei criteri di calcolo va evidenziato che "il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, a condizione però che si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti: esempio fornito sono i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina" (Cass, sez. III, 2019/16913).
Ciò chiarito, codesto Tribunale ritiene di doversi richiamare ai coefficienti di capitalizzazione previsti dal D.M. 22/11/2016, contenente le tabelle dei coefficienti di capitalizzazione per rendite ad inabili e superstiti: ebbene, applicata la tavola n. 1 concernente i valori capitali attuali delle rendite assegnate ad infortunati con esito di inabilità permanente, ne viene un coefficiente di capitalizzazione, determinato in base all'età (anni 82) di alla Parte_1 data dell'anno 2025 (anno a partire dal quale verranno corrisposte le ulteriori somme a titolo di indennizzo), pari a 6,7420.
pagina 7 di 10 Posto che l'importo annuo ammonta ad euro 6.763,36, ne viene una rendita capitale di euro
45.598,00.
A questo punto, bisogna sommare, euro 117.728,00 (ciò che è stato percepito) ad euro
45.598,00 (ciò che verrà corrisposto), ricavando così l'importo di euro 163.326,54: sicché, sottraendo la cifra da ultimo riportata all'ammontare sopra quantificato a titolo di danno biologico permanente pari ad euro 167.513,97, si ricava l'importo di euro 4.187, 43.
Ne viene, in parziale accoglimento della domanda proposta da , la Parte_1
condanna del al risarcimento del danno nella somma pari ad euro Controparte_1
4.187, 43, oltre agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
Altrettanto non può statuirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per lesione del “diritto alla serenità familiare” e del “diritto alla sessualità” spiegata da Parte_2
, in qualità di marito e convivente di .
[...] Parte_1
Come noto, il medesimo fatto illecito può causare danno a soggetti diversi, sconvolgendo, per riportare un esempio appropriato rispetto alla fattispecie di cui è causa, in maniera radicale le abitudini di vita del coniuge, in conseguenza della necessità di prestare assistenza costante alla vittima convivente o di modificare totalmente le abitudini di vita che fino a quel momento avevano contraddistinto la vita sentimentale e familiare.
Si tratta, dunque, di un medesimo fatto dannoso che lede contestualmente le situazioni giuridiche di più soggetti (c.d. illecito plurioffensivo).
Tuttavia, è bene ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, il preteso danno non patrimoniale, dovendo necessariamente consistere in un profilo consequenziale rispetto al fatto dannoso denunciato (non potendo esaurirsi nella figura del c.d. danno-evento, ossia in re ipsa), dev'essere oggetto di specifica allegazione e di prova, anche tramite il ricorso al valore rappresentativo di presunzioni semplici (v., ex multis, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n.10155 del 16/04/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19551 del
10/07/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016).
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo ipotizzabile in astratto il danno non patrimoniale da lesione della serenità della vita familiare e del diritto alla sessualità, la difesa di parte attrice non prova, ma nemmeno allega, se non con modalità affatto generiche ed indeterminate pagina 8 di 10 nell'articolata prova orale, qualsivoglia circostanza significativa della lesione delle dimensioni dinamico-relazionali e morali soggettive in cui si sarebbe articolato il dedotto rapporto.
Parte attrice, infatti, avrebbe dovuto, quantomeno, offrire la prova degli elementi costitutivi e delle specifiche circostanze di fatto da cui desumere, sebbene in via presuntiva, l'esistenza dei lamentati danni subiti;
e non limitarsi ad esporre vaghe quanto confuse argomentazioni circa le sofferenze patite dal marito in seguito alla malattia contratta dalla moglie.
L'esito del giudizio, che ha visto solo il parziale accoglimento della domanda proposta da e il rigetto integrale della domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
giustifica la liquidazione delle spese processuali con riferimento allo scaglione di valore dell'importo riconosciuto: D.M. n. 147/2022 (valori medi), scaglione: €. 1.100,00/€. 5.200,00, tutte le fasi effettivamente esperite, ovvero studio, introduttiva, trattazione e decisione.
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU sono poste a carico del
[...]
. CP_1
Non vi è prova di qualsivoglia esborso per la relazione medico-legale di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9897/2021 RG, così statuisce:
- condanna il al pagamento, in favore di , di Controparte_1 Parte_1
euro 4.187, 43 con gli interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_2
- condanna il a rifondere, in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1 di spese processuali, la somma di €. 3.338,00, in essi compresi €. 2.552,00 per onorario, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.
Sono distratti in favore dei procuratori costituiti.
pagina 9 di 10 - Le spese della CTU sono poste a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 27 novembre 2024
Si da atto che la sentenza è stata redatta sotto mia cura dal dott. Manuel Barca, MOT.
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9897/2021 R.G. promossa in primo grado
DA
, nata a [...] il [...] – C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 nato ad [...] il [...] – C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi residenti a[...], rappresentanti e difesi dagli Avv.ti Maria
Cento e Francesca Gubbiotti;
Attori
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, Via vecchia
Ognina n.149, è per legge domiciliato;
Convenuto
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Conclusioni
All'udienza del 26 giugno 2024 le sole parti attrici costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. Il Giudice Istruttore, ritenuta l'inammissibilità dell'articolata prova orale, poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 10 -------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 20.07.2021, e Parte_1 Parte_2
, coniugi, convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, il
[...] Controparte_1
e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti
[...]
alla infezione HCV procurata dalle emotrasfusioni cui la prima era stata sottoposta in occasione dell'intervento di laparoisteroannesiectomia – eseguito in data 05.12.1988 - presso l di (ora ). Controparte_2 CP_3 CP_4
Gli attori adducevano che l convenuto aveva omesso di esercitare tempestivamente ed CP_5
opportunamente i necessari controlli preventivi sui donatori e sulle sostanze ematiche trasfuse.
Resisteva il , il quale, ritualmente costituitosi in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, contestava l'assenza del nesso causale tra la patologia HCV e le trasfusioni avvenute nel 1988, nonché la mancanza di prova degli elementi soggettivi della responsabilità extracontrattuale. Da ultimo, rilevava la non cumulabilità del preteso risarcimento con il pur richiesto indennizzo ex legge 210/1992. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda.
Con l'ordinanza del 18 luglio 2022 l'adito Giudice disponeva CTU medico-legale.
All'udienza del 15.03.2023, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.2024.
All'esito dell'udienza appena richiamata, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
Nel merito della dedotta vicenda medico-legale, è ben noto che, in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte in seguito ad emotrasfusioni o a somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità extracontrattuale in capo al
, foss'anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore all'entrata in Controparte_1
pagina 2 di 10 vigore della disciplina di cui alla l. 4 maggio 1990 n. 107, (Cass. 581/2008), in guisa che il giudice deve accertare:
a) l'omissione dell'attività di controllo e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), al precipuo fine di utilizzare sangue non infetto e, dunque, proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi;
b) la conoscenza oggettiva, con riferimento all'epoca di produzione del preparato e ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di infezioni attraverso sangue infetto;
c) l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati per la quale possa ritenersi che, in assenza di altri fattori alternativi, tale omissione sia causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe CP_1 impedito la verificazione dell'evento.
Nel caso di specie, la disposta CTU medico legale permette certamente di affermare (pag.
71), quanto alla diagnosticata infezione cronica da HCV ed alla conseguente epatite HCV – correlata (continuous type) “che le emotrasfusioni praticate nel dicembre 1988 sono state, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, la causa prevalente di contagio del virus dell'epatite C, a cui conseguiva la vagliata epatite cronica attiva HCV- correlata” ed altresì (pag. 72) che “si configura, ope legis, la colpa omissiva del
[...]
, in quanto all' epoca dei fatto per cui è causa (1988) erano previste norme di CP_1 validazione e di prevenzione dei donatori e delle unità di sangue per l' epatite B, il cui agente infettivo, virus HBV, all' epoca era stato identificato ed era indagabile sia con metodi diretti
(Dosaggio dell' antigene Australia) che con metodi indiretti (Dosaggio degli anticorpi anti-
HBV).”.
Dunque, come emerge dalla C.T.U., all'epoca in cui venne sottoposta a Parte_1
somministrazione di emoderivati (nel 1988), vi erano già conoscenze scientifiche, che avrebbero dovuto condurre ad approntare tutte le precauzioni necessarie per evitare la trasmissione dell'infezione virale attraverso il sangue.
pagina 3 di 10 Conclusioni, queste, peraltro convalidate dalla stessa Commissione Medica ospedaliera,
Dipartimento Militare di medicina Legale che ha espresso parere favorevole sul nesso causale intercorrente tra la trasfusione e l'infezione ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo ex lege 1992/210.
La sussistenza del nesso causale, d'altronde, è ancor più avvalorata dal fatto che, oltre alla
“probabilità scientifica” della trasmissione dell'infezione collegate alle emotrasfusione praticate nel 1988 (così come affermato dal CTU), ricorre anche la “probabilità logica”, desunta dalla circostanza che, nel giudizio di cui è causa, non è stata acquisita documentazione comprovante altre patologie, degenze e/o altri eventi sanitari configuranti l'emergenza di fattori di rischio per la trasmissione del virus HCV.
Non resta, dunque, che affermare la responsabilità di parte convenuta, non avendo la stessa provato di aver disposto i controlli sulla salute dei donatori e sui canali di approvvigionamento e di distribuzione del sangue.
Difatti, il , in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo, Controparte_1 peraltro disposti da una pluralità di fonti normative risalenti già all'anno 1958 (l. n. 296 del
1958, art. 1), avrebbe dovuto controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse stato esente da virus.
Nel caso di specie, si viene così ad applicare il principio di diritto a tenore del quale in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità extracontrattuale in capo al , altresì, per le trasfusioni eseguite in epoca Controparte_1 anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione indiretta dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione (Cass. 21145/2021).
Sotto il profilo strettamente soggettivo della colpa, dunque, il aveva Controparte_1
attivi poteri derivanti dalla legislazione in allora vigente (l. n. 592/1967; d.P.R. n. 1256/1971; l.
n. 519/1973; l. n. 833/1978) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
pagina 4 di 10 In merito al quantum risarcitorio da riconoscere a , le tabelle del Tribunale Parte_1
di MI (anno 2024) prevedono per la percentuale di invalidità, attestata dalla CTU medico- legale nella misura del 35% relativa ad una persona di 64 anni (tale era l'età della vittima dell'illecito all'atto della diagnosi, segnatamente 2006), la somma di euro 134.409,00.
Non è dato riconoscere alcuna personalizzazione del quantum risarcitorio poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione delle suddette tabelle: la prova orale articolata al riguardo si appalesa generica ed indeterminata, tanto più in mancanza di qualsivoglia documentazione di supporto (cosa vuol dire, ha limitato le proprie frequentazioni: con chi ?, di che tipo ? – vivere totalmente le proprie giornate a casa: prima cosa faceva ? – manifestare sofferenza o disagio: se si tratta di patologia, avrebbe dovuto essere diagnosticata - se si tratta di sintomi del vivere quotidiano, avrebbero dovuto essere
forniti i riscontri oggettivamente verificabili delle difficoltà).
Nel caso a mano, d'altra parte, esso risulta calcolato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
In considerazione del significativo lasso di tempo trascorso dall'epoca delle praticate trasfusioni infette, sull'importo sopra indicato vanno computati gli interessi compensativi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data della diagnosi (€.
97.256,87) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di euro 167.513,97.
Accertata la responsabilità della parte convenuta e quantificato il danno nei termini di cui sopra, occorre adesso sondare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno.
Il Ministero della Salute eccepisce, al riguardo, che dalle somme computate a titolo di risarcimento deve essere detratto sia quanto è stato già versato, sia quanto verrà corrisposto in forza della rendita vitalizia riconosciuta in favore di (v. allegato n. 1, Parte_1
fascicolo di controparte) ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210.
pagina 5 di 10 L'assunto è fondato per le ragioni che seguono.
Come noto, sulla scorta dei principi generali in materia di risarcimento del danno, la vittima dell'illecito non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a reintegrare la sua situazione rispetto a quella che si sarebbe avuta ove l'illecito non si fosse verificato.
Va osservato sul punto che, se la giurisprudenza è stata da sempre unanime nel ritenere che la richiesta e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge soprarichiamata non siano ostativi rispetto alla richiesta e all'ottenimento del risarcimento dei danni, sussisteva, in passato, un contrasto sul quesito se le somme ottenute come indennizzo dovessero sommarsi a quelle da assegnarsi come risarcimento ovvero se il risarcimento dovesse essere limitato all'eventuale differenza positiva tra l'intero ammontare del danno e le somme già percepite come indennizzo.
Il detto contrasto è stato definitivamente risolto dalla pronuncia n. 584 resa in data 11.1.2008 dalla S.C. a tenore della quale “ il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per omessa adozione delle dovute Controparte_1 cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato, può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ( compensatio lucri cum danno) , venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto ( il ) due diverse attribuzioni patrimoniali CP_1 in relazione al medesimo fatto lesivo”.
Alla luce del suddetto orientamento, pienamente condiviso e fatto proprio da questo Tribunale anche in precedenti decisioni, nel caso di specie, si dovrà dunque detrarre dall'ammontare del risarcimento come sopra quantificato la posta indennitaria percepita da
[...]
ex L. n. 210/1992. Parte_1
Scelta, a tal punto, la linea dello scomputo dell'indennizzo dal risarcimento complessivamente dovuto, occorre adesso quantificare le somme percepite dalla parte danneggiata a far data dal 2007 (anno in cui è stato riconosciuto il diritto all'indennizzo) fino al 2024 e, a partire dall'anno 2025, calcolare, in base ad indici statistici di cui in seguito si dirà, le somme che pagina 6 di 10 ragionevolmente verranno erogate dal in favore della Sig.ra Controparte_1
. Parte_1
I documenti riversati in atti dalla parte convenuta (in particolare, allegato 1), sì negati nel loro valore probatorio dalla difesa dell'attrice, che tuttavia si guarda bene dal contestare la percezione dell'indennità, attestano che, a partire dall'anno 2007 fino all'anno 2024 (data della presente decisione), ha percepito un importo complessivo pari a Parte_1
euro 117.728,54.
La somma di cui sopra è stata ottenuta sommando l'importo di euro 29.804,86
(complessivamente erogato per il periodo 01 agosto 2007 – 31 dicembre 2011 e non contestato da parte attrice) all'importo pari a euro 87.923,68 (somma ottenuta moltiplicando l'ammontare della rendita annua di euro 6.763,36 per tredici anni, ovvero dal 2011 al 2024).
Al riguardo, se pur è verosimile che la rata indennitaria sia stata rivalutata nel corso degli anni, vi è tuttavia che il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul CP_1
convenuto impedisce di considerare in ipotesi il di più percepito, inidoneo appalensandosi a tal riguardo il documento (allegato n. 3), contestato da parte attrice, che genericamente riporta la non chiara dicitura “Importo da erogato € 130.870,09” senza tuttavia fornire alcuna prova sui criteri di calcolo.
Calcolato così il perceptum, occorre adesso capitalizzare la somma che Parte_1 percepirà a partire dall'anno 2025.
Nell'individuazione dei criteri di calcolo va evidenziato che "il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, a condizione però che si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti: esempio fornito sono i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina" (Cass, sez. III, 2019/16913).
Ciò chiarito, codesto Tribunale ritiene di doversi richiamare ai coefficienti di capitalizzazione previsti dal D.M. 22/11/2016, contenente le tabelle dei coefficienti di capitalizzazione per rendite ad inabili e superstiti: ebbene, applicata la tavola n. 1 concernente i valori capitali attuali delle rendite assegnate ad infortunati con esito di inabilità permanente, ne viene un coefficiente di capitalizzazione, determinato in base all'età (anni 82) di alla Parte_1 data dell'anno 2025 (anno a partire dal quale verranno corrisposte le ulteriori somme a titolo di indennizzo), pari a 6,7420.
pagina 7 di 10 Posto che l'importo annuo ammonta ad euro 6.763,36, ne viene una rendita capitale di euro
45.598,00.
A questo punto, bisogna sommare, euro 117.728,00 (ciò che è stato percepito) ad euro
45.598,00 (ciò che verrà corrisposto), ricavando così l'importo di euro 163.326,54: sicché, sottraendo la cifra da ultimo riportata all'ammontare sopra quantificato a titolo di danno biologico permanente pari ad euro 167.513,97, si ricava l'importo di euro 4.187, 43.
Ne viene, in parziale accoglimento della domanda proposta da , la Parte_1
condanna del al risarcimento del danno nella somma pari ad euro Controparte_1
4.187, 43, oltre agli interessi al tasso legale dal dì della presente statuizione sino al soddisfo.
Altrettanto non può statuirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per lesione del “diritto alla serenità familiare” e del “diritto alla sessualità” spiegata da Parte_2
, in qualità di marito e convivente di .
[...] Parte_1
Come noto, il medesimo fatto illecito può causare danno a soggetti diversi, sconvolgendo, per riportare un esempio appropriato rispetto alla fattispecie di cui è causa, in maniera radicale le abitudini di vita del coniuge, in conseguenza della necessità di prestare assistenza costante alla vittima convivente o di modificare totalmente le abitudini di vita che fino a quel momento avevano contraddistinto la vita sentimentale e familiare.
Si tratta, dunque, di un medesimo fatto dannoso che lede contestualmente le situazioni giuridiche di più soggetti (c.d. illecito plurioffensivo).
Tuttavia, è bene ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, il preteso danno non patrimoniale, dovendo necessariamente consistere in un profilo consequenziale rispetto al fatto dannoso denunciato (non potendo esaurirsi nella figura del c.d. danno-evento, ossia in re ipsa), dev'essere oggetto di specifica allegazione e di prova, anche tramite il ricorso al valore rappresentativo di presunzioni semplici (v., ex multis, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n.10155 del 16/04/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19551 del
10/07/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016).
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo ipotizzabile in astratto il danno non patrimoniale da lesione della serenità della vita familiare e del diritto alla sessualità, la difesa di parte attrice non prova, ma nemmeno allega, se non con modalità affatto generiche ed indeterminate pagina 8 di 10 nell'articolata prova orale, qualsivoglia circostanza significativa della lesione delle dimensioni dinamico-relazionali e morali soggettive in cui si sarebbe articolato il dedotto rapporto.
Parte attrice, infatti, avrebbe dovuto, quantomeno, offrire la prova degli elementi costitutivi e delle specifiche circostanze di fatto da cui desumere, sebbene in via presuntiva, l'esistenza dei lamentati danni subiti;
e non limitarsi ad esporre vaghe quanto confuse argomentazioni circa le sofferenze patite dal marito in seguito alla malattia contratta dalla moglie.
L'esito del giudizio, che ha visto solo il parziale accoglimento della domanda proposta da e il rigetto integrale della domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
giustifica la liquidazione delle spese processuali con riferimento allo scaglione di valore dell'importo riconosciuto: D.M. n. 147/2022 (valori medi), scaglione: €. 1.100,00/€. 5.200,00, tutte le fasi effettivamente esperite, ovvero studio, introduttiva, trattazione e decisione.
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU sono poste a carico del
[...]
. CP_1
Non vi è prova di qualsivoglia esborso per la relazione medico-legale di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9897/2021 RG, così statuisce:
- condanna il al pagamento, in favore di , di Controparte_1 Parte_1
euro 4.187, 43 con gli interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_2
- condanna il a rifondere, in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1 di spese processuali, la somma di €. 3.338,00, in essi compresi €. 2.552,00 per onorario, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.
Sono distratti in favore dei procuratori costituiti.
pagina 9 di 10 - Le spese della CTU sono poste a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 27 novembre 2024
Si da atto che la sentenza è stata redatta sotto mia cura dal dott. Manuel Barca, MOT.
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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