Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 19/03/2025, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05692/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07191/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7191 del 2024, proposto da
CI RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Samuele Miedico, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via V. Gioberti n. 50, come da procura in atti;
contro
ME Pa, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI RA, IO RA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della valutazione (pari a 23,47 punti) della prova scritta della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria indetta con nota prot. n. 272034 del 2023, pubblicata sul sito istituzionale in data 24/07/2023, a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare:
• degli esiti della prova scritta pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente in data 17/01/2024 nonché dei relativi elenchi suddivisi per regione dei candidati idonei;
• il questionario sottoposto alla ricorrente, in particolar modo nella parte in cui sono state somministrate domande formulate in maniera erronea e/o capziosa e/o tale da risultare corrette più risposte o, ancora, su materie non previste nel bando di concorso;
• i verbali di estremi ignoti inerenti alle attività svolte dalla Commissione giudicatrice in occasione della correzione e della valutazione delle prove scritte dei candidati ed in specie della ricorrente;
• la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso della ricorrente;
• la graduatoria finale di merito e la graduatoria dei vincitori, approvate e pubblicate sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente in data 13/05/2024, oltrechè la nota prot. n. 10758/2024 di approvazione delle suddette graduatorie;
• la graduatoria finale di merito e la graduatoria dei vincitori per come risultanti a seguito della rettificata operata con nota prot. n. 11804/2024 del 22/05/2024, oltrechè il medesimo atto di rettifica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ME Pa e di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 272034 del 24 luglio 2023 veniva indetta una procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria.
Il bando prevedeva un’unica prova scritta da svolgersi in modalità informatica, consistente nella somministrazione di 70 quiz a risposta multipla.
Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:
- risposta esatta +0,43 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,08 punti.
La prova sarebbe stata valutata in trentesimi e si sarebbe intesa superata con il punteggio di 21/30.
Le prove si svolgevano dal 22 al 24 novembre 2023 e il successivo 30 novembre veniva pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia l’elenco nazionale anonimo degli esiti della prova, nel quale, sulla base di un codice identificativo, noto solo al singolo partecipante, ciascun candidato poteva conoscere il relativo punteggio.
Inoltre, tutti i candidati, dalla medesima data, potevano accedere con le proprie credenziali all’area riservata della piattaforma Concorsi Smart del ME PA, al fine di visionare la propria prova e conoscere il punteggio conseguito.
2. - In data 16 gennaio 2024 venivano pubblicati i punteggi in forma anonima, distinti per Regione di partecipazione, dei candidati che avevano riportato un punteggio pari o superiore a 21/30.
3. - Con ricorso notificato il 2 luglio 2024 e depositato in pari data, la ricorrente, che aveva partecipato al concorso per i posti banditi nella regione Abruzzo, espone di avere ottenuto un punteggio pari a 23,47/30, assumendo che ciò sarebbe dipeso “dal fatto che la ricorrente ha risposto in maniera asseritamente errata ad alcuni quesiti, tra cui in particolare la domanda n. 36, per cui la ricorrente ha riportato penalità di -0,08 punti.
4. - In particolare, con il primo motivo la ricorrente lamenta, in sintesi, un cattivo uso della discrezionalità nella formulazione del quesito n. 36 e della relativa risposta.
Il quesito era del seguente tenore: “Nella società a responsabilità limitata, al momento del perfezionamento dell'atto costitutivo (art. 2464 c.c.):”, a cui erano abbinate le seguenti opzioni di risposta:
- “Il capitale deve essere sottoscritto e versato integralmente”;
- “Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%; i conferimenti in denaro, di beni in natura e i crediti devono essere effettuati integralmente”;
- “Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%, anche per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e i crediti”.
La ricorrente ha indicato come esatta la terza risposta su riportata, mentre l’Amministrazione ritiene esatta la seconda tra le risposte su trascritte.
Pertanto, secondo la tesi della ricorrente, in relazione al quesito n. 36, in favore della stessa andrebbe annullata la penalità di -0,08 e aggiunto l’ulteriore punteggio di +0,43 (= +0,51).
5. - Con ordinanza n. 3970 del 2024, l’istanza cautelare proposta dal ricorrente veniva nuovamente respinta e veniva disposta l’integrazione del contraddittorio, adempimento che è stato ritualmente assolto dalla parte ricorrente, che ne era stata onerata.
6. - L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo, con memoria, la declaratoria di irricevibilità del ricorso e il suo rigetto nel merito.
7. - All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. - Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
Come noto (T.A.R. Lazio sez. I, 01/03/2019, n.2735), ciò che rileva ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, è l'intervenuta conoscenza dell'atto lesivo della posizione giuridica del ricorrente, coincidente, senz'altro, con l'esito della prova scritta e della relativa graduatoria pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente.
La stessa ricorrente adduce di avere avuto notizia dell’esito della prova scritta in data 27 gennaio 2024, ma il ricorso è stato notificato soltanto il 2 luglio 2024, ossia ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo prescritto dall’art. 29 c.p.a.
9. - Peraltro, il ricorso presenta anche una originaria causa di inammissibilità.
Infatti la ricorrente –secondo la sua stessa prospettazione- aspira, in esito alla presente impugnazione, a raggiungere “un punteggio maggiore e pari a 23,98 (= 3,47 + 0,08 + 0,43), in quanto in relazione al quesito n. 36 andrebbe tolta la penalità di -0,08 e aggiunto l’ulteriore punteggio di +0,43 (= +0,51)”.
Tuttavia, come emerge dalla graduatoria per la regione Abruzzo rettificata depositata dalla ricorrente medesima nel presente giudizio, il posto n. 160, ultimo utile per collocarsi tra i vincitori, è stato assegnato ad un candidato che ha riportato il punteggio pari a 25,00.
Ne segue che alcuna utilità potrebbe ritrarre la ricorrente dall’eventuale accoglimento del gravame nel merito, sicchè deve ritenersi assente l’interesse ad agire.
10. - Il ricorso va dunque dichiarato irricevibile.
11. - Le spese, per la peculiarità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca RIni, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO