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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4009 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4886/2024
TRA
difeso dall' avv. PEZZELLA DOMENICO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1 difesi dal Dott. ROMANO VINCENZO;
[...]
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2024 il ricorrente in epigrafe espone di aver prestato servizio quale docente alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato, Controparte_1 stipulati nel corso dei seguenti anni scolastici:
2017/2018: 1/12/2017 – 30/6/2018;
2018/2019: 19/10/2018 – 30/6/2019.
In proposito, assume che durante tale attività lavorativa,
l'Amministrazione scolastica non gli ha attribuito la “Carta del Docente”, in attuazione dell'art. 1, comma 121 della l. n. 107/2015, istitutivo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Pertanto, lamenta la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE, CEEP, allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 35 e 97 Cost. e chiede in via principale condannarsi il alla corresponsione di € 1000,00, Controparte_1 quale contributo alla formazione professionale oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
in via subordinata di condannare le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) per i diversi anni scolastici con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
1 Si costituivano il Controparte_2
eccependo il difetto di giurisdizione
[...]
e la prescrizione;
nel merito, contestavano la fondatezza della domanda chiedendo il rigetto del ricorso.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625). Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Controparte_1 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n.
3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La Cassazione (Cass Sez L Sentenza n. 29961 del 27/10/2023) ha sancito i seguenti principi di diritto, ai quali questo giudice intende dare adesione in virtù della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di legittimità:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
2 sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In ordine alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente con le note autorizzate, ed in virtù del principio di diritto di cui al n. 4 della citata sentenza, deve ritenersi che esso decorra dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza.
Nella specie, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta, tenuto conto della data di notifica della diffida (13/12/2023), quale primo atto interruttivo della prescrizione,
3 vanno ritenuti prescritti i benefici maturati sia per l'anno scolastico
2017/2018 sia per l'anno scolastico 2018/2019, essendo stati entrambi gli incarichi conferiti prima del 13/12/18.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con la riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida in € 512,00, oltre 15% per spese forfetarie.
Napoli, 22/05/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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