Ordinanza cautelare 12 maggio 2021
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 03/04/2025, n. 6775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6775 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04026/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4026 del 2021, proposto da
Comitato Tutela Diritti Animali e Lega Nazione per L'Abolizione della Caccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Elisa Scarpino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Regionale Romanatura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione n. 023 del 17.02.2021 di indizione di un’asta pubblica per la cessione di esemplari di suidi, in particolare cinghiali (sus scrofa) catturati vivi all'interno delle r.n. della Marcigliana e dell'Insugherata, e atti funzionalmente collegati, emessa da RomaNatura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Regionale Romanatura e di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento della determinazione n.023, del 17.02.2021, di indizione asta pubblica per la cessione di esemplari di suidi, in particolare cinghiali (sus scrofa) catturati vivi all’interno delle rn della Marcigliana e dell’Insugherata, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di gravame: “ A) Violazione di legge di cui alla normativa prevista dalla DGR 676/2015, Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Mancata osservazione delle normative circa le misure alternative di contenimento ”, atteso che il mezzo del prelievo di animali si poteva applicare solo in caso di fallimentare esperimento di soluzioni alternative, oltreché in ipotesi di effettiva emergenza, e non già ai fini di mera prevenzione; “ B) Violazione di legge di cui alla normativa prevista dalla DGR 676/2015, Legge 6
dicembre 1991, n. 394, Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Mancato censimento degli animali a giustificazione che gli stessi siano ritenuti in esubero ”, atteso che l’Istruttoria tecnica (Regione Lazio prot. int. n. 0035697 del 15.1.202) sottesa agli atti impugnati non aveva dato evidenza di tale ultimo presupposto istruttorio, viceversa necessario; “ C) Violazione di legge di cui alla normativa prevista dalla legge n. 157/1992 (art. 19). Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Mancanza del parere obbligatorio dell’Ispra ”;
- che parte resistente, nel costituirsi in giudizio, da un lato, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità/improcedibilità dei motivi di ricorso in ragione del contenuto specifico degli stessi, tenuto conto che tutte le doglianze contestavano, in verità, la legittimità dei presupposti Piani di gestione e controllo del cinghiale nella Riserva Naturale dell’Insugherata e della Marcigliana, non impugnati, rispetto ai quali l’atto impugnato era direttamente dipendente; dall’altro, l’infondatezza del ricorso atteso che: - l’istruttoria tecnica aveva evidenziato il rischio di impatto su diverse componenti e nonché il sensibile incremento delle richieste di risarcimento per danni provocati da suidi; - quanto alle soluzioni alternative, che si trattava di contesto antropizzato, caratterizzato da luci e rumori, nel quale gli animali erano abituati alla presenza umana, sicché qualsiasi altro strumento non era efficace (senza tacere che erano già state attuate, senza successo, misure preventive quali il posizionamento di cartelli, il rispristino di recinzioni nonché l’allontanamento di cassonetti, nonché la sterilizzazione, con esito negativo per mancanza della necessaria perfetta recinzione);
Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato perché infondato. In tal senso deve rilevarsi, infatti, che la scelta di operare il prelievo di esemplari era invero contenuta nel Piano presupposto di gestione e controllo della popolazione di cinghiali nella Riserva Naturale dell’Insugherata del 13.06.2019, rispetto al quale la Regione Lazio ha espresso il suo parere positivo in data 11.02.2020 (“ 9.1 […] Il Piano di controllo non mira a diminuire la densità di popolazione nel lungo termine, bensì individua un metodo operativo per le azioni di prelievo con l'obiettivo di ridurre la presenza del cinghiale in ambiente urbano.[..] Il prelievo tramite cattura di un numero minimo di 50 individui all'anno almeno nelle aree di intervento ad uso agricolo”) , tant’è che quello impugnato (D.D. n. 023 del 17.02.2021) non solo è un avviso meramente applicativo di quest’ultimo piano, ma è peraltro successivo a un precedente avviso d’asta pubblica “per la cessione di cinghiali catturati vivi all’interno della Riserva Naturale dell’Insugherata”, bandito con DD n. 158 del 17 novembre 2020, che però si è concluso senza aggiudicazioni per mancanza di offerte (verbale prot. n.336 del 1/2/2021). Senza tacere, inoltre, che l’atto di Istruttoria tecnica (Regione Lazio prot. int. n. 0035697 del 15.1.202) aveva dato atto, nel corpo del testo, che “ dalla disamina del contesto ambientale che caratterizza la riserva naturale, tuttavia, si evince chiaramente l’impossibilità di proseguire con coerenza gli obiettivi prefissati […] mediante l’utilizzo delle sole tecniche alternative di contenimento numerico ”), nonché, quanto all’ “entità della popolazione”, che non si avessero informazioni al riguardo in ragione delle fluttuazioni temporali legate agli spostamenti mentre allo stesso tempo certi erano “ i maggiori fattori di rischio sono rappresentati da: - vicinanza con aree frequentate dal cinghiale; - assuefazione degli animali a frequentare zone vicino alle strade; - mancanza delle recinzioni; - strade a scorrimento veloce o ad alta densità di traffico; - mancanza di segnaletica di pericolo; - presenta di rifiuti nelle strade limitrofe alle riserve ”;
Atteso, quindi, che il ricorso deve quindi essere rigettato perché infondato, essendo la scelta operata dall’amministrazione sorretta dal rispetto del criterio, proprio del vaglio giurisdizionale dell’azione amministrativa, della c.d. credibilità logica;
Considerato che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame nonché la risalenza della stessa, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Elefante, Presidente FF, Estensore
Virginia Arata, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Elefante |
IL SEGRETARIO