Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 06.05.2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9515 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Stefano Di Dio, presso il quale elettivamente domicilia;
- ricorrente -
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Francesco Monetti e Roberto Marsilia, presso i quali elettivamente domicilia;
- convenuta–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.05.2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto:
1) di essere stata assunta alle dipendenze del in data Controparte_1
20/12/2016, con la mansione di aiuto cuoca/seconda cuoca, senza la sottoscrizione di alcun contratto di lavoro;
2) di essere stata parzialmente regolarizzata in data
01.06.2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato denunciato part- time orizzontale al 50% (20 ore di lavoro a settimana); 3) di aver svolto di fatto la propria attività lavorativa in regime un full-time per l'intera durata del rapporto di lavoro, ossia dal 20.12.2016 fino al 02.11.2017, allorquando, per problemi di salute, è stata costretta
1
4) di aver svolto, in particolare, durante la stagione estiva (mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre), circa 60 ore di lavoro a settimana, dalle
07:30 alle 19:30, per 6 giorni esclusa la domenica;
5) di aver lavorato, durante la stagione invernale (mesi di dicembre 2016 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e novembre 2017), 6 giorni alla settimana su 7, dalle 7:30 alle 18:00; 6) di non aver mai sottoscritto alcun contratto individuale di lavoro e di aver ricevuto la corresponsione della retribuzione a mani;
7) di non avere ricevuto al termine del rapporto di lavoro il
TFR maturato.
Tanto premesso, lamentando di non essere stata correttamente inquadrata e retribuita rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, ha concluso chiedendo: “1)
Accertare e Dichiarare che la sig. ra ha intrattenuto un rapporto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal 20/12/2016 al 02/11/2017 con il
[...]
in pers. del suo L.R.p.t. signor e che il datore è CP_1 Parte_2
stato inadempiente nella corresponsione della corretta retribuzione;
2) Accertare e
Dichiarare che la Sig.ra ha di fatto prestato in favore del bagno sirena, Parte_1
dal 20.12.2016 al 02.11.2017, una prestazione lavorativa di più di 40 ore settimanali corrispondenti ad un full-time; 3) Accertare e Dichiarare che la Sig,ra in virtù delle Pt_1
mansioni effettivamente svolte sia inquadrabile come SECONDO CUOCO, appartenente al 5° Livello del CCNL di riferimento anziché ad un 6° livello;
4) Per
l'effetto, Condannare il in pers. del L.R. p.t. sig. Controparte_1 [...]
, al pagamento della somma risultante dagli allegati conteggi pari ad € Parte_2
19.606,22, a titolo di differenze retributive maturate nell'intercorso rapporto di lavoro e non corrisposte o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli art. 36 Cost e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa.
Oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. C.p.c. a decorrere dal
02.11.2017, sino al soddisfo. 5) Accertare e Dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro in data 02 novembre 2017 e per l'effetto condannare il bagno sirena in pers. del
L.R. p.t. sig. , al pagamento della somma pari ad € 1.124,06 a Parte_2
titolo di TFR o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli art. 36 Cost e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. a decorrere dal
02/11/2017, sino al soddisfo”. Spese vinte.
2 Nel resistere alla domanda ne ha dedotto l'infondatezza in fatto Controparte_1
e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
Nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti così come operata nel ricorso, precisando che la ricorrente è stata assunta, con mansioni di aiuto-cuoca, in data
01.06.2017; che la stessa è stata correttamente inquadrata nel Livello VI di cui al
Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della
Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo -Aziende Minori, applicato dalla resistente;
che, nel corso del rapporto, la ricorrente ha lavorato per nn. 20 ore settimanali, spalmate dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 15 la domenica;
che nel mese di agosto 2017, dopo alcuni giorni di assenza per malattia dal 10 al 22, ha fruito di 11 giorni di ferie, dal 24 agosto al 3 settembre;
che la retribuzione è stata regolarmente corrisposta per la quantità e qualità del lavoro prestato, fatto salvo il salario per due giorni lavorati a novembre 2017, per € 45,36, le competenze di fine rapporto per € 641,77 ed il T.F.R. per € 297,36; di aver invitato per le vie brevi la ricorrente a ritirare la somma dovutale a compensazione tra suoi crediti (retribuzione per gli ultimi giorni di servizio e competenze di fine rapporto) ed i suoi debiti (indennità sostitutiva del preavviso) e cioè l'importo di €
530,89, da pagarsi per contanti, come chiesto dalla lavoratrice all'inizio del rapporto.
Ha poi formulato eccezione di compensazione con riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso dovuta dalla a seguito delle sue dimissioni in tronco, offrendo banco Pt_1 judicis la somma di € 530,89, data dalla differenza tra il credito riconosciuto in favore della ricorrente nella misura di € 984,49, (a titolo di salario per i due giorni lavorati a novembre 2017, competenze di fine rapporto e TFR) ed il debito a carico della stessa quantificato in € 453,60 (a titolo di indennità sostitutiva di preavviso).
*****
In premessa va rilevata l'inammissibilità del deposito, da parte dei procuratori costituiti per la società resistente, di documentazione, recante data anteriore al deposito del ricorso, che non è stata allegata alla produzione di parte contestualmente alla
Co costituzione in giudizio della ma tardivamente e irritualmente in allegato alle note di trattazione scritta del 05/05/2025.
Documentazione di cui pertanto non può tenersi conto ai fini della presente decisione.
3 Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine va evidenziato che sono circostanze contestate: la data di inizio del rapporto di lavoro;
l'orario di lavoro osservato;
l'inquadramento contrattuale delle mansioni dispiegate;
la completa fruizione delle ferie maturate.
In ragione della divergente prospettazione dei fatti di causa, si è resa necessaria l'istruttoria orale, mediante l'escussione di testi, le cui dichiarazioni si riportano di seguito integralmente al fine di verificarne la utilizzabilità, ponendole a confronto con le allegazioni fattuali delle parti processuali.
Il teste ha dichiarato:” ADR sono il fratello della ricorrente, Testimone_1
attualmente lavoro come dipendente di un azienda dolciaria, però fino a tre anni fa gestivo con mio fratello una pasticceria a Napoli in via Epomeo, abbiamo chiuso nel
2021. Preciso che io mi occupavo soprattutto delle forniture e quindi della vendita, soprattutto su Roma.
ADR mia sorella ha lavorato per la società convenuta da fine anno 2016, ricordo che era poco prima di Natale fino a dicembre 2017, quindi per circa un anno. Ricordo la data di inizio che ho detto, in quanto all'epoca mia sorella aveva problemi familiari ed era in cerca di lavoro, e noi familiari le stavamo vicini, e poiché mia madre all'epoca lavorava in zona come collaboratrice familiare, si presentò l'occasione di questo lavoro e l'accompagnai personalmente a parlare con una persona, ricordo il suo nome . Per_1
ADR nel colloquio ricordo che l'accordo fu preso a che mia sorella collaborasse con il cuoco, successivamente però mia sorella mi disse che si occupava solo lei di cucinare in quanto il cuoco era andato via.
ADR sono stato presso il , sia sulla spiaggetta che per pranzare e ci sono CP_1
stato anche per fornire prodotti della nostra pasticceria, soprattutto nel fine settimana.
Quando era più intenso l'afflusso della clientela per fornire prodotti più artigianali come il babà. Mi sono anche affacciato talvolta all'interno della cucina per salutare mia sorella, ricordo una cucina molto piccola, ricordo inoltre che siamo stati lì a festeggiare il compleanno di mio nipote, se non ricordo male era il periodo di maggio o giugno.
ADR non ricordo l'accordo che fu preso sugli orari, però conosco gli orari di lavoro osservati dalla ricorrente perché talvolta sono andato ad accompagnarla e talvolta sono andato a riprenderla. L'accompagnavo intorno alle 7,30 e andavo a riprenderla intorno alle 19,00.
4 ADR capitava che l'accompagnassi un paio di volte a settimana, accompagnando anche mia madre che come ho già detto lavorava in zona, mentre andavo a prenderla una volta a settimana, più raramente due.
ADR mia sorella si occupava di cucinare e della pulizia della cucina.
ADR mia sorella aveva come giorno libero della settimana il lunedì, gli orari che ho riferito erano quelli del periodo primaverile/ estivo , mentre nel restante periodo dell'anno, il suo orario di lavoro terminava intorno alle 17,00.
ADR mia sorella ebbe un infortunio durante il lavoro per cui si assentò per un periodo piuttosto lungo che però non so precisare, sicuramente era un periodo di lavoro pieno e quindi un periodo estivo, quindi loro avevano necessità di un sostituto, e per cui non vi fu più possibilità per mia sorella di riprendere il suo posto. Non so se vi fu proprio una discussione tra mia sorella e i soci, di cui però io conosco solo il che ho Per_1
citato, non ho mai chiesto a mia sorella i particolari della vicenda.
ADR mia sorella aveva delle pregresse esperienze di lavoro per la preparazione di cibi, ha lavorato in un hotel ristorante di Pomigliano, in un ristorante di Casalnuovo e anche per un ristorante di Posillipo, non ricordo l'insegna.
A domanda dell'avv. Monetti: all'epoca del rapporto di lavoro, mia sorella viveva con mia madre proprio perché più vicina al posto di lavoro. Io all'epoca abitavo in Via
Epomeo n. 481, mia madre in via Epomeo n. 175, mia sorella la sua abitazione l'aveva invece in Casalnuovo. La pasticceria che abbiamo gestito con mio fratello aveva la ditta fratelli Gallo.
A domanda dell'avv. Monetti: la pasticceria veniva aperta da mio fratello intorno alle 7 di mattina e chiudeva alle 19,30, io arrivavo verso le 10,00 perché come ho già detto mi occupavo più delle forniture che io effettuavo dopo che mio fratello aveva preparato i prodotti.”
La testimone ha dichiarato:” ADR sono dipendente della società Testimone_2
da giugno 2017, però ho frequentato in precedenza il in CP_1 CP_1 quanto figlia di uno dei soci, , all'epoca amministratore della società, Persona_2
lavoro come cassiera e nei periodi di maggiore affluenza, do anche una mano al ristorante.
ADR ho frequentato il praticamente tutti i giorni anche prima di lavorarvi, CP_1
abitando nello stesso civico. La ricorrente ha cominciato a lavorare a Giugno del 2017, all'epoca il personale del Bagno era composto da due bagnini, un cuoco e se CP_1
5 ben ricordo due camerieri per servire ai tavoli, non ricordo il nome del cuoco perché nel tempo ne sono cambiati parecchi, era un uomo. La ricorrente lavorava come aiuto cuoco in cucina, ad esempio lavava i pomodori, verdure, preparava panini che venivano ordinati, il cuoco invece si occupava essenzialmente dei primi piatti lavorando ai fornelli, giacchè lo stabilimento lavora anche come ristorante tavola calda.
ADR io lavoro dalle 9,00 alle 16,00 dal martedì alla domenica perché il lunedì è il giorno di chiusura, e durante l'anno questo giorno può variare al martedì. Preciso che lo stabilimento chiude alle 17,30, orario che si prolunga per consentire il deflusso della gente. Lo stabilimento apre e chiude secondo la data di inizio e chiusura della stagione balneare comunicata dal comune di Napoli, non ricordo per il 2017 quali fossero le date di apertura e chiusura della stagione balneare. La cucina chiude alle 14/ 14,30, dopo questo orario è consentito solo il servizio bar. La cucina apre intorno alle
12,30/13,00, mentre la mattina funziona solo il bar, questi orari restano costanti durante l'anno , si può prolungare di circa mezz'ora la chiusura come nel caso in cui ci sono degli eventi come compleanni e c'è più clientela da servire.
ADR la ricorrente arrivava intorno alle 11,00/11,30 e andava via intorno alle 14/ 14,30 mentre il cuoco aveva un orario un po' più lungo per contratto, in quanto arrivava un po' prima e andava via circa un' ora dopo . Del lavaggio e pulizia in cucina si occupava un lavapiatti durante il periodo della stagione estiva, nei restanti periodi i bagnini dopo aver sistemato la spiaggia.
ADR non saprei precisare esattamente la data in cui è cessato il rapporto di lavoro della ricorrente, era cessata la stagione estiva, era inizio inverno. A domanda dell'avv.
Di Dio gli orari che ho indicato di apertura della cucina si riferiscono al momento in cui aveva inizio la preparazione dei pasti, a tale proposito voglio precisare che comunque il ristorante non ha una grande offerta del menu, e quindi non richiede una lunga preparazione.
A domanda dell'avv. Di Dio il cuoco arrivava alle 10,30 circa.
A domanda dell'avv. Monetti, a fine stagione estiva, alla ricorrente fu chiesto di occuparsi soltanto delle pulizie, in particolare dei servizi igienici e dell'area esterna e da questo momento in poi non ha più svolto l'attività di aiuto cuoco.”
La teste ha dichiarato:” ADR conosco la ricorrente Testimone_3
perché sono la fidanzata del figlio dal 2014. ADR dopo gli studi universitari di ingegneria navale, ho lavorato a Napoli da 2022 al 2024 e, recentemente, come ho
6 detto, mi sono trasferita a Trieste. ADR a Napoli ho lavorato presso una azienda privata come dipendente. Dalle 8 alle 17 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, salvo trasferte.
ADR ho frequentato il sia come cliente, sia come accompagnatrice a CP_1
lavoro della ricorrente. ADR la ricorrente ha cominciato a lavorare nel periodo natalizio del 2016, quindi, a dicembre. ADR che io ricordi sicuramente ha lavorato fino ad agosto
2017. ADR non conosco le ragioni per cui ebbe questa occasione di lavoro. ADR la ricorrente si occupava della preparazione di pasti, questa era la sua mansione prevalente quando vi erano i bagnanti;
in periodi diversi si occupava anche delle pulizie degli spazi esterni e dei bagni. ADR ho frequentato il ristorante sicuramente a dicembre, e mi rivolgevo a lei anche perché, avendo intolleranze alimentari, mi assicuravo che non ci fossero alimenti che potessero causarmi problemi;
nel periodo più caldo, ho frequentato il Bagno Sirena soprattutto quando mi liberavo dagli esami.
Preciso di essermi laureata alla magistrale a novembre 2021. ADR ho visto la ricorrente occuparsi della cucina, quindi, cucinare. non ricordo altre persone addette a questo compito, anche se ricordo di aver visto delle ragazze all'interno della cucina, che prestavano forme di collaborazione, come ad esempio tagliare le verdure;
poi ricordo una persona alla cassa, non so se fosse una dipendente, ma, per come si comportava e si rivolgeva a lei, credo fosse una dei proprietari. Poi ricordo il bagnino.
ADR capitava che la accompagnassi a lavoro mediamente un paio di volte a settimana.
Soprattutto nel periodo in cui la vedevo particolarmente affaticata, e questo ricordo in particolare nel mese di giugno 2017. ADR quando sono andata al per CP_1
pranzare in inverno, ciò avveniva verso le 12/12:30, trattenendomi al massimo fino alle
15/15:30. Invece, nel periodo estivo andavo verso le 10/10:30 e mi trattenevo fino alle
16/16:30. ADR quando andavo via, la ricorrente rimaneva presso il Bagno Sirena. La mattina, quando la accompagnavo, la lasciavo per le 7/7:30. ADR ricordo che la ricorrente sicuramente fruiva di un giorno di riposo alla settimana, ma non ricordo quale giorno fosse. A domanda dell'Avv. MONETTI: ho visto la ricorrente impegnata in cucina, e l'ho vista stando io sulla soglia dell'ingresso della cucina stessa, non essendovi consentito l'accesso. A domanda dell'Avv. MONETTI: quando la accompagnavo a lavoro, la ricorrente arrivava a Napoli con la circumvesuviana, perché all'epoca la ricorrente abitava a Pomigliano d'Arco, e poi io la accompagnavo a lavoro, per alleviarle almeno una parte del viaggio.
7 A domanda dell'Avv. MONETTI: quando la accompagnavo a lavoro, la lasciavo al cancello del Bagno Sirena. Non ricordo se il cancello fosse aperto o chiuso, sicuramente la lasciavo lì d'avanti.
A domanda dell'Avv. MONETTI: la accompagnavo a lavoro prevalentemente nel periodo estivo, in quanto nel restante periodo dell'anno ero più impegnata con l'Università.
ADR escludo che la ricorrente abbia fruito di un periodo di ferie, ricordo che in un periodo si assentò per motivi di salute, se ben ricordo era ad agosto.
ADR il ristorante era di dimensioni ridotte, disponendo di circa 5-6 tavoli, non di grosse dimensioni, direi da 2,4 posti.
ADR ricordo che effettivamente i clienti potevano anche consumare i cibi, portandoli in spiaggia, quindi, non necessariamente al tavolo.”
Il teste ha dichiarato:” ADR conosco la ricorrente perché ha Testimone_4
lavorato con la società . ADR lavoro per dal 2001 come CP_1 CP_1 assistente bagnanti. ADR i clienti frequentano tutto l'anno, salvo i giorni CP_1 di mal tempo. ADR io lavoro tutto l'anno, dalle 8:30 alle 16:30/17:00, in base a come la gente va via. ADR io ricordo che la ricorrente ha cominciato a lavorare nell'estate del 2017. ADR ricordo che la ricorrente fu presentata da una signora che lavorava nel palazzo, il cui datore di lavoro parlò con il mio datore di lavoro per dare un'occupazione alla che aveva bisogno di lavorare. ADR all'inizio cominciò a lavorare come aiuto Pt_1 cuoco. Non ricordo all'epoca chi fosse esattamente il cuoco, forse , ma non Per_1
ricordo il nome degli altri cuochi. ADR la ricorrente ha lavorato in tutto 6-7 mesi, però, dopo i primi mesi, le sue mansioni erano di addetta alle pulizie. ADR c'è stato il cambiamento di mansioni perché durante l'estate il ristorante lavora poco, perché con il caldo si mangia di meno. ADR ricordo che sicuramente si occupava della pulizia dei bagni. Non ricordo se si occupasse della pulizia anche di altre aree, probabilmente spazzava per terra. ADR quando ha lavorato come aiuto cuoco, ha lavorato dalle 8:30 fino alle 16:30, 17:00. Quando si è occupata delle pulizie, invece, dalle 9:30/10 fino alle 15/15:30. ADR lavorava dal lunedì alla domenica, ma, devo dire che la domenica l'orario di lavoro si prolungava fino alle 17:00 perché c'era più gente. ADR non ricordo bene, ma ricordo che qualche volta si è presa un giorno di riposo durante la settimana, quando ne aveva bisogno. ADR io le ferie le prendo in inverno, tra dicembre e gennaio, dal 15,18 dicembre fino al 5,6 gennaio. Non ricordo se la ricorrente ha fruito di ferie.
ADR il ristorante disponeva di una cinquantina di coperti, anche se durante la
8 settimana l'affluenza era molto minore rispetto al weekend. ADR i clienti possono anche comprare il cibo cucinato e portarlo in spiaggia senza sedersi ai tavoli, come asporto. ADR oltre me e la ricorrente, ricordo due cameriere ai tavoli, un barista, alla cassa uno dei proprietari, . Parte_2
A domanda dell'Avv. MONETTI: inoltre c'era il cuoco, di cui ho già detto prima. A domanda dell'Avv. DI DIO: io faccio una pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 e posso sia mangiare quello preparato in cucina, sia uscire e comprare del cibo altrove. Ricordo che, talvolta, la ricorrente ha cucinato anche per il personale. Non ricordo che cosa abbia cucinato all'epoca. A domanda dell'Avv. DI DIO: il locale chiude completamente alle ore 17:00, ma a luglio e agosto, quando c'è più affluenza, alle 17:30. Non facciamo aperitivi.”
Mettendo a confronto le testimonianze testualmente riportate, devono ritenersi senz'altro più attendibili, le testimonianze di e Testimone_1 [...]
, dal momento che le altre due testimonianze riportate - oltre ad Tes_3
evidenziare dei difetti mnemonici e delle incongruenze - in ragione del ruolo avuto dai due testimoni nell'organizzazione dell'attività gestita dalla società e della tipologia del settore lavorativo (ristorazione/stabilimento balneare) in cui ha reso la prestazione di lavoro la , non costituiscono un utile riscontro alla descrizione delle modalità Pt_1
attuative della prestazione fatta dalla società con la memoria di costituzione, avendo i
Co testi riferito delle circostanze in gran parte diverse da quelle allegate dalla Co In particolare, la teste pur essendo una dipendente della dal Testimone_2
2017 nonché, già da prima di tale data, assidua frequentatrice di ' in CP_1
Co qualità di figlia di uno dei soci, all'epoca amministratore della non ha saputo riferire il nome del cuoco che vi ha lavorato nel 2017 - né d'altro canto il nome di altri cuochi che, secondo la teste, si sarebbero numerosamente succeduti nel tempo – ossia
, che è stato indicato nella memoria della società e anche dagli altri Testimone_5 testimoni, per assistere il quale la ricorrente è stata assunta a giugno 2017 – secondo la tesi della datrice di lavoro -.
Il variare delle ore di luce, anche in ragione dell'adozione dell'ora legale da fine marzo
– per com'è noto – rende altresì inverosimile che lo stabilimento e, con esso, il piccolo ristorante collocato al suo interno, possano aver osservato gli stessi orari di apertura e chiusura per tutto l'anno, con una minima variazione, di mezz'ora, unicamente in occasione di eventi specifici. Peraltro è la stessa teste a 'correggere' la sua
9 dichiarazione, precisando che in ogni caso dalle 17.30 lo stabilimento non chiude totalmente, in quanto da quell'ora si consente il graduale deflusso della clientela. Con specifico riferimento alla 'cucina' presso cui ha lavorato la , come confermato Pt_1
anche dalla come aiuto cuoco, la teste ha dichiarato che essa apriva alle Tes_2
12.30/13,00, che il cuoco arrivava alle 10.00/10,30 andando via, per contratto, alle
15.00/15,30. Diversi invece sarebbero stati gli orari della , che arrivava intorno Pt_1
alle 11,00/11,30 e andava via intorno alle 14/14,30, avendo precisato - la teste - che del lavaggio e della pulizia della cucina se ne occupavano un lavapiatti, durante la stagione estiva, e i bagnini, dopo aver sistemato la spiaggia, nel restante periodo dell'anno.
Emergono quindi ancora una volta le incongruenze di questa testimonianza sotto un duplice motivo
La società infatti ha dedotto che la ricorrente è stata assunta proprio per 'pulire e tagliare verdure e ortaggi, preparare piatti freddi pronti per gli antipasti' nonché per essere impiegata 'nella pulizia del piano cottura, del piano di preparazione dei piatti, degli elettrodomestici e, più in generale, dell'ambiente della cucina, secondo le specifiche direttive del cuoco e della direzione'
Quindi non è dato comprendere come il cuoco potesse fare affidamento su di un'assistente che arrivava quasi due ore dopo di lui, sebbene fosse addetta proprio a quei compiti – squisitamente esecutivi - che normalmente agevolano e rendono possibile il lavoro del cuoco, proprio perché preparatori o contestuali. Inoltre gli orari indicati dalla teste non coincidono affatto con quelli dedotti dalla società (, dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 15 la domenica- cfr memoria di costituzione).
La teste inoltre ha attribuito ad altri (un lavapiatti e i bagnini) i compiti di rassetto e pulizia della cucina, che invece la società ha espressamente ricompreso tra le mansioni affidate alla , anche per giustificare l'assegnazione del livello di Pt_1 inquadramento contrattuale per mansioni 'miste'.
Analoghe valutazioni vanno fatte in ordine alla testimonianza di Testimone_4
che ha fornito una versione dei fatti ulteriormente diversa da quella descritta dalla teste e dalla stessa società resistente, avendo dichiarato che la Testimone_2
ricorrente ha osservato un orario di lavoro superiore alle 20 ore settimanali previste dal contratto di assunzione, lavorando tutti i giorni della settimana, compresa la domenica
10 - giorno invece escluso nella narrativa del ricorso – e precisamente – secondo il ricordo del - dalle 8:30 fino alle 16:30, 17:00 e successivamente, quando Tes_4
si è occupata delle pulizie, dalle 9:30/10 fino alle 15/15:30. Significativamente poi il
Co teste ha descritto l'attività della sostanzialmente senza soluzione di continuità per l'intero corso dell'anno– salvo avversità metereologiche – e, nell'elencare il personale presente, non ha menzionato nel ruolo di cassiera la teste , che Testimone_2
invece ha dichiarato svolgere questo ruolo dal 2017. Pertanto molti e troppi sono i difetti mnemonici di questo testimone, pur senza considerare le incongruenze di alcune dichiarazioni rese ( “…ADR c'è stato il cambiamento di mansioni perché durante l'estate il ristorante lavora poco, perché con il caldo si mangia di meno…”) che ne minano fortemente l'attendibilità e la precisione.
Risultano di contro più lineari le testimonianze di e Testimone_1 [...]
che hanno entrambi ricondotto la data di inizio del rapporto di lavoro Tes_3
della ricorrente a fine anno 2016; hanno frequentato il ristorante annesso allo stabilimento balneare sia in ragione del loro personale rapporto con la ricorrente, sia come clienti e il , seppure occasionalmente, anche per motivi di lavoro. Inoltre Pt_1
avendo accompagnato talvolta al lavoro la ricorrente, le loro dichiarazioni consentono di escludere che la prestazione di lavoro avesse inizio alle 10.00 come sostenuto dalla resistente, orario che – come si è visto – risulta incompatibile con le mansioni CP_2
assegnate dalla stessa srl, funzionalmente collegate a quelle del cuoco e strettamente interdipendenti – anche quelle di pulizia – con gli orari di afflusso e deflusso dei frequentatori dello stabilimento balneare, la cui organizzazione – per come emerso dall'istruttoria – consentiva la consumazione dei pasti preparati in cucina anche in spiaggia, oltre che ai tavoli del locale.
Ne consegue che deve ritenersi provato che il rapporto della abbia avuto inizio Pt_1
a novembre 2016 e che non si sia svolto in regime di part time, ma a tempo pieno.
Non è stato provato invece lo svolgimento di lavoro straordinario come dedotto e per tutta la durata della relazione lavorativa
Com'è noto, il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (ex multis Cass. n. 3714 del 16.2.2009). Né può essere tale
11 prova raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni (Cass. n. 6023 del 12.3.2009). A tal proposito, per lavoro straordinario deve intendersi quella prestazione eccedente l'orario ordinario fissato dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale più favorevole al lavoratore, a cui segue una maggiorazione retributiva generalmente individuata dalla contrattazione collettiva.
Nella fattispecie in esame, pur essendo stata sicuramente provata la simulazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale, tuttavia non si dispone di elementi di giudizio che consentano di ritenere accertato lo svolgimento di lavoro eccedente quello ordinario, così come allegato dalla lavoratrice.
Quanto all'inquadramento rivendicato in base alle mansioni espletate, va ricordato che, in applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc., il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella attribuita dal datore di lavoro ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis
Cass. n.8025/2003; n.20523/2005).
Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato.
Ciò posto, si rende necessario riportare qui testualmente le declaratorie contrattuali alla luce delle quali, da un lato, va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo e, dall'altro, vanno quindi valutate le risultanze dell'istruttoria orale espletata.
Appartengono al VI livello del ccnl 'aziende settore turismo' appartengono a questo livello “i lavoratori che svolgono attività che richiedono normale addestramento pratico
e normali conoscenze professionali”
Il V invece comprende i lavoratori “ in possesso di qualificate conoscenze e capacità svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”
All'esito dell'istruttoria orale, da cui è emerso che la ricorrente ha svolto sempre mansioni di aiuto cuoco e complementari, mentre non vi è prova dell'assunzione della gestione e responsabilità della cucina in prima persona - la circostanza è stata riferita solo dal teste e de relato actoris - risulta adeguato l'inquadramento Testimone_1
nel VI livello del CCNL applicato al rapporto di lavoro, dal momento che la ricorrente
12 non ha allegato prima ancora che provato di essere in possesso di conoscenze
'qualificate' - sia in base ad uno specifico curriculum professionale, sia per aver conseguito eventuali titoli nel settore - essendo piuttosto in possesso di un adeguato addestramento pratico.
Infine non sono emerse circostanze che possano far ritenere con un adeguato grado di certezza che la non abbia fruito o abbia fruito in misura diversa delle ferie che Pt_1
risultano indicate in busta paga, mentre è dato pacifico in causa che non sia stata corrisposta la retribuzione maturata per i giorni lavorativi di novembre 2017 e il TFR.
Risulta incontestato inoltre che la prestazione di lavoro abbia subito una sospensione per malattia.
Alla ricorrente pertanto vanno riconosciute le differenze retributive – da calcolare su tutti gli emolumenti percepiti ( retribuzione diretta e indiretta, nonché differita, qual è il
TFR) tra quanto percepito di fatto e quanto indicato nelle buste paga versate agli atti - che non sono oggetto di impugnazione quanto alla voce 'totale competenze' , essendone stata denunciata unicamente l'inadeguatezza ai sensi dell'art 36 Cost. – dovendo essere presa a riferimento per il calcolo la retribuzione spettante per una prestazione di lavoro resa per 40 ore settimanali ( art 108 CCNL parte generale), che compete al lavoratore inquadrato nel livello VI del CCNL pacificamente applicato al rapporto di lavoro, dal 20.12.2016 ( data di assunzione di fatto) fino alla data delle dimissioni (2.11.2017).
Ciò posto è stata disposta una consulenza d'ufficio contabile, che è stata espletata conformemente ai quesiti affidati e le cui conclusioni vanno pertanto senz'altro condivise, anche in ragione della corretta impostazione metodologica, nonché per l'assenza di vizi e/o errori formali, nonché di alcuna osservazione delle parti costituite in merito al metodo applicato per l'elaborazione dei conteggi- il Consulente incaricato ha evidenziato che le parti non hanno depositato alcuna osservazione all'esito dell'invio delle bozze ex art 195 cpc -.
Conclusivamente la società resistente va condannata al pagamento di € 7.248,15 a titolo di differenze retributive, e di € 1.142,72 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna componente del credito al saldo.
Va a questo proposito evidenziato che le osservazioni espresse dalla difesa della società resistente circa gli importi da detrarre dal quantum debeatur, per il periodo lavorativo durante il quale il rapporto è stato regolarizzato con emissione delle buste
13 paga, sono da ritenersi infondate: in primo luogo, perché la ricorrente ha dedotto di non aver avuto le buste paga, fatta eccezione per quella di agosto 2017; in secondo luogo, perché è principio consolidato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca ( cfr ex multis
Cass. n.20288/2011; n.19527/2012). Ne consegue che la società che ha sollevato l'eccezione – seppure solo all'esito delle operazioni contabili eseguite dal CTU - avrebbe dovuto provare di aver corrisposto importi maggiori di quelli che essa stessa ha indicato nelle buste paga e di cui si è tenuto conto nel formulare i quesiti all'ausiliare del Giudice.
Risulta altresì inaccoglibile l'eccezione di compensazione dal momento che l'importo asseritamente spettante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso è un credito prescritto, essendo decorso un quinquennio dalla cessazione del rapporto di lavoro in assenza di alcun atto interruttivo del termine, depositato invece dalla ricorrente per il proprio credito ( cfr all. 9 pec messa in mora in data 31.08.2022 nella prod ric) . Ragione che rende irrilevante, pertanto, ogni approfondimento sulla sussistenza o meno della giusta causa di dimissioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione dell'importo liquidato, come da dispositivo ex DM 55/2014, con la maggiorazione ex art 4 comma 1 bis - oltre spese di CTU liquidate con separato decreto - considerato, da un lato, che non si sono esaminate particolari questioni in diritto, dall'altro, che la ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità alla conciliazione della controversia per un importo assai vicino a quello che è stato accertato all'esito dell'istruttoria e delle operazioni di ctu contabile;
mentre parte resistente ha manifestato la propria assoluta indisponibilità a valutare anche l'eventuale proposta dell'ufficio ( cfr verbale della prima udienza).
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna Controparte_1 al pagamento in favore di di € 7.248,15 a titolo di differenze retributive, Parte_1
e di € 1.142,72 a titolo di trattamento di fine rapporto.
b) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, Controparte_1 oltre spese di ctu liquidate come da separato decreto, in complessivi € 4.000,00 oltre
14 spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario
Napoli 06.05.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
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