Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1036/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1036/2019 R.G. e vertente tra
C.F. ), in persona del suo l.r.p.t. e Parte_1 P.IVA_1 qui di seguito anche solo “ , con l'avv. DOMENICO IOFRIDA (C.F. Parte_1
CodiceFiscale_1 Email_1
-appellante- nei confronti di
Controparte_1
(C.F.
[...] PartitaIVA_2
, in persona del suo Commissario Liquidatore p.t. e qui di seguito anche solo P.IVA_3
o, quando ancora in bonis, (già in persona del Commissario Controparte_2 CP_2
C Straordinario per Accorpamento nel CORAP e subentrato Controparte_4
al Controparte_5
, qui di seguito anche solo “ ” o “ ”),
[...] Parte_2 Parte_3
con gli avv.ti MARIA GABRIELLA D'OTTAVIO (C.F. CodiceFiscale_2
Pagina 1 di 25
ed ERNESTO SCOLA (C.F. Email_2 CodiceFiscale_3
Email_3
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 827/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 7/06/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 1557/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione in opposizione a d.i. ritualmente notificato il Parte_2
ha instaurato, presso il Tribunale di Reggio Calabria, il giudizio di 1° grado (n. 1557/2013
R.G.) al fine di proporre opposizione al d.i. n. 306/2013 emesso da Giudice del Tribunale di
Reggio Calabria e ingiungente al il pagamento allo di € Parte_2 Parte_1
156.503,00 [sulla base di diverse fatture rimaste insolute (n. 47/2008, n. 2/2009, n. 5/2009, n.
8/2009, n. 27/2009, n. 28/2009, n. 29/2009, n. 5/2010 – al netto della nota di credito n.
34/2012 -, n. 9/2010, n. 4/2011, n. 20/2011, n. 21/2011, n. 22/2011, n. 23/2011, n. 24/2011, n.
28/2011 e n. 29/2011) e a titolo di compensi per un contratto di prestazioni di servizi stipulato fra le parti il 20.04.2007], oltre interessi e oltre spese della procedura monitoria.
L'opponente ha contestato l'illegittimità della predetta ingiunzione, in particolare, sulla scorta dei seguenti motivi:
(1) nullità del contratto posto a fondamento del d.i.;
(2) eccezione di inadempimento;
Pagina 2 di 25 R.G. 1036/2019.
(3) domanda di restituzione somme;
(4) domanda di risarcimento danni.
In virtù di ciò tale opponente ha domandato al Tribunale di voler: in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza del contratto e la conseguente non debenza di alcuna somma, nonché l'obbligo dello per converso, di restituirgli le somme per il Parte_1
periodo in cui il contratto era nullo;
in via gradata, accertare e statuire il grave inadempimento dello la conseguente non debenza di alcuna somma, nonché l'obbligo dello Parte_1
per converso, di restituirgli le somme pagate da marzo 2008; in via ancora Parte_1
più gradata, accertare e dichiarare la non debenza di somme per le prestazioni non rese, in particolare da marzo a ottobre 2008, da conseguentemente decurtare dall'importo di cui al d.i. opposto;
in ogni caso accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del mancato adeguamento agli obblighi di legge per causa imputabile allo da liquidarsi anche in via equitativa. Parte_1
I.1.2.- Con comparsa del 6.09.2013 si è poi costituita la convenuta opposta, lo Pt_1
contestando le avverse prospettazioni e l'integrale infondatezza di tutti i motivi
[...]
d'opposizione ex adverso prospettati.
Sulla scorta di ciò tale opposta ha chiesto al Tribunale di voler: preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e nel merito poi confermare quest'ultimo; in via subordinata, condannare il opponente al pagamento della somma di € 156.503,00 o Parte_2
alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002; rigettare poi ogni avversa domanda.
I.1.3.- Con comparsa del 26.01.2016 si è poi costituito il Commissario Straordinario per l'accorpamento dei Consorzi industriali calabresi nel CORAP, rappresentando che:
(A) esso Commissario Straordinario era stato nominato con decreto n. 31 del 19 marzo 2015;
(B) i Consorzi industriali della Regione Calabria (ivi compreso il ) Parte_2
dovevano ritenersi soppressi con l'entrata in vigore della L.R. Calabria n. 24/2013, con conseguente subentro del CORAP – il quale, tuttavia e pur già esistendo ex lege, non aveva ancora i requisiti formali (come la P.I. e il C.F.) per costituirsi regolarmente in giudizio, ricadendo perciò tale adempimento proprio su esso . Parte_4
Pagina 3 di 25 R.G. 1036/2019.
Alla luce di ciò tale parte, facendo propri e ratificando tutti gli atti già compiuti dal Parte_2
, ha chiesto di integralmente accogliere le conclusioni da quest'ultimo già rassegnate.
[...]
I.1.4.- Di tale subentro si è poi espressamente dato atto, nel pieno contraddittorio fra le parti
(“è presente l'avv. Pellerari per delega dell'avv. Iofrida”), nel successivo verbale del
27.01.2016 (“è presente per l'opponente l'Avv. Maria Gabriella D'Ottavio la quale fa presente di aver depositato in via telematica in data 27.01.2016 la comparsa di costituzione del Dott. nella qualità di Commissario Straordinario per l'accorpamento dei Controparte_6
nel in forza di nomina di cui al DPGR n. 31/2015, Controparte_4 CP_2
subentrato al nel presente giudizio per le motivazioni svolte nella Parte_2
suddetta comparsa e che devono intendersi qui richiamate e trascritte … ”).
I.1.5.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 4 testi [ , e Testimone_1 Controparte_7 Testimone_2
, tutti esaminati all'udienza del 10.06.2014], è stata emessa la sentenza Controparte_8
qui gravata (n. 827/2019 del 7/06/2019), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto, in parte qua, l'opposizione proposta e, per l'effetto e al contempo, revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 306/2013 e condanna l'opponente al pagamento della minor somma di € 50.906,17, oltre interessi;
(b) compensato integralmente le spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale pronuncia è stato poi proposto appello dalla parte la Parte_1 quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 1036/2019) e ivi in specie contestato:
(1) la nullità della sentenza per aver emesso la sentenza impugnata nei confronti del
, pur trattandosi di soggetto già soppresso e al quale era subentrato il Parte_2
per l'accorpamento dei Consorzi industriali nel CORAP;
Parte_4 CP_4
(2) l'erroneo accoglimento, in parte qua, dell'avversa eccezione ex art. 1460 c.c., meritevole invece di integrale reiezione.
Sulla scorta di ciò tale parte appellante ha domandato alla Corte di voler: “in via preliminare, rilevare e dichiarare la nullità della sentenza perché emessa nei confronti di soggetto inesistente, così come dichiarato dal procuratore dell'originario opponente nell'atto di costituzione in prosecuzione;
nel merito confermare il D.I. opposto;
in via subordinata
Pagina 4 di 25 R.G. 1036/2019.
condannare il , in Controparte_9
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, e il
[...]
, al pagamento a favore Controparte_10 dell'opposta della somma di € 156.503,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo ai tassi previsti dal D.L.
231/2002”.
I.2.2.- Con ricorso in riassunzione del 30.06.2020 lo ha poi rappresentato Parte_1
che in data 11.06.2020 il gli aveva comunicato la propria intervenuta messa in CP_2
L.C.A., con conseguente interruzione di cui all'art. 200 e 201 L.F. e 299 c.p.c., avendo interesse a riassumere il giudizio.
I.2.3.- A seguito di ciò, nonché, al contempo, del successivo evento interruttivo (i.e.
l'intervenuta messa in L.C.A. del CORAP mediante Delibera della Giunta Regionale n.ro 478 del 12.11.2021) e del già depositato ricorso in riassunzione, con provvedimento del 21.-
22.04.2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio e, contestualmente, disposta l'udienza per la prosecuzione.
I.2.4.- Intervenuta poi la relativa vocatio, con comparsa del 29.09.2022 si è poi costituita la parte facendo valere: Controparte_2
(A) l'infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza, costituendo i riferimenti in sentenza al , anziché al Commissario Straordinario del CORAP, un mero Parte_2
errore materiale di cui essa appellata chiedeva la correzione ex art. 287 e ss. c.p.c. ovvero, in via del tutto gradata, per cui spiegava appello incidentale al fine di conseguirne la rettifica;
(B) l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello nel merito;
(C) il proprio diritto, poi, a conseguire la restituzione di quanto già indebitamente pagato allo sulla scorta del d.i. n. 306/2013, con istanza da intendersi qui riproposta ex Parte_1
art. 346 c.p.c. o, in via gradata, domandata mediante appello incidentale.
In virtù di quanto precede tale parte appellata ha richiesto alla Corte di voler: in via preliminare accogliere la richiesta di correzione ex art. 287 c.p.c. e ss. della sentenza di primo grado nelle parti in cui fa riferimento al , anziché al Commissario Parte_2
Straordinario del ovvero, in via gradata, accogliere l'appello incidentale svolto in CP_2
relazione alla corretta individuazione del soggetto opponente, ossia il Commissario
Pagina 5 di 25 R.G. 1036/2019.
–come costituito nel giudizio di primo grado – con conseguente Controparte_11
riforma della sentenza di primo grado in tal senso;
nel merito, poi, rigettare l'appello - in quanto inammissibile nonché integralmente infondato in fatto ed in diritto – e accogliere la domanda (da intendersi riproposta ex art. 346 c.p.c. ovvero, in via gradata, avanzata mediante appello incidentale) di restituzione di quanto indebitamente pagato.
I.2.5.- A seguito, poi, dei chiarimenti richiesti dalla Corte con provvedimento del 27-
28.10.2022 e resi dall'appellante con riguardo alla posizione del Commissario Straordinario per l'accorpamento dei Consorzi industriali nel CORAP [cfr. note scritte del CP_4
25.03.2024 e del 15.01.2025], con provvedimento comunicato il 27.01.2025 è stato disposto il rinvio per p.c. all'udienza del 6.03.2025.
I.2.6.- All'esito di quest'ultima e con provvedimento del 7.-10.03.2025 l'appello è stato poi definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue con riguardo alle richieste della parte appellante di “confermare il D.I. opposto” [v. supra, sub I.2.1., nonché infra, sub III.1.] e di dichiarare la nullità della sentenza di prime cure per l'indicazione del in Parte_2
luogo Commissario Straordinario per l'Accorpamento dei Consorzi industriali calabresi nel
CORAP [v. supra, sub I.2.1., punto (1), nonché infra, sub III.2.], all'istanza della parte appellata (formulata mediante richiesta ex art. 287 e ss. c.p.c. ovvero, in via gradata, appello incidentale) di voler comunque correggere tale inesatta indicazione della convenuta opposta
[v. supra, sub I.2.4., punto (A), nonché infra, sub III.3.] e infine in ordine al perimetro, subiettivo [v. infra, sub III.4.-III.4.1.] e obiettivo [v. infra, sub III.5.], dell'odierna procedura.
III.1.- Quanto alla richiesta “conferma” del d.i. [v. supra, sub I.2.1., nonché pag. 15, 2° linea, dell'atto di appello], è noto e va qui ribadito che, una volta che il titolo monitorio venga
“revocato” con la pronuncia definitoria dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. [come nel caso di specie – cfr. 1° punto del
P.Q.M.
a pag. 8, della sentenza appellata (“ … e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 306/2013”], esso risulta “definitivamente eliminato dall'ordinamento” – in quanto “definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia
Pagina 6 di 25 R.G. 1036/2019.
monitoria”-, con “effetto sostitutivo” “definitivo” e non più sovvertibile, tanto che anche
“l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello” “non determina alcuna “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già [irrevocabilmente] revocato” [cfr.
Cass. civ., 6/09/2017, n. 20868 e Cass. civ., Sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4071, nonché arg. ex Cass. civ., 09/06/2016, n. 11844].
Ciò, tuttavia, non incide sulla possibilità e necessità di pronunciarsi nel merito della domanda proposta in sede monitoria, in ossequio al principio per cui in ogni caso il “ricorso per ingiunzione deve essere qualificato in termini di domanda giudiziale idonea a provocare
l'obbligo per il giudice di una pronuncia sul merito” in ordine alle richieste ivi contenute (i.e. accertamento del credito e condanna della controparte alla sua corresponsione), rientrando nello spettro cognitivo del giudice dell'opposizione (nonché della presente Corte, anche per effetto delle espresse richieste della parte appellante – cfr. pag. 15 dell'atto di gravame) e suscettibili, pertanto, di essere scrutinate a prescindere dalla persistenza o meno del decreto ingiuntivo ab origine conseguito [cfr., ex multis, Cass. n. 21050/2006; Cass. n. 67/2002; Cass.
n. 10183/2001; Cass. n. 5447/1999; Cass. n. 9872/1997; Cass. n. 4581/1995; Cass. n.
3783/1995; Cass. n. 393/1995; Cass. n. 287/1992; Cass. n. 5234/1991; Cass. n. 3724/1990;
Cass. n. 5365/1987; Cass. n. 1140/1982; Cass. n. 1141/1981].
III.2.- Quanto poi alla richiesta di dichiarare la nullità della sentenza di prime cure [v. supra, sub I.2.1., punto (1), nonché pag. 15, 1° linea, dell'atto di appello] per erronea indicazione del e non già del soggetto subentratogli (i.e., all'epoca, il Commissario Parte_2
Straordinario per l'accorpamento dei nel , è da Controparte_4 CP_2
osservare che:
(A) gli errori nelle indicazioni delle parti (persino ove omissivi, e dunque non si tratti, come nel caso di specie, di mera parte indicata erroneamente, ma del tutto “omessa”), come noto, non danno luogo a “nullità” “della sentenza” ove, pur a fronte di tale errore, non emerga vi sia stata “irregolarità del contraddittorio” e risulti in ogni caso “possibile stabilire”, anche
“dagli atti processuali e dai provvedimenti … comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo”, “la parte pretermessa o inesattamente indicata”: a rendere la parte tale, e dunque
“il fatto costitutivo della qualità di parte”, infatti, “non è” ovviamente “il solo fatto” “di essere nominata nella sentenza”, ma la circostanza, sostanziale ed esiziale, di avere
Pagina 7 di 25 R.G. 1036/2019.
effettivamente partecipato al processo e di essere dunque o “la parte che propone la domanda” ovvero “la parte nei cui confronti la domanda stessa è proposta”, non ricorrendo invece alcuna nullità ove - sulla scorta del complesso degli “atti processuali” e adottando, come necessario, “una lettura non formalistica degli oneri processuali” - rimanga comunque possibile desumere la “parte effettiva” e gli effettivi “soggetti”, pur diversi da quelli erroneamente indicati in sentenza, “cui la decisione si riferisce” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
9/01/2025, n. 547; Cass. civ., 20/06/2024, n. 17084; Cons. Stato, 18/01/2022, n. 329; Cass. civ., 18/07/2019, n. 19437; Cass. civ., 17/06/2019, n. 16195; Cass. civ., 25/09/2017, n. 22275;
Cass. civ., 12/09/2014, n. 19331; Cass. civ., 28/09/2012, n. 16535; Cass. civ., 26/03/2010, n.
7343; Cass. civ., 24/05/2003, n. 8242];
(B) nel caso di specie è pacifico che non ricorre né un difetto di contraddittorio [essendosi il per l'accorpamento dei nel Parte_4 Controparte_4 CP_2
subentrato al , ritualmente costituito in giudizio (con comparsa del Parte_2
26.01.2016 – v. supra, sub I.1.3.)], né alcuna incertezza sugli effettivi soggetti processuali
[essendo stato chiaramente e inequivocabilmente evidenziato, anche in udienza e nel pieno contraddittorio fra le parti, come al fosse “subentrato” il predetto Parte_2
Commissario Straordinario, già del resto ritualmente costituitosi proprio in tale veste (cfr. verbale del 27.01.2016, nonché supra, sub I.1.4.)] e che pertanto la predetta indicazione, pur effettivamente inesatta ( in luogo del Commissario Straordinario per Parte_2
l'accorpamento dei Consorzi industriali calabresi nel CORAP), in ogni caso non comporti alcuna nullità della sentenza di prime cure.
III.3.- Quanto, poi, all'istanza della parte appellata di procedere comunque a rettifica della predetta inesatta indicazione [v. supra, sub I.2.4., punto (A), nonché pag. 15, 1° linea, dell'atto di appello], è evidente che la sua delibazione sia da posporre, considerando che tale potere, pur qui astrattamente attuabile [considerando che “l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti”, al di fuori dell'ipotesi di nullità (residuale e qui comunque non ravvisabile – v. supra, sub III.2.), “va considerata” appunto “un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui all'art. 287 e art. 288 c.p.c.” e che “la correzione” di per sé “rientra nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame” (cfr., oltre alle pronunce già citate supra, sub III.2., punto (A), anche Cass. civ., 12/01/2022, n. 683; Cass. civ.,
Pagina 8 di 25 R.G. 1036/2019.
12/09/2014, n. 19284; Cass. civ., 21/10/1998, n. 10447 e Cass. civ., 10/11/1960, n. 3009)], risulta ovviamente suscettibile di venire in rilievo e, se del caso, da esercitarsi solo nell'ipotesi di conferma della sentenza di prime cure, rimanendo invece tale richiesta integralmente assorbita nell'ipotesi di riforma di quest'ultima (ovviamente non più sussistendo, in quest'ultimo caso e a fronte della caducazione della sentenza di prime cure, alcun provvedimento da correggersi, persistendo solo la sentenza d'appello – e non già la sentenza di prime cure, in thesi da rettificarsi ma ormai integralmente venuta meno - a regolare la fattispecie).
III.4.- Venendo poi al perimetro subiettivo della procedura, l'evoluzione diacronica della parte odierna appellata può sinteticamente compendiarsi come segue:
(a) nel maggio 2013 è stata emanata la L.R. Calabria n. 24/2013, la quale ha disposto la soppressione del [originaria ingiunta e parte attrice opponente (v. supra, Parte_2
sub I.1.1.)] e l'accorpamento in altro Ente, i.e. il CORAP [“le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi” (cfr. art. 5, comma IV, della
L.R. Calabria n. 24/2013)], previa fase transitoria [“gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza”
(cfr. art. 3, comma III, sempre della n. 24/2013)]; CP_12
(b) nel settembre 2013, in virtù dell'emissione (20.08.2013) e della notifica (2.09.2013) del
D.P.G.R. di nomina del Commissario Straordinario previsto dal predetto art. 3, comma III, è poi cessata anche tale fase transitoria, con conseguente “definitiva” “perdita della legittimazione processuale” dei Consorzi accorpati, e dunque anche del Parte_2
[cfr. Cons. Stato, 12/05/2015, n. 2351, allegata alla comparsa del 26.01.2016];
(c) nel giugno 2015, a fronte dell'accertato e ormai definitivo venir meno degli enti accorpati
(fra cui il ) e del persistente difetto, tuttavia, in capo all'Ente accorpante Parte_2
Pagina 9 di 25 R.G. 1036/2019.
(CORAP) dei requisiti formali (come la P.I. e il C.F.) per costituirsi regolarmente in giudizio, si è disposto che, nei giudizi dei Consorzi già in essere, in via “transitoria” e comunque solo
“fino alla conclusione del procedimento di formale accorpamento dei Consorzi nel CORAP”, subentrasse il [cfr. nota del 24.06.2015, anch'essa allegata alla Parte_4
comparsa del 26.01.2016];
(d) nel giugno del 2016 è stato poi emesso altro D.P.G.R. (n. 115/2016) che ha disposto, con effetti contabili e fiscali dall'1.01.2016, la definitiva istituzione del CORAP, sancendo così la definitiva cessazione anche del Commissario Straordinario e ribadendo il subentro di tale Ente in tutti “i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, degli enti accorpati”;
(e) nel dicembre 2019 il predetto CORAP, con D.G.R. n. 610 del 20.12.2019 e successivo
D.P.G.R. n. 344 del 23.12.2019, è stato poi messo per la prima volta in L.C.A. (cfr. all. 1 e 2 al ricorso in riassunzione del 30.06.2020), con provvedimento tuttavia successivamente annullato in autotutela dalla stessa Regione in virtù della declaratoria di incostituzionalità
(sent. n. 22 del 26/01/2021) della Legge Regionale (n. 47/2019) in forza della quale era stato emesso il predetto D.G.R. n. 610/2019 e dunque disposta tale messa in L.C.A.;
(f) nel settembre 2021 il è stato tuttavia nuovamente messo in L.C.A., in tal caso con CP_2
D.P.G.R. n. 478 del 12.11.2021, definitivamente costituendosi dunque in questa sede, in data
29.09.2022 e per il tramite del proprio Commissario Liquidatore p.t., come CP_2
(v. supra, sub I.2.4.).
[...]
III.4.1.- Da quanto precede evidentemente ne consegue che:
(1) l'unico soggetto oggi munito di legittimazione è evidentemente la sola Controparte_2
pacificamente subentrata [v. supra, sub III.4., punti (a), (b), (c) e (d)] al Parte_2
(già soppresso nel 2013) e altresì al Commissario Straordinario (intervenuto solo “fino alla conclusione del procedimento di formale accorpamento dei Consorzi nel , CP_2
definitivamente perfezionatosi nel 2016), costituendo tale Ente, in definitiva e a fronte di un fenomeno sostanzialmente “corrispondente alla successione mortis causa”, l'unico soggetto integrante il “nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati” e il solo “titolar[e] sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto”
(anche arg. ex Cass. civ., Sez. un., Sez. un., 30/07/2021, n. 21970, risultando del resto l'art.
Pagina 10 di 25 R.G. 1036/2019.
2504 bis c.c. qui analogicamente applicabile ed espressamente richiamato dagli atti innanzi richiamati – cfr., e.g., il D.P.G.R. n. 115/2016);
(2) l'intervenuta messa in L.C.A. dell'Ente [v. supra, sub III.4., punti (e) e (f)] evidentemente non comporta, poi, l'improcedibilità dell'odierno giudizio, risultando pacificamente intervenuta solo “in pendenza del giudizio d'appello” e dunque solo “dopo che era stata emessa e pubblicata la sentenza … con cui il Tribunale … aveva accertato i diritti di credito vantati” dalle controparti, trattandosi conseguentemente di “giudizio” che “non diventa improcedibile” [cfr. Cass. civ., 22/09/2023, n. 27163, nonché Cass. civ., 15/03/2022, n. 8463;
Cass. civ., 22/04/2022, n. 12948; Cass. civ., 21/06/2022, n. 19972]; e ciò perché, come noto,
“il giudizio di condanna instaurato … prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa” e nel quale “sia stata già pronunciata la sentenza di merito” “non diventa improcedibile in esito alla detta apertura”, considerando il chiaro disposto dell'art. 96, n. 3),
L.F. (a mente del quale il credito già corroborato da sentenza, pur “non passata in giudicato”, va “ammesso al passivo con riserva”, “mente il commissario, dal suo canto, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione”) e la sua pacifica operatività anche alla procedura concorsuale di L.C.A. (e ciò considerando che, “attraverso l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 212, comma 4, L. Fall.”, “anche nella liquidazione coatta amministrativa” “trova sicura applicazione l'art. 113, comma 1, n. 1, sulle ripartizioni parziali, il quale dispone
l'accantonamento, tra le altre, delle somme destinate ai creditori ammessi con riserva” e che proprio “l'ammissione con riserva è a sua volta regolata nell'art. 96, comma 2, L. Fall., con il che anche tale disposizione deve intendersi indirettamente richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa”), a ciò senz'altro conseguendo - con “regola” peraltro confermata anche dal C.C.I.I. , “i cui artt. 204, comma 2, lett. c, 227, comma 1, 310 e 312, comma 4, contengono disposizioni del tutto analoghe a quelle contenute nei citati articoli della L. Fall.” - la “permanenza della cognizione in sede ordinaria sui crediti già oggetto di sentenza” [cfr. Cass. n. 27163/2023, cit.; Cass. n. 8463/2022, cit.; Cass. n. 12948/2022, cit.;
Cass. n. 19972/2022, cit.; Cass. civ., 19/11/2003, n. 17526].
III.5.- Venendo, infine, al perimetro del thema decidendum, è pacifico che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla
Pagina 11 di 25 R.G. 1036/2019.
domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”
(v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass.
n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali precisazioni preliminari, anche in ordine alla non accoglibilità della doglianza in rito [v. supra, sub I.2.1., punto (1), nonché supra, sub III.2.], il gravame risulta invece fondato nel merito, a ciò conseguendo la necessità di riformare, nei termini qui di seguito evidenziati, la pronuncia di prime cure.
V.- La parte appellante, in specie, ha contestato la sentenza per l'intervenuto accoglimento, in parte qua, dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. fatta valere ex adverso, evidenziando:
(A) in via prioritaria, la tardività e inammissibilità delle contestazioni mosse, poiché successive alla consegna, privo di rilievi, del 29.11.2011;
(B) in ogni caso, l'insussistenza del vizio ravvisato (riguardante, in particolare, l'asserito difetto di aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza o D.P.S.).
V.1.- Ciò detto, effettivamente meritevole di accoglimento e altresì del tutto assorbente, per le ragioni qui di seguito esposte, risulta la contestazione appena indicata supra, sub V., punto
(A).
VI.- Prendendo le mosse da quanto emerge per tabulas occorre a tal riguardo osservare, per quanto qui strettamente rilevante, che è pacifico che:
(a) in data 20.04.2007 il e lo a seguito di delibera Parte_2 Parte_1
presidenziale n.10/2007, stipulavano un contratto ai fini dello svolgimento, da parte di quest'ultimo, di “attività di consulenza e assistenza per il mantenimento del sistema qualità e per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Assistenza Qualità”, di attività di “consulenza ed
Pagina 12 di 25 R.G. 1036/2019.
assistenza tecnica hardware e software” e infine di attività in materia di privacy e trattamento dati, quale “Responsabile del Sistema Informatico ex D.lgs. 196/2003” [cfr. all. 2 fasc. monitorio];
(b) in data 14.11.2011, con nota prot. n. 4854 e a seguito di delibera presidenziale n. 32 dell'8.11.2011, il comunicava alla controparte la cessazione del predetto Parte_2
rapporto, con effetto dal 30.11.2011 [cfr. all. 3 fasc. monitorio];
(c) in data 29.11.2011, a fronte di ciò, veniva redatto apposito documento di consegna, sottoscritto da entrambe le parti (Ing. quale A.U. dello e Ing.ri Pt_1 Parte_1 Tes_2
e per il ) e al termine del quale “l'ingegnere , CP_7 Parte_2 Testimone_2 per conto del , così espressamente precisava: “verificata la congruità e la Parte_2
completezza della documentazione trasmessa e che la stessa è conforme alla richiesta
CP_1 dell'ente con la comunicazione N. 4854 del 14 novembre 2011, prende in consegna la presente e l'allegato dichiarando il completo assolvimento da parte di Parte_1
alle richieste pervenute da parte di ASIREG-Consorzio
[...] [...]
con la Raccomandata a/r, Prot. 4854 del 14 novembre Controparte_9
2011 e che quindi nulla ha più a pretendere dallo scrivente Studio” [cfr. all. 2 fasc. opposta, spec. pag. 3, ult. cpv.];
(d) lo trasmetteva poi al sollecito di pagamento delle Parte_1 Parte_2
proprie spettanze [cfr. all. 6 fasc. monitorio], in riscontro al quale il predetto , con Parte_2 nota del 2.12.2011, prot. n. 5133, svolgeva tuttavia alcuni “rilievi” critici relativi all'opera prestata [cfr. all. 8 fasc. opponente];
(e) a ciò sono seguiti poi ulteriori scambi epistolari e infine la definitiva instaurazione, da parte dello della procedura monitoria dal quale è poi scaturito l'odierno Parte_1
giudizio.
VII.- Ciò detto, è evidente che il verbale del 29.11.2011 costituisca effettivamente atto ex art. 1665 c.c. idoneo a precludere, ex art. 1667, comma I, 2° parte, c.c., ogni successiva contestazione.
VII.1.- E infatti, ferma la pacifica riconducibilità del rapporto contrattuale qui in esame, nell'ambito dell'operazione qualificatoria esclusivamente riservata al giudice di merito, allo schema ex artt. 1655 e ss. c.c. [avendo ad oggetto il compimento di servizi (cfr. ancora all. 2
Pagina 13 di 25 R.G. 1036/2019.
fasc. monitorio) da parte di una S.R.L. (discendendo ex se dalla “qualità imprenditoriale” del soggetto incaricato – “qualità” qui intrinseca al soggetto, trattandosi di carattere che “permea le società” “di tipo commerciale” “nella loro pura e semplice dimensione soggettiva” e dunque soggetti che “sono istituzionalmente imprenditori commerciali ed acquistano la veste imprenditoriale in dipendenza del mero fatto della loro costituzione”: cfr. Cass. civ.,
19/07/2017, n. 17848 – l'inquadramento in un tale tipo contrattuale - cfr., ex multis, Cass. civ., 16/11/2017, n. 27258; Cass. civ., 29/05/2001, n. 7307; Cass. civ., 19/01/2000, n. 567;
Cass. civ., 17/09/1997, n. 9237; Cass. civ., 4/06/1999, n. 5451; Cass. civ., 27/01/1997, n. 819;
Cass. civ., 12/12/1995, n. 12727)] e la fisiologica applicabilità, in tale ambito pattizio e a fronte di opera sussistente ma asseritamente viziata o difettosa, della garanzia ex artt. 1667-
1668 c.c. [essendo pacifico che “il committente”, ove reputi che l'impresa incaricata abbia
“violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica”,
“può” e deve “agire” secondo la “norma speciale dell'art. 1668 c.c.” – senz'altro
“prevalente”, a fronte di opera meramente viziata ma sussistente (come appunto nel caso di specie, non trattandosi di opera non consegnata o priva di alcuna idoneità funzionale, ma, in thesi, asseritamente carente), “sulle regole generali dell'art. 1453 c.c.” (e dunque prevalente tanto sulla risoluzione ex art. 1453 c.c., quanto sull'exceptio non rite adimpleti contractus ex art. 1460 c.c.), vigendo, in questa sede contrattuale e in linea generale per “tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento”, solo “la responsabilità” “a norma degli artt. 1667 e
1668 c.c.” (cfr., ex multis, 17/11/2023, n. 31975Cass. civ., 22/01/2015, n. 1186; Cass. civ.,
6/04/2006, n. 8103; Cass. civ., 17/05/2004, n. 9333; Cass. civ., 2/08/2002, n. 11602; Cass. civ., 25/01/2002, n. 886; Cass. civ., 29/11/2001, n. 15167; Cass. civ., 9/08/1996, n. 7364)], non v'è poi dubbio che:
(A) la predetta garanzia è da escludersi nel caso di intervenuta accettazione [in quanto “la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera”, non potendo chiaramente invocarsi “la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c.” a fronte del “venir meno della garanzia per effetto di decadenza” ovvero, appunto, dell' “accettazione” “dell'opera” (cfr. art. 1667, comma I, 2° parte, c.c., nonché arg. ex, Cass. n. 31975/2023, cit., e Cass. civ., 29/08/2018, n.
21327)];
Pagina 14 di 25 R.G. 1036/2019.
(B) l'opera è poi senz'altro da ritenersi accettata, “ancorché non si sia proceduto alla verifica” e a prescindere da ogni valutazione della volontà in tal senso delle parti (trattandosi di atto giuridico in senso stretto e dunque comunque comportante, ex lege e a prescindere dell'intento delle parti, un dato effetto), nel caso di consegna e ricezione senza riserve
(“riserve” ovviamente rilevanti solo se contestualmente sollevate, atteso che solo “la dichiarazione di riserva” “contestualmente” apposta “neutralizza” “gli effetti propri dell'accettazione”), trattandosi di ipotesi di accettazione tacita da cui ex se necessariamente discende, ex aliis, “l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera” [cfr. art. 1665, comma IV, c.c., nonché, ex multis, Cass. civ., 22/01/2025, n. 1576;
Cass. civ., 3/06/2020, n. 10452; Cass. civ., 16/05/2019, n. 13224; Cass. civ., 31/07/2017, n.
19019; Cass. civ., 21/06/2013, n. 15711; Cass. civ., 6/03/2007, n. 5131; Cass. civ.,
17/06/2004, n. 11349; Cass. civ., 14/04/2004, n. 7057; Cass. civ., 7/04/2000, n. 4353; Cass. civ., 20/04/1994, n. 3742; Cass. civ., 12/02/1988, n. 1509; Cass. civ., 27/07/1987, n. 6489;
Cass. civ., 9/05/1975, n. 1787].
VII.2.- Accettazione ex art. 1665, comma IV, c.c. qui senz'altro realizzatasi, emergendo invero per tabulas che in data 29.11.2011, a fronte dell'intervenuta comunicazione di cessazione del rapporto [v. supra, sub VI., punto (b), nonché all. 3 fasc. monitorio], sia poi intervenuta, con documento non oggetto di alcun formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c. e anzi espressamente riconosciuto dai testi esaminati in udienza (v. infra, sub VII.3.1.), la consegna e la ricezione senza contestuali riserve [cfr. ancora il documento di consegna di cui all'all. 2 fasc. opposta, pacificamente non recante alcuna “riserva” e al termine del quale invero la stessa committente attestava “il completo assolvimento da parte di
[...]
alle richieste pervenute” e ribadiva di non aver “nulla” “più a Parte_1 pretendere dallo … Studio” (v. supra, sub VI., punto (c), nonché pag. 3, ult. cpv., dell'all. 2 fasc. opposta)].
VII.3.- Né può evidentemente ritenersi che valgano a sovvertire o inficiare la (chiara e pacifica) decisività di quanto precede:
(A) le risultanze, richiamate anche nella pronuncia qui gravata [cfr. pag. 5, ult. cpv., della sentenza di 1° grado], della prova testimoniale assunta in prime cure [cfr. verbale del
10.06.2014] e;
Pagina 15 di 25 R.G. 1036/2019.
(B) la prospettata circostanza che, contestualmente all'incontro del 29.11.2011, i rappresentanti del avessero tuttavia rappresentato verbalmente la Parte_2
necessità di dover procedere ad ulteriori verifiche;
(C) la dedotta predisposizione unilaterale (da parte dello del predetto Parte_1 documento, sottoscritto poi dai rappresentanti del “in buona fede” e “in Parte_2 considerazione dei pregressi buoni rapporti” [cfr. pag. 4, 2° cpv., della comparsa di costituzione in 1° grado, nonché successivi scritti difensivi];
(D) la circostanza che il , già con propria nota del 2.12.2011 [v. supra, sub Parte_2
VI., punto (d)], abbia poi provveduto a formulare le proprie contestazioni all'altrui operato.
VII.3.1.- Muovendo, in specie, dal profilo indicato supra, sub VII.3., punto (A), occorre evidenziare che dalle testimonianze assunte sono invero emersi elementi:
(1) per un verso idonei non già a smentire, ma a ulteriormente confortare quanto precede - considerando, in particolare, che nessuno dei testi escussi risulta aver né contestato o disconosciuto la firma apposta sul documento de quo [“riconosco la mia sottoscrizione
[d]ella scrittura del 29-11-2011” (cfr. test. Fedele, pag. 3 del verbale del 10.06.2014), “la scrittura privata da me sottoscritta” (cfr. test. pagg.
2-3 sempre del verbale del CP_7
10.06.2014)], né smentito l'intervenuta consegna ivi compiutamente asseverata
[pacificamente confermata sia dal teste (cfr. ancora pag. 3 del verbale del 10.06.2014), Tes_2
sia dal teste (cfr. pag. 6 del verbale del 10.06.2014)]; CP_8
(2) per altro verso del tutto irrilevanti ai fini dell'atto ex art. 1165, comma IV, c.c. – avendo i testi invero espressamente riferito solo del difetto, in occasione della consegna, di un
“preventivo controllo” [cfr. spec. test. (pag. 3 del verbale del 10.06.2014)], essendosi Tes_2
tuttavia già rammentato che il difetto di previa verifica non incida affatto sul compiuto realizzarsi dell'accettazione tacita ex art. 1165, comma IV, c.c. [ai sensi del quale non v'è dubbio che l'opera “si considera accettata” “ancorché non si sia proceduto alla previa verifica”] e che l'unico elemento invocabile in senso contrario avrebbe potuto essere costituito, in thesi, esclusivamente da eventuali riserve contestuali [potendo solo e soltanto “la dichiarazione di riserva” sollevata “contestualmente” alla “presa in consegna” valere a
“neutralizza[re] … gli effetti propri dell'accettazione” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. n.
1576/2025, cit.)], qui tuttavia pacificamente non ravvisabili [non avendo invero alcun teste
Pagina 16 di 25 R.G. 1036/2019.
esposto elementi in tal senso (“non sono in grado di dire … se vi sono stati formali contestazioni circa l'attività svolta dallo , “confermo che il giorno 29-11-2011 Parte_1 all'atto della consegna nessuna doglianza o mancanza è stata rappresentata” – cfr. pagg. 4
e 6 del verbale del 10.06.2014) e non emergendo in alcun modo dal documento del
29.11.2011, nel quale, al contrario e come già più volte evidenziato, si attestava “il completo assolvimento da parte di alle richieste pervenute” e si Parte_1 ribadiva di non aver “nulla” “più a pretendere dallo ” stesso (v. supra, sub VI., Pt_5 punto (c), nonché pag. 3, ult. cpv., dell'all. 2 fasc. opposta)].
VII.3.2.- Quanto poi alla prospettata circostanza dell'intervenuta illustrazione, da parte dei rappresentanti del e contestualmente all'incontro del 29.11.2011, della Parte_2
necessità di dover comunque procedere ad ulteriori verifiche [v. supra, sub VII.3., punto (B)], occorre osservare che si tratta di circostanza:
(a) non tempestivamente allegata, non risultando invero puntualmente e specificamente dedotta né nell'atto di citazione [cfr. spec. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione a d.i. notificato il 12.04.2013], né nella 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c. [cfr. spec. pagg.
1-3 della memoria depositata il 24.10.2013], e dunque entro il termine, preclusivo e perentorio, per le allegazioni (cfr. Cass. civ., Sez. un., 15/06/2015 n. 12310; Cass. civ., Sez. un., 13/09/2018, n. 22404; Cass. civ., Sez. un., 30/04/2025, n. 11455), ciò evidentemente escludendone la rilevanza anche sul piano probatorio [atteso che, come noto, “quando” la
“deduzione dei fatti” “sia mancata”, poiché non effettuata entro il termine preclusivo per le attività assertive (i.e. entro la 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.), “essi”, in quanto
“non … compiutamente allegati”, “non sono mai entrati a far parte del thema decidendum”, con la conseguenza che qualsivoglia prova, anche “documentale”, relativa a “quei fatti”, a
“nulla rileva”, afferendo la “prova” “ad un momento”, “in ordine logico”, “ulteriore” e successivo all'allegazione e “non” risultando pertanto qualsivoglia prova “idonea a supplire al difetto originario di allegazione” e ad “ampliare indebitamente il thema decidendum” ormai definitivamente fissato (cfr. Cass. civ., 19/10/2017, n. 24607; Cass. civ., 21/03/2013, n.
7115; Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392)];
(b) insuscettibile di ritenersi congruamente riscontrata, in ogni caso, dalle emergenze istruttorie in atti – trattandosi di circostanza, al contempo, non confortata da alcuna base
Pagina 17 di 25 R.G. 1036/2019.
documentale [e invero contrastante con quanto pacificamente emergente per tabulas - cfr. ancora all. 2 fasc. opposta, nonché infra, sub (c)], specificamente smentita da un teste
[“confermo che il giorno 29-11-2011 all'atto della consegna nessuna doglianza o mancanza è stata rappresentata né vi fu un accordo per vederci il giorno seguente per colmare eventuali mancanze” (cfr. pag. 6 del verbale del 10.06.2014, test. con deposizione il cui CP_8
valore probatorio è ovviamente poi insuscettibile di ritenersi neutralizzato dalla mera circostanza che il teste abbia precisato di essersi temporaneamente “allontanato” nel corso
“dell'incontro” “al fine di salutare il personale del ” – cfr. pag. 7 del verbale del Parte_2
10.06.2014 -, ciò evidentemente valendo a confermare, più che a smentire, la sua presenza in tale frangente – presenza del resto pacificamente confermata, nelle sue prime dichiarazioni a tal riguardo, anche dal teste il quale riferiva che “in quella data del 29-11-2011 Tes_2 eravamo presenti, oltre al sottoscritto, l'ing. e la sig.ra nell'interesse del CP_7 CP_14
nonché l'ing. e il sig. nell'interesse dello : cfr. pag. 3 Parte_2 Pt_1 CP_8 Parte_1
del verbale del 10.06.2014 – e non essendo stato pacificamente fornito alcun elemento, neanche indiziario, per supporre che tale asserita interlocuzione sarebbe avvenuta, proprio e solo, nel corso di tale breve allontanamento del teste)] e non congruamente corroborata, infine e pur a fronte di tali chiari elementi, documentali e dichiarativi, di segno contrario, né dal teste né dal teste [non avendo neanche tali testi specificamente riferito in CP_7 Tes_2
ordine a tale evenienza (cfr. pagg.
2-4 del verbale del 10.06.2014), essendosi limitati a meramente confermare, sic et simpliciter, il capitolo (cap. 1) della 2° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.) menzionante, in termini del tutto generici e a-specifici, la predetta evenienza - invero non indicandosi affatto, neanche in tale capitolo, né gli specifici termini, né le concrete ragioni per le quali si sarebbe giunti a tale asserita determinazione, non aliunde riscontrata e altresì evidentemente incompatibile con il documento dagli stessi contestualmente firmato (v. all. 2 fasc. opposta)];
(c) pacificamente confliggente, appunto, con quanto emergente per tabulas [essendo evidente che nel predetto documento del 29.11.2011, pacificamente firmato e riconosciuto anche dai rappresentanti del (v. supra, sub VII.3.1.), non si faccia alcun Parte_2
riferimento, neanche larvato, a tali – asserite - verifiche successive ancora da compiersi, attestandosi, invece e in senso chiaramente contrario, il “completo assolvimento da parte di
Pagina 18 di 25 R.G. 1036/2019.
Studio di Ingegneria alle richieste pervenute” e di non aver “nulla” “più a Parte_1 pretendere dallo … Studio” stesso (v. supra, sub VI., punto (c), nonché pag. 3, ult. cpv., dell'all. 2 fasc. opposta)].
VII.3.3.- Venendo poi alle evenienze prospettate supra, sub VII.3., punto (C), è evidente che non possano ritenersi qui rilevanti e tali da inficiare l'efficacia ex lege dell'atto del
29.11.2011:
(1) né la dedotta predisposizione unilaterale del predetto documento, risultando ovviamente dirimente ai fini del perfezionamento della fattispecie ex art. 1165, comma IV, c.c., a prescindere dal carattere congiunto o ex uno latere della redazione dell'atto sotteso (non costituente, del resto, un atto negoziale o contrattuale, ma un semplice atto giuridico in senso stretto), la circostanza che lo stesso sia stato in ogni caso pacificamente firmato dai rappresentanti del - con sottoscrizione non solo non contestata ex art. 214 Parte_2
c.p.c., ma invero espressamente riconosciuta dai rappresentanti del predetto Parte_2
(“riconosco la mia sottoscrizione”, “la scrittura privata da me sottoscritta”: cfr. pagg.
2-3 del verbale del 10.06.2014, test. e , nonché supra, sub VII.3.1., punto (1) –, con CP_7 Tes_2
conseguente piena e integrale riferibilità e imputabilità a sé degli effetti giuridici derivanti dalle dichiarazioni di tale scritto, fra cui, in particolare, la ricezione senza riserve, integrante lo specifico “fatto concludente” comportante l'accettazione tacita ex art. 1165, comma IV, c.c.
(cfr. Cass. n. 1576/2025, cit.; Cass. n. 10452/2020, cit.; Cass. n. 13224/2019, cit.; Cass. n.
19019/2017, cit.; Cass. n. 15711/2013, cit.; Cass. n. 5131/2007, cit.; Cass. n. 11349/2004, cit.;
Cass. n. 7057/2004, cit.; Cass. n. 4353/2000, cit.; Cass. n. 3742/1994, cit.; Cass. n. 1509/1988, cit.; Cass. n. 6489/1987, cit.; Cass. n. 1787/1975, cit.) e ivi senz'altro contenuta (ivi espressamente attestandosi, come detto, il “completo assolvimento da parte di
[...]
alle richieste pervenute” e di non aver “nulla” “più a pretendere dallo Parte_1
… Studio” stesso: pag. 3, ult. cpv., dell'all. 2 fasc. opposta)];
(2) né, ovviamente, gli asseriti e generici motivi subiettivi (“buona fede” e i “pregressi buoni rapporti”) per cui le predette firme sarebbero state apposte, ciò evidentemente non valendo a escludere, atteso il riconoscimento della scrittura e il pacifico difetto di allegazione e a fortiori dimostrazione di alcuno specifico vizio della volontà, il pieno valore della dichiarazione da sé resa e sottoscritta (e dunque a sé senz'altro riferibile e imputabile),
Pagina 19 di 25 R.G. 1036/2019.
nonché la piena responsabilità per tutti gli effetti da essa ex lege derivanti – fra cui, come detto e agli specifici fini qui rilevanti, l'integrale “esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera” [v. supra, sub VII.1., punto (B)].
VII.3.4.- Quanto, infine, al rilievo indicato supra, sub VII.3., punto (D), è pacifico che le contestazioni da parte del non possano ritenersi tempestive, poiché Parte_2
pacificamente intervenute non già contestualmente, ma solo dopo la consegna e la ricezione senza riserve del 29.11.2011 [e dunque dopo aver attestato di non aver nulla più a pretendere e il completo assolvimento dell'opera da parte dello (v. ancora pag. 3, ult. Parte_1 cpv., dell'all. 2 fasc. opposta) e allorquando alcuna garanzia risultava dovuta, essendo la possibilità di far valere vizi e difformità dell'opera risultava ormai definitivamente venuta meno (ex artt. 1667, comma I, 2° parte, e 1665, comma IV, c.c.)] e in particolare solo nel dicembre 2011, peraltro in espresso e pacifico “riscontro” alla richiesta di pagamento dello
[v. supra, sub VI., punto (d), nonché all. 6 fasc. monitorio cfr. all. 8 fasc. Parte_1
opponente] e dunque “solo dopo avere ricevuto la richiesta di pagamento del residuo dovuto”, con conseguente contestazione tardiva e ovviamente inidonea a inficiare, a fronte di
“consegna” già “avvenuta senza alcuna rimostranza” e senza riserve, la già intervenuta definitiva accettazione dell'opera [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. n. 1576/2025, cit.].
VII.4.- A fronte di quanto precede, essendo senz'altro fondate le deduzioni della parte appellante fatte valere sulla scorta del documento del 29.11.2011 [v. supra, sub V., punto (A), nonché supra, sub VII.-VII.2.] e risultando invece pacificamente inaccoglibili le contrarie argomentazioni sviluppate ex adverso [v. supra, sub VII.3.-VII.3.4.], è evidente che tale motivo di doglianza risulti meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione [fatta valere tanto dalla parte appellante (afferendo il rilievo indicato supra, sub V., punto (B), al merito delle contestazioni proposte dal , e dunque Parte_2
rimanendo logicamente assorbita dalla non più utile proponibilità, in ogni caso e dopo il
29.11.2011, di siffatte contestazioni), quanto dalla parte appellata (le cui richieste - anche di rettifica del nomen di una delle parti ovvero di restituzione delle somme pagate sulla scorta del d.i. -, a prescindere dalla loro qualificazione formale e dalla loro tempestività o meno, risultano anch'esse in ogni caso ovviamente assorbite, chiaramente postulando le stesse una mera correzione o integrazione della sentenza di prime cure e dunque fondandosi su
Pagina 20 di 25 R.G. 1036/2019.
un'eventualità – i.e. la conferma della pronuncia gravata – qui tuttavia pacificamente non realizzatasi, ciò ex se precludendone ogni eventuale rilevanza e possibilità di scrutinio in questa sede)]
e conseguente necessità di riformare, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, la sentenza di prime cure.
VIII.- Riforma, quest'ultima, qui poi da attuarsi tenendo conto:
(a) della già evidenziata definitività della caducazione del d.i., revocato in prime cure e dunque ormai “definitivamente eliminato dall'ordinamento”, essendone preclusa qualsivoglia reviviscenza anche a seguito della presente riforma [v. supra, sub III.1., 1° cpv.], ferma la persistente necessità di pronunciarsi sulla domanda ex art. 1218 c.c. già veicolata mediante il ricorso monitorio e anche in questa sede ribadita [v. supra, sub III.1., 2° cpv., nonché pag. 15 dell'atto di appello];
(b) della piena e pacifica fondatezza, poi, della predetta domanda contrattuale, considerando, anche alla luce del riparto del carico dimostrativo qui vigente (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
30/10/2001, n. 13533), la pacifica prova ex latere creditoris della fonte negoziale del proprio diritto (cfr. all. 2 fasc. monitorio) e l'insussistenza, per converso, di prova alcuna ex latere debitoris tanto dell'intervenuto pagamento, quanto di eventuali altri fatti (modificativi, impeditivi e estintivi) giustificanti la non debenza di alcun importo ovvero anche solo di un quantum inferiore a quello richiesto [attesa la reiezione, già in prime cure e con statuizione ormai definitiva (in difetto di contestazione e/o riproposizione, anche condizionata, a tal riguardo – v. supra, sub III.5.), dell'eccezione di nullità (cfr. pagg. 3-5, punto 2.1., della sentenza gravata) e la non accoglibilità, evidenziata invece in questa sede, altresì dell'eccezione di inadempimento (v. supra, sub V.-VII.4.)];
(c) della conseguente necessità di integralmente accogliere la predetta domanda contrattuale per il suo quantum originario, poiché effettivamente spettante nella sua interezza e senza la decurtazione operata nella sentenza di prime cure [cfr., con riguardo alla contestazione relativa al prospettato mancato aggiornamento del DPS, pagg.
6-7 della sentenza di prime cure], occorrendo dunque pronunciare condanna per l'importo integrale, e non già decurtato, di cui al decreto ingiuntivo (n. 306/2013) già revocato in prime cure (€ 156.503,00, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal 30° giorno dall'emissione di ogni fattura e sino al soddisfo);
Pagina 21 di 25 R.G. 1036/2019.
(d) della pacifica possibilità e necessità, infine, di emettere una siffatta statuizione condannatoria anche a fronte dell'attuale messa in L.C.A. del CORAP [da ultimo posto in
L.C.A., come rammentato, con D.P.G.R. n. 478 del 12.11.2021 (v. supra, sub III.4., punto
(f))], essendosi già evidenziato come il giudizio di condanna nel quale sia già stata pronunciata sentenza di merito non divenga improcedibile nel caso di intervenuta messa in
L.C.A. solo in appello, verificandosi, in tal caso e al contrario, la “permanenza della cognizione in sede ordinaria sui crediti già oggetto di sentenza” [v. supra, sub III.4.1., punto
(2)], in quanto titolo già preesistente e abilitante, anche nelle more della procedura concorsuale, l'ammissione con riserva ex art. 96, n. 3), L.F. (senz'altro applicabile anche alle procedure di L.C.A. - Cass. n. 27163/2023, cit.; Cass. n. 8463/2022, cit.; Cass. n. 12948/2022, cit.; Cass. n. 19972/2022, cit.), trattandosi, poi e nel caso di specie, di titolo unico, non già contestualmente sottoposto alla cognizione di “due giudici diversi” [non risultando in atti, né essendo stata anche solo prospettata, pur ex adverso, alcuna richiesta di ammissione alla procedura concorsuale per analoga ragione di credito a quella qui sub iudice, essendo dunque pacifico che, allo stato, “il creditore agente in giudizio si sia mantenuto estraneo alla procedura concorsuale” (cfr., ex multis, Cass. civ., 5/03/2003, n. 3245)] e, in quanto ovviamente emesso nei confronti del debitore in quanto tale, evidentemente valevole a prescindere dalla sua attuale condizione [e in particolare della sua transitoria sottoposizione, allo stato, a procedura concorsuale, trattandosi di “perdita di capacità processuale” ontologicamente “temporanea” e di per sé pertanto suscettibile di venir meno o fisiologicamente cessare, con eventuale ritorno in bonis del soggetto e conseguente libera azionabilità, nei suoi confronti, dei relativi titoli e diritti – essendo noto e pacifico, sulla scorta di principio generale e chiaramente applicabile anche alle procedure di L.C.A., che “la chiusura del fallimento non implica la liberazione dei fallito dalle obbligazioni non soddisfatte” e che pertanto “i creditori”, pur “dopo la chiusura del fallimento”, “possono sempre agire nei confronti del fallito tornato in bonis per ottenere il pagamento dei crediti”
(cfr. ancora Cass. n. 3245/2003, cit.)].
IX.- Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, alle quali provvedersi in relazione all'intero giudizio [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione in ordine alle spese di lite,
Pagina 22 di 25 R.G. 1036/2019.
qui di tipo compensativo, ivi emessa – considerando che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata” senz'altro “sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata” (cfr., ex multis, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526; Cass. civ., 2/03/2022, n. 6922; Cass. civ., 18/03/2021, n. 7611; Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916; Cass. civ., 24/01/2017, n. 1775)] e anche con riferimento alla fase monitoria [attesa la definitiva caducazione del relativo titolo, insuscettibile di alcuna reviviscenza in questa sede (v. supra, sub III.
1. e sub VIII., punto
(a))], le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellata [pacificamente unica, atteso il carattere dei fenomeni successori interessanti l'originaria ingiunta e opponente (v. supra, sub III.
4. e sub III.4.1., punto (1)] e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 (altresì tenendo conto delle modifiche apportate dal
D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto), trattandosi dei parametri oggi vigenti – in ossequio al principio per cui, “in caso di riforma della decisione”, “il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello” [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 7/08/2024, n. 22283; Cass. civ., 13/07/2021, n. 19989; ; Cass. civ.,
3/09/2021, n. 23873; Cass. civ., 10/12/2018, n. 31884; Cass. civ., 19/07/2018, n. 19181; Cass. civ., 9/12/2017, n. 30529];
(B) alle voci di compenso per i procedimenti monitori (tabella 8), per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tabella 2) e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tabella
12) con riguardo alle domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato in base al valore della causa, coincidente con il quantum in linea capitale della pretesa creditoria azionata e qui ribadita, nonché dell'originario titolo monitorio concesso (€
156.503,00)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa, pur in questo grado, a quella di trattazione, occorrendo del resto rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ.,
27/10/2023, n. 29857];
Pagina 23 di 25 R.G. 1036/2019.
(D) alla necessità, infine, di apportare tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate (pacificamente involgenti, già in prime cure e anche in questa sede, solo alcuni specifici e circoscritti profili), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione, per tutte le fasi e i gradi qui da liquidarsi, dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.1.- Alcuna statuizione, infine, è da adottarsi con riferimento all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 anche con riguardo alla parte appellata, considerando che le sue richieste formulate, in via gradata ed eventuale, anche a titolo di appello incidentale [v. supra, sub I.2.4.] sono rimaste integralmente assorbite [v. supra, sub VII.4.] e che pertanto, “non” essendo “l'assorbimento” ovviamente “assimilabile né al rigetto né all'improcedibilità” ed essendo pacifico che “il pagamento del c.d. doppio contributo unificato” integri una “misura eccezionale”, “lato sensu sanzionatoria”, “di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica”, a ciò evidentemente consegue che in tal caso “non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater”
[cfr. Cass. civ., 15/09/2014, n. 19464, nonché, sul tema, Cass. civ., Sez. un., 19/07/2024, n.
19976; Cass. civ., 20/03/2024, n. 7418; Cass. civ., 5/12/2023, n. 34025; Cass. civ.,
28/05/2020, n. 10140; Cass. civ., 18/07/2018, n. 19071; Cass. civ., 25/02/2016, n. 3711; Cass. civ., 12/11/2015, n. 23175; Cass. civ., 2/07/2015, n. 13636; Cass. civ., 3/04/2015, n. 6888;
Cass. civ., 30/09/2015, n. 19560; Cass. civ., 31/01/2014, n. 2226].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 1036/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 827/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 7/06/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 1557/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in RIFORMA della sentenza impugnata,
CONDANNA il CORAP a corrispondere allo l'importo integrale, e Parte_1
non già decurtato, di cui al decreto ingiuntivo (n. 306/2013) già revocato in prime cure
Pagina 24 di 25 R.G. 1036/2019.
(€ 156.503,00, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal 30° giorno dall'emissione di ogni fattura e sino al soddisfo);
2) CONDANNA il CORAP alla refusione delle spese complessive di giudizio in favore dello spese globalmente liquidate in € 15.333,00, oltre esborsi Parte_1
(C.U., diritti, spese di notifica, spese di intimazione teste), oltre R.S.F. al 15% e oltre
C.P.A. e IVA come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 24 giugno 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 25 di 25