Cass. civ., sez. II, sentenza 19/12/1986, n. 7727
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Sentenza 19 dicembre 1986

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La locazione comporta il passaggio al conduttore della custodia dell'immobile locato, con la conseguenza che la responsabilità per i danni derivati da tale immobile, a norma dell'art. 2051, cod. civ. è di regola ipotizzabile a carico del solo conduttore. Tuttavia anche il locatore può diventare responsabile degli stessi danni, in concorso con il conduttore in base alla diversa disposizione dell'art. 2043 cod. civ. (con il conseguente Onere probatorio a carico del danneggiato), qualora, avvertito dal conduttore o comunque consapevole della necessità di riparazioni eccedenti la piccola manutenzione, abbia trascurato di provvedervi. ( V 5068/84, mass n 437540; ( V 3063/84, mass n 435109; ( Conf 4068/86, mass n 446878, sulla prima parte; ( Conf 5989/81, mass n 416774; ( Conf 1992/76, mass n 380106; ( contra 1589/85, mass n 439574; ( contra 1868/83, mass n 426712).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/12/1986, n. 7727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7727
    Data del deposito : 19 dicembre 1986

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