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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1836/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 11/06/2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PRIMERANO PAOLO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.7.2024, parte ricorrente indicata in epigrafe agiva in giudizio al fine accertare il proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale, ex art. 3, comma 6, della legge 8.8.1995 n. 335, richiesto con domanda amministrativa del 7.1.2021 con conseguente condanna dell' all'erogazione degli arretrati maturati dall'1.2.2021 al CP_2
31.1.2022; a fondamento della domanda deduceva di aver presentato domanda all' in CP_2 data 7.1.2021 che era stata rigettata in data 10.1.2021 con la seguente motivazione “occorre allegare alla presente domanda copia conforme all'originale della sentenza di separazione con gli accordi presi..”; di aver presentato in data 29.1.2022 nuova domanda allegando la documentazione richiesta;
che l' accoglieva la domanda tuttavia con decorrenza successiva CP_3 all'1.2.2021;di avere diritto agli arretrati maturati per il periodo dall'1.2.2021 al 31.1.2022, possedendo tutti i requisiti prescritti dalla normativa;
che a nulla era valso il ricorso amministrativo rigettato con nota del 28.3.2024.
Tanto premesso, così concludeva “accerti e dichiari che la ricorrente ha maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale a far data dal mese successivo rispetto alla domanda pre-sentata in data
07/01/2021, per i motivi di cui sopra;
conseguentemente condanni l' al pagamento dei retei mensili CP_2 previsti dalla legge 335/95, in favore della ricorrente, dal 01/02/2021 al 31/01/2022 secondo i redditi dichiarati e accertati al momento della domanda del 07/01/2021; Spese e competenze secondo la soccombenza.”
L' nel costituirsi in giudizio ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva CP_2 per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc
è così decisa.
**
In via preliminare va dichiarata la proponibilità e procedibilità della domanda giudiziale avendo parte ricorrente presentato in sede amministrativa tanto la domanda (avente ad oggetto la prestazione per cui è causa) quanto, successivamente, il ricorso.
Né può ritenersi maturata alcuna decadenza, attesto che il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 13.7.2024, ossia entro il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 47 co. 3 del DPR n. 639/1970 decorrente dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo del 28.3.2024.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Giova premetter che l'assegno sociale è una prestazione a carattere assistenziale introdotta dall'art. 3 co. 6 e 7 della l. 335/1995 in favore delle persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1 gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. Al pari della pensione sociale, ai fini del reddito dell'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza.
Tali requisiti sono: a) compimento del 65° anno di età: b) cittadinanza italiana;
c) residenza in Italia;
d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato, e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori al limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale
Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335/1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposta norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. I, comma
6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha, in generale, affermato che: "in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge”.
Sul piano probatorio, è onere dell'interessato offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. (si veda, sul punto, Cass. Sent. n. 23477/2010, "In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato). Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sub lett. a), b) e c) sopra indicati, avendo compiuto i 65 anni di età alla data di presentazione della domanda amministrativa ed avendo cittadinanza e residenza in Italia (efr. documento di identità in atti e domanda amministrativa); peraltro trattasi di requisiti giudizialmente non contestati dall' e CP_2 quindi da ritenersi provati ex art. 115 cpc.
Per quanto concerne il requisito reddituale, occorre rilevare che l' nel costituirsi in CP_2 giudizio non ha specificamente contestato la mancanza delle condizioni reddituali previste per legge.
Invero, nel caso di specie, si controverte unicamente in ordine alla spettanza degli arretrati maturati dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia dall'1.2.2021, al 31.01.2022 data in cui la ricorrente offriva in comunicazione all' copia conforme dell'originale della sentenza di divorzio, dalla quale CP_2 si evince che la stessa non ha percepito alcun assegno divorzile dall'ex coniuge, avendo l'istituto riconosciuto la prestazione con decorrenza dal 1 febbraio 2022.
Conseguentemente, rammentando che OD Tribunale è giudice del “rapporto” e non dell'”atto”, in ragione della sentenza di divorzio prodotta in atti, già acquisita in sede amministrativa, l' avrebbe dovuto riconoscere la prestazione sin dall'1.2.2021, e non CP_2 solamente dall'1.2.2022, essendo rimasti invariati i presupposti reddituali della ricorrente ed essendo pacifico che la stessa risulti divorziata (per come documentato) da data precedente a quella di presentazione dell'istanza amministrativa (si veda sentenza dell'8.7.1980 in atti, cfr. all fascicolo ricorrente).
Pertanto, dal possesso dei requisiti di legge, consegue l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, la condanna dell'istituto a corrispondere i ratei arretrati relativi all'assegno sociale spettanti dall'1.02.2021 al 31.01.2022, oltre accessori.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo (espunta la fase istruttoria non svolta), sono poste a carico dell' soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1836/2024, così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_2
dei ratei mensili previsti dalla legge 335/95 per il periodo dal 01/02/2021 al
31/01/2022, oltre accessori di legge;
- condanna altresì l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si CP_2
liquidano nella somma di euro 2.000,00, oltre spese generali 15%, CU se dovuto e versato, IVA e CPA come per legge.
Crotone, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei