TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 18.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16006 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. ALBANESE CLAUDIO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione Indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2023 la ricorrente, titolare di pensione ai superstiti
Categoria SO n. 47000751, ha dedotto che con nota datata 13.04.2023, l le sollecitava il CP_1
pagamento della somma di € 3.984,86 indebitamente ricevuta nel periodo
1.1.2016/30.10.2018, per effetto del dovuto abbattimento del 40% connesso al cumulo del reddito da lavoro con quello da pensione.
Assumendo l'inesistenza dell'indebito e l'irripetibilità per assenza di dolo, anche conseguente alla puntuale presentazione della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione
Finanziaria, la ricorrente ha chiesto accertarsi l'inesistenza del credito vantato dall' CP_1
1 Si è costituito l' che ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il CP_1
rigetto, deducendo che la ricorrente negli anni 2016 e seguenti aveva percepito redditi superiori ai limiti stabiliti dall'art. 1 comma 41 della legge 335/95 – tabella F.
1.Con il provvedimento per cui è causa datato 13.4.2023, l' ha sollecitato il CP_1 pagamento della somma di € 3.984,36, già richiesto con nota del 6.11.2018, con la quale si rappresentava alla ricorrente che, per effetto dei limiti di incumulabilità dei redditi da lavoro e da pensione, dalla dichiarazione dei redditi prodotti nel 2016, era emerso che la stessa aveva percepito ratei di pensione ai superstiti non spettanti per il periodo
1.1.2016/30.11.2018.
2. La ricorrente deduce innanzitutto l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo
Si osserva tuttavia che, in relazione alle prestazioni previdenziali in cui viene in rilievo (ai fini dell'an o del quantum) il requisito reddituale, in caso di modifica o sopravvenuta mancanza di tale requisito non trova applicazione l'art. 52 cit., che presuppone, fra l'altro, l'esistenza di un provvedimento di definitiva attribuzione della CP_1
prestazione, bensì l'art. 13 comma 2 della L. 412/91, per effetto del quale, ai fini della ripetibilità dell'indebito, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma CP_1
rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla CP_2
comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass
15039/2019).
Come evidenziato da Cass 3802/2019, “Tale norma - che trova fondamento sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte
Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. CP_2
cit.) - non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di "verifica", ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
2 Il dato letterale fa riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero”.
Prosegue poi la Corte evidenziando che “costituisce fattispecie diversa quella regolata dall'art. 35, co. 10-bis, dl. 207/2008 cit., secondo cui «ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso». Tale ipotesi riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione.
Venendo al caso di specie, è pacifico che la ricorrente non abbia comunicato all' CP_1
i modelli RED negli anni per cui è causa, ma emerge dalla documentazione depositata in atti che la stessa ha puntualmente dichiarato all'amministrazione finanziaria i redditi annualmente percepiti.
3 Ne segue la piena applicabilità dell'art. 13 comma 2 cit. posto che la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria esonerava la ricorrente dalla trasmissione all' dei modelli RED, essendo comunque il reddito annuale CP_1
conoscibile dall'ente previdenziale, per effetto degli obblighi di comunicazione dell'Amministrazione finanziaria all'ente previdenziale.
Solo qualora la ricorrente non fosse stata tenuta alla dichiarazione dei redditi all'Amministrazione Finanziaria e non avesse provveduto alla trasmissione dei modelli
RED troverebbe applicazione la più “grave” fattispecie prevista dall'art. 35, co. 10-bis, dl.
207/2008.
E solo qualora la ricorrente fosse stata inadempiente all'obbligo di comunicare i redditi all'Amministrazione finanziaria si rientrerebbe nel campo della piena ripetibilità, ex artt. 13, co. 1 cit. e 2033 c.c.
Tanto precisato, si osserva che l' con tempestivo provvedimento del 3.11.2018, CP_1
ricevuto dalla ricorrente in data 29.11.2018, aveva comunicato alla ricorrente il provvedimento di rideterminazione della pensione sulla scorta della dichiarazione dei redditi dell'anno 2016, evidenziando nel contempo che “da gennaio 2016 a novembre 2018 sulla pensione numero 47000751 categoria SOS l ha corrisposto un pagamento superiore a CP_1
quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 4.741,50”, di cui intimava il pagamento tramite bollettino postale numero 657007, “non potendo recuperare tale importo direttamente sulle pensioni di cui lei è titolare”.
In tale contesto, stante la tempestività della verifica eseguita dall' entro l'anno CP_1
successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nel 2016, deve dichiararsi la piena ripetibilità dell'asserito indebito.
3. La ricorrente contesta inoltre l'esistenza dell'indebito deducendo che sin dal 2016
l' aveva corrisposto la pensione ai superstiti applicando il prescritto abbattimento del CP_1
40%.
Disposta l'acquisizione dei CUD 2016 e 2017 emessi dall' ed acquisite CP_1
informazioni dal funzionario si osserva che l'ente ha ammesso che la ricorrente negli CP_1
anni 2015, 2016 e 2017 ha percepito la pensione nella misura di € 276,58 mensili. E' altresì emerso che nel novembre 2017 l' ha eseguito un ricalcolo della pensione sulla scorta CP_1 dei redditi dichiarati nel 2015, dal quale è emerso un credito della di € 6.822,06, Pt_1
4 riferito agli anni 2015, 2016 e 2017, in cui la pensione avrebbe dovuto essere di € 460,96 anzicchè € 276,58. Detto credito, tuttavia, non è stato materialmente corrisposto alla pensionata, in quanto compensato, in parte con un asserito precedente indebito ed in parte con quello per cui è causa. A gennaio 2018, la pensione è stata nuovamente adeguata, passando da 460,96 a 307,25. Infine, nel mese di novembre 2018 è nuovamente avvenuto il ricalcolo da cui è scaturito l'indebito per cui è causa, calcolato su un rateo di pensione di €
307,25 per l'anno 2018 ed € 460,96 per gli anni 2016, 2017.
Tuttavia, si ribadisce, è pacifico che negli anni 2016 e 2017 la ricorrente non ha concretamente percepito la pensione nella misura di € 460,96 mensili, bensì in quella inferiore di € 276,58, poiché l' ha compensato il credito della scaturito dal CP_1 Pt_1
ricalcolo del novembre 2017, con un precedente indebito, tuttavia non specificato nè tanto meno dimostrato dall'ente.
In tale contesto, il ricalcolo del novembre 2018 dal quale è scaturito l'odierno indebito, risulta erroneamente eseguito sulla scorta di un rateo pensionistico mai di fatto percepito dalla CP_3
Sicchè, in assenza di prova dell'asserito “precedente indebito” e, dunque, dell'aumento (seppure virtuale) della pensione, non può ritenersi corretto il ricalcolo del novembre 2018 e, conseguentemente, esistente l'indebito per cui è causa.
Il ricorso va pertanto accolto, stante l'inesistenza dell'indebito vantato dall' con CP_1
nota del 3.11.2018 e 13.4.2023.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia previdenziale (scaglione sino ad € 5.200,00) e delle tariffe vigenti.
P.Q.M.
Dichiara l'inesistenza dell'indebito vantato dall' con nota del 3.11.2018 e CP_1
13.4.2023; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in CP_1
€ 2.620,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 21.3.2025 Il Giudice F. R. Pucci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 18.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16006 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. ALBANESE CLAUDIO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione Indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2023 la ricorrente, titolare di pensione ai superstiti
Categoria SO n. 47000751, ha dedotto che con nota datata 13.04.2023, l le sollecitava il CP_1
pagamento della somma di € 3.984,86 indebitamente ricevuta nel periodo
1.1.2016/30.10.2018, per effetto del dovuto abbattimento del 40% connesso al cumulo del reddito da lavoro con quello da pensione.
Assumendo l'inesistenza dell'indebito e l'irripetibilità per assenza di dolo, anche conseguente alla puntuale presentazione della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione
Finanziaria, la ricorrente ha chiesto accertarsi l'inesistenza del credito vantato dall' CP_1
1 Si è costituito l' che ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il CP_1
rigetto, deducendo che la ricorrente negli anni 2016 e seguenti aveva percepito redditi superiori ai limiti stabiliti dall'art. 1 comma 41 della legge 335/95 – tabella F.
1.Con il provvedimento per cui è causa datato 13.4.2023, l' ha sollecitato il CP_1 pagamento della somma di € 3.984,36, già richiesto con nota del 6.11.2018, con la quale si rappresentava alla ricorrente che, per effetto dei limiti di incumulabilità dei redditi da lavoro e da pensione, dalla dichiarazione dei redditi prodotti nel 2016, era emerso che la stessa aveva percepito ratei di pensione ai superstiti non spettanti per il periodo
1.1.2016/30.11.2018.
2. La ricorrente deduce innanzitutto l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo
Si osserva tuttavia che, in relazione alle prestazioni previdenziali in cui viene in rilievo (ai fini dell'an o del quantum) il requisito reddituale, in caso di modifica o sopravvenuta mancanza di tale requisito non trova applicazione l'art. 52 cit., che presuppone, fra l'altro, l'esistenza di un provvedimento di definitiva attribuzione della CP_1
prestazione, bensì l'art. 13 comma 2 della L. 412/91, per effetto del quale, ai fini della ripetibilità dell'indebito, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma CP_1
rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla CP_2
comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass
15039/2019).
Come evidenziato da Cass 3802/2019, “Tale norma - che trova fondamento sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte
Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. CP_2
cit.) - non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di "verifica", ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
2 Il dato letterale fa riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero”.
Prosegue poi la Corte evidenziando che “costituisce fattispecie diversa quella regolata dall'art. 35, co. 10-bis, dl. 207/2008 cit., secondo cui «ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso». Tale ipotesi riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione.
Venendo al caso di specie, è pacifico che la ricorrente non abbia comunicato all' CP_1
i modelli RED negli anni per cui è causa, ma emerge dalla documentazione depositata in atti che la stessa ha puntualmente dichiarato all'amministrazione finanziaria i redditi annualmente percepiti.
3 Ne segue la piena applicabilità dell'art. 13 comma 2 cit. posto che la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria esonerava la ricorrente dalla trasmissione all' dei modelli RED, essendo comunque il reddito annuale CP_1
conoscibile dall'ente previdenziale, per effetto degli obblighi di comunicazione dell'Amministrazione finanziaria all'ente previdenziale.
Solo qualora la ricorrente non fosse stata tenuta alla dichiarazione dei redditi all'Amministrazione Finanziaria e non avesse provveduto alla trasmissione dei modelli
RED troverebbe applicazione la più “grave” fattispecie prevista dall'art. 35, co. 10-bis, dl.
207/2008.
E solo qualora la ricorrente fosse stata inadempiente all'obbligo di comunicare i redditi all'Amministrazione finanziaria si rientrerebbe nel campo della piena ripetibilità, ex artt. 13, co. 1 cit. e 2033 c.c.
Tanto precisato, si osserva che l' con tempestivo provvedimento del 3.11.2018, CP_1
ricevuto dalla ricorrente in data 29.11.2018, aveva comunicato alla ricorrente il provvedimento di rideterminazione della pensione sulla scorta della dichiarazione dei redditi dell'anno 2016, evidenziando nel contempo che “da gennaio 2016 a novembre 2018 sulla pensione numero 47000751 categoria SOS l ha corrisposto un pagamento superiore a CP_1
quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 4.741,50”, di cui intimava il pagamento tramite bollettino postale numero 657007, “non potendo recuperare tale importo direttamente sulle pensioni di cui lei è titolare”.
In tale contesto, stante la tempestività della verifica eseguita dall' entro l'anno CP_1
successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nel 2016, deve dichiararsi la piena ripetibilità dell'asserito indebito.
3. La ricorrente contesta inoltre l'esistenza dell'indebito deducendo che sin dal 2016
l' aveva corrisposto la pensione ai superstiti applicando il prescritto abbattimento del CP_1
40%.
Disposta l'acquisizione dei CUD 2016 e 2017 emessi dall' ed acquisite CP_1
informazioni dal funzionario si osserva che l'ente ha ammesso che la ricorrente negli CP_1
anni 2015, 2016 e 2017 ha percepito la pensione nella misura di € 276,58 mensili. E' altresì emerso che nel novembre 2017 l' ha eseguito un ricalcolo della pensione sulla scorta CP_1 dei redditi dichiarati nel 2015, dal quale è emerso un credito della di € 6.822,06, Pt_1
4 riferito agli anni 2015, 2016 e 2017, in cui la pensione avrebbe dovuto essere di € 460,96 anzicchè € 276,58. Detto credito, tuttavia, non è stato materialmente corrisposto alla pensionata, in quanto compensato, in parte con un asserito precedente indebito ed in parte con quello per cui è causa. A gennaio 2018, la pensione è stata nuovamente adeguata, passando da 460,96 a 307,25. Infine, nel mese di novembre 2018 è nuovamente avvenuto il ricalcolo da cui è scaturito l'indebito per cui è causa, calcolato su un rateo di pensione di €
307,25 per l'anno 2018 ed € 460,96 per gli anni 2016, 2017.
Tuttavia, si ribadisce, è pacifico che negli anni 2016 e 2017 la ricorrente non ha concretamente percepito la pensione nella misura di € 460,96 mensili, bensì in quella inferiore di € 276,58, poiché l' ha compensato il credito della scaturito dal CP_1 Pt_1
ricalcolo del novembre 2017, con un precedente indebito, tuttavia non specificato nè tanto meno dimostrato dall'ente.
In tale contesto, il ricalcolo del novembre 2018 dal quale è scaturito l'odierno indebito, risulta erroneamente eseguito sulla scorta di un rateo pensionistico mai di fatto percepito dalla CP_3
Sicchè, in assenza di prova dell'asserito “precedente indebito” e, dunque, dell'aumento (seppure virtuale) della pensione, non può ritenersi corretto il ricalcolo del novembre 2018 e, conseguentemente, esistente l'indebito per cui è causa.
Il ricorso va pertanto accolto, stante l'inesistenza dell'indebito vantato dall' con CP_1
nota del 3.11.2018 e 13.4.2023.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia previdenziale (scaglione sino ad € 5.200,00) e delle tariffe vigenti.
P.Q.M.
Dichiara l'inesistenza dell'indebito vantato dall' con nota del 3.11.2018 e CP_1
13.4.2023; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in CP_1
€ 2.620,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 21.3.2025 Il Giudice F. R. Pucci
5