Ordinanza cautelare 7 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 17 maggio 2023
Sentenza 16 luglio 2024
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 4943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4943 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04943/2025REG.PROV.COLL.
N. 07318/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7318 del 2024, proposto da:
Agricola Immobiliare Riserva della Cecchina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Trevisan, Sergio Fienga e Alessandro Zuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Comune di Roma Capitale - Municipio III, Dir.Tecnica - P.O. Edilizia Privata, Ispettorato Insegne, Idoneità Alloggiative, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis , n. 14445/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Marco Trevisan e Umberto Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società Agricola Immobiliare Riserva della Cecchina impugnava dinanzi al T.a.r. Lazio la determinazione dirigenziale rep. CD/1771/2021, prot. CD/9863/2021 del 20 agosto 2021 con la quale la Direzione Tecnica - Ufficio Disciplina Edilizia Privata e Urbanistica disponeva la rimozione/demolizione per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi - entro 90 gg dalla notifica del provvedimento - delle opere abusivamente realizzate dalla stessa società descritte nelle premesse della medesima determinazione nel fondo distinto in catasto al foglio 143, part. 408 sub 501, come segue:
«… Il terreno risulta delimitato da paletti e rete metallica e due cancelli per consentire l’accesso. Il lotto si estende per circa 19 ettari, del quale il primo tratto risulta pianeggiante con presenza di vegetazione spontanea, mentre circa a metà del lotto è presente un pendio con un salto di quota variabile tra circa m 8 e i circa 10.
A valle del salto di quota è presente un compluvio che consente lo scolo delle acque piovane verso un canale denominato “Fosso della Cesarina”. Nella parte pianeggiante del terreno e nella parte di prossimità del pendio sono visibili vari cumuli di terre miste tra calcinaci e terreno vegetale e materiali provenienti da tagli di vegetazione varia.
Dalla documentazione agli atti dell’ufficio (cartografica e fotografica) è evidente che il sito oggetto di sopralluogo ha subito nei vari anni riporti di terreno che hanno variato in modo significativo la quota del terreno e la conformazione della scarpata esistente. In base alle misure del sito desunte dalla cartografia e tramite una funzione di calcolo delle aree presente nel sito “Geoportale Nazionale” del Ministero dell’Ambiente, l’area che negli anni è stata oggetto di spandimento di terreno e conseguente innalzamento delle quote che può stimarsi, in via cautelativa, in circa 10.000 mq. Considerando uno spessore variabile tra 0 e 10 m circa, con conseguente spessore medio di circa 5 m si può ipotizzare un volume di terreno versato e spianato di circa 50.000 mc …».
La società articolava le seguenti doglianze:
«1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 380/01. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. 15/08. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione con riferimento all’acquisizione automatica al patrimonio del Comune. Nonché eccesso di poter per indeterminatezza dell’abuso contestato e per difetto di individuazione dell’area interessata dall’abuso.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza assoluta e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per perplessità ed indeterminatezza dell’abuso. Incerta e perplessa descrizione delle opere oggetto di ripristino ».
2. - Con determinazione dirigenziale del 2 dicembre 2021 (avente ad oggetto “ Rettifica - Ingiunzione a demolire/rimettere in pristino le opere e gli interventi abusivamente realizzati in Via Nomentana n. 1111 per ripristinare lo stato dei luoghi - art. 15 della Legge Regione Lazio 15/08 ”) il P.O. Edilizia Privata: Ispettorato, Insegne, Idoneità, Alloggiative Ufficio Disciplina Edilizia Privata e Urbanistica, avendo richiesto la verifica dei dati catastali relativi in particolare all’area di sedime interessata dal procedimento amministrativo in questione, ordinava “ la rimozione/demolizione per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento delle opere abusivamente realizzate descritte in premessa e delle eventuali opere abusive nel frattempo eseguite all’interno del sito ubicato in Via Nomentana n. 1111 e distinto al Catasto al foglio 143, part. 596 ”, contestando il medesimo abuso descritto dalla determina già impugnata con il ricorso introduttivo, provvedendo a modificare le indicazioni catastali dell’area oggetto di eventuale acquisizione gratuita al patrimonio del Comune e con esse l’estensione della medesima limitandola a 10.000 mq da individuare previo frazionamento (cfr. pag. 2 dell’impugnato provvedimento del 2 dicembre 2021: “… Successivamente è pervenuta dall’Ufficio Ispettorato Edilizio la nota prot. CD/140885 del 01/12/2021 nella quale si precisa che: Da accertamenti catastali eseguiti con SISTER dell’Agenzia delle Entrate è emerso quanto segue: 1. alla data del sopralluogo effettuato in data 24/06/2016 il terreno in oggetto risultava censito al Catasto Terreni al foglio 143, particella 545 e risultava avere una superficie di 19 ha (ettari), 31 are, 58 ca (pari a mq 193.158); 2. alla data del 29/11/2021, come da visura che si allega per diretta consultazione, a seguito di variazione la particella risulta censita al Catasto Terreni al foglio 143, particella 596 per una superficie di 18 ha (ettari), 05 are 59 ca (pari a mq 180.559). In base ad accertamenti eseguiti nel corso del sopralluogo del 24/06/2016 e descritti nella Relazione tecnica prot. CD/71936/2016, la variazione di quote altimetriche del terreno avvenuta nel corso degli anni, periodo dal 1988 al 2016, ha interessato una superficie complessiva pari a circa mq 10.000. Considerato che l’art. 31 comma 3m del dPR 380/01 prevede che: “l’area acquisita non può comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”, la superficie massima acquisibile risulta essere pari a 10.000x10 = 100.00 mq, pertanto la superficie da acquisire in caso di inottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi può coincidere con l’area oggetto di intervento identificata al Catasto Terreni al foglio 143, particella 596 (parte), per una superficie pari a mq 10.000 da individuare previo frazionamento. … ”).
3. - Con ricorso per motivi aggiunti la società contestava dinanzi al T.a.r. Lazio motivi di illegittimità derivata ed i seguenti ulteriori motivi di diritto:
« 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 380/01. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. 15/08. Eccesso di potere per indeterminatezza dell’abuso contestato e per difetto di individuazione dell’area interessata dall’abuso. Nullità del provvedimento per mancanza e/o indeterminatezza di un elemento essenziale.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza assoluta e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per perplessità ed indeterminatezza dell’abuso. Incerta e perplessa descrizione delle opere oggetto di ripristino ».
4. - L’adito T.a.r., nella resistenza di Roma Capitale, con la sentenza segnata in epigrafe, dichiarava improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il gravame introduttivo e respingeva, poiché infondato, il ricorso per motivi aggiunti.
In ordine al ricorso introduttivo il primo Giudice osservava:
«… l’impugnazione principale ha ad oggetto una determinazione dirigenziale con cui, in prima battuta, era stato ingiunto alla società ricorrente di ripristinare un’area catastalmente distinta al foglio 143, p.lla 408, sub. 501, pena l’acquisizione, in caso di inottemperanza, dell’intera superficie in questione, estesa per oltre 19 ettari, a fronte di un abuso stimato dalla stessa amministrazione resistente avere un’estensione di 10.000 mq.
La determinazione sopravvenuta (ed avversata con l’atto di motivi aggiunti) concerne, invece, l’ordine di ripristino di un terreno avente diversa indicazione catastale (foglio 143, p.lla 596), minore estensione (poco più di 18 ettari a fronte degli oltre 19 dell’immobile di cui alla d.d. avversata col gravame introduttivo) e, soprattutto, non recava la sanzione accessoria dell’acquisizione, in caso di inadempimento, di un’area ulteriore a quella oggetto dell’opera abusiva.
Pertanto, il provvedimento successivamente emanato, lungi dal costituire un atto meramente confermativo del precedente, costituisce atto con cui l’amministrazione resistente ha proceduto ad una nuova valutazione dei presupposti in fatto della propria, precedente, decisione, spostando l’interesse del ricorrente dall’annullamento del primo atto all’annullamento del secondo, che lo ha sostituito, e rendendo così improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso originariamente proposto contro quest’ultimo (cfr., in tema di atto di conferma, da ultimo T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. IV, n. 475 dell’8.2.2024).
Ne consegue, quindi, l’improcedibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) . …».
5. - Con rituale atto di appello la società agricola Immobiliare Riserva della Cecchina s.r.l. chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I. Sull’erroneità della Sentenza nella parte in cui dichiara improcedibile il ricorso introduttivo di prime cure. Violazione dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a.
II. Sul vizio di omessa pronuncia e sull’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che i titoli edilizi presentati dalla Società nel corso degli anni non legittimino lo spandimento del terreno scavato e le modifiche delle quote preesistenti. Erroneità di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/01 e dell’art.15 della L.R. 15/08. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza assoluta e difetto di istruttoria. Perplessità.
III. Sulla erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto, nel caso di specie, che le censure di indeterminatezza della superficie oggetto del riporto di terreno risulterebbero smentite contraddette dagli scritti difensivi della Società e soprattutto dalla presentazione 21 del progetto di riqualificazione e della successiva istanza di compatibilità paesaggistica. Erroneità di fatto e di diritto della sentenza di primo grado per: Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art.15 della L.R. 15/08. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza assoluta e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per perplessità ed indeterminatezza dell’abuso. Incerta e perplessa descrizione delle opere oggetto di ripristino ».
6. - Resisteva al gravame Roma Capitale, chiedendone il rigetto.
7. - All’udienza pubblica del 27 maggio 2025 la causa passava in decisione.
8. - L’appello è infondato e va conseguentemente respinto.
8.1. - Preliminarmente va respinta l’istanza di rinvio presentata in data 23 aprile 2025 dalla società appellante motivata dalla pendenza del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica avviato da Roma Capitale in relazione al progetto di ripristino/qualificazione della interessata dal provvedimento di demolizione impugnato.
Invero, ritiene questo Collegio che i profili contestati nel procedimento culminato con le contestate ordinanze di rimozione/demolizione attengono ad aspetti edilizi differenti dal profilo di compatibilità paesaggistica, sicché non può ritenersi sussistente alcuna pregiudizialità tra i suddetti procedimenti e provvedimenti e, conseguentemente, non ricorre un’ipotesi “ eccezionale ” che solo legittima ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , del codice del processo amministrativo il rinvio della trattazione della causa.
8.2. - Nel merito si rileva quanto segue.
8.2.1. - Con il primo motivo di appello la ditta ricorrente sostiene l’erroneità della statuizione del primo capo della sentenza appellata con cui il T.a.r. dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Secondo la prospettazione della ricorrente “… La Seconda Ingiunzione ha senz’altro modificato e sostituito la precedente, ma solamente nella parte e nella misura in cui, come rilevato dallo stesso TAR, ha provveduto a una “diversa indicazione catastale” dell’area e, nell’indicare la sanzione accessoria applicabile in caso di omesso ripristino da parte della Società, ha ridotto l’area oggetto di acquisizione, facendola coincidere con l’area oggetto del preteso abuso, pari a 10.000 mq. Ciononostante, la medesima Seconda Ingiunzione è rimasta invariata - e costituisce atto meramente confermativo della precedente - nella parte in cui, senza nulla aggiungere rispetto alla precedente istruttoria, reitera la sussistenza di un abuso riguardante un’area di 10.000 mq, confermando di poter “ipotizzare un volume di terreno versato e spianato di circa 50.000 mc” e, di conseguenza, confermando che quest’ultima dovrebbe essere la misura ripristino ingiunto. In questi termini, però, la Seconda Ingiunzione risulta meramente confermativa della precedente e mutua da essa, in via derivata, i medesimi vizi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure che non può pertanto ritenersi improcedibile . …”.
Il motivo va disatteso.
Invero, sul punto osserva Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1995 che “… l’adozione di un nuovo atto, purché non meramente confermativo di un provvedimento precedente, che rappresenti una rinnovata espressione della funzione amministrativa, comporta la pronuncia di improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato a quello dell’atto che lo sostituisce (Cons. Stato, VI, 31 marzo 2023, n. 3352). In tale situazione, infatti, la declaratoria di improcedibilità consegue alla modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa (Cons. Stato, V, 9 settembre 2024, n. 7497; V, 18 settembre 2024, n. 7630), che ha reso certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno, per il ricorrente, l’utilità della pronuncia del giudice . …”.
Ciò premesso, si richiama la distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio. Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n.1985 “… La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all’esito della quale viene adottato l’atto successivo; deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8024, Consiglio di Stato sez. V, 7 maggio 2024, n. 4123) . …”.
Nel caso di specie è evidente che il nuovo provvedimento del 2 dicembre 2021 è stato preceduto da un riesame che ha condotto ad una differente individuazione dell’area oggetto del provvedimento di rimozione/demolizione in relazione alla particella catastale su cui insistono le opere abusive realizzate (il primo provvedimento del 20 agosto 2021 individuava l’area de qua nella particella 408 di cui al foglio 143; il nuovo provvedimento individua l’area nella particella 596 del foglio 143) ed alla limitazione a 10.000 mq dell’estensione della medesima area.
8.2.2. - Con il secondo motivo di appello la società rileva che “… Il TAR, …, non ha chiarito né se (e come) i rilievi aerofotogrammetrici e satellitari possano ritenersi affidabili, nonostante il contributo tecnico e la letteratura scientifica prodotti in giudizio dalla Società che ne dimostrano l’inattendibilità probatoria, né se (e come) possa ritenersi legittimo che un provvedimento di natura sanzionatoria e ablatoria, come quello impugnato, si basi su un accertamento eseguito cinque anni prima …”.
Sul punto si rileva che, premesso che la società appellante non chiarisce per quale ragione i rilievi aerofotogrammetrici e satellitari posti a fondamento del sopralluogo del 24 giugno 2016 (v. relazione prot. n. 71936 del 21 luglio 2016 richiamata dall’impugnato provvedimento del 2 dicembre 2021) non sarebbero affidabili, rimane comunque incontestata la circostanza in forza della quale il volume movimentato ammonta quantomeno a complessivi 13.000 m³ (cfr. pagg. 15-16 dell’atto di appello).
8.2.2.1. - Inoltre, dalla relazione del 21 luglio 2016, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, l’area de qua è correttamente e chiaramente identificata dalla Amministrazione capitolina nei provvedimenti impugnati:
«… In data 24/06/2016, a seguito di richiesta da parte del Corpo Forestale dello Stato prot. n° 753 pos. VI pervenuta a questo Municipio con prot. n. CD/59103/16, personale di questo ufficio ha eseguito un sopralluogo congiunto per accertamenti e verifiche riguardante movimentazioni e depositi di terre e rocce su un terreno agricolo sito in Via Nomentana 1111, distinto al catasto al Foglio 143 p.lla 545 con destinazione seminativo di proprietà della Società Agricola Immobiliare Riserva della Cecchina Spa.
Si è quindi proceduto alla verifica, nell’intorno specifico dell’area interessata, rilevando quanto segue:
- il terreno risulta delimitato da paletti e rete metallica e due cancelli per consentire l’accesso. Il lotto si estende per circa 19 ettari, dei quali il primo tratto risulta pianeggiante con presenza di vegetazione spontanea, mentre a circa metà del lotto è presente un pendio con un salto di quota variabile tra circa m 8 e circa m 10. A valle del salto di quota è presente un compluvio che consente lo scolo delle acque piovane verso un canale denominato “fosso della Cesarina”. Nella parte pianeggiante del terreno e nella parte di prossimità del pendio sono visibili vari cumuli di terre miste tra calcinacci e terreno vegetale e materiali provenienti da tagli di vegetazione varia.
Da accertamenti d’ufficio sono stati rintracciati i seguenti documenti cartografici e fotografici:
A) Estratto di mappa catastale relativo al foglio 143 all. D, particella 545. In prossimità del sito, oggetto di sopralluogo esistono dei manufatti identificati con le particelle 446, 447, 442, 441, 445;
B) Foto aeree del periodo 1988-2016 visibili sul sito “Geoportale Nazionale” del Ministero dell’Ambiente (http://www.pcn.miniambiente.it/GN/) in base alle quali è possibili ricostruire visivamente l’evoluzione morfologica del sito;
In particolare:
1) Nella foto aerea del 1988 visibile sul sito “Geoportale Nazionale” del Ministero dell’Ambiente (http://www.pcn.miniambiente.it/GN/) si nota che in prossimità della strada di accesso al lotto è visibile una scarpata e il terreno presenta una leggera pendenza fino al canale di scolo posto nel punto di compluvio;
2) Nella foto aerea del 1994 visibile sul sito “Geoportale Nazionale” del Ministero dell’Ambiente (http://www.pcn.miniambiente.it/GN/) si nota una movimentazione di terra in prossimità della strada d’accesso con conseguente alterazione della quota altimetrica;
3) Nella foto aerea del 2000 visibile sul sito “Geoportale Nazionale” del Ministero dell’Ambiente (http://www.pcn.miniambiente.it/GN/) non si notano sostanziali modifiche rispetto alla foto precedente;
4) Nella foto aerea del 2006 visibile sul sito “Geoportale Nazionale” del Ministero dell’Ambiente (http://www.pcn.miniambiente.it/GN/) si notano notevoli movimenti di terre che dalle immagini risultano di colore giallo ocra;
5) Nella foto aerea del 2012 visibile sul sito “Geoportale Nazionale” del Ministero dell’Ambiente (http://www.pcn.miniambiente.it/GN/) è ancor più evidente che l’area è stata interessata da spandimenti e movimenti di terre con modificazioni delle quote. Tra l’altro in basso si nota un nuovo tracciato stradale, non visibile in precedenza;
6) Nella foto aerea del 2016 visibile sul sito Google Maps si notano ulteriori cumuli di terreno, in parte spiantato, con conseguente modifica della conformazione della scarpata verso la linea di compluvio.
Dalla documentazione sopra citata (cartografica e fotografica) è evidente che il sito oggetto di sopralluogo ha subito nei vari anni, riporti di terreno che hanno variato in modo significativo la quota del terreno e la conformazione della scarpata esistente. In base alle misure del sito desunte dalla cartografia e tramite una funzione di calcolo delle aree presente nel sito “Geoportale Nazionale” del Ministero dell’Ambiente (http://www.pcn.miniambiente.it/GN/) l’area che negli anni è stata oggetto di spandimento di terreno e conseguente innalzamento delle quote può stimarsi in via cautelativa in circa 10000 mq. Considerando uno spessore variabile tra 0 e 10 m circa, con conseguente spessore medio di circa 5 m si può ipotizzare un volume di terreno versato e spianato di circa 50000 mc.
Dalla documentazione in possesso a questo ufficio, non è stato rintracciato alcun titolo abilitativo edilizio per quanto descritto.
Considerata la trasformazione permanente del suolo inedificato, le opere realizzate rientrano nel combinato disposto dell’art. 31 del DPR 380/01 e dell’art. 15 della L.R. 15/08.
Il sito ricade in zona di P.R.G. “Sistema Ambientale - Agro Romano - area agricola con vincoli paesaggistici art. 136 e art. 142 comma1 lett. c) del D.Igs 42/04”.
Si allegano: Foto aeree dal 1998 al 2016, estratto del PTPR della Regione Lazio, estratto di mappa catastale . …».
8.2.2.2. - Diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, non si può ritenere che la movimentazione di un siffatto quantitativo rilevante di terra ( i.e. almeno 13.000 m³) possa rientrare nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione alla fattispecie di cui al comma 1, lett. c) (“ le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato ”).
A tal riguardo, si rinvia alle pronunce del Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2961 e Sez. VI, 12 giugno 2018, n. 3618 (correttamente richiamate dal Tribunale nella sentenza appellata) che condivisibilmente richiedono il permesso di costruire per la modificazione dello stato naturale e della conformazione del suolo, titolo abilitativo che nel caso di specie era ancor più necessario proprio a fronte della movimentazione (anche eventualmente solo transitoria) di una siffatta mole rilevante di terreno.
Tuttavia detto titolo abilitativo, come evidenziato dal T.a.r., non risulta essere stato conseguito dalla ditta appellante.
8.2.2.3. - A pag. 20 dell’atto di appello la ditta istante ammette di aver presentato istanza di compatibilità paesaggistica in relazione ad un progetto di riqualificazione a fini colturali, agricoli e paesaggistici con il quale si proponeva di ripristinare la morfologia originaria dei luoghi, depositando il terreno asportato per l’effettuazione degli scavi archeologici e per la posa della rete fognaria, per poi affermare che “… L’aver presentato l’istanza di compatibilità paesistica non significa riconoscere automaticamente che la movimentazione sia avvenuta in assenza di titoli edilizi … ”.
Detta affermazione non può essere condivisa poiché comunque emerge per tabulas che il necessario titolo abilitativo sul piano edilizio (che è evidentemente distinto dal titolo rilevante dal punto di vista paesaggistico) non è mai stato conseguito dalla società in relazione alle opere oggetto degli impugnati provvedimenti.
8.3. - Con il terzo motivo di appello la società ribadisce l’assunto della asserita indeterminatezza degli impugnati provvedimenti dirigenziali nella identificazione delle superfici oggetto di riporto e ripristino.
Sul punto si possono richiamare le argomentazioni di cui al precedente punto 8.2.2.1.
8.4. - In ogni caso va evidenziato che l’esistenza di un progetto di riqualificazione e di una istanza di compatibilità paesaggistica ex post (entrambe presentate dalla società ricorrente) dimostrano che effettivamente la stessa impresa avesse consapevolezza del fatto che la movimentazione oggetto delle impugnate ordinanze di ripristino (comunque rilevante sia che si tratti di 13.000 m³ ovvero di 50.000 m³) potesse essere illecita da un punto di vista paesaggistico, e quindi - in via consequenziale - anche da un punto di vista edilizio, non potendosi ritenere - data l’entità della terra oggetto di movimentazione - attività edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001.
Infine, come evidenziato dal T.a.r. nella impugnata pronuncia, venendo in rilievo nella fattispecie in esame una movimentazione di un quantitativo notevole di terra avvenuto in totale assenza di titolo edilizio abilitativo, non può ritenersi lo stesso implicito nel nullaosta rilasciato a soli fini archeologici (e non paesaggistici) dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’esecuzione di interventi di scavo archeologico e di realizzazione della rete fognaria.
9. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere respinto.
10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante società agricola Immobiliare Riserva della Cecchina s.r.l. al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO