Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1033/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1033/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Piazza Ettore Troilo n. 18 presso e nello studio dell'Avv. CIONINI MARIA MATILDE che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla via CP_1 C.F._2
Michelangelo n. 88 presso e nello studio dell'Avv. FIASTRA RANIERI che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28 febbraio 2023 ha proposto nei confronti del coniuge Parte_1
la seguente domanda: pronunziare la separazione personale con addebito esclusivo in capo al SI. per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale nascenti dal CP_1 matrimonio, per violazione dell'obbligo di fedeltà, ex art. 143, comma 2, c.c.; 2- assegnare, in via esclusiva, la casa coniugale sita in Pescara alla Via Savonarola n. 22, alla SI.ra , Parte_1
con ogni pertinenza, accessorio e suppellettile, che vi continuerà a vivere unitamente ai figli ed;
3- disporre in capo al SI. di versare in favore della ricorrente, Per_1 Per_2 CP_1
a titolo di contributo nel suo mantenimento, un assegno mensile, da versarsi entro il giorno 5, della somma di € 5.000,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
4- disporre in capo al SI. il 100% del mantenimento ordinario e CP_1
straordinario dei figli ed;
ovvero nella somma ritenuta di giustizia, direttamente in Per_1 Per_2
favore degli stessi;
5- con vittoria delle spese di lite. In subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni di cui sopra, in adesione alla proposta del marito, assegnare, in via esclusiva, la casa coniugale sita in Pescara alla Via Savonarola n. 22, alla SI.ra , Parte_1
con ogni pertinenza, accessorio e suppellettile, che vi continuerà a vivere unitamente ai figli ed;
con pagamento integrale di ogni onere, imposta, tassa, utenze e condominio a Per_1 Per_2
carico del SI. 2) disporre in capo al SI. di versare in favore della CP_1 CP_1
ricorrente, a titolo di contributo nel suo mantenimento, un assegno mensile, da versarsi entro il giorno
5, della somma di € 3.000,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
oltre a tutti i costi relativi all'autovettura in uso alla ricorrente (carburante, assicurazione, bollo, cambio gomme, etc.); 3) in ogni caso, disporre in capo al SI. il 100% del mantenimento ordinario e straordinario CP_1
dei figli ed;
ovvero nella somma ritenuta di giustizia, direttamente in favore degli Per_1 Per_2
stessi.
2. Premetteva la ricorrente che, in data 14.06.1987, in Manoppello (PE), contraeva matrimonio concordatario con il SI. (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Manoppello nell'anno 1987 al n. 34, parte II, serie A) e che dalla predetta unione nascevano i figli
, nato il [...], nato il [...] e , nato il [...]. Per_3 Per_2 Per_1
3. A sostegno della domanda di addebito la ricorrente deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito da una serie di condotte, da parte del marito, che hanno reso la convivenza pagina 2 di 6 intollerabile, oltre che dalla violazione reiterata e perdurante dei primari obblighi discendenti dal matrimonio, tra cui la violazione dell'obbligo di fedeltà.
4. Il resistente, costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, aderiva alla domanda di separazione, chiedendo la reiezione della domanda di addebito avanzata, poiché inammissibile e infondata, la reiezione delle ulteriori diverse domande proposte da parte ricorrente in merito alla pretesa relativa all'assegno di mantenimento nonché della richiesta di pagamento diretto del contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni e chiedeva altresì accogliersi Per_1 Per_2 domanda di addebito alla moglie, a sostegno della quale asseriva che l'affectio coniugalis fosse venuta meno a causa del comportamento deprecabile della ricorrente nei confronti del marito e dall'inosservanza degli obblighi di assistenza spirituale e morale derivanti dal matrimonio nonché regolamentarsi l'uso degli immobili alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
5. All'udienza del 07.09.2023, all'esito di tre rinvii motivati dalla volontà delle parti di addivenire ad una definizione bonaria della controversia, constatato il mancato raggiungimento di un accordo conciliativo, il Presidente rimetteva la causa in decisione.
6. Il Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 settembre 2023, con Provvedimento del 12.09.2023 autorizzava i coniugi a vivere separati, rigettava la richiesta di assegnazione della casa familiare e di mantenimento dei figli avanzata dalla e poneva, a Parte_1 carico dello l'obbligo di versare, con decorrenza settembre 2023 la somma mensile di euro CP_1
2.200,00 per il mantenimento della moglie, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT
e contestualmente nominava il GI per l'istruzione della causa.
7. All'udienza del 15 novembre 2023, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di riportarsi ai propri scritti difensivi e chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
8. In data 22 novembre 2023 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei suddetti coniugi con sentenza non definitiva n. 1562/2023 e disponeva la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
9. Espletata l'istruttoria, all'udienza del 16 ottobre 2024 le parti chiedevano rinvio utile a dirimere bonariamente la controversia.
10. All'udienza del 3 aprile 2025 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di essere addivenute consensualmente ad un accordo sottoscritto e versato in atti in data 03.04.2025 alle condizioni di seguito riportate:
pagina 3 di 6 a. Il SI. si obbliga a corrispondere in favore della SI.ra , a titolo di contributo nel CP_1 Parte_1 suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 2.300,00 (duemilatrecento/00), con rivalutazione Istat, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo;
b. il medesimo si obbliga altresì a corrispondere in favore della SI.ra , a titolo di contributo Parte_1 di mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 Per_1
(trecentoeuro/00), con rivalutazione Istat, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo;
oltre all'integrale pagamento di tutti gli oneri relativi al Conservatorio di Musica frequentato da Per_1
fino al compimento del percorso di studio. Per quanto riguarda i figli e , le Parti si Per_3 Per_2
danno reciprocamente atto che gli stessi sono economicamente autosufficienti;
c. il SI. si obbliga a continuare a corrispondere il premio relativo alla Polizza assicurativa CP_1
n. 0000832553, contratta presso “Cattolica Assicurazioni”, in favore della moglie, fino alla scadenza fissata e sua naturale estinzione, con le medesime attuali modalità;
d. lo stesso si obbliga inoltre al pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla SI.ra , da Parte_1 sempre versati dalla società “ , anche in caso di modifica della compagine sociale, ciò fino Parte_2 al raggiungimento da parte di quest'ultima dei requisiti per la pensione minima;
e. si obbliga il SI. a mantenere in uso in favore della SI.ra una autovettura CP_1 Parte_1 utilitaria con accollo delle spese di rifornimento di carburante di detto mezzo nel limite di un “pieno carburante” al mese;
f. la SI.ra utilizzerà per 2 settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, l'abitazione Parte_1
di proprietà del marito sita in Sardegna, nel Comune di Olbia, Frazione di Porto Rotondo;
g. con il presente atto i SI.ri e rinunciano alle rispettive domande, formulate in Parte_1 CP_1
atti e verbali di causa, di addebito reciproco della separazione e di assegnazione in via esclusiva della casa coniugale di via Savonarola n. 22 di Pescara, alla quale continuerà ad applicarsi l'ordinario regime privatistico, secondo cui tale immobile rimane nell'esclusiva disponibilità del marito, che ne è unico proprietario, riconoscendo incondizionatamente la SI.ra la SInoria del SI. Parte_1 CP_1
di fatto e di diritto su tale bene;
h. nelle more la SI.ra ed il figlio sono rientrati nella disponibilità Parte_1 Per_1 dell'abitazione di proprietà dei genitori della SI.ra , ed il SI. si impegna a Parte_1 CP_1
partecipare alle spese di sua ristrutturazione ed arredo non appena si sarà liberato dagli impegni economici da cui è attualmente gravato;
pagina 4 di 6 i. le parti dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui al presente atto sono tutti connessi, funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, Legge n. 74/1987, e succ. mod. e/o int., per cui sono da considerarsi esenti da imposte ed ogni altra tassa;
j. i coniugi danno atto che il presente accordo ha formato oggetto di analitica trattativa, e consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed eSIenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono;
k. le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed a tal fine i rispettivi difensori sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale vigente.
11. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e del figlio.
12. Spese compensate così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
28 febbraio 2023, da nei confronti di con l'intervento necessario Parte_1 CP_1
del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) recepisce l'accordo intercorso tra le parti così come riportato in motivazione;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara il 10 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime. pagina 5 di 6 pagina 6 di 6