Articolo 312 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
Art. 312. Ripartizione dell'attivo 1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.
2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, il commissario puo' distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.
3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.
4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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