Decreto decisorio 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto decisorio 28/07/2022, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00116/2022 REG.PROV.PRES.
N. 00065/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2017, proposto da
Studio di Radiologia Medica Dr. Sandro Calabrese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Abbattista, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Olivari in Lecce, via Corte degli Adorni n. 6;
contro
Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A.Ferrari n.3;
nei confronti
Studio Radiologico Ass.To Calabrese Dott.Ri Ruggiero e Maria Luisa Calabrese, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Lecce n. 1470 del 10.11.2016, successivamente conosciuta, recante ad oggetto "Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella Branca di radiodiagnostica da Professionisti e Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale-anno 2016";
del "Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2016", sottoscritto dalla ricorrente con riserva in data 11.11.2016;
di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 81 cod. proc. amm.;
visto l’art. 35, co. Lett. B, cod. proc. amm.
Considerato che nessun atto di procedura è stato compiuto dalle parti dal giorno 16.06.2021, data di cancellazione del ricorso dal ruolo di udienza;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve da ritenersi perento ai sensi dell'art. 81 cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 27 luglio 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO