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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 766/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, cf Parte_1
, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Napoli ( – telefax 081/4979313 – CF Email_1
ADS80030620639 ), presso cui ope legis domiciliano in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11;
appellante
E
(c.f.: nato a [...] l'[...] e CP_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Alfredo Antonio Grasso (c.f.:
) e ED ND (c.f.: ), con C.F._2 C.F._3 elezione di domicilio digitale agli indirizzi di posta elettronica certificata
e Email_2 Email_3 risultanti dal pubblico elenco denominato RegIndE ex D.M. n. 44/2011, e domicilio fisico in Benevento alla via F. Raguzzini n. 6.
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento/Sezione Lavoro n. 240/2024, pubblicata il 6 marzo 2024, resa inter partes a definizione del giudizio R.G. n. 4422/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 27.3.2024 il ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_1 con la quale il Tribunale Benevento , in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da con ricorso depositato il 3.11.2023 e CP_1 condannava il predetto a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui Parte_1 alla di cui all'art.1 L.n.210\1992 sesta categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30/12/1981, n. 834, per epatopatia conseguente ad emotrasfusione a decorrere dalla domanda oltre interessi al soddisfo, riconoscendo la sussistenza del nesso di causalità fra l'epatite contratta dallo stesso istante e le emotrasfusioni praticategli nell'anno 1980. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva ingiustamente disatteso l'eccezione di decadenza sollevata tempestivamente dal
, evidenziando che il ricorrente aveva acquisito consapevolezza del Parte_1 contagio molti anni prima della domanda amministrativa e precisamente sin dal 1981 e, in ogni caso ,dal 2002.
Ha insistito, pertanto, come in atti per il rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese. Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito CP_1 deducendo l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito, la causa è stata riservata in decisione.
Con l'unico ed articolato motivo di gravame il ha dedotto l'erroneità Parte_1 della sentenza che, disponendo la condanna del al pagamento Parte_1 dell'indennizzo, aveva errato nell' applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 210/1992 che disciplina il termine di decadenza. In particolare, secondo il
, il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato che il Parte_1 CP_1 era a conoscenza della patologia sin dal 1981 e , comunque , sin dal 2002 e che quindi risultava decaduto dal diritto di ottenere la liquidazione dell'indennizzo. Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto.
A norma dell'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nel testo modificato dall'art. 1, comma 9, della legge n. 238 del 1997, la domanda amministrativa per ottenere l'indennizzo deve essere presentata “nel termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali… dal momento in cui sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3,l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”. La Corte Costituzionale, nel ritenere legittima la disposizione che ha introdotto il termine di decadenza anche con riguardo alle patologie contratte in esito a trasfusioni, ha chiarito che il termine di tre anni fissato dalla norma comincia a decorrere dal momento in cui chi chiede l'indennizzo ha acquisito conoscenza dell'esito dannoso dell'intervento terapeutico (Corte Costituzionale sent. n. 342 del 2006). Ai fini della verifica della decorrenza del termine triennale, come giustamente sottolineato dal primo giudice, si richiede la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione o, come nel caso in esame, alla trasfusione , dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato –pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare- in una delle infermità classificate nelle categorie di cui alla tabella 13 annessa al testo unico approvato con d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 (cfr. Cass. SS.UU. n. 8064 e 8065 del 2010, Cass. n. 22706 del 2010; Cass. n. 19811 del 2013; Cass. n. 2684 del 2017). Si è anche precisato che ove la prestazione indennitaria sia richiesta in relazione ad epatite post-trasfusionale contratta in epoca precedente all'entrata in vigore della L n. 238 del 1997 –con la quale è stato esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie- il termine decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina (Cass., SS.UU. n. 1532/2015). Ciò vale tuttavia a condizione che alla medesima data il soggetto abbia già avut conoscenza del danno (con riferimento anche alla sua eziologia) mentre in caso contrario decorre dal momento in cui tale conoscenza sia intervenuta (cfr. Cass. n. 7240/2014). In definitiva, per la decorrenza del termine triennale non è sufficiente la consapevolezza della contrazione o della cronicizzazione dell'epatopatia post- trasfusionale, in quanto occorre che il danneggiato abbia coscienza anche della sua gravità e della sua eziologia. Su questo aspetto negli anni si sono creati non pochi problemi, che sono stati sottoposti al vaglio di legittimità della Suprema Corte.
La Suprema Corte in proposito ha dunque chiarito che:
• la cronicizzazione della epatopatia post-trasfusionale non configura e costituisce di per sè il requisito esclusivo per accedere ai benefici della legge in parola, ma con la malattia post trasfusionale deve coesistere la documentata consapevolezza, per il richiedente, dell'esistenza di un danno irreversibile;
• ai fini della decorrenza del termine decadenziale, è decisiva la conoscenza da parte dell'interessato dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente ad emotrasfusione dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
• l'esistenza di una soglia minima di indennizzabilità comporta che il termine di decadenza cominci a decorrere solo dal momento della consapevolezza, da parte di chi chiede l'indennizzo, del superamento della suddetta soglia (Cass. S.U. nn. 8064 e 8065 del 2010). Ancora di recente - la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 23590 del 20 agosto 2025, ha ribadito come il termine triennale di decadenza per la presentazione della domanda di indennizzo non decorre dalla sola conoscenza della malattia, ma dal momento in cui l'avente diritto acquisisce piena consapevolezza della patologia, del nesso causale tra la patologia e la trasfusione, della natura irreversibile del danno e, a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 35 del 2023, anche della giuridica indennizzabilità del pregiudizio subito. Nel caso in esame, come condivisibilmente affermato dal giudice di prima istanza, il acquisì consapevolezza della patologia , dei danni subiti e della CP_1 riconducibilità degli stessi alle trasfusioni, solo nell'aprile del 2015, con il ricovero d'urgenza a seguito di coma epatico e dei successivi accertamenti medici,
Al contrario, non può assolutamente ritenersi che l'odierno appellato avesse consapevolezza dell'esistenza di un danno irreversibile, nell'anno 1981) (in verità, nemmeno la C.M.O. ha sostenuto che il termine doveva decorrere dal 1981,) in quanto a tale data al veniva riscontrata soltanto una alterazione epatica CP_1
“di tipo non A e non B” (oggi conosciuta come epatite C); in tale sede, l'istituto medico precisava che “la biopsia epatica ha documentato l'assenza attuale di ogni segno di epatopatia cronica evolutiva mentre ha evidenziato lesioni compatibili con fase tardiva di epatite acuta”. Il referto appare, dunque, escludere una epatite cronica, derubricando la patologia riscontrata alla fase terminale di un'epatite acuta (doc. n. 2 all. ricorso). Né la piena conoscenza dell'esistenza di un danno irreversibile collegato alla patologia può farsi risalire al 2002 e , precisamente al maggio 2002, come sostenuto dal appellante ,allorchè le analisi riscontravano HCV-RNA Parte_1 in 700.000 unità, segno di malattia epatica per cui il PO , a dir dell'amministrazione appellante, era “in possesso di tutti gli elementi utili a valutare la possibile origine post-trasfusionale dello stesso”. A ben vedere il confonde la “conoscenza di aver sviluppato gli anticorpi Parte_1 contro il virus dell'epatite C” (quindi la contrazione dell'infezione, rimasta tuttavia silente) dalla “conoscenza del danno” (epatopatia cronica HCV correlata/cirrosi epatica del 2015) e dalla manifestazione dei gravi sintomi della malattia. Come si è detto, è solo nell'aprile del 2015 che l'odierno appellato ha avuto piena consapevolezza del suo stato di malattia, e del nesso etiologico , condizione che lo porterà, a presentare, in data 2 febbraio 2016 la domanda amministrativa . Al riguardo, con argomentazione immune da censure , il Giudice di prime cure ha ritenuto che, a seguito della positività agli anticorpi HCV nel 2002, “la patologia rimaneva silente fino al 2015 quando, a seguito di un ricovero per coma epatico, veniva diagnosticata una epatopatia cronica HCV (vedi referto 14.04.2015). Appare, dunque evidente che solo in tale data può ravvisarsi in capo al la CP_1 piena consapevolezza di una patologia causalmente ascrivibile ad una emotrasfusione, dalla quale era derivato un danno irreversibile, conclamato solo in tale epoca. Il mero referto di analisi del 2002, nulla dice, quanto alla consapevolezza della patologia e della sua cronicizzazione, riportando un valore ematico certamente sintomo di malattia epatica ma non anche comprovante la sua cronicità e la permanenza del danno”. E la circostanza che l'infezione sia rimasta latente per quasi tredici anni non può in alcun modo essere messa in discussione, in quanto il fino al 2015 CP_1 ha condotto una vita del tutto normale con la propria famiglia e con gli amici;
non risulta che egli sia stato sottoposto a ricoveri ospedalieri, ovvero che abbia avuto la necessità di effettuare specifici controlli di laboratorio e/o indagini diagnostiche, nè di .assumere terapie mediche, non avendo manifestato alcun sintomo né subito danni e/o pregiudizi fisici o psichici. Era certamente onere probatorio del dimostrare la preesistente Parte_1 conoscenza o conoscibilità del nesso causale, ossia che il danneggiato era consapevole o poteva essere consapevole, prima della presentazione della domanda amministrativa, sia dell'esistenza della irreversibilità della malattia che della sua riconducibilità alla trasfusione. Tale onere non è stato assolto da parte appellante , dovendosi ritenere –giova ribadirlo -- che l'appellato abbia avuto piena consapevolezza dell'esteriorizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico-fisica e della sua riferibilità causale alle trasfusioni, solo nel mese di aprile 2015 e cioè solo a seguito della notevole incidenza negativa della malattia sulle sue attività quotidiane/lavorative e sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita, sicchè solo da tale momento poteva presentare la domanda amm/va ( domanda presentata il 2 febbraio 2016) Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate del appellante e il rigetto del Parte_1 gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per l'esazione del doppio contributo unificato in ragione del fatto che la parte soccombente appartiene all'Amministrazione dello Stato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-Rigetta l'appello;
-condanna parte appellante alla refusione , in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfetario delle spese generali con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 22.9.2025
.
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 766/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, cf Parte_1
, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Napoli ( – telefax 081/4979313 – CF Email_1
ADS80030620639 ), presso cui ope legis domiciliano in Napoli, alla Via Armando Diaz n. 11;
appellante
E
(c.f.: nato a [...] l'[...] e CP_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Alfredo Antonio Grasso (c.f.:
) e ED ND (c.f.: ), con C.F._2 C.F._3 elezione di domicilio digitale agli indirizzi di posta elettronica certificata
e Email_2 Email_3 risultanti dal pubblico elenco denominato RegIndE ex D.M. n. 44/2011, e domicilio fisico in Benevento alla via F. Raguzzini n. 6.
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento/Sezione Lavoro n. 240/2024, pubblicata il 6 marzo 2024, resa inter partes a definizione del giudizio R.G. n. 4422/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 27.3.2024 il ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe Parte_1 con la quale il Tribunale Benevento , in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da con ricorso depositato il 3.11.2023 e CP_1 condannava il predetto a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui Parte_1 alla di cui all'art.1 L.n.210\1992 sesta categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30/12/1981, n. 834, per epatopatia conseguente ad emotrasfusione a decorrere dalla domanda oltre interessi al soddisfo, riconoscendo la sussistenza del nesso di causalità fra l'epatite contratta dallo stesso istante e le emotrasfusioni praticategli nell'anno 1980. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva ingiustamente disatteso l'eccezione di decadenza sollevata tempestivamente dal
, evidenziando che il ricorrente aveva acquisito consapevolezza del Parte_1 contagio molti anni prima della domanda amministrativa e precisamente sin dal 1981 e, in ogni caso ,dal 2002.
Ha insistito, pertanto, come in atti per il rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese. Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito CP_1 deducendo l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito, la causa è stata riservata in decisione.
Con l'unico ed articolato motivo di gravame il ha dedotto l'erroneità Parte_1 della sentenza che, disponendo la condanna del al pagamento Parte_1 dell'indennizzo, aveva errato nell' applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 210/1992 che disciplina il termine di decadenza. In particolare, secondo il
, il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato che il Parte_1 CP_1 era a conoscenza della patologia sin dal 1981 e , comunque , sin dal 2002 e che quindi risultava decaduto dal diritto di ottenere la liquidazione dell'indennizzo. Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto.
A norma dell'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nel testo modificato dall'art. 1, comma 9, della legge n. 238 del 1997, la domanda amministrativa per ottenere l'indennizzo deve essere presentata “nel termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali… dal momento in cui sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3,l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”. La Corte Costituzionale, nel ritenere legittima la disposizione che ha introdotto il termine di decadenza anche con riguardo alle patologie contratte in esito a trasfusioni, ha chiarito che il termine di tre anni fissato dalla norma comincia a decorrere dal momento in cui chi chiede l'indennizzo ha acquisito conoscenza dell'esito dannoso dell'intervento terapeutico (Corte Costituzionale sent. n. 342 del 2006). Ai fini della verifica della decorrenza del termine triennale, come giustamente sottolineato dal primo giudice, si richiede la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione o, come nel caso in esame, alla trasfusione , dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato –pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare- in una delle infermità classificate nelle categorie di cui alla tabella 13 annessa al testo unico approvato con d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 (cfr. Cass. SS.UU. n. 8064 e 8065 del 2010, Cass. n. 22706 del 2010; Cass. n. 19811 del 2013; Cass. n. 2684 del 2017). Si è anche precisato che ove la prestazione indennitaria sia richiesta in relazione ad epatite post-trasfusionale contratta in epoca precedente all'entrata in vigore della L n. 238 del 1997 –con la quale è stato esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie- il termine decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina (Cass., SS.UU. n. 1532/2015). Ciò vale tuttavia a condizione che alla medesima data il soggetto abbia già avut conoscenza del danno (con riferimento anche alla sua eziologia) mentre in caso contrario decorre dal momento in cui tale conoscenza sia intervenuta (cfr. Cass. n. 7240/2014). In definitiva, per la decorrenza del termine triennale non è sufficiente la consapevolezza della contrazione o della cronicizzazione dell'epatopatia post- trasfusionale, in quanto occorre che il danneggiato abbia coscienza anche della sua gravità e della sua eziologia. Su questo aspetto negli anni si sono creati non pochi problemi, che sono stati sottoposti al vaglio di legittimità della Suprema Corte.
La Suprema Corte in proposito ha dunque chiarito che:
• la cronicizzazione della epatopatia post-trasfusionale non configura e costituisce di per sè il requisito esclusivo per accedere ai benefici della legge in parola, ma con la malattia post trasfusionale deve coesistere la documentata consapevolezza, per il richiedente, dell'esistenza di un danno irreversibile;
• ai fini della decorrenza del termine decadenziale, è decisiva la conoscenza da parte dell'interessato dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente ad emotrasfusione dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
• l'esistenza di una soglia minima di indennizzabilità comporta che il termine di decadenza cominci a decorrere solo dal momento della consapevolezza, da parte di chi chiede l'indennizzo, del superamento della suddetta soglia (Cass. S.U. nn. 8064 e 8065 del 2010). Ancora di recente - la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 23590 del 20 agosto 2025, ha ribadito come il termine triennale di decadenza per la presentazione della domanda di indennizzo non decorre dalla sola conoscenza della malattia, ma dal momento in cui l'avente diritto acquisisce piena consapevolezza della patologia, del nesso causale tra la patologia e la trasfusione, della natura irreversibile del danno e, a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 35 del 2023, anche della giuridica indennizzabilità del pregiudizio subito. Nel caso in esame, come condivisibilmente affermato dal giudice di prima istanza, il acquisì consapevolezza della patologia , dei danni subiti e della CP_1 riconducibilità degli stessi alle trasfusioni, solo nell'aprile del 2015, con il ricovero d'urgenza a seguito di coma epatico e dei successivi accertamenti medici,
Al contrario, non può assolutamente ritenersi che l'odierno appellato avesse consapevolezza dell'esistenza di un danno irreversibile, nell'anno 1981) (in verità, nemmeno la C.M.O. ha sostenuto che il termine doveva decorrere dal 1981,) in quanto a tale data al veniva riscontrata soltanto una alterazione epatica CP_1
“di tipo non A e non B” (oggi conosciuta come epatite C); in tale sede, l'istituto medico precisava che “la biopsia epatica ha documentato l'assenza attuale di ogni segno di epatopatia cronica evolutiva mentre ha evidenziato lesioni compatibili con fase tardiva di epatite acuta”. Il referto appare, dunque, escludere una epatite cronica, derubricando la patologia riscontrata alla fase terminale di un'epatite acuta (doc. n. 2 all. ricorso). Né la piena conoscenza dell'esistenza di un danno irreversibile collegato alla patologia può farsi risalire al 2002 e , precisamente al maggio 2002, come sostenuto dal appellante ,allorchè le analisi riscontravano HCV-RNA Parte_1 in 700.000 unità, segno di malattia epatica per cui il PO , a dir dell'amministrazione appellante, era “in possesso di tutti gli elementi utili a valutare la possibile origine post-trasfusionale dello stesso”. A ben vedere il confonde la “conoscenza di aver sviluppato gli anticorpi Parte_1 contro il virus dell'epatite C” (quindi la contrazione dell'infezione, rimasta tuttavia silente) dalla “conoscenza del danno” (epatopatia cronica HCV correlata/cirrosi epatica del 2015) e dalla manifestazione dei gravi sintomi della malattia. Come si è detto, è solo nell'aprile del 2015 che l'odierno appellato ha avuto piena consapevolezza del suo stato di malattia, e del nesso etiologico , condizione che lo porterà, a presentare, in data 2 febbraio 2016 la domanda amministrativa . Al riguardo, con argomentazione immune da censure , il Giudice di prime cure ha ritenuto che, a seguito della positività agli anticorpi HCV nel 2002, “la patologia rimaneva silente fino al 2015 quando, a seguito di un ricovero per coma epatico, veniva diagnosticata una epatopatia cronica HCV (vedi referto 14.04.2015). Appare, dunque evidente che solo in tale data può ravvisarsi in capo al la CP_1 piena consapevolezza di una patologia causalmente ascrivibile ad una emotrasfusione, dalla quale era derivato un danno irreversibile, conclamato solo in tale epoca. Il mero referto di analisi del 2002, nulla dice, quanto alla consapevolezza della patologia e della sua cronicizzazione, riportando un valore ematico certamente sintomo di malattia epatica ma non anche comprovante la sua cronicità e la permanenza del danno”. E la circostanza che l'infezione sia rimasta latente per quasi tredici anni non può in alcun modo essere messa in discussione, in quanto il fino al 2015 CP_1 ha condotto una vita del tutto normale con la propria famiglia e con gli amici;
non risulta che egli sia stato sottoposto a ricoveri ospedalieri, ovvero che abbia avuto la necessità di effettuare specifici controlli di laboratorio e/o indagini diagnostiche, nè di .assumere terapie mediche, non avendo manifestato alcun sintomo né subito danni e/o pregiudizi fisici o psichici. Era certamente onere probatorio del dimostrare la preesistente Parte_1 conoscenza o conoscibilità del nesso causale, ossia che il danneggiato era consapevole o poteva essere consapevole, prima della presentazione della domanda amministrativa, sia dell'esistenza della irreversibilità della malattia che della sua riconducibilità alla trasfusione. Tale onere non è stato assolto da parte appellante , dovendosi ritenere –giova ribadirlo -- che l'appellato abbia avuto piena consapevolezza dell'esteriorizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico-fisica e della sua riferibilità causale alle trasfusioni, solo nel mese di aprile 2015 e cioè solo a seguito della notevole incidenza negativa della malattia sulle sue attività quotidiane/lavorative e sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita, sicchè solo da tale momento poteva presentare la domanda amm/va ( domanda presentata il 2 febbraio 2016) Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice. In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate del appellante e il rigetto del Parte_1 gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per l'esazione del doppio contributo unificato in ragione del fatto che la parte soccombente appartiene all'Amministrazione dello Stato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-Rigetta l'appello;
-condanna parte appellante alla refusione , in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfetario delle spese generali con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 22.9.2025
.
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.