Decreto ingiuntivo 5 aprile 2024
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00821/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2024, proposto da
Comune di Terlizzi (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Palmiotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
F.F. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal prof. avv. Aldo Loiodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Edilpuglia s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’ingiunzione
- con decreto immediatamente esecutivo a pagare la complessiva somma di € 127.628,93 (dovuta per le restanti tre rate a titolo di contributo di costruzione, incrementate delle maggiorazioni, pari al 40%, così come previsto dall’art. 42 del d.P.R. n. 380/2001), oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino al soddisfo, in favore del Comune di Terlizzi (BA);
- nonché sull'opposizione al decreto-ingiuntivo presentata da F.F. Costruzioni s.r.l. il 28.5.2024:
avverso il decreto n. 52/2024 del 5 aprile 2024, notificato all’opponente in data 12 aprile 2024, con cui si ingiunge il pagamento della somma di € 127.628,93, oltre maggiorazioni ed accessori;
- e sul ricorso incidentale presentato da F.F. Costruzioni s.r.l. il 30.5.2024:
per la domanda risarcitoria, nella misura accertata da CTU, e, conseguentemente, ove occorra, per il rigetto della domanda del Comune di Terlizzi, o, comunque, per la compensazione degli importi, previo accertamento degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della F.F. Costruzioni s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Lorenzo Ieva e uditi, per le parti, il difensore presente avv. Nunzio Palmiotto, per il Comune di Terlizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- A seguito di ricorso proposto dal Comune di Terlizzi, veniva disposto dalla Sezione il decreto-ingiuntivo n. 52 del 5 aprile 2024, ai sensi dell’art. 118 c.p.a., come meglio dettagliato in epigrafe, nei confronti della F.F. Costruzioni s.r.l.
2.- Indi, la predetta F.F. Costruzioni s.r.l. proponeva opposizione al decreto-ingiuntivo, assumendo che sola obbligata al pagamento in questione fosse in realtà la Edilpuglia s.r.l., la quale aveva ottenuto il permesso di costruire, in data 1.8.2019, dal Comune di Terlizzi, relativo alla pratica edilizia n. 36/2019, ed aveva provveduto a pagare la prima rata del contributo di costruzione e dei c.d. oneri di urbanizzazione; in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione e di legittimazione.
3.- Con successivo ricorso incidentale, veniva inoltre proposta dalla F.F. Costruzioni s.r.l. azione di risarcimento dei danni, nei confronti del Comune di Terlizzi, cagionati da pregressi atti adottati dal detto ente territoriale, inerenti l’avvio del procedimento, relativo all’annullamento del permesso di costruzione convenzionato n. 36 del 2019, e ad un ordine di sospensione dei lavori, in quanto entrambi avrebbero illegittimamente interferito con la realizzazione dell’opera.
4.- Rinunciata la domanda cautelare, per tentativo di bonario componimento inter partes , dopo altro disposto rinvio, scambiati ulteriori documenti e memoria, alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5.- L’opposizione a decreto-ingiuntivo e il ricorso incidentale sono infondati.
5.1.- In primis , va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, in materia di controversie attinenti alla determinazione dell’ an e del quantum del contributo per oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f) , c.p.a. ( ex multis: Cass. civ., sez. un., 19 ottobre 1998, n. 10365).
In secundis , vanno rigettate le eccezioni d’inammissibilità per difetto di legittimazione passiva della F.F. Costruzioni s.r.l. a dover prestare alcuna somma, in favore del Comune di Terlizzi, in quanto dalla disamina degli atti intercorsi tra le due società (F.F. Costruzioni s.r.l. ed Edilpuglia s.r.l.), nei limiti in cui sono stati prodotti in giudizio, non emerge alcuna indicazione sulle vicende traslative alle obbligazioni pecuniarie pendenti nei confronti del Comune di Terlizzi. Alcuna parte costituita ha infatti prodotto alcun negozio giuridico intervenuto tra le parti private.
Osserva il Collegio che l’obbligazione per il pagamento sia dei costi di costruzione sia degli oneri di urbanizzazione (possibile anche a rate, come nel caso di specie) costituisce un corrispettivo di diritto pubblico; benché il contratto di cessione dei diritti edilizi de quibus , perfezionato tra le parti, nulla abbia specificato, stando a quanto dedotto dalla F.F. Costruzioni s.r.l., circa le residuali somme da versarsi al Comune, è venuta però ad originarsi una tipica ipotesi di obligatio propter rem .
Una siffatta obbligazione inerisce la cosa o il bene oggetto di negoziazione tra i due costruttori, che si succedano nella pratica edilizia, e quindi segue le vicende traslative inter partes , limitatamente a quanto è esigibile da parte del Comune, a carico della impresa o società edile, che in concreto realizza l’intervento, salvo che non si rintracci una specifica e diversa pattuizione in merito.
Riguardo all’interesse pubblico perseguito dal Comune, ciò che rileva e che il pagamento dei dovuti oneri avvenga perlomeno ad opera del soggetto giuridico, che ha proceduto alla fattiva realizzazione del fabbricato edilizio. Nel caso di specie, F.F. Costruzioni s.r.l. ha costruito, mentre Edilpuglia s.r.l. ha ceduto i diritti edificatori alla prima e cioè ha ceduto quanto dedotto nel titolo edilizio formatosi, sia crediti sia debiti ( ubi commoda, ibi et incommoda ). Dunque, non v’è alcun difetto di legittimazione della F.F. Costruzioni s.r.l.
In tertiis , va precisato che, contrariamente a quanto eccepito sempre dalla F.F. Costruzioni s.r.l., non occorreva alcuna notifica alla Edilpuglia s.r.l., soggetto non controinteressato in senso tecnico, nel procedimento di decreto-ingiuntivo, davanti al giudice amministrativo, in quanto la Edilpuglia s.r.l. non è destinatario di alcun atto o altra pretesa creditoria, da parte del Comune.
Infine, va rilevato che non difettano – come ancora eccepito – neanche i requisiti di cui all’art. 633 c.p.c. (richiamato dall’art. 118 c.p.a.), che richiede l’esistenza di una somma certa, liquida ed esigibile; nel caso di specie, il Comune, sulla base di disposizioni ex lege, in materie di contributo di costruzione e di oneri di urbanizzazione (art. 42 d.P.R. n. 380/2001), ha richiesto – con propri atti di attuazione in via amministrativa – alla F.F. Costruzioni s.r.l. il pagamento delle residuali (e da tempo predeterminate) somme dovute, non ottenendo alcuna soluzione delle stesse.
Peraltro, non è in contestazione il quantum determinato, bensì l’ an , cioè l’imputazione del pagamento a carico della F.F. Costruzioni s.r.l. Ma soggetto obbligato è certamente la società che ha costruito e completato l’intervento edilizio assentito in capo alla stessa. Nel caso di specie, è chiaro che la società, che ha edificato, è la F.F. Costruzioni s.r.l. Dunque, in virtù di quanto fin qui riepilogato, è venuta a formarsi sufficiente prova certa inerente il debito, che va posto ex lege a carico del soggetto giuridico, che ha proceduto alla costruzione. Ragion per cui, l’eccezione è priva di regio.
Ergo , le eccezioni preliminari complessivamente poste dall’opponente vanno respinte.
5.2.- Quanto al merito dell’opposizione, le censure poste ineriscono sia l’infondatezza della pretesa creditoria, per insussistenza di un debito della F.F. Costruzioni s.r.l. nei confronti del Comune di Terlizzi, sia la sussistenza di un credito derivante dalla domanda di risarcimento dei danni, in via assertiva, provocati dall’ente locale, durante l’attività edificatoria. Dalla qual cosa dovrebbe scaturire una compensazione alquanto satisfattiva per entrambe le parti. Invero, il ritardato completamento dei lavori avrebbe provocato una perdita di valore degli appartamenti alienati, secondo prospettazione di parte.
Sul punto, va ribadito quanto già sopra esposto, in replica alle eccezioni dell’opponente al decreto-ingiuntivo, e, in particolare, che la F.F. Costruzioni s.r.l. ha acquistato i diritti volumetrici , derivanti dal permesso di costruire in discussione, dalla Edilpuglia s.r.l., in data 23.12.2019.
Dunque, la F.F. Costruzioni s.r.l. ha acquisito i diritti volumetrici e quindi anche gli oneri connessi, quale obligatio propter rem , dalla EdilGL s.r.l. Le rate successive alla prima si presumono orbene a carico della F.F. Costruzioni s.r.l. e, dagli atti depositati, non si evince il contrario; segnatamente, il contratto intercorso tra le parti non risulta depositato.
Chiarisce il Comune di Terlizzi, nell’ultimo atto depositato, che la Edilpuglia s.r.l., dopo il pagamento del primo versamento, non ha pagato altro, proprio perché aveva ceduto i terreni ed il permesso di costruire in parola alla società F.F. Costruzioni s.r.l. Quest’ultima è quindi divenuta proprietaria del suolo e dei diritti volumetrici, che hanno dato vita alla pratica edilizia n. 36/2019 del 12.8.2019 e ha proceduto alla costruzione dell’intervento assentito e alla successiva alienazione degli immobili.
Di conseguenza, non rilevando diversamente, nei confronti del Comune, è la F.F. Costruzioni s.r.l. a dover completare il pagamento di quanto dovuto, come residuo degli oneri, in quanto ha proceduto alla materiale costruzione del fabbricato.
Ogni altra questione – in verità soltanto adombrata ad colorandam actionem – inerente i rapporti negoziali intercorsi tra le due succitate società, ovverosia involgente latenti controversie tra soggetti privati, esulano dall’oggetto proprio del presente giudizio e non possono rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia.
In merito alla domanda giudiziale risarcitoria, introdotta con ricorso incidentale, la stessa inerisce a paventate illegittimità, da cui sarebbero affetti taluni atti del Comune di Terlizzi, adottati ai tempi della realizzazione del fabbricato, i cui contorni però non sono ben chiaramente delineati, né si ha notizia di impugnative illo tempore proposte, ai fini dell’annullamento degli stessi, né il dedotto presunto minor prezzo di alienazione degli appartamenti può ritenersi causalmente ex se derivante da alcun atto di sospensione adottato dal Comune, in base ai pochi elementi rappresentati nell’odierno giudizio, bensì va ricollegata in generale all’alea di consimili vicende gravante sul costruttore.
In definiva, non sono provati gli elementi tipici dell’azione risarcitoria costituiti dall’illegittimità degli atti, dalla colpa dell’amministrazione, dal nesso causale e dal danno ingiusto procurato.
6.- In conclusione, l’opposizione al decreto-ingiuntivo e la domanda risarcitoria, proposta con ricorso incidentale, vanno respinte.
7.- Le spese del giudizio vanno compensate per la complessità e peculiarità delle questioni poste.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL (sezione terza), definitivamente pronunciando sull’opposizione al decreto-ingiuntivo e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Ieva | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO