Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 25.09.2024 iscritta al n. 326/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
16.01.2025
d a
in persona del l.r.p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo José Mendez del foro di
OGGETTO: Bergamo domiciliatario giusta delega in atti
Altre controversie in
RICORRENTE APPELLANTE
materia di previdenza c o n t r o
Controparte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...]
Floriana Valeria Maria Collerone e Alessandro Mineo
dell'Avvocatura Distrettuale di Brescia, come da procura
CP_1
generale in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 366 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 366/2024 il Tribunale di Bergamo sezione lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dall' nei confronti CP_1
della società ha condannato quest'ultima Parte_1
quale obbligata in solido ex art. 29 d.lgs. n.276/2003 al pagamento della somma di € 13.137,29 per contributi omessi dall'appaltatrice.
Il credito dell' era fondato sull'accertamento ispettivo del CP_1
Parte 24 aprile 2017 nei confronti della società con il quale CP_2
erano state contestate a detta società alcune inadempienze contributive in relazione ai lavoratori addetti all'appalto presso la nel periodo dal 21.06.2012 al 30.01.2014. Controparte_3
Preliminarmente, il Tribunale ha respinto le eccezioni sollevate dalla resistente di carenza di legittimazione dell' di CP_1
decadenza biennale ex art. 29 e di prescrizione del credito contributivo;
quanto a quest'ultima eccezione, ha rilevato che l' CP_1
costituendosi con memoria depositata nel novembre 2017 nel precedente giudizio di opposizione ad avviso di addebito promosso da
Parte nei confronti dell'ente previdenziale, Controparte_4 - 3 -
aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti della committente obbligata in solido (estranea al giudizio) e che il termine di prescrizione era stato ulteriormente interrotto con la diffida ad adempiere comunicata dall' all'appellante il 20 ottobre 2022 e, CP_1
poi, con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nel merito, ha richiamato la motivazione e gli accertamenti svolti nella causa tra l' e la debitrice principale, conclusasi con la CP_1
sentenza n. 724/2018 del Tribunale di Bergamo di accertamento dell'obbligazione contributiva.
Ha quindi accolto il ricorso dell' e condannato la CP_1
convenuta al pagamento della somma sopra indicata, precisando,
quanto all'eccezione del beneficio della preventiva escussione dell'appaltatrice, sollevata dalla resistente, che tale istituto era stato definitivamente eliminato dal D.L. n. 25/2017 conv. con L. n.
49/2017.
Le spese di lite venivano compensate.
ha impugnato la sentenza sulla Controparte_3
base di svariati motivi chiedendone la riforma.
Si è tempestivamente costituito l' che ha domandato il CP_1
rigetto del gravame in quanto infondato.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto è opportuno ricordare che il credito affermato dall' nei confronti dell'appellante si fonda sul verbale unico di CP_1 - 4 -
accertamento e notificazione del 24 aprile 2017 con cui i funzionari
Con dell' di Bergamo a conclusione delle indagini iniziate il 23 ottobre
2013 hanno contestato alla società Immobiliare ALI. il CP_2
compimento nel periodo dal 21.06.2012 al 30.01.2014 di una serie di irregolarità e omissioni contributive in relazione ad alcuni lavoratori,
specificamente indicati nel verbale, impegnati nello svolgimento di attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto posto in essere con la committente Controparte_3
Il verbale veniva notificato anche alla odierna appellante in veste di committente obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.
276/2003.
Come detto, ALI. ha proposto opposizione avanti CP_2
al Tribunale di Bergamo avverso l'avviso di addebito che l' le CP_1
aveva notificato sulla base del verbale e il giudizio si è concluso con sentenza n. 724/2018 con la quale è stata accertata la sussistenza del
Parte debito contributivo di verso l' (v. doc. n. 4 del CP_2 CP_1
fascicolo di primo grado dell'appellante), sentenza passata in giudicato, a quanto consta, in data 10.05.2019 (v. attestazione passaggio in giudicato prodotta in primo grado dall' . CP_1
Con sentenza n. 206/2018 pubb. il 15.11.2018 è stato dichiarato il fallimento della Immobiliare ALI. (v. doc. n. 5 CP_2
del fascicolo di primo grado dell' . CP_1
::::::
Ciò premesso in fatto, con il primo motivo l'appellante impugna il capo della decisione in cui è stata disattesa l'eccezione di - 5 -
carenza di legittimazione ad agire dell' CP_1
Sostiene che l'articolo 29 non prevede la legittimazione dell'ente previdenziale ad agire direttamente nei confronti del committente limitandosi a sancire l'obbligo di ristoro dei lavoratori;
afferma che l'art. 29 è una norma di carattere eccezionale che non può
essere estesa in via analogica all'ente previdenziale e che sarebbe spettato ai lavoratori, se del caso, agire verso il committente per il pagamento di eventuali differenze contributive, cosa che peraltro non avevano fatto.
Il motivo è infondato e va respinto.
La giurisprudenza di legittimità già nel vigore della precedente disciplina relativa all'appalto (art. 4 L. 1369/60) ha affermato la titolarità di un autonomo diritto dell' ad agire nei CP_1
confronti del committente quale obbligato in solido. In particolare,
Cass. sez. lav. n. 996/07, aveva sottolineato la piena autonomia del rapporto previdenziale di cui è titolare l rispetto a quello privato CP_1
fra lavoratori, datori e committenti di questi ultimi, ricordando come l'istituto previdenziale faccia valere, in qualità di soggetto autonomo,
un diritto altrettanto autonomo (per fonte, causa, soggetti e contenuto differente da quello del pur connesso rapporto di lavoro), al punto tale da non essere sottoposto al giudicato intervenuto fra lavoratore e datore di lavoro, e rimanendo legittimato in modo autonomo all'accertamento del proprio credito.
L'indirizzo della Cassazione non è mutato a seguito dell'introduzione del regime di responsabilità solidale di cui all'art. - 6 -
29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 che introduce un'obbligazione di garanzia prevista dalla legge, incentrata sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l'adempimento delle obbligazioni sia retributive che previdenziali, ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti di altro imprenditore il rischio economico di dover rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore;
il rafforzamento della garanzia dei lavoratori è perseguito dalla legge attraverso la specificazione che il committente deve corrispondere non solo i trattamenti retributivi, ma anche i contributi previdenziali ai medesimi correlati.
Posto, dunque, che l'obbligazione contributiva derivante dalla legge è distinta e autonoma da quella retributiva e fa capo all' CP_1
quest'ultimo è senz'altro legittimato ad agire nei confronti del committente quale obbligato in solido per il recupero della contribuzione non versata dall'appaltatore in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto con conseguente rigetto del primo motivo.
::::::
Con il secondo motivo l'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza dell dal diritto di agire CP_1
nei confronti del committente, stante il decorso del termine di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto dall'art. 29.
Sostiene che la decadenza biennale è applicabile anche nei confronti dell'ente previdenziale e rileva che il periodo contestato - 7 -
all'appellante dagli ispettori riguarda specificamente i mesi da gennaio 2013 a gennaio 2014 e che l'accertamento ispettivo è stato completato soltanto il 24 Aprile 2017 sebbene, poi, l' abbia CP_1
comunicato all'appellante la diffida ad adempiere soltanto il 30
settembre 2022 ben oltre il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto.
Anche tale censura è infondata.
L'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte
ritiene che il termine di decadenza di due anni non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente e che l'azione dell' soggiace al solo termine di CP_1
prescrizione (Cass., sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004; Cass., sez. VI-
L, 30 dicembre 2022, n. 38151, e 2 dicembre 2021, n. 37985 Cass.,
sez. lav., 13 marzo 2023, n. 7236).
La Corte di Cassazione, le cui pronunce sono ad oggi univoche, ritiene che il termine in questione vada riferito alla sola azione giudiziale dei lavoratori nei confronti del committente e non possa essere esteso anche agli enti previdenziali, atteso che questi,
titolari di crediti che hanno la propria fonte nella legge e che sono destinati a soddisfare interessi pubblici, non possono essere soggetti ad una decadenza che non sia espressamente stabilita nei loro confronti.
In primo luogo, il testo letterale della norma non prevede disposizioni espresse sulla decadenza dell' dal potere di chiedere CP_1
l'accertamento della pretesa contributiva e, anzi, fa riferimento ai soli - 8 -
trattamenti retributivi e contributivi dei “lavoratori”; posto che la decadenza è una fattispecie di stretta interpretazione, essa opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i terzi come l'ente previdenziale.
In secondo luogo, sempre come affermato dalle recenti sentenze sopra citate, sul piano sistematico va considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo,
posto che, come già detto, la giurisprudenza ha da tempo sostenuto il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale,
per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (cfr., ex multis, Cass. n. 5353/2004, Cass.n.15979/2003, Cass. n. 6673/2003).
L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all , è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva, CP_1
essa ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"); secondo quanto affermato dalla Cassazione in maniera unanime “proprio dalla peculiarità
dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione, di rilevo sistematico, che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo - 9 -
contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto.
Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta
(in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare” (cfr.Cass.18004/2019 cit. in motivazione).
In terzo luogo, la differenza fra l'azione dei lavoratori nei confronti del committente, soggetta al termine di decadenza, e quella degli enti previdenziali, esclusa invece dal medesimo termine, era già
stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della precedente disciplina relativa all'appalto (v. sul punto la già citata
Cass. sez. lav. n. 996/07).
In definitiva, sulla base di quanto esposto la sentenza deve essere confermata anche nel capo in cui ha escluso l'applicabilità nei confronti dell' del termine di decadenza biennale. CP_1
::::::
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per avere rigettato l'eccezione di prescrizione del credito dell' CP_1
Insiste nel ritenere che non può spiegare efficacia interruttiva della prescrizione l'attività processuale svolta dall nel precedente CP_1
giudizio di opposizione all'avviso di addebito promosso dall'appaltatrice al quale era rimasta estranea e richiama l'orientamento della Suprema Corte che più volte ha affermato che la - 10 -
domanda di accertamento negativo del credito in materia previdenziale non sospende la prescrizione del diritto al recupero dei contributi né la interrompe in quanto : a) l'interruzione e la sospensione sono collegate al compimento di atti tipici previsti dalla legge;
2) l'effetto interruttivo della prescrizione è limitato alle parti del giudizio in cui l'atto interruttivo viene compiuto.
Anche tale motivo su reputa infondato e va disatteso per quanto di seguito.
Occorre preliminarmente rammentare che a norma dell'art. 2943, comma 2°, c.c., la prescrizione “è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio” e che, secondo quanto previsto dal successivo art. 2945, comma 2°, c.c., ove l'interruzione sia avvenuta
“mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943,
la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.
Sul tema degli atti idonei a interrompere la prescrizione, va dato atto che la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che,
di regola, un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione,
deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, le quali, benché non richiedano l'uso di formule solenni, debbono essere idonee a manifestare l'inequivocabile volontà
del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (così, tra le più recenti, Cass. nn. 24656 del 2010, 17123 del 2015, 15174 del - 11 -
2018, 18146 del 2020).
E' pur vero, peraltro, che la Suprema Corte nel tempo ha rielaborato la nozione di "domanda proposta nel corso del giudizio",
di cui all'art. 2943, comma 2°, c.c. attribuendo progressivamente analoga efficacia interruttiva permanente a fattispecie connotate dall'attività processuale di resistenza che il creditore abbia compiuto nel giudizio intentatogli dal debitore: così nel giudizio di opposizione a precetto (Cass. n. 7737 del 2007 e 19738 del 2014), nel giudizio di revocazione (Cass. n. 13438 del 2013), nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione (Cass. nn. 5369 del 2019, 1550 del 2018), con riguardo ai quali è stato espressamente affermato che la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 2 c.c. con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c. (con riferimento all'azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo v. Cass. sez. lav. sent. n. 21799 del 2021 e con riferimento all'azione di opposizione a cartella di pagamento v. Cass.
ord. n. 3270 del 2024).
E' stato anche precisato dalla Cassazione che la valenza interruttiva della prescrizione ad un determinato atto è attività
demandata al giudice di merito, che è tenuto a verificare attraverso l'esame del contenuto di quell'atto se in esso siano davvero contenuti quella chiara indicazione del soggetto obbligato e dell'esplicitazione della pretesa che possono dimostrare la inequivocabile volontà del - 12 -
titolare del credito di far valere il proprio diritto verso l'obbligato
(così Cass. n. 5369 del 2019).
Ebbene, dall'esame della comparsa di costituzione depositata dall' nel giudizio di opposizione all'avviso di addebito promosso CP_1
Parte dall'appaltatrice prodotta dall' in primo grado, CP_2 CP_1
si evince che l'ente aveva contestato punto per punto le censure sollevate dall'opponente insistendo per l'accertamento del credito contributivo e che nelle conclusioni aveva domandato il rigetto del ricorso avversario e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme esposte nell'avviso di addebito anche nella diversa misura che fosse risultata dovuta.
Le conclusioni formulate dall' nel predetto giudizio CP_1
manifestano la inequivoca volontà dell'ente di recuperare dalla debitrice principale la contribuzione esposta nell'avviso di addebito emesso sulla base del verbale di accertamento.
Ne deriva che, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, al deposito della memoria di
Parte costituzione dell' nel giudizio contro va CP_1 CP_2
attribuito l'effetto interruttivo della prescrizione.
Ciò appurato, tale effetto si è riverberato anche nei confronti dell'odierna appellante e non rileva in contrario il fatto che la stessa sia rimasta estranea a quel procedimento poiché, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'interruzione della prescrizione è
disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente,
dall'art. 1310, primo comma, c.c., che prevede che l'interruzione della - 13 -
prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali.
Circa l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del terzo condebitore solidale, vale la pena richiamare la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che ritiene che l'effetto interruttivo della prescrizione incide direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale, e cioè
sul diritto del creditore a una data prestazione, operando nei confronti di tutti i condebitori solidali e non solo nei confronti di colui nei cui confronti è stato compiuto l'atto interruttivo;
secondo la Suprema
Corte l'effetto interruttivo coinvolge l'intero rapporto obbligatorio,
senza che sia richiesto che ogni condebitore solidale abbia conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi dell'atto interruttivo incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale (v., da ultimo, i principi affermati sul tema da Cass. SU
13143 del 2022).
Alla luce di tali condivisibili principi, la sentenza è corretta laddove ha ritenuto che l'interruzione della prescrizione derivante dalla costituzione in giudizio dell' nella causa di opposizione CP_1
all'avviso di addebito contro l'appaltatrice abbia prodotto effetto anche nei riguardi dell'odierna appellante.
Applicando tali principi al caso concreto, dalla documentazione in atti risulta quanto segue : - il periodo oggetto del verbale di accertamento notificato all'appellante riguarda le mensilità - 14 -
da gennaio 2013 a gennaio 2014; - il verbale di accertamento risale al
24 aprile 2017; - l' costituendosi con memoria del 25 novembre CP_1
2017 nel giudizio di opposizione all'avviso di addebito promosso da ha interrotto la prescrizione anche nei confronti CP_6
dell'appellante, per quanto detto;
- il 20 ottobre 2022 l' ha CP_1
comunicato all'appellante la diffida ad adempiere;
-infine, in data 3
maggio 2023 ha notificato all'appellante il ricorso di primo grado.
Ne deriva che, stante la pluralità degli atti interruttivi compiuti, il credito dell' nei confronti dell'appellante non risulta CP_1
prescritto.
::::::
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per avere fondato la decisione su elementi di prova desunti dalla causa di opposizione all'avviso di addebito tra l'appaltatrice e l' nella CP_1
quale l'appellante non era stato coinvolto nonostante la legge,
applicabile ratione temporis, prevedesse il litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore;
da ciò, a detta dell'appellante,
deriverebbe l'inefficacia della sentenza n. 724/2018 del Tribunale di
Bergamo nei propri confronti e l'inopponibilità all'appellante delle risultanze probatorie acquisite in detto giudizio.
Tali rilievi sono infondati.
E' vero la decisione sull'opposizione all'avviso di addebito non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio che coinvolge una parte rimasta estranea alla causa precedente;
ciò, tuttavia, non preclude al giudice la possibilità di utilizzare elementi di prova emersi - 15 -
nella causa precedente tra l' e l'appaltatrice secondo l'indirizzo CP_1
della giurisprudenza di legittimità che afferma che il giudice civile ben può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione
è investito, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento (v. tra le altre Cass. ord. n. 25067; Cass. sent. n.
840 del 2015).
Non è quindi censurabile la decisione del giudice di prime cure là dove ha richiamato a fini probatori circostanze di fatto e risultanze istruttorie desumendole dalla sentenza n. 724/2018 anche nell'esercizio dei propri poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c..
Ad ogni buon conto, tutti i rilievi sollevati dall'appellante sotto tale profilo non rivestono una rilevanza decisiva poiché sulla base della documentazione prodotta nel presente giudizio si ritiene che l' abbia dimostrato il proprio credito nei confronti CP_1
dell'appellante, il che comporta il rigetto anche dell'ultimo motivo di gravame, con cui l'appellante reitera tutte le contestazioni sollevate in primo grado sul merito della pretesa contributiva.
In particolare, l'appellante ha contestato : a) che non vi è
riscontro in quale misura i lavoratori inviati dall'appaltatrice abbiano contribuito all'esecuzione dei lavori oggetto di appalto;
b) che non è
noto il criterio con cui gli ispettori hanno effettuato il calcolo dei contributi richiesti e in quale misura siano stati decurtati i crediti non - 16 -
coperti dalla garanzia della solidarietà di cui all'art. 29 D.lgs.
276/2003; c) che il ricalcolo delle differenze contributive basato sull'applicazione di un diverso CCNL avrebbe potuto essere attivato solo dai lavoratori, i quali non riceverebbero alcun vantaggio dall'eventuale pagamento di somme maggiorate da parte del committente;
d) che è illegittimo il disconoscimento dei rimborsi inseriti nelle buste paga dall'appaltatore ed è arbitraria la lordizzazione di tali somme da parte degli ispettori.
Ebbene, dall'esame del verbale di accertamento si evince che gli ispettori hanno verificato che nel periodo oggetto
Parte dell'accertamento la società ha inviato i lavoratori, CP_2
specificamente indicati nell'elenco di cui al punto 7 del verbale, a lavorare all'interno del capannone sito a Bagnatica (BG) della sulla base di un contratto di appalto avente Controparte_3
ad oggetto lavori di assemblaggio di ferro.
Gli ispettori hanno provveduto a sentire i lavoratori, come risulta dai verbali di acquisizione delle dichiarazioni prodotti dall CP_1
in primo grado, i quali hanno confermato di avere sempre lavorato nel
Parte periodo di riferimento alle dipendenze di presso la CP_2
sempre dal verbale, che sul punto fa fede Controparte_3
fino a querela di falso, risulta che l ha acquisito direttamente CP_1
dalla l'elenco dei lavoratori impiegati Controparte_3
nell'appalto (v. doc. n. 7 fascicolo di primo grado dell' . CP_1
La conferma della presenza nel capannone della committente dei lavoratori in relazione ai quali l' ha provveduto al calcolo CP_1 - 17 -
delle differenze contributive è stata data, inoltre, dall'amministratrice
Parte di che, sentita dagli ispettori, ha confermato CP_2
l'esistenza del contratto di appalto con la ditta e ha indicato CP_3
Parte Contr espressamente i nomi di tutti i dipendenti di che hanno lavorato presso la committente coincidenti con quelli risultanti dal verbale (v. doc. n. 8 del fascicolo di primo grado dell' . CP_1
Gli ispettori nel corso dell'accertamento hanno verificato che
Parte la pur avendo indicato nelle lettere di assunzione CP_2
l'applicazione del CCNL Edili Industria, nelle comunicazioni
UNILAV e nel LUL ha calcolato la retribuzione imponibile sulla base del CCNL Commercio/Terziario fino al 9/2013 e del CCNL Laterizi e
Manufatti dal 10/2013 all'1/2014.
Dalle verifiche condotte dai verbalizzanti è risultato che per le mensilità da gennaio a marzo 2013 l'appaltatrice per alcuni lavoratori assunti, indicati nell'elenco 3 del verbale, ha omesso di effettuare le denunce dell'imponibile previdenziale e delle giornate retribuite e che per la mensilità di gennaio 2014 la società ha trasmesso il flusso Uniemens per i lavoratori indicati nell'elenco di cui al punto 4 del verbale relativamente alla posizione assicurativa di
Lecco, nonostante essi fossero presenti nel LUL relativo alla matricola di Bergamo della società.
Dall'esame del LUL, da quanto risulta dal verbale unico che anche su tale punto fa fede fino a querela di falso, gli ispettori hanno riscontrato l'inserimento in busta paga di somme a titolo “rimborso spese” calcolate al netto, in relazione alle quale la società appaltatrice, - 18 -
nonostante le ripetute richieste dei funzionari, non ha mai fornito alcun riscontro documentale giustificativo degli esborsi.
Va dato atto, oltretutto, che i lavoratori sentiti dai verbalizzanti, per come si evince dalle dichiarazioni prodotte dall' hanno negato di avere effettuato trasferte e di avere ricevuto CP_1
rimborsi di spese da Controparte_6
Sulla base degli elementi acquisiti, sopra sintetizzati, gli ispettori hanno quindi provveduto al calcolo delle differenze contributive.
Su tale punto dal verbale risulta che : -è stato effettuato il confronto tra le retribuzioni imponibili previdenziali denunciate all e registrate sul LUL, calcolate con riferimento al CCNL CP_1
Commercio Terziario e CCNL Laterizi Manufatti, e quelli spettanti in forza del CCNL Edili Industria indicato nelle lettere di assunzione,
migliorativo rispetto agli altri CCNL e che, quindi, è stata calcolata la differenza di contribuzione dovuta sulla base dell'inquadramento dei lavoratori, tutti pacificamente operai addetti alla lavorazione del ferro e posa di opere di reti elettrosaldate (v. contratto di appalto in atti),
nel livello retributivo 1° del CCNL Edili Industria;
-in relazione alle mensilità per le quali era stata riscontrata una scopertura contributiva nonostante i lavoratori risultassero registrati sul LUL, gli ispettori hanno calcolato la contribuzione applicando la retribuzione minima imponibile prevista dalla contrattazione collettiva;
-in relazione alle somme non assoggettate a contribuzione né a tassazione corrisposte dall'appaltatrice a titolo di rimborso spese, risultate prive di - 19 -
documentazione a supporto e, quindi, correttamente ritenute dagli ispettori di natura retributiva, le stesse sono state considerate ai fini della determinazione della retribuzione imponibile e assoggettate a tassazione e contribuzione.
Traendo le conclusioni, sulla base dei dati acquisiti nell'accertamento è corretto affermare che l' ha dato piena prova CP_1
sia della esistenza che della modalità di calcolo del credito contributivo e la sentenza, quindi, non è censurabile neppure sotto tale profilo.
::::::
Rimane da esaminare, a questo punto, l'ulteriore motivo di gravame con cui l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'azione dell' improcedibile per violazione del CP_1
beneficio di preventiva escussione previsto dalla disciplina vigente
ratione temporis, non avendo l' provveduto ad escutere CP_1
preventivamente il fallimento dell'appaltatrice Controparte_6
Anche detto motivo deve essere respinto, seppure con diversa motivazione.
Va rammentato che la previsione sul beneficio della preventiva escussione previsto dall'art. 29 (terzo e quarto periodo)
d.lgs. 276/2003 è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito, con modificazioni nella legge 20 aprile 2017, n. 49.
Va dato atto, altresì, che con riguardo all'operatività del beneficio di escussione la Suprema Corte ha affermato che “Nella - 20 -
successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di
solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un
beneficio di escussione), in caso di appalto di opere o di servizi, la
responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con
l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, secondo comma 276/2003, si
applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente
al momento di assunzione dell'obbligazione, e quindi di insorgenza
del credito del lavoratore" (v. Cass. n. 4237/2019) con la specificazione che il momento di insorgenza del credito va individuato con quello dell'esecuzione della prestazione lavorativa che costituisce il fatto generatore dell'obbligo contributivo (v. tra le altre Cass. Sez. L. n. 34982 del 2021).
Sulla scorta di detti principi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità, siccome il credito dell' è sorto CP_1
all'epoca dello svolgimento dell'appalto nel 2013-2014 nella vigenza dell'art. 29 nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal citato decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, l'operatività del
beneficium excussionis non può essere esclusa, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza.
Tuttavia, come più volte affermato dalla Suprema Corte (v.
v., tra le altre, Cass. n. 4237/2019), il beneficio di escussione opera quale mera modalità di realizzazione della garanzia per il creditore della solidarietà esclusivamente in fase esecutiva e non in sede di cognizione.
Ne deriva che la previa escussione del patrimonio - 21 -
dell'obbligata principale (che, peraltro, al momento dell'instaurazione del presente giudizio era già sottoposta a procedura concorsuale da anni), non costituisce una condizione di procedibilità dell'azione esercitata dall' in questa sede;
giova ribadire che con il ricorso di CP_1
primo grado l' ha promosso un giudizio di cognizione ordinaria, CP_1
finalizzato all'accertamento del preteso credito e al conseguimento di un titolo giudiziale anche nei confronti della committente obbligata in solido.
Tanto si reputa sufficiente al rigetto anche di tale motivo.
***
In definitiva, non vi è spazio per riformare la sentenza con conseguente rigetto del gravame.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in motivazione, seguono la soccombenza.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQM
1) respinge l'appello avverso la sentenza n. 366/2024 del
Tribunale di Bergamo sezione lavoro;
2) condanna l'appellante a pagare in favore dell' le spese CP_1
del grado nella misura di € 1.800,00 oltre accessori di legge.
Brescia, 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi) - 22 -
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)