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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 24/02/2026, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3232/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15526/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500010233000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220037014647000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3417/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – NE (AdER), NE
DI impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010233000, notificata il 03.09.2025, limitatamente alla pretesa recata dalla cartella di pagamento n.
07120220037014647000, dell'importo di € 2.044,63, per il mancato pagamento dell'IMU relativa all'anno di imposta 2013 in favore del Comune di Sessa Aurunca.
Il ricorrente eccepiva: 1) la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la mancata indicazione degli immobili sui quali l'AdER intende iscrivere l'ipoteca; 2) l'omessa notifica della cartella di pagamento prodromica, asseritamente notificata il 13.04.2022; 3) l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di riscossione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate - NE, contestando integralmente le avverse pretese. In via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze attinenti al merito della pretesa tributaria, non essendo stato evocato in giudizio l'ente impositore. Nel merito, evidenziava la legittimità della comunicazione preventiva, precisando che non sussiste un obbligo di indicare i beni immobili in detta fase;
produceva prova documentale attestante la regolare notifica della cartella impugnata;
contestava, infine, l'eccezione di prescrizione, invocando in ogni caso l'assenza del decorso temporale utile a maturarla e richiamando i periodi di sospensione Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza fissata la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione formulata dal ricorrente relativa alla pretesa nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione degli immobili da sottoporre a vincolo. Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'avviso di cui all'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 assolve alla funzione di instaurare un contraddittorio preventivo, consentendo al contribuente di presentare osservazioni o regolarizzare la propria posizione debitoria. Trattandosi di un atto di preavviso e non del provvedimento di iscrizione vera e propria, non sussiste ad origine l'obbligo formale di indicare specificamente i beni immobili nel corpo della comunicazione, posto che l'individuazione catastale dei cespiti rileva nella successiva ed eventuale fase di costituzione materiale del vincolo presso i Registri Immobiliari. L'atto impugnato presenta, pertanto, tutti i requisiti imposti dalla legge.
In secondo luogo, risulta infondato il motivo inerente l'asserita omessa notifica della cartella di pagamento n. 07120220037014647000. A fronte della contestazione mossa dal contribuente, parte resistente ha tempestivamente ed esaustivamente assolto al proprio onere probatorio, depositando in atti la documentazione relativa alla relata di notifica dell'atto presupposto. Le produzioni documentali offerte dall'AdER forniscono piena prova della regolarità dell'iter notificatorio, perfezionatosi in data 13.04.2022. Di contro, parte ricorrente si è limitata ad una negazione generica, inidonea a inficiare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta da AdeR, il cui disconoscimento deve essere chiaro e specifico. Ne consegue la rituale e definitiva cristallizzazione della pretesa tributaria contenuta nella cartella.
Infine, risulta palesemente priva di pregio, in fatto prima ancora che in diritto, l'eccezione di prescrizione.
Parte ricorrente sostiene l'intervenuta prescrizione del tributo preteso (IMU) invocando il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.. Ebbene, senza necessità di addentrarsi nella complessa questione
(sollevata peraltro da AdeR) circa la natura decennale o quinquennale del termine, è sufficiente rilevare un'insanabile contraddizione logico-fattuale nell'argomentazione attorea. Come testualmente allegato dallo stesso ricorrente, la cartella di pagamento prodromica risulta notificata in data 13.04.2022, mentre l'atto interruttivo impugnato (la comunicazione preventiva) è stato notificato in data 03.09.2025. È palese l'errore di calcolo operato dal contribuente: tra il mese di aprile del 2022 e il mese di settembre del 2025 sono intercorsi appena tre anni e cinque mesi. Pertanto, essendovi stata la corretta sequenza di atti interruttivi, non si è in alcun modo compiuto nemmeno il più breve termine di prescrizione quinquennale eccepito dal ricorrente.
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate equitativamente in dispositivo, tenuto conto del modesto valore della controversia (€ 2.044,63), nonché dell'assenza di complesse questioni di fatto o di diritto e dell'immediata evidenza documentale che ha portato alla reiezione dei motivi di opposizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - NE delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida equitativamente nell'importo complessivo di
€ 300,00 (trecento/00), oltre rimborsi forfettari e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15526/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500010233000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220037014647000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3417/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – NE (AdER), NE
DI impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010233000, notificata il 03.09.2025, limitatamente alla pretesa recata dalla cartella di pagamento n.
07120220037014647000, dell'importo di € 2.044,63, per il mancato pagamento dell'IMU relativa all'anno di imposta 2013 in favore del Comune di Sessa Aurunca.
Il ricorrente eccepiva: 1) la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la mancata indicazione degli immobili sui quali l'AdER intende iscrivere l'ipoteca; 2) l'omessa notifica della cartella di pagamento prodromica, asseritamente notificata il 13.04.2022; 3) l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di riscossione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate - NE, contestando integralmente le avverse pretese. In via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze attinenti al merito della pretesa tributaria, non essendo stato evocato in giudizio l'ente impositore. Nel merito, evidenziava la legittimità della comunicazione preventiva, precisando che non sussiste un obbligo di indicare i beni immobili in detta fase;
produceva prova documentale attestante la regolare notifica della cartella impugnata;
contestava, infine, l'eccezione di prescrizione, invocando in ogni caso l'assenza del decorso temporale utile a maturarla e richiamando i periodi di sospensione Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'udienza fissata la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione formulata dal ricorrente relativa alla pretesa nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione degli immobili da sottoporre a vincolo. Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'avviso di cui all'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 assolve alla funzione di instaurare un contraddittorio preventivo, consentendo al contribuente di presentare osservazioni o regolarizzare la propria posizione debitoria. Trattandosi di un atto di preavviso e non del provvedimento di iscrizione vera e propria, non sussiste ad origine l'obbligo formale di indicare specificamente i beni immobili nel corpo della comunicazione, posto che l'individuazione catastale dei cespiti rileva nella successiva ed eventuale fase di costituzione materiale del vincolo presso i Registri Immobiliari. L'atto impugnato presenta, pertanto, tutti i requisiti imposti dalla legge.
In secondo luogo, risulta infondato il motivo inerente l'asserita omessa notifica della cartella di pagamento n. 07120220037014647000. A fronte della contestazione mossa dal contribuente, parte resistente ha tempestivamente ed esaustivamente assolto al proprio onere probatorio, depositando in atti la documentazione relativa alla relata di notifica dell'atto presupposto. Le produzioni documentali offerte dall'AdER forniscono piena prova della regolarità dell'iter notificatorio, perfezionatosi in data 13.04.2022. Di contro, parte ricorrente si è limitata ad una negazione generica, inidonea a inficiare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta da AdeR, il cui disconoscimento deve essere chiaro e specifico. Ne consegue la rituale e definitiva cristallizzazione della pretesa tributaria contenuta nella cartella.
Infine, risulta palesemente priva di pregio, in fatto prima ancora che in diritto, l'eccezione di prescrizione.
Parte ricorrente sostiene l'intervenuta prescrizione del tributo preteso (IMU) invocando il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.. Ebbene, senza necessità di addentrarsi nella complessa questione
(sollevata peraltro da AdeR) circa la natura decennale o quinquennale del termine, è sufficiente rilevare un'insanabile contraddizione logico-fattuale nell'argomentazione attorea. Come testualmente allegato dallo stesso ricorrente, la cartella di pagamento prodromica risulta notificata in data 13.04.2022, mentre l'atto interruttivo impugnato (la comunicazione preventiva) è stato notificato in data 03.09.2025. È palese l'errore di calcolo operato dal contribuente: tra il mese di aprile del 2022 e il mese di settembre del 2025 sono intercorsi appena tre anni e cinque mesi. Pertanto, essendovi stata la corretta sequenza di atti interruttivi, non si è in alcun modo compiuto nemmeno il più breve termine di prescrizione quinquennale eccepito dal ricorrente.
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate equitativamente in dispositivo, tenuto conto del modesto valore della controversia (€ 2.044,63), nonché dell'assenza di complesse questioni di fatto o di diritto e dell'immediata evidenza documentale che ha portato alla reiezione dei motivi di opposizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - NE delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida equitativamente nell'importo complessivo di
€ 300,00 (trecento/00), oltre rimborsi forfettari e accessori di legge se dovuti.