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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2929/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
E , quali eredi di elettivamente Parte_1 Parte_2 Persona_1
domiciliati in Cosenza, alla Piazza I Maggio n. 18, presso lo studio dell'Avv. Peppino
Russo che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Livia Di Cola - ricorrenti
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) in via principale Voglia l'Ill.mo Giudice adito
ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, di rivalutare, a Controparte_1
modifica e correzione modifica e correzione del decreto di ricostruzione della carriera del
06/10/2016, prot. N. 2589, emesso a firma del Dirigente Scolastico del IO “G. Coppa”
di ZZ (CS), l'intero servizio pre-ruolo prestato dalla sig.ra , con Pt_3 Persona_1
riconoscimento, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, di ulteriori anni 2 mesi 2 giorni
1 9; 2) Accertare e dichiarare che il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, avrebbe dovuto inquadrare la sig.ra , alla data del 01/09/2014, Persona_1
nella fascia stipendiale 9-14, con anzianità residua (da utilizzare per il raggiungimento
della fascia stipendiale successiva) di mesi 7 giorni 16, avendo già completato in data
04/11/2010 il periodo di lavoro rientrante nella fascia stipendiale 3-8; 3) accertare e
dichiarare il diritto dei sig.ri nato a [...] il [...], residente in [...]
ZZ (CS) alla via Ina Casa n. 5, codice fiscale , e della sig.ra C.F._1
, nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_2
codice fiscale , nella loro qualità di eredi della sig.ra C.F._2 [...]
nata a [...] il [...], codice fiscale Per_1 C.F._3
deceduta in data 09/01/2022, a percepire le differenze retributive spettanti alla lavoratrice
intercorrenti tra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 dal Persona_1
14/02/2019 (giorno di ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base del servizio
effettivamente svolto) al 31/10/2020 (data di ultimazione della fascia stipendiale 9-14 e di
ingresso alla fascia stipendiale 15-20 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione
della carriera); 4) condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, a pagare agli odierni ricorrenti le corrispondenti differenze retributive pari ad €
1.878,78, come da conteggio allegato al presente ricorso che ne costituisce parte
integrante, ovvero la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di
compensi professionali, spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da
distrarsi in favore dei costituiti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e
per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute
e/o prescritte le pretese economiche ivi formulate, ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c., 2 limitando l'eventuale riconoscimento dei correlati diritti economici agli ultimi cinque
anni, secondo quanto il giudice riterrà di giustizia tenendo conto del divieto di cumulo
indicato nella presente memoria;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di
giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. C.p.c., poiché
l'Amministrazione resistente si è difesa con propri dipendenti …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno agito in giudizio, quali eredi di assumendo che la Sig.ra Persona_1
Per_ era stata assunta presso il resistente con contratto a tempo indeterminato CP_1
con decorrenza 1.9.2014 e qualifica di collaboratrice scolastica;
che, prima dell'assunzione, aveva lavorato alle dipendenze del convenuto con contratti a CP_1
tempo determinato dall'a.s. 2000/2001 all'anno scolastico 2013/2014; che, con decreto n.
prot. 2589 del 6.10.2016, il dirigente scolastico dell'Istituto “G. Coppa” di ZZ aveva riconosciuto l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio;
che, per l'aspetto indicato, si configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la
Direttiva 99/70/CE, non essendo sussistenti ragioni oggettive per la diversità di trattamento;
che doveva trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal
CCNL del 4.8.2011; che conseguentemente, previa disapplicazione della disciplina nazionale incompatibile con la Direttiva, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le conseguenti differenze retributive. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 569 D. Lgs. 297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo
3 determinato, dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma
3, DPR 399/1988; che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Facendo seguito a precedenti analoghi, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
Secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez.
Lav. nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp.
att. c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918,
19270 del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta
sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha
affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci
qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei
lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere
fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto
dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario,
4 qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Persona_2
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in
modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5
del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego
riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale
principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del
lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la
conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo
determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015,
in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine
non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed
astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la
distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, punto 57 e con Persona_3
riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) …”
(così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così la
Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel
senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di
5 servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità
pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al
momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima
autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di
stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata
da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice
fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base
a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione
oggettiva di tal genere”.
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE
n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale
riconoscimento, all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità
maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale
ricostituzione di carriera, come quella riservata ai funzionari che hanno superato un
concorso. In tale contesto, va rammentato che il diritto dell'Unione non impone agli Stati
membri di trattare in modo identico i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un
concorso generale e quelli assunti in base ai titoli, sulla base dell'esperienza professionale
da essi maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, dato che tale
disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di tenere conto delle qualifiche
richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di ruolo devono
assumere la responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla
6 rovescia nei confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre
2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”. Per_4
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
Va infine osservato che i principi indicati trovano applicazione anche nel caso in esame
(cfr. Cass. Sez. Lav. 2924/2020: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al
riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo
prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici
ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini
economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della
richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con
la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli
dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”).
Su tali premesse, deve dichiararsi il diritto della Sig.ra al riconoscimento, Persona_1
ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del CP_1
precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato
(dovendosi anche considerare l'assenza di contestazioni specifiche da parte del CP_1
resistente), senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Tale principio deve valere anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena
7 comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione (cfr. ancora Cass. Sez.
Lav. 2924/2020 sopra citata: “viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in
godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva
ai soli assunti a tempo indeterminato”).
Deve dunque applicarsi anche per la posizione della Sig.ra la norma Persona_1
contrattuale che salvaguardia il maggior valore stipendiale in godimento ad personam,
fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010.
Consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive, da CP_1
quantificarsi in €. 1.878,78, come da richiesta di parte ricorrente, attesa la mancanza di contestazioni specifiche su tale quantificazione da parte del resistente (come CP_1
necessario. Cfr. Cass. Sez. Lav. 10116/2015), con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare la serialità del tipo di contenzioso,
sicché le stesse si compensano per la posizione del Controparte_1
nella misura della metà, condanna del convenuto al pagamento della restante CP_1
metà delle spese di lite, liquidata come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
8 accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto,
dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, Persona_1
del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato, con conseguente progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 4.8.2011, nei termini indicati in motivazione;
condanna il resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di €. CP_1
1.878,78, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti del convenuto CP_1
nella misura della metà, con condanna del al Controparte_1
pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 10.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2929/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
E , quali eredi di elettivamente Parte_1 Parte_2 Persona_1
domiciliati in Cosenza, alla Piazza I Maggio n. 18, presso lo studio dell'Avv. Peppino
Russo che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Livia Di Cola - ricorrenti
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) in via principale Voglia l'Ill.mo Giudice adito
ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, di rivalutare, a Controparte_1
modifica e correzione modifica e correzione del decreto di ricostruzione della carriera del
06/10/2016, prot. N. 2589, emesso a firma del Dirigente Scolastico del IO “G. Coppa”
di ZZ (CS), l'intero servizio pre-ruolo prestato dalla sig.ra , con Pt_3 Persona_1
riconoscimento, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, di ulteriori anni 2 mesi 2 giorni
1 9; 2) Accertare e dichiarare che il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, avrebbe dovuto inquadrare la sig.ra , alla data del 01/09/2014, Persona_1
nella fascia stipendiale 9-14, con anzianità residua (da utilizzare per il raggiungimento
della fascia stipendiale successiva) di mesi 7 giorni 16, avendo già completato in data
04/11/2010 il periodo di lavoro rientrante nella fascia stipendiale 3-8; 3) accertare e
dichiarare il diritto dei sig.ri nato a [...] il [...], residente in [...]
ZZ (CS) alla via Ina Casa n. 5, codice fiscale , e della sig.ra C.F._1
, nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_2
codice fiscale , nella loro qualità di eredi della sig.ra C.F._2 [...]
nata a [...] il [...], codice fiscale Per_1 C.F._3
deceduta in data 09/01/2022, a percepire le differenze retributive spettanti alla lavoratrice
intercorrenti tra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 dal Persona_1
14/02/2019 (giorno di ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base del servizio
effettivamente svolto) al 31/10/2020 (data di ultimazione della fascia stipendiale 9-14 e di
ingresso alla fascia stipendiale 15-20 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione
della carriera); 4) condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, a pagare agli odierni ricorrenti le corrispondenti differenze retributive pari ad €
1.878,78, come da conteggio allegato al presente ricorso che ne costituisce parte
integrante, ovvero la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di
compensi professionali, spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da
distrarsi in favore dei costituiti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e
per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute
e/o prescritte le pretese economiche ivi formulate, ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c., 2 limitando l'eventuale riconoscimento dei correlati diritti economici agli ultimi cinque
anni, secondo quanto il giudice riterrà di giustizia tenendo conto del divieto di cumulo
indicato nella presente memoria;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di
giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. Att. C.p.c., poiché
l'Amministrazione resistente si è difesa con propri dipendenti …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno agito in giudizio, quali eredi di assumendo che la Sig.ra Persona_1
Per_ era stata assunta presso il resistente con contratto a tempo indeterminato CP_1
con decorrenza 1.9.2014 e qualifica di collaboratrice scolastica;
che, prima dell'assunzione, aveva lavorato alle dipendenze del convenuto con contratti a CP_1
tempo determinato dall'a.s. 2000/2001 all'anno scolastico 2013/2014; che, con decreto n.
prot. 2589 del 6.10.2016, il dirigente scolastico dell'Istituto “G. Coppa” di ZZ aveva riconosciuto l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio;
che, per l'aspetto indicato, si configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la
Direttiva 99/70/CE, non essendo sussistenti ragioni oggettive per la diversità di trattamento;
che doveva trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal
CCNL del 4.8.2011; che conseguentemente, previa disapplicazione della disciplina nazionale incompatibile con la Direttiva, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le conseguenti differenze retributive. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 569 D. Lgs. 297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo
3 determinato, dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma
3, DPR 399/1988; che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Facendo seguito a precedenti analoghi, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
Secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez.
Lav. nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp.
att. c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918,
19270 del 2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta
sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha
affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci
qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei
lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere
fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto
dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario,
4 qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Persona_2
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in
modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5
del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego
riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale
principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del
lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la
conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo
determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015,
in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine
non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed
astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la
distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, punto 57 e con Persona_3
riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) …”
(così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così la
Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel
senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di
5 servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità
pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al
momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima
autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di
stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata
da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice
fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base
a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione
oggettiva di tal genere”.
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE
n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale
riconoscimento, all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità
maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale
ricostituzione di carriera, come quella riservata ai funzionari che hanno superato un
concorso. In tale contesto, va rammentato che il diritto dell'Unione non impone agli Stati
membri di trattare in modo identico i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un
concorso generale e quelli assunti in base ai titoli, sulla base dell'esperienza professionale
da essi maturata in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, dato che tale
disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di tenere conto delle qualifiche
richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di ruolo devono
assumere la responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla
6 rovescia nei confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre
2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”. Per_4
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
Va infine osservato che i principi indicati trovano applicazione anche nel caso in esame
(cfr. Cass. Sez. Lav. 2924/2020: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al
riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo
prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici
ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini
economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della
richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con
la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli
dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”).
Su tali premesse, deve dichiararsi il diritto della Sig.ra al riconoscimento, Persona_1
ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del CP_1
precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato
(dovendosi anche considerare l'assenza di contestazioni specifiche da parte del CP_1
resistente), senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Tale principio deve valere anche in riferimento alla rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui al CCNL 4.8.2011, come affermato dalla parte ricorrente, attesa la piena
7 comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'Amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione (cfr. ancora Cass. Sez.
Lav. 2924/2020 sopra citata: “viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in
godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva
ai soli assunti a tempo indeterminato”).
Deve dunque applicarsi anche per la posizione della Sig.ra la norma Persona_1
contrattuale che salvaguardia il maggior valore stipendiale in godimento ad personam,
fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, con disapplicazione della limitazione solo per il personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.9.2010.
Consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive, da CP_1
quantificarsi in €. 1.878,78, come da richiesta di parte ricorrente, attesa la mancanza di contestazioni specifiche su tale quantificazione da parte del resistente (come CP_1
necessario. Cfr. Cass. Sez. Lav. 10116/2015), con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare la serialità del tipo di contenzioso,
sicché le stesse si compensano per la posizione del Controparte_1
nella misura della metà, condanna del convenuto al pagamento della restante CP_1
metà delle spese di lite, liquidata come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
8 accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto,
dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, Persona_1
del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato, con conseguente progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 4.8.2011, nei termini indicati in motivazione;
condanna il resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di €. CP_1
1.878,78, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti del convenuto CP_1
nella misura della metà, con condanna del al Controparte_1
pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 10.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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