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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 985/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 985/2024 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Calcinato Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Domenico Bicelli, che, insieme all'Avv. Monica Tortella, la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 4.10.2024)
Per parte ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandone vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
- disporre a carico del Sig. l'assolvimento dell'obbligo di contributo al Pt_1
mantenimento della Sig.ra mediante pagamento integrale delle rate residue del CP_1
mutuo insistente sulla casa familiare sino alla sua integrale estinzione, con rinuncia a pretendere qualunque indennizzo per l'utilizzo esclusivo di tale immobile da parte della comproprietaria;
- stabilire, a carico di entrambe le parti, la contribuzione al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla casa familiare;
- imputare a carico della Sig.ra la totalità delle spese ordinarie e bollette delle CP_1
utenze domestiche.
Con vittoria di spese legali, oltre IVA e CPA come per legge”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.1.2024 deduceva di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario con a Vermiglio (TN) il 7.10.1991, trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1991, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale era nato, il 22.5.1993, il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che la casa familiare, in Per_1
comproprietà fra i coniugi nella misura di ½ ciascuno, era sita a Manerba del Garda (BS), in via della Selva n. 28 C, e risultava gravata da un mutuo la cui rata mensile era pari ad €
669,00 circa.
Il ricorrente aggiungeva che la moglie, casalinga, viveva con il figlio, occupato lavorativamente, nella casa coniugale, e rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data 3.7.2024, alla quale la resistente non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia, in via temporanea ed urgente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva dichiarato lo scioglimento della comunione, con presa d'atto dell'impegno del ricorrente a contribuire al mantenimento della moglie mediante il pagamento integrale delle rate residue del mutuo insistente sulla casa familiare, da lei occupata in via esclusiva pur essendo l'immobile in comproprietà fra i coniugi, sino alla sua integrale estinzione, nonché della rinuncia del ricorrente a pretendere qualunque indennizzo per l'utilizzo utilizzo esclusivo di tale immobile da parte della
CP_1
Dopo un'istruttoria esclusivamente documentale, all'udienza del 4.10.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il
Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate quantomeno dal mese di luglio 2024, ossia da quando è stata celebrata la prima udienza dinanzi al Giudice delegato alla quale la resistente non è nemmeno comparsa, sede che ha confermato l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sugli ulteriori provvedimenti
Il Collegio si limita a prendere atto dell'impegno del ricorrente a contribuire al mantenimento della moglie casalinga mediante pagamento integrale delle rate residue del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (negozio rispetto al quale il ricorrente è mutuatario e la resistente è terza datrice di ipoteca) sino alla sua integrale estinzione, e rinuncia a pretendere qualunque indennizzo per l'utilizzo esclusivo di tale immobile da parte della comproprietaria, che non ha un titolo diverso da quello dominicale (che avrebbe anche il ricorrente) per occupare il bene, non essendo possibile una sua assegnazione ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. in assenza di fili minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. In assenza di domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge debole (unico soggetto legittimato attivo, rimasto contumace nel presente giudizio), infatti, il Tribunale non può pronunciarsi al riguardo.
Per legge, quindi, le spese straordinarie relative alla casa familiare, in comproprietà fra i coniugi nella misura di ½ ciascuno, graveranno su entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, mentre le spese ordinarie e quelle relative alle utenze domestiche graveranno sui soggetti che occupano l'immobile, ossia sulla resistente e sul figlio. 3) Sulle spese processuali
Appare opportuno dichiarare irripetibili le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., in quanto il provvedimento definitorio consiste in una pronuncia necessaria sullo status separativo e di recepimento di condizioni sulle quali il Tribunale non avrebbe potuto statuire per assenza della relativa domanda da parte del soggetto legittimato a proporla o perché derivanti automaticamente dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) PRENDE ATTO dell'impegno del ricorrente a contribuire al mantenimento della moglie mediante pagamento integrale delle rate residue del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare sino alla sua integrale estinzione, e rinuncia a pretendere qualunque indennizzo per l'utilizzo esclusivo di tale immobile da parte della comproprietaria;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 3.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 985/2024 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Calcinato Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Domenico Bicelli, che, insieme all'Avv. Monica Tortella, la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 4.10.2024)
Per parte ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandone vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
- disporre a carico del Sig. l'assolvimento dell'obbligo di contributo al Pt_1
mantenimento della Sig.ra mediante pagamento integrale delle rate residue del CP_1
mutuo insistente sulla casa familiare sino alla sua integrale estinzione, con rinuncia a pretendere qualunque indennizzo per l'utilizzo esclusivo di tale immobile da parte della comproprietaria;
- stabilire, a carico di entrambe le parti, la contribuzione al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla casa familiare;
- imputare a carico della Sig.ra la totalità delle spese ordinarie e bollette delle CP_1
utenze domestiche.
Con vittoria di spese legali, oltre IVA e CPA come per legge”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.1.2024 deduceva di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario con a Vermiglio (TN) il 7.10.1991, trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, parte II, serie A, anno 1991, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale era nato, il 22.5.1993, il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che la casa familiare, in Per_1
comproprietà fra i coniugi nella misura di ½ ciascuno, era sita a Manerba del Garda (BS), in via della Selva n. 28 C, e risultava gravata da un mutuo la cui rata mensile era pari ad €
669,00 circa.
Il ricorrente aggiungeva che la moglie, casalinga, viveva con il figlio, occupato lavorativamente, nella casa coniugale, e rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data 3.7.2024, alla quale la resistente non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia, in via temporanea ed urgente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva dichiarato lo scioglimento della comunione, con presa d'atto dell'impegno del ricorrente a contribuire al mantenimento della moglie mediante il pagamento integrale delle rate residue del mutuo insistente sulla casa familiare, da lei occupata in via esclusiva pur essendo l'immobile in comproprietà fra i coniugi, sino alla sua integrale estinzione, nonché della rinuncia del ricorrente a pretendere qualunque indennizzo per l'utilizzo utilizzo esclusivo di tale immobile da parte della
CP_1
Dopo un'istruttoria esclusivamente documentale, all'udienza del 4.10.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il
Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate quantomeno dal mese di luglio 2024, ossia da quando è stata celebrata la prima udienza dinanzi al Giudice delegato alla quale la resistente non è nemmeno comparsa, sede che ha confermato l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sugli ulteriori provvedimenti
Il Collegio si limita a prendere atto dell'impegno del ricorrente a contribuire al mantenimento della moglie casalinga mediante pagamento integrale delle rate residue del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (negozio rispetto al quale il ricorrente è mutuatario e la resistente è terza datrice di ipoteca) sino alla sua integrale estinzione, e rinuncia a pretendere qualunque indennizzo per l'utilizzo esclusivo di tale immobile da parte della comproprietaria, che non ha un titolo diverso da quello dominicale (che avrebbe anche il ricorrente) per occupare il bene, non essendo possibile una sua assegnazione ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. in assenza di fili minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. In assenza di domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge debole (unico soggetto legittimato attivo, rimasto contumace nel presente giudizio), infatti, il Tribunale non può pronunciarsi al riguardo.
Per legge, quindi, le spese straordinarie relative alla casa familiare, in comproprietà fra i coniugi nella misura di ½ ciascuno, graveranno su entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, mentre le spese ordinarie e quelle relative alle utenze domestiche graveranno sui soggetti che occupano l'immobile, ossia sulla resistente e sul figlio. 3) Sulle spese processuali
Appare opportuno dichiarare irripetibili le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., in quanto il provvedimento definitorio consiste in una pronuncia necessaria sullo status separativo e di recepimento di condizioni sulle quali il Tribunale non avrebbe potuto statuire per assenza della relativa domanda da parte del soggetto legittimato a proporla o perché derivanti automaticamente dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) PRENDE ATTO dell'impegno del ricorrente a contribuire al mantenimento della moglie mediante pagamento integrale delle rate residue del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare sino alla sua integrale estinzione, e rinuncia a pretendere qualunque indennizzo per l'utilizzo esclusivo di tale immobile da parte della comproprietaria;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 3.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri