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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4401/2024 promossa da:
C.F. residente a [...], Parte_1 C.F._1
C.F. , residente a [...] C.F._2
Smeralda n. 7, entrambe elettivamente domiciliate a Lissone, Via Carducci n. 13 presso lo studio dell'Avv. Patrizia
Colombo che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Nei confronti di residente a [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza
CONCLUSIONI
Le ricorrenti hanno concluso all'udienza del giorno 19 dicembre 2024 come da ricorso introduttivo.
Conclusioni per le ricorrenti:
Che il Tribunale di Monza, ai sensi dell'art 720 c.p.c. e previo ogni più opportuno accertamento, voglia pronunciare la revoca della sentenza nn. 490/2011, pubblicata in data 30/6/2011, rubricata
R.G. n. 4044/2010 inabilitazione, dichiarata nei confronti del Signor CP_1 conseguentemente, disporre la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare del Tribunale di Monza,
Dott.ssa Anna E. Vigorelli, quale Giudice Tutelare nel procedimento R.G. 5260/2021, ai sensi degli artt 406 e/o 429 c.c. comma 3° per il compimento dei necessari atti funzionali alla nomina di un amministratore di sostegno temporaneo per un periodi di tre anni, prorogabile se del caso secondo la legge, che possa compiere gli atti generalmente riferibili a tale figura senza necessità di autorizzazione del G.T., e per quelli di ordinaria amministrazione sino a un limite annuale che verrà determinato in
pagina 1 di 8 sede di udienza a seguito di confronto con il G.T. concedersi al beneficiario un'autonomia di spesa di €
3000,00 mensili, salvo migliore precisazione in corso d'udienza autorizzarsi l'amministratore di sostegno ad aprire un conto corrente, ad utilizzare Home Banking dispositivo e consultivo così come si chiede che venga autorizzato anche il beneficiario nei limiti totali di cui infra.
Emettersi ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno per la tutela del Sig. CP_1
Ai fini della miglior cura del sig. si indica nella persona dell'avv. Barbara Calise del CP_1
Foro di Milano, con studio in via Boccaccio n. 22 il soggetto che assumerà l'incarico, e ciò in relazione al rapporto fiduciario esistente tra lo stesso sig. e le ricorrenti e l'indicato CP_1 professionista.
Pur consapevoli che l'istanza per la revoca della precedente misura di tutela e il passaggio a quella più flessibile ed attuale dell'amministrazione di sostegno sia attività che attualmente è inibita a CP_1 senza l'assistenza del curatore, le ricorrenti ritengono dar voce ai desiderata di che sottoscrive CP_1 per confermare la propria volontà e determinazione in questa scelta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25 giugno 2024, e in qualità rispettivamente di Pt_1 Parte_3 figlia e di sorella di chiedevano che l'intestato Tribunale disponesse la revoca della CP_1 misura dell'inabilitazione nei confronti di disposta dal Tribunale di Lecco con sentenza CP_1 nn. 490/2011, pubblicata in data 30 giugno 2011.
A sostegno della propria domanda le ricorrenti rappresentavano che la misura dell'inabilitazione non sarebbe più adeguata alla tutela del beneficiario in quanto lo stesso, anche alla luce del miglioramento del quadro medico di riferimento riportato nelle relazioni mediche allegate al ricorso, potrebbe essere maggiormente autonomo sia nel compimento di atti di ordinaria amministrazione – di fatto mai lasciati liberi nel corso degli anni nonostante la misura in essere – che nella gestione del proprio patrimonio. Il beneficiario, inoltre, avrebbe risentito del cambio di curatore disposto dal Giudice Tutelare in seguito alla sostituzione del precedente curatore dovuta ad anomalie nella gestione del patrimonio dell'interessato; la mancanza di sintonia con il nuovo curatore avrebbe ingenerato nel un CP_1 senso di ansia e rafforzato in lui il convincimento di non essere coinvolto nelle questioni che lo riguardano. Per tali motivi le ricorrenti, con ricorso sottoscritto personalmente dallo stesso CP_1 chiedevano che la misura in essere venisse sostituita con quella dell'amministrazione di sostegno al fine di favorire il graduale recupero di autonomia gestionale in capo al resistente, e che venisse nominato quale amministratore di sostegno un professionista di fiducia tanto delle ricorrenti quanto del beneficiario.
Con decreto del giorno 11 luglio 2024 il giudice delegato alla trattazione del procedimento fissava udienza dinanzi a sé per il giorno 24 ottobre 2024 assegnando contestualmente termine alle ricorrenti per la notifica ai soggetti interessati.
All'udienza del 24 ottobre 2024 comparivano le ricorrenti assistite dal difensore nonché l'inabilitato e il curatore dello stesso e il difensore che lo assiste in ulteriori procedimenti civili, espressamente autorizzati dal giudice tutelare a comparire all'udienza senza costituzione in giudizio. Il giudice pagina 2 di 8 verificava quindi la regolarità delle notifiche e procedeva all'audizione dell'inabilitato e, al termine, le parti davano atto del fatto che il giudice tutelare aveva disposto in seno al procedimento di inabilitazione apposita consulenza tecnica di ufficio sulla persona del volta a stabilirne le CP_1 attuali condizioni psico-fisiche. Il giudice quindi su accordo delle parti rinviava la causa all'udienza del
19 dicembre 2024 al fine di acquisire in atti l'elaborato peritale.
In data 16 dicembre 2024 veniva depositato in giudizio l'elaborato peritale e alla successiva udienza del 19 dicembre 2024 le ricorrenti, tenuto conto del contenuto della perizia, insistevano per la richiesta revoca della misura e la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di amministrazione di sostegno e il curatore dell'inabilitato chiedeva un termine per poter depositare in atti il rendiconto relativo all'attività di gestione svolta nell'interesse del beneficiario, deposito cui provvedeva in data 20 dicembre 2024. Il Giudice delegato trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione.
II. La domanda deve essere rigettata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
È noto come il legislatore abbia predisposto tre misure di protezione a tutela delle persone incapaci in tutto o in parte di provvedere ai propri interessi, ovverosia l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. Mediante la previsione della misura della amministrazione di sostegno, in particolare, il legislatore ha inteso introdurre nel nostro ordinamento giuridico il principio di gradualità delle misure di protezione a sostegno degli incapaci, volto a garantire, in ossequio ai principi di tutela della dignità e della personalità tutelati dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione, la massima conservazione della capacità di agire dell'individuo. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a declinare i presupposti delle tre misure a protezione degli incapaci codificate dal legislatore, ha di recente chiarito come il criterio del grado di infermità dalla quale è affetto il soggetto c.d. debole debba cedere il passo a criteri differenti e, in particolare, al criterio c.d. funzionale. Tale ultimo criterio parte dal presupposto che la scelta della misura di protezione debba essere effettuata in concreto, tenendo conto delle esigenze di quello specifico individuo, valorizzando, in particolare, il valore del patrimonio dell'interessato e la gravità della patologia (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 18171 del 26 luglio 2013, la quale ha affermato che “non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie”).
Risulta dall'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa su incarico del giudice Persona_1 tutelare e depositato in atti in data 16 dicembre 2024, che “è affetto da un disturbo CP_1 bipolare esordito all'età di 25 anni, per cui ha effettuato alcuni ricoveri in reparto e in DH psichiatrico a Monza e, quando non era in fase acuta, nella clinica Viarnetto a Lugano. L'ultimo ricovero a Monza risale a 5 anni fa. I ricoveri in svizzera avvengono su base volontaria, per tarare le terapie e fare gli esami. L'ultimo ricovero a Viarnetto è stato chiesto dal a luglio del 2024 CP_1
pagina 3 di 8 perché ansioso a causa della situazione finanziaria. Da circa sei mesi è seguito privatamente dal dr
psichiatra e dalla dra psicologa da cui si reca settimanalmente. Assume una Per_2 Parte_4 terapia stabilizzante a base di seroquel a basso dosaggio.”. Dall'esame psichico è emerso che il “sembra molto sensibile a tutti gli eventi di perdita e CP_1 separazione, ma anche disposto a lasciarsi guidare in faccende patrimoniali da persone bendisposte nei suoi confronti senza effettuare adeguati controlli sulle attività finanziarie. Affronta fin da subito, spontaneamente, il motivo dell'incontro di oggi, collegato alla truffa da parte del precedente curatore e all'opportunità di mantenere una forma di tutela. Questo evento lo ha travolto e disorientato: da un lato è ancora incredulo e protegge il precedente curatore elogiandolo per le attenzioni che aveva nei suoi confronti (“se si rompeva qualcosa in casa lo chiamavo ed interveniva subito”; “diceva le preghiere in auto, era un uomo di chiesa”), dall'altro la truffa lo ha reso diffidente verso tutti in modo contraddittorio (continua a fidarsi del suo intuito) ed in parte anche verso l'attuale curatore ( “ha nominato molti periti che mi hanno fatto spendere molti ma molti soldi”). E' consapevole di essere affetto da un disturbo bipolare, anche se ammette di aver compreso la malattia solo da alcuni anni.
Sembra meno consapevole della propria fragilità, afferma che si sente in grado di gestire in autonomia il proprio patrimonio, aggiungendo che qualora non fosse possibile questa soluzione, vorrebbe essere seguito da un avvocato di propria scelta. Riferisce che nel primo periodo della nuova curatela, quando era molto disorientato e si trovava in maggiore difficoltà con il nuovo curatore, tramite sorella e figlia aveva conosciuto un avvocato che vorrebbe scegliere come proprio curatore per i modi accoglienti e gentili. Sceglierebbe basandosi sull'impressione di benevolenza, sull'approvazione della figlia e della sorella, senza approfondire altri aspetti. Il rapporto con l'attuale curatore sembrerebbe migliorato da quando riceve l'aggiornamento mensile, tuttavia lamenta ancora alcune difficoltà dovute al fatto che non si sente coinvolto nelle decisioni (“non mi informa di tutto, a volte paga i professionisti senza avvisarmi prima, anche se adesso lo leggo nel rendiconto”). Al momento dell'esame non vi sono sintomi di malattia bipolare, ma emergono aspetti di personalità dipendente, la disposizione a farsi consigliare, la scarsa capacità di analizzare profondamente le situazioni anche passate. Si sente vittima degli altri, che lo hanno ingannato, tradito, non informato, cosa che genera malumori e diffidenze infantili e non effettiva consapevolezza anche dei propri limiti.”.
La CTU ha sentito a colloquio i dott. e che seguono privatamente il da un Per_2 Parte_4 CP_1 punto di vista psichiatrico e psicologico. Rispetto al colloquio la CTU ha riportato che “Negli anni passati il dr ha seguito il come medico del DH dopo i ricoveri in psichiatria. Da Per_2 CP_1 circa 6 mesi il dr e la dra lo seguono privatamente. Entrambi ritengono che il Per_2 Parte_4 da alcuni mesi sia in uno stato di buon compenso rispetto al disturbo bipolare, grazie anche CP_1 ad una intensificazione della presa in carico rispetto al passato. In passato dopo i ricoveri veniva ON affidato all'ex curatore con l'indicazione di recarsi agli appuntamenti presso il Indicazione non seguita. Entrambi ritengono che il sig sia un soggetto non abituato ad occuparsi totalmente CP_1 di sé, facilmente influenzabile da soggetti di cui si fida, che ha bisogno di stimolazioni moderate e filtrate per non incorrere in stati di ansia e di disorganizzazione.”.
All'esito dei colloqui la CTU ha evidenziato che “Il sig è un uomo intelligente, creativo e con CP_1
pagina 4 di 8 interessi personali che gli consentono di trascorrere bene il tempo libero. La sua intelligenza è più sensoriale che razionale, ed ha alcune immaturità per cui fatica a differenziare le priorità e gli elementi essenziali delle situazioni e delle persone, si affida facilmente a consigli di persone di cui si fida e non prende decisioni importanti in autonomia. Ha una indole più fantasiosa e artistica che pratica, ed è abituato ad appoggiarsi a qualcuno per le incombenze amministrativo burocratiche della vita che non gli sono per natura congeniali. Se pressato da difficoltà entra in una dimensione di inquietudine con stati di ansia che lo possono condurre a scompensi maniaco depressivi. Si affida facilmente a persone sulla base dell'impressione di intimità e amichevolezza, senza approfondire. Così si è affidato a persone che poi lo hanno truffato, come il socio del ristorante e il precedente curatore. Il
, seppure ha consapevolezza del rischio di ricadute maniaco depressive, non ha CP_1 consapevolezza delle proprie immaturità. Si sente vittima delle azioni altrui e non comprende la ripetizione dei propri errori. Per questo motivo talora ha reazioni infantili, e diventa scontroso anziché affrontare la difficoltà. Aveva chiesto ad esempio di cambiare il curatore attuale, l'avvocato CP_3 con un curatore di sua scelta, anziché affrontare le difficoltà emerse nella prima fase del rapporto.
Ripete azioni passate impulsive, come quando nel 2013 chiese il cambio del curatore, dr , Parte_5 con un curatore di sua scelta, il sig Tuttora avverte la mancanza delle comodità garantite dal Per_3 sig che era diventato una sorta di “fratello maggiore” che gli permetteva di adagiarsi in una Per_3 dimensione di vita de-problematizzata ed infantilizzante (“pensava a tutto lui” “se avevo un guasto in casa lo chiamavo”). Il precedente curatore infatti si occupava di lui con la parvenza di un padre premuroso, gestendo sia la salute che le manutenzioni domestiche e tutti gli aspetti della vita. Adesso il avverte il peso di alcune responsabilità da cui prima era esonerato. ONemporaneamente CP_1 reclama più partecipazione ed informazione, ma molte stimolazioni lo disturbano.”. In risposta ai quesiti del giudice la CTU ha cosi concluso: “1) quali siano le patologie o menomazioni fisiche e psichiche di cui risulti affetto “Il sig è affetto da un disturbo bipolare e da una CP_1 immaturità personologica affettiva emotiva”
2) se tali patologie incidano ed in quale misura sulla sua capacità di badare in autonomia a sé stesso, a provvedere in autonomia alla gestione dei propri beni personali e personalissimi, ad affrontare in autonomia scelte giuridicamente rilevanti, ad assumere in autonomia decisioni per il proprio benessere psico-fisico, ed in caso affermativo, se vi sia l'esigenza del perdurare della misura di curatela di inabilitato oggi attiva in favore di costui
“Il signor a causa della patologia bipolare è sempre a rischio di ricadute depressive o CP_1 maniacali nel corso delle quali può prendere decisioni impulsive sulla base di affetti momentanei.
Tuttavia, anche nelle fasi di compenso, egli per proprie caratteristiche di immaturità è poco avvezzo ad assumersi responsabilità e tende ad appoggiarsi ad altrui pareri privilegiando persone che si mostrino con lui amichevoli ed accomodanti.”
3) se il curato sia suscettibile di subire influenze importanti sulle proprie scelte CP_1 economiche e di vita, da parte di altri soggetti e quali;
“Per i motivi sopra esposti è suscettibile di subire influenze. Al momento attuale è sotto l'influsso della figlia e della sorella, ma potrebbe ricadere sotto l'influsso di altre persone” pagina 5 di 8 4) se la capacità decisionale di risultasse scemata, dica la C.T.U. se la misura attuale CP_1 della curatela d'inabilitato risulti per lo stesso idonea o quale sia la misura di tutela più idonea per lo stesso, se del caso una curatela (o altra misura) con facoltà per il beneficiario d'operare in autonomia talune scelte di straordinaria amministrazione e quali, oppure un'amministrazione di sostegno calibrata ad personam sulle necessità e capacità di CP_1
“Ritengo appropriata una misura di amministrazione ad personam, che sarebbe per lui meno invalidante. L'amministratore può accompagnarlo a diventare più autonomo per quanto riguarda la gestione della casa, del patrimonio e della propria salute.”.
Nella relazione redatta dal dott. e datata 8 aprile 2024 si legge che il noto al Persona_4 CP_1 medico scrivente da circa 7 anni per ricoveri in psichiatria presso l'ospedale San Gerardo, si trovava al momento della visita in una condizione di compenso, sebbene la condizione di compenso sia labile in considerazione di input esterni indipendenti dalle condizioni dell'interessato (doc. 3 allegato al ricorso).
Lo stesso dott. ha quindi eseguito una visita psichiatrica sul in data 20 maggio Per_2 CP_1
2024; nella relazione redatta all'esito il dott. ha riferito che il paziente si presentava in Per_2 relativo seppur labile compenso e confermava la necessaria prosecuzione della terapia farmacologica e di un controllo a non più di due settimane;
valutato l'attuale quadro psicopatologico, inoltre, il medico ha confermato la terapia con Quetiapina 300 milligrammi al giorno.
Osserva il Tribunale come dalla documentazione medico-sanitaria appena esaminata è emerso che il soffre di disturbo bipolare della personalità e che la condizione di compenso riportata dal dott. CP_1
è stata dichiarata dallo stesso sanitario labile in quanto suscettibile di compromissioni da Per_2 parte di fattori esterni, come già occorso in passato.
Tale condizione del lo ha esposto in passato, come pure lo espone nell'attualità, a subire CP_1
l'influenza di persone da lui ritenute meritevoli di fiducia non sulla base di un effettivo esame critico circa la meritevolezza di tale fiducia, quanto piuttosto sulla base dell'attitudine gentile dimostrata nei suoi confronti. Tale peculiare caratteristica lo ha indotto a subire dapprima condotte approfittatrici negli affari, che hanno condotto – unitamente al pregresso abuso da sostanze alcoliche e stupefacenti – alla pronuncia di inabilitazione, e, quindi nella gestione del proprio patrimonio, come dimostra la recente sostituzione del precedente curatore grazie all'intervento dell'istituto di credito che ha segnalato movimenti anomali. La recente esperienza con il dott. precedente curatore, nondimeno, non Per_3 pare avere inciso sull'attitudine del a farsi influenzare da persone a lui vicine o sconosciute e CP_1 gentili nei suoi confronti, come dimostra il fatto che il stesso avrebbe manifestato il desiderio CP_1 di essere affiancato nei suoi affari in qualità di amministratore di sostegno da parte di un avvocato conosciuto dalla sorella e dalla figlia e che si sarebbe mostrato gentile nei suoi confronti (si legge a tale riguardo nella CTU che “nel primo periodo della nuova curatela, quando era molto disorientato e si trovava in maggiore difficoltà con il nuovo curatore, tramite sorella e figlia aveva conosciuto un avvocato che vorrebbe scegliere come proprio curatore per i modi accoglienti e gentili. Sceglierebbe basandosi sull'impressione di benevolenza, sull'approvazione della figlia e della sorella, senza approfondire altri aspetti”).
La stessa CTU nella su riportata perizia, pienamente utilizzabile nel presente giudizio quale prova pagina 6 di 8 atipica valutabile ex art. 116 c.p.c., d'altronde, ha affermato che per via del disturbo borderline da cui è affetto, il è sempre a rischio di ricadute depressive o maniacali nel corso delle quali può CP_1 prendere decisioni impulsive sulla base di affetti momentanei. Tuttavia, anche nelle fasi di compenso, egli per proprie caratteristiche di immaturità è poco avvezzo ad assumersi responsabilità e tende ad appoggiarsi ad altrui pareri privilegiando persone che si mostrino con lui amichevoli ed accomodanti.
Per tali motivi il è suscettibile di subire influenze e al momento subisce l'influenza della figlia CP_1
e della sorella, odierne ricorrenti, ma potrebbe ricadere sotto l'influsso di altre persone non essendo in grado, per via delle proprie caratteristiche personologiche, di discernere le persone effettivamente in grado di tutelare gli interessi di cui lui non riesce a farsi carico in prima persona.
Il rischio che il subisca tali influenze, d'altronde, è particolarmente elevato in quanto lo stesso CP_1 gode di un consistente patrimonio mobiliare e immobiliare. La consistenza di tale patrimonio, inoltre, è tale da non consentire al stesso di farsi carico della relativa gestione o di partecipare in modo CP_1 significativo alle scelte gestorie straordinarie, considerato che egli stesso ha affermato alla CTU e ai medici curanti di non tollerare lo stress legato alle necessità gestorie ancorché coordinate da terzi.
In un simile quadro il Collegio, peritus peritorum, non ritiene condivisibile la conclusione cui è pervenuta la CTU rispetto alla misura maggiormente idonea a tutelare gli interessi del beneficiario.
Lo stesso sentito dal giudice delegato all'udienza del 24 ottobre 2024, ha confermato di non CP_1 avere mai svolto alcun controllo sull'operato svolto dal precedente curatore per via del rapporto di totale fiducia che lo legava a lui, non fondato come sopra osservato su motivi oggettivi ma sulla mera gentilezza manifestata dal curatore nei suoi confronti, e ha motivato la richiesta di cambio di misura protettiva in essere principalmente a causa della mancata instaurazione di un rapporto di fiducia con l'attuale curatore.
Il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'orientamento, ormai maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale la scelta tra la misura di protezione della inabilitazione e quella, meno invasiva, della amministrazione di sostegno, deve essere effettuata avuto riguardo non tanto e non solo al grado di infermità dell'incapace, quanto piuttosto all'esigenza di protezione della persona e del suo patrimonio, complessivamente considerati.
Dal rendiconto depositato in atti da parte del curatore dell'inabilitato in data 20 dicembre 2024, è infatti emerso che il è titolare di un patrimonio mobiliare di 5.794.306,07 € e di un patrimonio CP_1 immobiliare composto da abitazione, box e terreni.
Alla luce degli elementi che precedono, precisamente il grado di infermità del e la CP_1 complessità della gestione del suo patrimonio quale risulta anche dal rendiconto depositato dal curatore in data 20 dicembre 2024, la misura dell'inabilitazione pare maggiormente idonea a salvaguardare gli interessi del beneficiario, considerato che per la natura stessa della misura egli resterà autonomo nello svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e dovrà essere non già sostituito quanto piuttosto affiancato dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare, nello svolgimento delle attività di straordinaria amministrazione, nelle quali dovrà quindi essere coinvolto.
Le spese del giudizio si dichiarano interamente irripetibili.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosi deciso in Monza nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Camilla Filauro dott. Carmen Arcellaschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4401/2024 promossa da:
C.F. residente a [...], Parte_1 C.F._1
C.F. , residente a [...] C.F._2
Smeralda n. 7, entrambe elettivamente domiciliate a Lissone, Via Carducci n. 13 presso lo studio dell'Avv. Patrizia
Colombo che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Nei confronti di residente a [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza
CONCLUSIONI
Le ricorrenti hanno concluso all'udienza del giorno 19 dicembre 2024 come da ricorso introduttivo.
Conclusioni per le ricorrenti:
Che il Tribunale di Monza, ai sensi dell'art 720 c.p.c. e previo ogni più opportuno accertamento, voglia pronunciare la revoca della sentenza nn. 490/2011, pubblicata in data 30/6/2011, rubricata
R.G. n. 4044/2010 inabilitazione, dichiarata nei confronti del Signor CP_1 conseguentemente, disporre la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare del Tribunale di Monza,
Dott.ssa Anna E. Vigorelli, quale Giudice Tutelare nel procedimento R.G. 5260/2021, ai sensi degli artt 406 e/o 429 c.c. comma 3° per il compimento dei necessari atti funzionali alla nomina di un amministratore di sostegno temporaneo per un periodi di tre anni, prorogabile se del caso secondo la legge, che possa compiere gli atti generalmente riferibili a tale figura senza necessità di autorizzazione del G.T., e per quelli di ordinaria amministrazione sino a un limite annuale che verrà determinato in
pagina 1 di 8 sede di udienza a seguito di confronto con il G.T. concedersi al beneficiario un'autonomia di spesa di €
3000,00 mensili, salvo migliore precisazione in corso d'udienza autorizzarsi l'amministratore di sostegno ad aprire un conto corrente, ad utilizzare Home Banking dispositivo e consultivo così come si chiede che venga autorizzato anche il beneficiario nei limiti totali di cui infra.
Emettersi ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno per la tutela del Sig. CP_1
Ai fini della miglior cura del sig. si indica nella persona dell'avv. Barbara Calise del CP_1
Foro di Milano, con studio in via Boccaccio n. 22 il soggetto che assumerà l'incarico, e ciò in relazione al rapporto fiduciario esistente tra lo stesso sig. e le ricorrenti e l'indicato CP_1 professionista.
Pur consapevoli che l'istanza per la revoca della precedente misura di tutela e il passaggio a quella più flessibile ed attuale dell'amministrazione di sostegno sia attività che attualmente è inibita a CP_1 senza l'assistenza del curatore, le ricorrenti ritengono dar voce ai desiderata di che sottoscrive CP_1 per confermare la propria volontà e determinazione in questa scelta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25 giugno 2024, e in qualità rispettivamente di Pt_1 Parte_3 figlia e di sorella di chiedevano che l'intestato Tribunale disponesse la revoca della CP_1 misura dell'inabilitazione nei confronti di disposta dal Tribunale di Lecco con sentenza CP_1 nn. 490/2011, pubblicata in data 30 giugno 2011.
A sostegno della propria domanda le ricorrenti rappresentavano che la misura dell'inabilitazione non sarebbe più adeguata alla tutela del beneficiario in quanto lo stesso, anche alla luce del miglioramento del quadro medico di riferimento riportato nelle relazioni mediche allegate al ricorso, potrebbe essere maggiormente autonomo sia nel compimento di atti di ordinaria amministrazione – di fatto mai lasciati liberi nel corso degli anni nonostante la misura in essere – che nella gestione del proprio patrimonio. Il beneficiario, inoltre, avrebbe risentito del cambio di curatore disposto dal Giudice Tutelare in seguito alla sostituzione del precedente curatore dovuta ad anomalie nella gestione del patrimonio dell'interessato; la mancanza di sintonia con il nuovo curatore avrebbe ingenerato nel un CP_1 senso di ansia e rafforzato in lui il convincimento di non essere coinvolto nelle questioni che lo riguardano. Per tali motivi le ricorrenti, con ricorso sottoscritto personalmente dallo stesso CP_1 chiedevano che la misura in essere venisse sostituita con quella dell'amministrazione di sostegno al fine di favorire il graduale recupero di autonomia gestionale in capo al resistente, e che venisse nominato quale amministratore di sostegno un professionista di fiducia tanto delle ricorrenti quanto del beneficiario.
Con decreto del giorno 11 luglio 2024 il giudice delegato alla trattazione del procedimento fissava udienza dinanzi a sé per il giorno 24 ottobre 2024 assegnando contestualmente termine alle ricorrenti per la notifica ai soggetti interessati.
All'udienza del 24 ottobre 2024 comparivano le ricorrenti assistite dal difensore nonché l'inabilitato e il curatore dello stesso e il difensore che lo assiste in ulteriori procedimenti civili, espressamente autorizzati dal giudice tutelare a comparire all'udienza senza costituzione in giudizio. Il giudice pagina 2 di 8 verificava quindi la regolarità delle notifiche e procedeva all'audizione dell'inabilitato e, al termine, le parti davano atto del fatto che il giudice tutelare aveva disposto in seno al procedimento di inabilitazione apposita consulenza tecnica di ufficio sulla persona del volta a stabilirne le CP_1 attuali condizioni psico-fisiche. Il giudice quindi su accordo delle parti rinviava la causa all'udienza del
19 dicembre 2024 al fine di acquisire in atti l'elaborato peritale.
In data 16 dicembre 2024 veniva depositato in giudizio l'elaborato peritale e alla successiva udienza del 19 dicembre 2024 le ricorrenti, tenuto conto del contenuto della perizia, insistevano per la richiesta revoca della misura e la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di amministrazione di sostegno e il curatore dell'inabilitato chiedeva un termine per poter depositare in atti il rendiconto relativo all'attività di gestione svolta nell'interesse del beneficiario, deposito cui provvedeva in data 20 dicembre 2024. Il Giudice delegato trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione.
II. La domanda deve essere rigettata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
È noto come il legislatore abbia predisposto tre misure di protezione a tutela delle persone incapaci in tutto o in parte di provvedere ai propri interessi, ovverosia l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. Mediante la previsione della misura della amministrazione di sostegno, in particolare, il legislatore ha inteso introdurre nel nostro ordinamento giuridico il principio di gradualità delle misure di protezione a sostegno degli incapaci, volto a garantire, in ossequio ai principi di tutela della dignità e della personalità tutelati dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione, la massima conservazione della capacità di agire dell'individuo. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a declinare i presupposti delle tre misure a protezione degli incapaci codificate dal legislatore, ha di recente chiarito come il criterio del grado di infermità dalla quale è affetto il soggetto c.d. debole debba cedere il passo a criteri differenti e, in particolare, al criterio c.d. funzionale. Tale ultimo criterio parte dal presupposto che la scelta della misura di protezione debba essere effettuata in concreto, tenendo conto delle esigenze di quello specifico individuo, valorizzando, in particolare, il valore del patrimonio dell'interessato e la gravità della patologia (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 18171 del 26 luglio 2013, la quale ha affermato che “non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie”).
Risulta dall'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa su incarico del giudice Persona_1 tutelare e depositato in atti in data 16 dicembre 2024, che “è affetto da un disturbo CP_1 bipolare esordito all'età di 25 anni, per cui ha effettuato alcuni ricoveri in reparto e in DH psichiatrico a Monza e, quando non era in fase acuta, nella clinica Viarnetto a Lugano. L'ultimo ricovero a Monza risale a 5 anni fa. I ricoveri in svizzera avvengono su base volontaria, per tarare le terapie e fare gli esami. L'ultimo ricovero a Viarnetto è stato chiesto dal a luglio del 2024 CP_1
pagina 3 di 8 perché ansioso a causa della situazione finanziaria. Da circa sei mesi è seguito privatamente dal dr
psichiatra e dalla dra psicologa da cui si reca settimanalmente. Assume una Per_2 Parte_4 terapia stabilizzante a base di seroquel a basso dosaggio.”. Dall'esame psichico è emerso che il “sembra molto sensibile a tutti gli eventi di perdita e CP_1 separazione, ma anche disposto a lasciarsi guidare in faccende patrimoniali da persone bendisposte nei suoi confronti senza effettuare adeguati controlli sulle attività finanziarie. Affronta fin da subito, spontaneamente, il motivo dell'incontro di oggi, collegato alla truffa da parte del precedente curatore e all'opportunità di mantenere una forma di tutela. Questo evento lo ha travolto e disorientato: da un lato è ancora incredulo e protegge il precedente curatore elogiandolo per le attenzioni che aveva nei suoi confronti (“se si rompeva qualcosa in casa lo chiamavo ed interveniva subito”; “diceva le preghiere in auto, era un uomo di chiesa”), dall'altro la truffa lo ha reso diffidente verso tutti in modo contraddittorio (continua a fidarsi del suo intuito) ed in parte anche verso l'attuale curatore ( “ha nominato molti periti che mi hanno fatto spendere molti ma molti soldi”). E' consapevole di essere affetto da un disturbo bipolare, anche se ammette di aver compreso la malattia solo da alcuni anni.
Sembra meno consapevole della propria fragilità, afferma che si sente in grado di gestire in autonomia il proprio patrimonio, aggiungendo che qualora non fosse possibile questa soluzione, vorrebbe essere seguito da un avvocato di propria scelta. Riferisce che nel primo periodo della nuova curatela, quando era molto disorientato e si trovava in maggiore difficoltà con il nuovo curatore, tramite sorella e figlia aveva conosciuto un avvocato che vorrebbe scegliere come proprio curatore per i modi accoglienti e gentili. Sceglierebbe basandosi sull'impressione di benevolenza, sull'approvazione della figlia e della sorella, senza approfondire altri aspetti. Il rapporto con l'attuale curatore sembrerebbe migliorato da quando riceve l'aggiornamento mensile, tuttavia lamenta ancora alcune difficoltà dovute al fatto che non si sente coinvolto nelle decisioni (“non mi informa di tutto, a volte paga i professionisti senza avvisarmi prima, anche se adesso lo leggo nel rendiconto”). Al momento dell'esame non vi sono sintomi di malattia bipolare, ma emergono aspetti di personalità dipendente, la disposizione a farsi consigliare, la scarsa capacità di analizzare profondamente le situazioni anche passate. Si sente vittima degli altri, che lo hanno ingannato, tradito, non informato, cosa che genera malumori e diffidenze infantili e non effettiva consapevolezza anche dei propri limiti.”.
La CTU ha sentito a colloquio i dott. e che seguono privatamente il da un Per_2 Parte_4 CP_1 punto di vista psichiatrico e psicologico. Rispetto al colloquio la CTU ha riportato che “Negli anni passati il dr ha seguito il come medico del DH dopo i ricoveri in psichiatria. Da Per_2 CP_1 circa 6 mesi il dr e la dra lo seguono privatamente. Entrambi ritengono che il Per_2 Parte_4 da alcuni mesi sia in uno stato di buon compenso rispetto al disturbo bipolare, grazie anche CP_1 ad una intensificazione della presa in carico rispetto al passato. In passato dopo i ricoveri veniva ON affidato all'ex curatore con l'indicazione di recarsi agli appuntamenti presso il Indicazione non seguita. Entrambi ritengono che il sig sia un soggetto non abituato ad occuparsi totalmente CP_1 di sé, facilmente influenzabile da soggetti di cui si fida, che ha bisogno di stimolazioni moderate e filtrate per non incorrere in stati di ansia e di disorganizzazione.”.
All'esito dei colloqui la CTU ha evidenziato che “Il sig è un uomo intelligente, creativo e con CP_1
pagina 4 di 8 interessi personali che gli consentono di trascorrere bene il tempo libero. La sua intelligenza è più sensoriale che razionale, ed ha alcune immaturità per cui fatica a differenziare le priorità e gli elementi essenziali delle situazioni e delle persone, si affida facilmente a consigli di persone di cui si fida e non prende decisioni importanti in autonomia. Ha una indole più fantasiosa e artistica che pratica, ed è abituato ad appoggiarsi a qualcuno per le incombenze amministrativo burocratiche della vita che non gli sono per natura congeniali. Se pressato da difficoltà entra in una dimensione di inquietudine con stati di ansia che lo possono condurre a scompensi maniaco depressivi. Si affida facilmente a persone sulla base dell'impressione di intimità e amichevolezza, senza approfondire. Così si è affidato a persone che poi lo hanno truffato, come il socio del ristorante e il precedente curatore. Il
, seppure ha consapevolezza del rischio di ricadute maniaco depressive, non ha CP_1 consapevolezza delle proprie immaturità. Si sente vittima delle azioni altrui e non comprende la ripetizione dei propri errori. Per questo motivo talora ha reazioni infantili, e diventa scontroso anziché affrontare la difficoltà. Aveva chiesto ad esempio di cambiare il curatore attuale, l'avvocato CP_3 con un curatore di sua scelta, anziché affrontare le difficoltà emerse nella prima fase del rapporto.
Ripete azioni passate impulsive, come quando nel 2013 chiese il cambio del curatore, dr , Parte_5 con un curatore di sua scelta, il sig Tuttora avverte la mancanza delle comodità garantite dal Per_3 sig che era diventato una sorta di “fratello maggiore” che gli permetteva di adagiarsi in una Per_3 dimensione di vita de-problematizzata ed infantilizzante (“pensava a tutto lui” “se avevo un guasto in casa lo chiamavo”). Il precedente curatore infatti si occupava di lui con la parvenza di un padre premuroso, gestendo sia la salute che le manutenzioni domestiche e tutti gli aspetti della vita. Adesso il avverte il peso di alcune responsabilità da cui prima era esonerato. ONemporaneamente CP_1 reclama più partecipazione ed informazione, ma molte stimolazioni lo disturbano.”. In risposta ai quesiti del giudice la CTU ha cosi concluso: “1) quali siano le patologie o menomazioni fisiche e psichiche di cui risulti affetto “Il sig è affetto da un disturbo bipolare e da una CP_1 immaturità personologica affettiva emotiva”
2) se tali patologie incidano ed in quale misura sulla sua capacità di badare in autonomia a sé stesso, a provvedere in autonomia alla gestione dei propri beni personali e personalissimi, ad affrontare in autonomia scelte giuridicamente rilevanti, ad assumere in autonomia decisioni per il proprio benessere psico-fisico, ed in caso affermativo, se vi sia l'esigenza del perdurare della misura di curatela di inabilitato oggi attiva in favore di costui
“Il signor a causa della patologia bipolare è sempre a rischio di ricadute depressive o CP_1 maniacali nel corso delle quali può prendere decisioni impulsive sulla base di affetti momentanei.
Tuttavia, anche nelle fasi di compenso, egli per proprie caratteristiche di immaturità è poco avvezzo ad assumersi responsabilità e tende ad appoggiarsi ad altrui pareri privilegiando persone che si mostrino con lui amichevoli ed accomodanti.”
3) se il curato sia suscettibile di subire influenze importanti sulle proprie scelte CP_1 economiche e di vita, da parte di altri soggetti e quali;
“Per i motivi sopra esposti è suscettibile di subire influenze. Al momento attuale è sotto l'influsso della figlia e della sorella, ma potrebbe ricadere sotto l'influsso di altre persone” pagina 5 di 8 4) se la capacità decisionale di risultasse scemata, dica la C.T.U. se la misura attuale CP_1 della curatela d'inabilitato risulti per lo stesso idonea o quale sia la misura di tutela più idonea per lo stesso, se del caso una curatela (o altra misura) con facoltà per il beneficiario d'operare in autonomia talune scelte di straordinaria amministrazione e quali, oppure un'amministrazione di sostegno calibrata ad personam sulle necessità e capacità di CP_1
“Ritengo appropriata una misura di amministrazione ad personam, che sarebbe per lui meno invalidante. L'amministratore può accompagnarlo a diventare più autonomo per quanto riguarda la gestione della casa, del patrimonio e della propria salute.”.
Nella relazione redatta dal dott. e datata 8 aprile 2024 si legge che il noto al Persona_4 CP_1 medico scrivente da circa 7 anni per ricoveri in psichiatria presso l'ospedale San Gerardo, si trovava al momento della visita in una condizione di compenso, sebbene la condizione di compenso sia labile in considerazione di input esterni indipendenti dalle condizioni dell'interessato (doc. 3 allegato al ricorso).
Lo stesso dott. ha quindi eseguito una visita psichiatrica sul in data 20 maggio Per_2 CP_1
2024; nella relazione redatta all'esito il dott. ha riferito che il paziente si presentava in Per_2 relativo seppur labile compenso e confermava la necessaria prosecuzione della terapia farmacologica e di un controllo a non più di due settimane;
valutato l'attuale quadro psicopatologico, inoltre, il medico ha confermato la terapia con Quetiapina 300 milligrammi al giorno.
Osserva il Tribunale come dalla documentazione medico-sanitaria appena esaminata è emerso che il soffre di disturbo bipolare della personalità e che la condizione di compenso riportata dal dott. CP_1
è stata dichiarata dallo stesso sanitario labile in quanto suscettibile di compromissioni da Per_2 parte di fattori esterni, come già occorso in passato.
Tale condizione del lo ha esposto in passato, come pure lo espone nell'attualità, a subire CP_1
l'influenza di persone da lui ritenute meritevoli di fiducia non sulla base di un effettivo esame critico circa la meritevolezza di tale fiducia, quanto piuttosto sulla base dell'attitudine gentile dimostrata nei suoi confronti. Tale peculiare caratteristica lo ha indotto a subire dapprima condotte approfittatrici negli affari, che hanno condotto – unitamente al pregresso abuso da sostanze alcoliche e stupefacenti – alla pronuncia di inabilitazione, e, quindi nella gestione del proprio patrimonio, come dimostra la recente sostituzione del precedente curatore grazie all'intervento dell'istituto di credito che ha segnalato movimenti anomali. La recente esperienza con il dott. precedente curatore, nondimeno, non Per_3 pare avere inciso sull'attitudine del a farsi influenzare da persone a lui vicine o sconosciute e CP_1 gentili nei suoi confronti, come dimostra il fatto che il stesso avrebbe manifestato il desiderio CP_1 di essere affiancato nei suoi affari in qualità di amministratore di sostegno da parte di un avvocato conosciuto dalla sorella e dalla figlia e che si sarebbe mostrato gentile nei suoi confronti (si legge a tale riguardo nella CTU che “nel primo periodo della nuova curatela, quando era molto disorientato e si trovava in maggiore difficoltà con il nuovo curatore, tramite sorella e figlia aveva conosciuto un avvocato che vorrebbe scegliere come proprio curatore per i modi accoglienti e gentili. Sceglierebbe basandosi sull'impressione di benevolenza, sull'approvazione della figlia e della sorella, senza approfondire altri aspetti”).
La stessa CTU nella su riportata perizia, pienamente utilizzabile nel presente giudizio quale prova pagina 6 di 8 atipica valutabile ex art. 116 c.p.c., d'altronde, ha affermato che per via del disturbo borderline da cui è affetto, il è sempre a rischio di ricadute depressive o maniacali nel corso delle quali può CP_1 prendere decisioni impulsive sulla base di affetti momentanei. Tuttavia, anche nelle fasi di compenso, egli per proprie caratteristiche di immaturità è poco avvezzo ad assumersi responsabilità e tende ad appoggiarsi ad altrui pareri privilegiando persone che si mostrino con lui amichevoli ed accomodanti.
Per tali motivi il è suscettibile di subire influenze e al momento subisce l'influenza della figlia CP_1
e della sorella, odierne ricorrenti, ma potrebbe ricadere sotto l'influsso di altre persone non essendo in grado, per via delle proprie caratteristiche personologiche, di discernere le persone effettivamente in grado di tutelare gli interessi di cui lui non riesce a farsi carico in prima persona.
Il rischio che il subisca tali influenze, d'altronde, è particolarmente elevato in quanto lo stesso CP_1 gode di un consistente patrimonio mobiliare e immobiliare. La consistenza di tale patrimonio, inoltre, è tale da non consentire al stesso di farsi carico della relativa gestione o di partecipare in modo CP_1 significativo alle scelte gestorie straordinarie, considerato che egli stesso ha affermato alla CTU e ai medici curanti di non tollerare lo stress legato alle necessità gestorie ancorché coordinate da terzi.
In un simile quadro il Collegio, peritus peritorum, non ritiene condivisibile la conclusione cui è pervenuta la CTU rispetto alla misura maggiormente idonea a tutelare gli interessi del beneficiario.
Lo stesso sentito dal giudice delegato all'udienza del 24 ottobre 2024, ha confermato di non CP_1 avere mai svolto alcun controllo sull'operato svolto dal precedente curatore per via del rapporto di totale fiducia che lo legava a lui, non fondato come sopra osservato su motivi oggettivi ma sulla mera gentilezza manifestata dal curatore nei suoi confronti, e ha motivato la richiesta di cambio di misura protettiva in essere principalmente a causa della mancata instaurazione di un rapporto di fiducia con l'attuale curatore.
Il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'orientamento, ormai maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale la scelta tra la misura di protezione della inabilitazione e quella, meno invasiva, della amministrazione di sostegno, deve essere effettuata avuto riguardo non tanto e non solo al grado di infermità dell'incapace, quanto piuttosto all'esigenza di protezione della persona e del suo patrimonio, complessivamente considerati.
Dal rendiconto depositato in atti da parte del curatore dell'inabilitato in data 20 dicembre 2024, è infatti emerso che il è titolare di un patrimonio mobiliare di 5.794.306,07 € e di un patrimonio CP_1 immobiliare composto da abitazione, box e terreni.
Alla luce degli elementi che precedono, precisamente il grado di infermità del e la CP_1 complessità della gestione del suo patrimonio quale risulta anche dal rendiconto depositato dal curatore in data 20 dicembre 2024, la misura dell'inabilitazione pare maggiormente idonea a salvaguardare gli interessi del beneficiario, considerato che per la natura stessa della misura egli resterà autonomo nello svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e dovrà essere non già sostituito quanto piuttosto affiancato dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare, nello svolgimento delle attività di straordinaria amministrazione, nelle quali dovrà quindi essere coinvolto.
Le spese del giudizio si dichiarano interamente irripetibili.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosi deciso in Monza nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Camilla Filauro dott. Carmen Arcellaschi
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