Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 10.04.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive e delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.16.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6304 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Francesco Cutietta) Parte_1
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv.ti Raffaele Zurlo e Controparte_1
Andrea Ornati)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da atto di citazione del 02.05.2022, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 1353/2022, emesso, su ricorso della in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Palermo in data 30.03.2022;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della fase di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ingiunto ad il pagamento della complessiva somma di € 17.739,23 in forza di tre Parte_1
rapporti contrattuali ab origine intrattenuti con IC S.p.A., oggetto di cessione in blocco da ultimo del 19.10.2016 e già oggetto di molteplici precedenti cessioni, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 02.05.2022 ha contestato il credito azionato, Parte_1
assumendone l'incertezza, ed eccepito l'intervenuta prescrizione.
Resistendo in giudizio, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, controdedotto alle eccezioni della controparte e instato per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Ciò detto, va, preliminarmente, esaminata la questione del difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
È bene osservare, invero, che, come ribadito dalla Suprema Corte, la questione della titolarità
sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass.
Civ., n. 39528/2021).
Tanto chiarito, mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della ricorrente è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta, nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale - e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Ora, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. Civ., n.
3405/2024).
Invero, come statuito dalla Suprema Corte, una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n. 15010/2024; n. 2780/2019).
In buona sostanza, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo a beni o rapporti giuridici individuabili in blocco;
esso, tuttavia, non dà
contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria.
Ne discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.
24798/2020).
È errato, poi, ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto solo ed esclusivamente con la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto.
Deve, poi, osservarsi che qualora, come nella fattispecie in esame, siano dedotte una pluralità di cessioni del medesimo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto.
In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute e che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus
iuris transferre potest quam ipse habet. Nel caso che ci occupa, parte opposta assume di essere cessionaria di ben tre contratti stipulati ab
origine con IC (cfr. all. 3, 4 e 5 fascicolo monitorio); nondimeno, i tre documenti allegati,
oltre che pressoché illeggibili – se non nella parte contenente i dati anagrafi del Fileti – appaiono, per quanto è dato comprendere, l'uno la copia dell'altro.
Siffatti documenti sono stati stipulati con il 24.11.2004. CP_2
Secondo la rappresentazione di cui al ricorso per d.i., con contratto di cessione in blocco CP_1
del 19.10.2016, ha acquistato tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento nella titolarità di
Arena NPL One, precedentemente acquistati in blocco da IC Credit Management, già
acquistati da SP CE – quest'ultima fusa per incorporazione in IC Credit Management
–, in forza di contratti di cessione stipulati con molteplici società cedenti (tutte indicate nel ricorso),
giusti avvisi di cessione pubblicati nelle G.U. richiamate dalla ricorrente: gli obblighi pubblicitari della lunga serie di cessioni sono stati assolti – assume l'opposta – con la pubblicazione sulla G.U.
n. 145 del 10.12.2016, che ha prodotto nella fase monitoria.
Ebbene, la documentazione versata dall'opposta in fase monitoria e in questa fase di opposizione non è idonea a dimostrarne la legittimazione attiva.
Nel dettaglio, il contratto di cessione “a monte” del credito, quello da alla sua diretta CP_2
cessionaria, da cui dipendono inevitabilmente le infinite cessioni “a valle”, non è stato prodotto ma soltanto richiamato nell'elenco delle cessioni pubblicizzate, unitamente a tutte le altre, da ultimo nella G.U. del 10.12.2016; tantomeno è agli atti l'elenco dei crediti oggetto di questa prima cessione.
Difettano, in verità, tutti i contratti di cessione in blocco che hanno condotto all'ultima da Arena
NPL One all'odierna cessionaria, tantomeno, sono stati prodotti gli elenchi dei crediti CP_1
ceduti allegati a ciascuno dei molteplici contratti.
L'unico contratto di cessione in atti è quello tra Arena e del 18.10.2016, privo dell'elenco CP_1
dei crediti, trai quali sarebbe incluso quello azionato in questa sede dall'ingiungente.
Il doc. 12 del fascicolo monitorio altro non è se non una lista omissata nella quale sono compresi i tre rapporti contrattuali azionati con il ricorso, che reca esclusivamente il nome dell'opponente con il codice di pratica attribuito dalla società e l'ammontare del presunto credito – lista, peraltro, di provenienza unilaterale. Dell'invio e, vieppiù, della ricezione della missiva del 12.01.2017, con cui informa CP_1
l'opponente dell'avvenuta cessione (l'ultima) del credito da parte di Arena NPL One prodotta nella fase monitoria, non vi è prova (cfr. all. 10 fascicolo monitorio); la sottoscrizione sulla cartolina di ritorno relativa alla detta missiva è del tutto illeggibile (cfr. doc. 7 fascicolo opposta).
Peraltro, non può ignorarsi, in relazione alla notifica degli avvisi di cessione, che essi devono essere sottoscritti da entrambe le parti (cedente e cessionario).
In proposito, deve osservarsi che, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente (Cass. Civ., sez.
III, n. 108/2023).
In sostanza, non può ritenersi idonea, di per sé, la notifica da parte del cessionario - quanto meno nell'ipotesi in cui il debitore ceduto abbia sollevato un'espressa e specifica contestazione -, in quanto, sotto l'aspetto probatorio, detta notifica viene a costituire una mera dichiarazione della parte interessata e ciò in qualunque forma siano avvenute la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve opinarsi che la carenza probatoria non possa che andare a detrimento della domanda dell'opposta, di cui non può dirsi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale nei confronti dell'odierno opponente.
Naturale corollario delle superiori considerazioni è che va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente/opposta e accolta, per l'effetto, l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Statuita la carenza di prova circa la titolarità del credito da parte dell'opposta, resta assorbita ogni diversa questione.
In ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo ai motivi posti alla base della decisione –
oggetto, comunque, di vivace dibattito giurisprudenziale –, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 10 aprile 2025
Il G.o.p. Dr.ssa Francesca Taormina