Sentenza breve 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 09/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00335/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirca Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Ferrara -OMISSIS-Cat.6F P.A.S/at e numero -OMISSIS-, emesso dal Questore di Ferrara in data 26 novembre 2024 e notificato in data 2 dicembre 2024, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, al sopra descritto atto e provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Al ricorrente è stato negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, che possedeva da oltre venti anni, a causa delle seguenti contestazioni: una denuncia per ingiuria e minaccia risalente al 2003, per cui è intervenuta sentenza di non doversi procedere, una violazione dell'art. 30 della legge n. 157 del 1992 del 29 ottobre 2011, una violazione della legge sulla pesca del 2 luglio 2013 per cui è stata pagata l’oblazione e una violazione accertata dal Nucleo Biodiversità di Casalborsetti in data 22 settembre 2022, per cui è stata pagata la sanzione senza proporre opposizione al decreto penale.
Il provvedimento, adottato nonostante l’odierno ricorrente abbia rappresentato, in sede di partecipazione al procedimento, le giustificazioni più sopra riportate, sarebbe, dunque, illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 del TULPS, quale conseguenza della non corretta valutazione dei fatti che avrebbe determinato difetto di motivazione, eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità.
Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento.
Come evidenziato nel provvedimento impugnato, le circostanze rappresentate, sia in sede procedimentale, che nel ricorso in esame, non appaiono idonee ad escludere la legittimità del provvedimento impugnato, che risulta essere debitamente motivato e rispondente allo scopo.
Premesso, infatti, che il pagamento dell’oblazione e della sanzione pecuniaria deve essere ritenuto del tutto irrilevante ai fini della valutazione del comportamento del titolare della licenza di porto d’armi, si rende necessario ricordare che il rilascio di tale titolo autorizzativo integra un’eccezione alla regola che vieta alla generalità dei cittadini l’uso delle armi. Esso presuppone la sussistenza della piena affidabilità circa il corretto uso delle armi che autorizza.
Corretto uso che impone, anche e in primo luogo, il rispetto della normativa che disciplina lo specifico utilizzo per lo scopo autorizzato e cioè la caccia.
Per quanto attiene al ricorrente, pur prescindendo dalla denuncia dallo stesso subita per ingiuria e minaccia (con successivo ritiro delle querela che comunque non esclude la rilevanza del fatto ai fini di una valutazione di non affidabilità), i comportamenti contestatigli nel 2011, nel 2013 e nel 2022 riguardano tutti la violazione della specifica disciplina dell’esercizio della caccia: la prima attiene all’utilizzo di un richiamo vietato dalla norma, la seconda alla violazione della legge sulla pesca marittima. Da ultimo il ricorrente è stato condannato (con decreto che lo stesso ha attestato non aver opposto) per aver abbattuto, catturato o detenuto specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ex art. 18 della legge n. 157 del 1992.
Appare, dunque, pienamente confermato il giudizio di non affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, che risulta, dunque, essere immune dai vizi dedotti.
Ne deriva il rigetto del ricorso, con conseguente imputazione delle spese secondo l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.