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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/10/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. UD NI Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5/2024; promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Parte_1 C.F._1
Popolo 101, presso lo studio dell'Avv. Sandra Latini (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti Email_1 del 12.1.2023;
- appellante - contro
(C.F. e (C.F.: CP_1 C.F._2 CP_2
), quali eredi di , elettivamente domiciliati in Orvieto C.F._3 Persona_1
(TR), in via della Pace n.13 presso lo studio legale dell'Avv. Paolo Pileri (pec:
, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di Email_2 costituzione in primo grado;
- appellati -
Oggetto: azione di condanna alla recisione di rami protesi sul fondo del vicino
pagina 1 di 5 Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 13.6.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. Parte_1
544/2023 del 18.7.2023, la quale, accogliendo la domanda proposta ai sensi dell'art. 896
c.c. da (cui sono succeduti in corso di causa gli eredi, e Persona_1 CP_1 CP_2
, lo ha condannato al taglio dei rami di due cipressi ubicati nel proprio terreno e
[...] protesi all'interno della proprietà degli attori, secondo le indicazioni contenute nella relazione del c.t.u..
L'appellante ha presentato, altresì, istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, la quale è stata disposta da questa Corte con ordinanza del 8.5.2024, rilevata la mancata opposizione degli appellati sul punto.
Costituendosi in giudizio, e hanno dedotto l'infondatezza CP_1 CP_2 in fatto e in diritto dell'impugnazione chiedendo di dichiararla inammissibile e comunque rigettarla.
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'8.10.2025. 2
Con il primo motivo di appello, rubricato “nullità della citazione per genericità ex art.
164 comma 4 e 163 comma 3 n. 3)”, riproponendo l'eccezione di nullità già Pt_1 sollevata in primo grado, ha dedotto la genericità dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, il quale non avrebbe permesso allo stesso di individuare l'oggetto della domanda attorea e, pertanto, di esercitare il proprio diritto di difesa.
Il motivo appare totalmente infondato, in quanto nell'atto di citazione Persona_1 aveva indicato con sufficiente chiarezza e precisione il petitum della domanda, ossia ottenere ai sensi dell'art. 896 c.c. la recisione dei rami di due cipressi ubicati sul terreno del convenuto e protesi sul suo fondo, recanti allo stesso pregiudizio per la caduta all'interno della sua proprietà di fogliame, bacche, resina e spore. L'attore aveva, quindi, individuato i suddetti alberi allegando i riferimenti catastali delle proprietà confinanti e le fotografie dei cipressi. La proprietà di risulta infatti identificata Pt_1 al foglio 19, particella 214 del Comune di Montecchio e quella dei al foglio 19 Per_1 particelle 319 e 255 del medesimo Comune e i due cipressi si trovano a ridosso del confine tra le particelle.
pagina 2 di 5 Si rileva, inoltre, che l'appellante, dopo essersi doluto dell'indeterminatezza della domanda, si è comunque difeso nel merito nel corso del giudizio di primo grado, mostrando di conoscere con precisione la pretesa attorea, sulla quale le parti avevano, peraltro, già interloquito nell'ambito di un precedente giudizio cautelare proposto da ai sensi ex art. 1172 c.c. (n. r.g. 1659/2020 del Tribunale di Terni), in ragione del Per_1 pericolo di crollo di uno dei due cipressi oggetto di giudizio, conclusosi in via bonaria tramite un accordo tra le parti diretto alla messa in sicurezza dell'albero tramite potatura.
Con il secondo e il terzo motivo, rubricati rispettivamente “violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Sussistenza del vizio di ultra-petizione” e “violazione dell'art. 2697 c.c. - Decisività della prova testimoniale non ammessa”, l'appellante ha lamentato la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., volta a dimostrare l'esistenza di accordi transattivi tra le parti relativi al taglio dei rami dei cipressi protesi sulla proprietà di Per_1
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, atteso che entrambi attengono a vizi della sentenza appellata per avere rigettato le suddette richieste istruttorie: con il 3 primo l'appellante ha assunto la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale degli asseriti accordi transattivi non era stata sollevata dalla controparte e, dunque, l'inammissibilità non poteva essere dichiarata d'ufficio dal giudice;
con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. poiché la suddetta prova sarebbe stata non solo rilevante ma decisiva ai fini del giudizio, sicché la mancata ammissione della stessa avrebbe leso il proprio diritto di prova.
Anche tali motivi non possono essere accolti. A ben vedere, il Giudice di primo grado non ha motivato l'inammissibilità della prova per testimoni richiamando il combinato disposto degli articoli 2725, comma 1 c.c. e 1967 c.c. come dedotto dall'appellante, ma ha ritenuto irrilevanti le prove orali, atteso che una chiara descrizione dello stato dei luoghi era stata fornita dalle risultanze della c.t.u. e che, in ogni caso, i tecnici che avrebbero, secondo l'appellante, concluso degli accordi non avevano la capacità di disporre dei diritti oggetto della controversia per poter porre in essere una valida transazione.
Tali argomentazioni vanno condivise e confermate, riconoscendo, inoltre, l'assoluta irrilevanza di mezzi di prova che avevano ad oggetto circostanze non pertinenti al pagina 3 di 5 giudizio in atto, bensì relative al citato giudizio cautelare già conclusosi tra le parti, proprio in virtù di un accordo verbalizzato dai tecnici incaricati dalle stesse.
Giova osservare, peraltro, che nell'ambito della soluzione bonaria del procedimento cautelare, faceva salvo il suo diritto di agire in separato giudizio con le azioni a Per_1 tutela della proprietà e di risarcimento del danno recato al muro danneggiato da uno dei due cipressi per avere lo stesso negli anni aumentato il proprio diametro.
L'appellante non ha contestato, infine, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, fatte proprie dal Giudice di primo grado, in base alle quali il cipresso collocato sullo spigolo sud-ovest della particella 214 si protende per più di metà del suo volume oltre la linea di confine della rete di recinzione e risulta inclinato in direzione della particella
319 di proprietà degli appellati;
la pianta presente sul confine sud della particella 214, presenta parte della chioma (circa m 1,30) che si protende sulla particella 255 degli appellanti, sicché, secondo quanto previsto dall'art. 896 c.c., il confinante ha diritto a chiedere la recisione dei rami delle piante che si protendono verso il proprio terreno.
Tutto quanto esposto basta per rigettare l'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo 4 con condanna dell'appellante a rifonderle agli appellati, avuto riguardo all'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore effettivo della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale basso stante l'estrema semplicità della causa, e con esclusione della fase istruttoria perché non richiesta e non svolta mancando la nota spese.
L'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni altra questione ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da Parte_1
pagina 4 di 5 condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello che liquida in complessivi € 1.984,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi ex art. 93 c.p.c. antistatario;
dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 15.10.2025
Il Presidente estensore
UD NI
5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. UD NI Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5/2024; promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Parte_1 C.F._1
Popolo 101, presso lo studio dell'Avv. Sandra Latini (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti Email_1 del 12.1.2023;
- appellante - contro
(C.F. e (C.F.: CP_1 C.F._2 CP_2
), quali eredi di , elettivamente domiciliati in Orvieto C.F._3 Persona_1
(TR), in via della Pace n.13 presso lo studio legale dell'Avv. Paolo Pileri (pec:
, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di Email_2 costituzione in primo grado;
- appellati -
Oggetto: azione di condanna alla recisione di rami protesi sul fondo del vicino
pagina 1 di 5 Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 13.6.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. Parte_1
544/2023 del 18.7.2023, la quale, accogliendo la domanda proposta ai sensi dell'art. 896
c.c. da (cui sono succeduti in corso di causa gli eredi, e Persona_1 CP_1 CP_2
, lo ha condannato al taglio dei rami di due cipressi ubicati nel proprio terreno e
[...] protesi all'interno della proprietà degli attori, secondo le indicazioni contenute nella relazione del c.t.u..
L'appellante ha presentato, altresì, istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, la quale è stata disposta da questa Corte con ordinanza del 8.5.2024, rilevata la mancata opposizione degli appellati sul punto.
Costituendosi in giudizio, e hanno dedotto l'infondatezza CP_1 CP_2 in fatto e in diritto dell'impugnazione chiedendo di dichiararla inammissibile e comunque rigettarla.
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'8.10.2025. 2
Con il primo motivo di appello, rubricato “nullità della citazione per genericità ex art.
164 comma 4 e 163 comma 3 n. 3)”, riproponendo l'eccezione di nullità già Pt_1 sollevata in primo grado, ha dedotto la genericità dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, il quale non avrebbe permesso allo stesso di individuare l'oggetto della domanda attorea e, pertanto, di esercitare il proprio diritto di difesa.
Il motivo appare totalmente infondato, in quanto nell'atto di citazione Persona_1 aveva indicato con sufficiente chiarezza e precisione il petitum della domanda, ossia ottenere ai sensi dell'art. 896 c.c. la recisione dei rami di due cipressi ubicati sul terreno del convenuto e protesi sul suo fondo, recanti allo stesso pregiudizio per la caduta all'interno della sua proprietà di fogliame, bacche, resina e spore. L'attore aveva, quindi, individuato i suddetti alberi allegando i riferimenti catastali delle proprietà confinanti e le fotografie dei cipressi. La proprietà di risulta infatti identificata Pt_1 al foglio 19, particella 214 del Comune di Montecchio e quella dei al foglio 19 Per_1 particelle 319 e 255 del medesimo Comune e i due cipressi si trovano a ridosso del confine tra le particelle.
pagina 2 di 5 Si rileva, inoltre, che l'appellante, dopo essersi doluto dell'indeterminatezza della domanda, si è comunque difeso nel merito nel corso del giudizio di primo grado, mostrando di conoscere con precisione la pretesa attorea, sulla quale le parti avevano, peraltro, già interloquito nell'ambito di un precedente giudizio cautelare proposto da ai sensi ex art. 1172 c.c. (n. r.g. 1659/2020 del Tribunale di Terni), in ragione del Per_1 pericolo di crollo di uno dei due cipressi oggetto di giudizio, conclusosi in via bonaria tramite un accordo tra le parti diretto alla messa in sicurezza dell'albero tramite potatura.
Con il secondo e il terzo motivo, rubricati rispettivamente “violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Sussistenza del vizio di ultra-petizione” e “violazione dell'art. 2697 c.c. - Decisività della prova testimoniale non ammessa”, l'appellante ha lamentato la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., volta a dimostrare l'esistenza di accordi transattivi tra le parti relativi al taglio dei rami dei cipressi protesi sulla proprietà di Per_1
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, atteso che entrambi attengono a vizi della sentenza appellata per avere rigettato le suddette richieste istruttorie: con il 3 primo l'appellante ha assunto la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale degli asseriti accordi transattivi non era stata sollevata dalla controparte e, dunque, l'inammissibilità non poteva essere dichiarata d'ufficio dal giudice;
con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. poiché la suddetta prova sarebbe stata non solo rilevante ma decisiva ai fini del giudizio, sicché la mancata ammissione della stessa avrebbe leso il proprio diritto di prova.
Anche tali motivi non possono essere accolti. A ben vedere, il Giudice di primo grado non ha motivato l'inammissibilità della prova per testimoni richiamando il combinato disposto degli articoli 2725, comma 1 c.c. e 1967 c.c. come dedotto dall'appellante, ma ha ritenuto irrilevanti le prove orali, atteso che una chiara descrizione dello stato dei luoghi era stata fornita dalle risultanze della c.t.u. e che, in ogni caso, i tecnici che avrebbero, secondo l'appellante, concluso degli accordi non avevano la capacità di disporre dei diritti oggetto della controversia per poter porre in essere una valida transazione.
Tali argomentazioni vanno condivise e confermate, riconoscendo, inoltre, l'assoluta irrilevanza di mezzi di prova che avevano ad oggetto circostanze non pertinenti al pagina 3 di 5 giudizio in atto, bensì relative al citato giudizio cautelare già conclusosi tra le parti, proprio in virtù di un accordo verbalizzato dai tecnici incaricati dalle stesse.
Giova osservare, peraltro, che nell'ambito della soluzione bonaria del procedimento cautelare, faceva salvo il suo diritto di agire in separato giudizio con le azioni a Per_1 tutela della proprietà e di risarcimento del danno recato al muro danneggiato da uno dei due cipressi per avere lo stesso negli anni aumentato il proprio diametro.
L'appellante non ha contestato, infine, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, fatte proprie dal Giudice di primo grado, in base alle quali il cipresso collocato sullo spigolo sud-ovest della particella 214 si protende per più di metà del suo volume oltre la linea di confine della rete di recinzione e risulta inclinato in direzione della particella
319 di proprietà degli appellati;
la pianta presente sul confine sud della particella 214, presenta parte della chioma (circa m 1,30) che si protende sulla particella 255 degli appellanti, sicché, secondo quanto previsto dall'art. 896 c.c., il confinante ha diritto a chiedere la recisione dei rami delle piante che si protendono verso il proprio terreno.
Tutto quanto esposto basta per rigettare l'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo 4 con condanna dell'appellante a rifonderle agli appellati, avuto riguardo all'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore effettivo della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale basso stante l'estrema semplicità della causa, e con esclusione della fase istruttoria perché non richiesta e non svolta mancando la nota spese.
L'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni altra questione ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da Parte_1
pagina 4 di 5 condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello che liquida in complessivi € 1.984,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi ex art. 93 c.p.c. antistatario;
dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 15.10.2025
Il Presidente estensore
UD NI
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