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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/07/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella persona del dott. Gaetano Savona,
nel procedimento civile r.g.n. 8242/2024, promosso da:
Il (C.F. , e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
), rappresentati, giusta procura alle liti in atti, e difesi dall'avv. Corrado Murru, presso C.F._1 il cui studio in Cagliari hanno eletto domicilio;
opponenti
contro
(C.F. ), ora Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata, giusta procura alle liti atti, e difesa dall'avvocato Andrea Bazzichi, presso il cui studio in Pietrasanta ha eletto domicilio;
opposta
avverso
L'Ordinanza Ingiunzione n. 275/2024 emessa il 22.11.2024 e notificata in data 25.11.2024
(Protocollo n. 33183 del 25.11.2024) avente per oggetto violazioni al D.lgs 152/2006.
All'esito dell'udienza cartolare del 27.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti ricorrrenti, e , come da atto Parte_1 Parte_2 introduttivo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, ogni diversa o contraria istanza rigettata: A)- in via preliminare, sospendere l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata. B)-nel merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare illegittima, invalida, anche per invalidità derivata, nulla e/o priva di effetto, e/o disapplicare, e/o dichiarare infondata e revocare l'Ordinanza
Ingiunzione n.275/2024 emessa in Iglesias il 22.11.2024 dal Dirigente dell
[...] sa , notificata in data 22.11.2024, con la quale la Controparte_3 Persona_1
Dirigente, dopo aver riconosciuto fondato l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione
n. 269 del 05.01.2021, elevato per violazione degli artt.133, comma 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006, Pt_3 nei confronti di , Sindaco pro tempore del Controparte_4 Parte_1
Trasgressore; di , Responsabile Area Tecnica del Comune di Parte_2 Parte_1
Trasgressore, e del Obbligato in solido, ordinava ed ingiungeva a Parte_1
, in qualità di Sindaco del Comune di al Geom. Controparte_4 Parte_1 [...]
, Responsabile Area Tecnica del Comune di e al Parte_2 Parte_1 Parte_1 in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma complessiva di € 9.310,00 (euro
[...] novemilatrecentodieci//00), a titolo di sanzione per la violazione degli articoli 133 comma 1 e comma 3 del D.Lgs. 152/2006,, a titolo di sanzione per la violazione di cui all'art. 133 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, per tutti i motivi di cui alla narrativa, dichiarando non fondato l'accertamento e non dovuta la sanzione ingiunta, e mandando assolto il da ogni avversa pretesa. C)=In via subordinata, Parte_1 ridurre il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art.8 e 8-bis della legge 689/1981 e ai sensi dell'art.11 della legge 689/81. D)-Con vittoria di spese.”
Nell'interesse della convenuta, , come da memoria difensiva: “Voglia Controparte_1
l'ill.mo Tribunale di Cagliari. In via preliminare respingere la domanda di sospensiva in quanto infondata ed inammissibile in fatto ed in diritto per i motivi illustrati. Sempre in via preliminare respingere le richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente in quanto inammissibili per i motivi di fatto e di diritto indicati. Ancora in via preliminare preso atto dell'oggettiva connessione per i motivi in fatto ed in diritto esposti disporre in virtù dell'art 274 cpc la riunione al presente giudizio RG
8245/2024 del giudizio rubricato al RG 8242/2024 anch'esso pendente innanzi al Tribunale di
Cagliari. Nel merito rigettare il ricorso sopra indicato, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per
i motivi e le ragioni esposte e di conseguenza accertare e dichiarare la legittimità dell'atto impugnato
Ordinanza Ingiunzione n. 275/2024 emessa il 22.11.2024 e notificata il 25.11.2024 e di tutti gli atti presupposti e successivi confermandone integralmente il contenuto con tutti i provvedimenti conseguenziali e quindi come dovute le somme ingiunte in favore della . Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore di parte resistente che si dichiara sin da ora antistario”.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.12.2024 il di ha proposto opposizione avverso Pt_1 Parte_1
l'Ordinanza Ingiunzione n. 275/2024, emessa dalla e notificata il Controparte_1
22.11.2024.
Tale provvedimento, in virtù della violazione dell'articolo 133, commi 1 e 3, D.lgs. 152/2006, contestata nel verbale dell' n. 269 del 05.01.2021, ha irrogato la sanzione di 9.310,00 euro Pt_3 nei confronti di Sindaco del all'epoca dei Pt_1 Controparte_4 Parte_1 fatti, , Responsabile Area Tecnica del medesimo ente e, quale obbligato in solido, Parte_2 il stesso. Parte_1
Avverso il medesimo provvedimento ha proposto altresì opposizione , mediante Parte_2 ricorso depositato il 23.12.2024.
Il Tribunale, stante la pendenza nella stessa fase e l'uniformità dei motivi proposti, ha disposto la riunione dei procedimenti, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Le ricorrenti hanno dedotto:
- la violazione dell'art. 135, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, per l'incompetenza della Provincia nell'accertamento degli illeciti contestati e nell'irrogazione delle sanzioni;
- la violazione dell'art. 135, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006, per l'incompetenza dell' allo Pt_3 svolgimento dei controlli presso gli impianti idrici;
- la violazione dell'art. 13, Legge n. 689/1981, per omessa notificazione dei verbali di sopralluogo;
- la violazione dell'art. 21 septies, Legge n. 241/1990, per omessa valutazione, in motivazione, degli scritti difensivi presentati dai trasgressori;
- il difetto di istruttoria e l'inattendibilità delle analisi effettuate dai tecnici Pt_3
- l'assenza di colpa dei trasgressori per essere stata la violazione causata da eventi, quali intense piogge e un'avaria, imprevedibili e non evitabili;
- l'illegittimità del Regolamento provinciale n. 14 del 27.08.2018 per violazione di legge, con conseguente illegittimità derivata dell'ordinanza opposta, che ne fa applicazione;
- la violazione dell'allegato 5, parte terza, al D.Lgs. n. 152/2006, con riguardo alle prescrizioni inerenti le modalità di campionatura.
La costituitasi con memoria difensiva depositata il 6.5.2025, ha Controparte_1 contestato i motivi proposti dalle ricorrenti, chiedendo il rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ingiunzione e dell'opposizione al medesimo provvedimento.
La non si è costituita, conseguentemente ne è stata dichiarata la Controparte_2 contumacia.
*** 1. In data 26 e 27 ottobre del 2020 l' ha effettuato due sopralluoghi presso l'impianto di Pt_3 depurazione gestito dal Comune di sito nel Comune citato, presso la località Is Parte_1
Meis, dove operano - come risulta dall'autorizzazione rilasciata con la determinazione n. 270 del
03.08.2020 dalla Provincia del – un impianto di depurazione a fanghi attivi ed un CP_1 impianto di fitodepurazione.
In sede di primo sopralluogo, i tecnici dell' hanno proceduto al prelievo di due campioni Pt_3 istantanei da, rispettivamente, l'impianto di depurazione a fanghi attivi e dall'impianto di fitodepurazione, destinati ad analisi microbiologica.
In data 27.10.2020 i suddetti tecnici hanno effettuato un secondo sopralluogo, ad esito del quale hanno proceduto al prelievo di un campione istantaneo dall'impianto di fitodepurazione e di un campione medio composto dall'impianto di depurazione a fanghi attivi, entrambi destinati all'analisi chimica e tossicologica.
All'esito delle analisi effettuate sui campioni prelevati, è stata accertata la violazione del parametro inerente l'Escherichia Coli, prescritto dalla tabella 3, allegato 5, parte terza del D.lgs. n. 152/2006, con riguardo al campione istantaneo prelevato dal depuratore a fanghi attivi in data 26.10.2020.
Inoltre, in sede di primo sopralluogo, i tecnici dell' hanno accertato e attestato i seguenti rilievi: Pt_3 il quaderno di impianto è costituito da singoli fogli non rilegati;
il registro di carico e scarico dei rifiuti è riferito alla normativa precedente a quella attualmente in vigore;
i letti di essiccamento posti all'ingresso dell'impianto risultano riempiti oltre misura da vaglio, sabbie e fanghi in surplus;
il primo letto di essiccamento posto in fondo all'impianto risulta privo del muretto di contenimento.
Sulla base di tali accertamenti, riscontrata la violazione dell'art. 133, comma 1 e 3, D.gls. n. 152/2006 la ha emanato, previa comunicazione del verbale di accertamento della Controparte_1 violazione, l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta.
2. I ricorrenti deducono, quale primo motivo di opposizione, la violazione dell'art. 135, comma 1, D.
Lgs. n. 152/2006, stante l'incompetenza della Provincia convenuta all'accertamento degli illeciti e all'irrogazione delle sanzioni in materia ambientale.
Il motivo è infondato.
La diposizione appena citata prevede, infatti, che “in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza- ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.” Tale ultimo inciso, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 15/11/202, n. 34408,), consente di affermare che il legislatore ha inteso preservare le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, rendendo del tutto legittima una diversa regolazione mediante legge regionale, in mancanza di una riserva in favore di quella statuale.
Del resto, nemmeno l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. prevede un divieto di delega mediante legge regionale, in quanto la potestà legislativa esclusiva dello Stato sulla tutela dell'ambiente configura una competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano diverse competenze, anche regionali, che devono esplicarsi nel rispetto degli standard di tutela uniformi stabiliti sull'intero territorio nazionale da parte dello Stato. Deve, inoltre, aggiungersi, che l'eventuale delega di competenze regionali alle Province è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto dall'art.118 Cost.
Posta, pertanto, la legittimità delle delega delle competenze di accertamento e sanzionatorie in materia ambientale, deve rilevarsi che la Legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006 prevede all'art. 51 che siano attribuite alle Province le funzioni di “controllo degli scarichi di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura, ed irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, introito e destinazione dei proventi ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici”.
Ciò premesso, considerato che gli illeciti accertati e sanzionati, a norma dell'art. 133, comma 1,
D.Lgs. n. 152/2006, nel caso in esame attengono alla materia degli scarichi di acque reflue, deve ritenersi senz'altro sussistente la competenza della . Controparte_1
2. Con il secondo motivo di opposizione le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 135, comma
2, D. Lgs. n. 152/2006, in virtù della carenza della qualifica di organi di polizia giudiziaria dei tecnici dell' che hanno provveduto ai sopralluoghi e ai campionamenti. Pt_3
Il motivo è infondato.
In proposito, occorre richiamare quanto previsto dalla Legge regionale n. 6 del 18 maggio 2006, sull'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), la quale, all'art 2, comma 1 prevede che tale ultimo ente svolga la funzione di “segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale” e, al comma 2, che, in relazione alle funzioni di cui al precedente comma deve “ a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, rilievi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di una completa caratterizzazione dell'ambiente e del territorio;
b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e
l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso ad altre banche dati pubbliche”.
Pertanto, i tecnici dell' che hanno provveduto al controllo nei confronti dei ricorrenti presentano Pt_3 senz'altro la qualità di organi di polizia giudiziaria ai fini degli accertamenti effettuati.
3. Il e lamentano l'omessa notifica dei verbali di Parte_1 Parte_2 sopralluogo e di campionatura del 26 e 27 ottobre 2020.
Occorre osservare che, nel caso di specie, viene in rilievo, con riguardo all'accertamento inerente la violazione dell'art. 133, comm1, t.u. ambiente, una violazione relativa al superamento dei limiti tabellari nello scarico di acque reflue, ragion per cui è necessario ricorrere al procedimento previsto dall'art. 15, L. n. n.689/1981 per le conseguenti analisi del campione idrico prelevato. Tale ultima disposizione prevede che “Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14”.
Ciò premesso, occorre in primo luogo rilevare che, come emerge dalla disposizione appena richiamata, nell'ipotesi in cui il procedimento sanzionatorio imponga, per l'accertamento dell'illecito, un'analisi di campioni, la contestazione prescritta dall'art.14, L.689/1981 viene sostituita dall'adempimento di cui all'art. 15 sopra citato.
Nel caso in esame, pertanto, non si rendeva necessaria la notificazione del verbale di sopralluogo ai fini di cui all'art. 14, L.689/1981.
Tuttavia, costituiva un adempimento necessario la comunicazione della data e del luogo di svolgimento delle analisi. Ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 223, Disposizioni di attuazione del
Codice di procedura penale, il quale prescrive che “Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.”.
Tale ultima disposizione trova senz'altro applicazione nella materia in esame, atteso che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “nonostante la sua collocazione, la norma ha una valenza generale, come si evince, sia dal suo tenore letterale, che fa riferimento anche ad accertamenti estranei al processo penale, sia dalla circostanza che, al momento in cui gli accertamenti si svolgono, non è dato sapere se essi possano evidenziare un illecito penale o amministrativo. Ne consegue che detta norma è applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate
a verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative.” (Corte di Cassazione Civile,
Sez. I, sentenza n. 9282 del 03 settembre 1999)
Nel caso di specie le analisi effettuate sono connotate, come anche dichiarato nei verbali di campionamento, da irripetibilità. Pertanto, era necessario, a mente della norma appena richiamata, dare avviso, anche oralmente, della data e del luogo in cui le analisi sarebbero state effettuate.
Ciò posto, ancorché nella comunicazione della contestazione si attesti il rispetto delle prescrizioni dell'art. 223 disp. att. c.p.p., risulta dallo stesso atto che i tecnici dell' hanno provveduto a tale Pt_3 adempimento tramite consegna immediata delle copie del verbale di sopralluogo e campionamento del 26 e 27.08.2020 ad ivi presente, in quanto manutentore dipendente della Controparte_5
Industrial Sarda, ditta conduttrice dell'impianto. Ebbene, se pure è vero che la diposizione appena richiamata non impone il rispetto di specifiche forme ai fini della comunicazione in argomento, va tuttavia rilevato che presenta un collegamento, in virtù del suo rapporto di lavoro con Controparte_5 la sola ditta conduttrice, meramente indiretto con il Comune e . Ne consegue, Parte_2 pertanto, che in mancanza di riscontro, agli atti, dell'effettiva ricezione da parte dei ricorrenti della copia dei verbali di sopralluogo e campionamento, deve rilevarsi la violazione del disposto di cui all'art. 223 supra richiamato.
La suddetta violazione, per altro, neppure è esclusa dal fatto che sia stata sentita Parte_2 telefonicamente, come risulta dal verbale del 26.10.2020, ai fini della comunicazione del nome della ditta conduttrice, in quanto tale contatto telefonico non può ritenersi in alcun modo equipollente all'avviso prescritto dall'art. 223, disp. att. c.p.p.
Per tali ragioni, pertanto, deve ritenersi inficiata la validità delle analisi svolte sui campioni raccolti e, per tanto, sotto tale profilo, il motivo proposto merita accoglimento.
4. Ciò posto, pare opportuno esaminare altresì la doglianza delle parti ricorrenti inerente la violazione dell'allegato 5, parte terza del D.gls. n. 152/2006, in ordine alle modalità di campionamento.
In proposito, occorre precisare che l'illecito contestato dagli opponenti attiene al superamento del parametro dell'E. Coli di cui alla tabella 3 dell'allegato sopra citato, mentre non assumono in questa sede rilievo le tabelle 1 e 2 richiamate nel ricorso introduttivo.
Ciò nondimeno, deve rilevarsi la violazione delle prescrizioni dettate dall'allegato in argomento con riguardo alle verifiche effettuate.
L'allegato 5, parte terza, D.Lgs. n. 152/2006, infatti, prescrive che i controlli siano effettuati, di regola, mediante campione medio prelevato nell'arco di tre ore, salva la possibilità per l'autorità preposta al controllo, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, di effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze.
Nel caso di specie risulta dagli atti che il campione prelevato dal depuratore a fanghi attivi in data
26.10.2020, da cui risulta la violazione del parametro dell'Escherichia Coli, sia istantaneo. Ebbene, ciò posto, deve rilevarsi come l' non abbia provveduto a fornire alcuna motivazione a sostegno Pt_3 della scelta di provvedere alla campionatura istantanea con riguardo all'impianto suddetto.
Pertanto, è ragionevole ritenere che il singolo campione non potesse essere rappresentativo del refluo analizzato e, conseguentemente, il motivo di opposizione qui esaminato fondato.
5. I ricorrenti allegano, quale ulteriore motivo di opposizione, la nullità dell'ordinanza opposta ai sensi dell'art. 21 septies, Legge n. 241/1990 per carenza della motivazione.
Nello specifico, i ricorrenti lamentano l'omessa considerazione delle argomentazioni difensive fatte pervenire dai medesimi (tramite audizione di e gli scritti difensivi, agli atti) ai sensi Parte_2 dell'art. 18, L. n. 689/81, essendosi l'Amministrazione provinciale limitata a richiamarne l'esistenza, senza esaminarne la fondatezza e dar conto dei motivi che hanno indotto al loro mancato accoglimento.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, nella parte motiva del provvedimento impugnato la prende specificamente CP_1 posizione in ordine alla infondatezza delle difese dei trasgressori. In secondo luogo, deve rilevarsi che, anche a voler ritenere la motivazione suddetta insufficiente, il mancato vaglio analitico delle argomentazioni difensive formulate dagli opponenti non può ritenersi in alcun modo idoneo ad inficiare la validità del provvedimento oggetto del presente giudizio. Come, infatti, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “È principio consolidato che in tema di opposizione a ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., Sez. II, 21 maggio 2018, n. 12503; Cass., Sez. I, 7 agosto 2014, n.
17799; Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786).
6. Le opponenti allegano, altresì, la violazione dell'art. 133, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006, stante l'infondatezza dell'accertamento svolto dall' Pt_3
Il motivo non merita accoglimento.
L'art. 133, comma 3, di cui supra, dispone che: “chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.” L'art. 107, comma 1, richiamato, dispone che “ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto (…)”.
Dall'ordinanza-ingiunzione n. 275/2024 impugnata emerge che la ha ritenuto integrata la CP_1 violazione dell'art. 133, comma 3, sopra citato, in virtù dei seguenti rilievi: il quaderno di impianto è costituito da singoli fogli non rilegati;
il registro di carico e scarico dei rifiuti è riferito alla normativa precedente a quella attualmente in vigore;
i letti di essiccamento posti all'ingresso dell'impianto risultano riempiti oltre misura da vaglio, sabbie e fanghi in surplus;
il primo letto di essiccamento posto in fondo all'impianto risulta privo del muretto di contenimento.
Con riguardo al quaderno di impianto, va rilevato che la sua regolare tenuta è imposta in primo luogo dalla Direttiva regionale in materia di disciplina degli scarichi di acque reflue. Quest'ultima, infatti, prescrive l'obbligo di prevedere tale quaderno, nel quale devono essere indicate, entro le 24 ore successive, le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo.
Inoltre, in applicazione della suddetta direttiva, la regolare tenuta del quaderno è imposta altresì dall'autorizzazione rilasciata al Comune di la quale espressamente prevede che Parte_1
l'ente gestore dell'impianto deve “indicare nel “Quaderno di impianto” con puntualità le operazioni svolte nel processo depurativo, le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, le interruzioni del ciclo depurativo”.
Orbene, considerata tale previsione e considerata la funzione del quaderno suddetto, che è quella di assicurare contezza in ordine all'andamento giornaliero dell'impianto, deve ritenersi che la tenuta dello stesso tramite fogli non rilegati non sia idonea ad assicurare il rispetto sostanziale di tale prescrizione.
Per quanto attiene al registro di carico e scarico dei rifiuti, la sua tenuta è prescritta dall'art. 190, d.lgs.
n. 152/2006. Ciò posto, l'autorizzazione rilasciata all'ente opponente prevede espressamente che “la gestione dei rifiuti prodotti durante l'attività di depurazione delle acque dovrà avvenire nel rispetto della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. I fanghi prodotti dal processo di depurazione, il grigliato e gli inerti dovranno essere opportunamente separati e regolarmente smaltiti. Il registro di carico e scarico dei rifiuti dovrà essere correttamente compilato e tenuto presso l'impianto”.
È indubbio, dunque, che sul gravi l'obbligo di tenuta del registro di Parte_1 carico e scarico. Ebbene, tale obbligo non può che includere, altresì, la corretta compilazione del registro medesimo, anche e soprattutto alla luce della normativa attualmente in vigore. Ne consegue, allora, che la sua tenuta secondo la normativa previgente integra la violazione della prescrizione di cui all'art. 133, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006.
Con riguardo, poi, alla rilevazione, da parte dei tecnici dell' di un riempimento oltre misura Pt_3 dei letti di essicamento, deve rilevarsi che si tratta di una circostanza di fatto risultante da un verbale redatto da un pubblico ufficiale, facente prova sino a querela di falso.
Per quanto attiene, in ultimo, alla mancanza del muretto di contenimento del primo letto di essiccamento posto in fondo all'impianto, deve rilevarsi che, ancorché l'autorizzazione sia stata rilasciata nonostante la sua mancanza, l'autorizzazione medesima prescrive che l'ente titolare debba assicurare il “regolare e corretto funzionamento dell'impianto di trattamento di Is Meis e quello pilota di fitodepurazione adiacente, nonché corretta gestione e manutenzione delle strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza, il raggiungimento dei limiti allo scarico e gli obiettivi di qualità.”
Ciò posto, deve ritenersi che il fosse tenuto al tempestivo adeguamento Parte_1 dell'impianto alle prescrizioni di legge e tecniche finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza e il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale. Per altro, ed inoltre, neppure rileva che dal rilascio dell'autorizzazione fossero trascorsi due mesi, atteso che non risulta che l'ente si fosse attivato per assicurare un intervento migliorativo.
7. In ultimo, il e lamentano l'invalidità derivata Parte_1 Parte_2 dell'ordinanza opposta per l'illegittimità del Regolamento provinciale approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 27.08.2018, nonché la violazione del principio di irretroattività, di cui all'art. 1, L. n. 689/81.
Il motivo non merita accoglimento.
Nella fattispecie, la , con il regolamento sopra citato, ha individuato i presupposti per la CP_1 graduazione delle sanzioni di cui all'art. 133 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, nonché dei limiti edittali sanciti dal D.lgs.
n.152/2006 medesimo.
Di conseguenza, nessuna illegittimità può rilevarsi sotto il profilo in esame, atteso che la Provincia opposta non ha né modificato né integrato il regime sanzionatorio previsto dalla Legge, ma ha agito in virtù e nell'alveo della normativa nazionale, regolamentando la procedura interna di irrogazione delle sanzioni.
Tale considerazione, per altro, consente di escludere altresì la fondatezza della doglianza in ordine alla violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 1, L. n. 689/90. Tale allegazione viene argomentata sulla base del fatto che il Regolamento provinciale applicato è stato modificato successivamente al momento in cui è stata commessa la violazione.
Ebbene, posto che, come rilevato supra, si tratta di una disciplina che si limita a regolare la procedura di irrogazione delle sanzioni e a dettare le coordinate ermeneutiche per la concreta determinazione della sanzione, senza introdurre parametri nuovi o eccentrici rispetto alla disciplina legislativa statale, la sua applicazione ad una fattispecie verificatasi antecedentemente alla sua modifica non comporta alcuna violazione del principio invocato. Il motivo inerente la violazione dell'art. 19 del suddetto Regolamento, inerendo unicamente alla violazione dell'art. 133, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, è assorbito.
8. Per quanto attiene alla domanda avanzata dagli opponenti avente ad oggetto la rideterminazione della sanzione in base ai criteri dettati dall'art. 11, L. n. 689/1981, si ritiene che essa non meriti accoglimento.
Con riguardo, infatti, all'illecito di cui all'art. 133, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, rispetto al quale i motivi in questa sede proposti sono giudicati infondati, si ritiene, tenuto conto della pluralità delle violazioni accertate e dei limiti edittali prescritti dalla norma suddetta, che la sanzione irrogata dalla sia correttamente quantificata. Controparte_1
9. Ogni altro motivo è assorbito.
10. Atteso il parziale accoglimento del ricorso proposto e, dunque, la soccombenza reciproca, le spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sono compensate tra le parti nella misura di un mezzo, e parte opponente dovrà essere condannata a rifondere parte opposta delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, tenuto conto della complessità della controversia, del suo valore e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Annulla parzialmente l'ordinanza ingiunzione n. 275/2024, limitatamente all'accertamento dell'illecito di cui all'art. 133, comma 1, D. L.gs. n. 152/2006 e, per l'effetto, riduce la sanzione irrogata a 3.010,00 euro.
2. Condanna gli opponenti alla rifusione in favore di parte opposta della spese di lite che si liquidano, già compensate per un mezzo, in 2.200,00 euro, oltre accessori di legge.
Cagliari, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella persona del dott. Gaetano Savona,
nel procedimento civile r.g.n. 8242/2024, promosso da:
Il (C.F. , e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
), rappresentati, giusta procura alle liti in atti, e difesi dall'avv. Corrado Murru, presso C.F._1 il cui studio in Cagliari hanno eletto domicilio;
opponenti
contro
(C.F. ), ora Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata, giusta procura alle liti atti, e difesa dall'avvocato Andrea Bazzichi, presso il cui studio in Pietrasanta ha eletto domicilio;
opposta
avverso
L'Ordinanza Ingiunzione n. 275/2024 emessa il 22.11.2024 e notificata in data 25.11.2024
(Protocollo n. 33183 del 25.11.2024) avente per oggetto violazioni al D.lgs 152/2006.
All'esito dell'udienza cartolare del 27.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti ricorrrenti, e , come da atto Parte_1 Parte_2 introduttivo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, ogni diversa o contraria istanza rigettata: A)- in via preliminare, sospendere l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata. B)-nel merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare illegittima, invalida, anche per invalidità derivata, nulla e/o priva di effetto, e/o disapplicare, e/o dichiarare infondata e revocare l'Ordinanza
Ingiunzione n.275/2024 emessa in Iglesias il 22.11.2024 dal Dirigente dell
[...] sa , notificata in data 22.11.2024, con la quale la Controparte_3 Persona_1
Dirigente, dopo aver riconosciuto fondato l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione
n. 269 del 05.01.2021, elevato per violazione degli artt.133, comma 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006, Pt_3 nei confronti di , Sindaco pro tempore del Controparte_4 Parte_1
Trasgressore; di , Responsabile Area Tecnica del Comune di Parte_2 Parte_1
Trasgressore, e del Obbligato in solido, ordinava ed ingiungeva a Parte_1
, in qualità di Sindaco del Comune di al Geom. Controparte_4 Parte_1 [...]
, Responsabile Area Tecnica del Comune di e al Parte_2 Parte_1 Parte_1 in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma complessiva di € 9.310,00 (euro
[...] novemilatrecentodieci//00), a titolo di sanzione per la violazione degli articoli 133 comma 1 e comma 3 del D.Lgs. 152/2006,, a titolo di sanzione per la violazione di cui all'art. 133 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, per tutti i motivi di cui alla narrativa, dichiarando non fondato l'accertamento e non dovuta la sanzione ingiunta, e mandando assolto il da ogni avversa pretesa. C)=In via subordinata, Parte_1 ridurre il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art.8 e 8-bis della legge 689/1981 e ai sensi dell'art.11 della legge 689/81. D)-Con vittoria di spese.”
Nell'interesse della convenuta, , come da memoria difensiva: “Voglia Controparte_1
l'ill.mo Tribunale di Cagliari. In via preliminare respingere la domanda di sospensiva in quanto infondata ed inammissibile in fatto ed in diritto per i motivi illustrati. Sempre in via preliminare respingere le richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente in quanto inammissibili per i motivi di fatto e di diritto indicati. Ancora in via preliminare preso atto dell'oggettiva connessione per i motivi in fatto ed in diritto esposti disporre in virtù dell'art 274 cpc la riunione al presente giudizio RG
8245/2024 del giudizio rubricato al RG 8242/2024 anch'esso pendente innanzi al Tribunale di
Cagliari. Nel merito rigettare il ricorso sopra indicato, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per
i motivi e le ragioni esposte e di conseguenza accertare e dichiarare la legittimità dell'atto impugnato
Ordinanza Ingiunzione n. 275/2024 emessa il 22.11.2024 e notificata il 25.11.2024 e di tutti gli atti presupposti e successivi confermandone integralmente il contenuto con tutti i provvedimenti conseguenziali e quindi come dovute le somme ingiunte in favore della . Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore di parte resistente che si dichiara sin da ora antistario”.
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.12.2024 il di ha proposto opposizione avverso Pt_1 Parte_1
l'Ordinanza Ingiunzione n. 275/2024, emessa dalla e notificata il Controparte_1
22.11.2024.
Tale provvedimento, in virtù della violazione dell'articolo 133, commi 1 e 3, D.lgs. 152/2006, contestata nel verbale dell' n. 269 del 05.01.2021, ha irrogato la sanzione di 9.310,00 euro Pt_3 nei confronti di Sindaco del all'epoca dei Pt_1 Controparte_4 Parte_1 fatti, , Responsabile Area Tecnica del medesimo ente e, quale obbligato in solido, Parte_2 il stesso. Parte_1
Avverso il medesimo provvedimento ha proposto altresì opposizione , mediante Parte_2 ricorso depositato il 23.12.2024.
Il Tribunale, stante la pendenza nella stessa fase e l'uniformità dei motivi proposti, ha disposto la riunione dei procedimenti, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Le ricorrenti hanno dedotto:
- la violazione dell'art. 135, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, per l'incompetenza della Provincia nell'accertamento degli illeciti contestati e nell'irrogazione delle sanzioni;
- la violazione dell'art. 135, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006, per l'incompetenza dell' allo Pt_3 svolgimento dei controlli presso gli impianti idrici;
- la violazione dell'art. 13, Legge n. 689/1981, per omessa notificazione dei verbali di sopralluogo;
- la violazione dell'art. 21 septies, Legge n. 241/1990, per omessa valutazione, in motivazione, degli scritti difensivi presentati dai trasgressori;
- il difetto di istruttoria e l'inattendibilità delle analisi effettuate dai tecnici Pt_3
- l'assenza di colpa dei trasgressori per essere stata la violazione causata da eventi, quali intense piogge e un'avaria, imprevedibili e non evitabili;
- l'illegittimità del Regolamento provinciale n. 14 del 27.08.2018 per violazione di legge, con conseguente illegittimità derivata dell'ordinanza opposta, che ne fa applicazione;
- la violazione dell'allegato 5, parte terza, al D.Lgs. n. 152/2006, con riguardo alle prescrizioni inerenti le modalità di campionatura.
La costituitasi con memoria difensiva depositata il 6.5.2025, ha Controparte_1 contestato i motivi proposti dalle ricorrenti, chiedendo il rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ingiunzione e dell'opposizione al medesimo provvedimento.
La non si è costituita, conseguentemente ne è stata dichiarata la Controparte_2 contumacia.
*** 1. In data 26 e 27 ottobre del 2020 l' ha effettuato due sopralluoghi presso l'impianto di Pt_3 depurazione gestito dal Comune di sito nel Comune citato, presso la località Is Parte_1
Meis, dove operano - come risulta dall'autorizzazione rilasciata con la determinazione n. 270 del
03.08.2020 dalla Provincia del – un impianto di depurazione a fanghi attivi ed un CP_1 impianto di fitodepurazione.
In sede di primo sopralluogo, i tecnici dell' hanno proceduto al prelievo di due campioni Pt_3 istantanei da, rispettivamente, l'impianto di depurazione a fanghi attivi e dall'impianto di fitodepurazione, destinati ad analisi microbiologica.
In data 27.10.2020 i suddetti tecnici hanno effettuato un secondo sopralluogo, ad esito del quale hanno proceduto al prelievo di un campione istantaneo dall'impianto di fitodepurazione e di un campione medio composto dall'impianto di depurazione a fanghi attivi, entrambi destinati all'analisi chimica e tossicologica.
All'esito delle analisi effettuate sui campioni prelevati, è stata accertata la violazione del parametro inerente l'Escherichia Coli, prescritto dalla tabella 3, allegato 5, parte terza del D.lgs. n. 152/2006, con riguardo al campione istantaneo prelevato dal depuratore a fanghi attivi in data 26.10.2020.
Inoltre, in sede di primo sopralluogo, i tecnici dell' hanno accertato e attestato i seguenti rilievi: Pt_3 il quaderno di impianto è costituito da singoli fogli non rilegati;
il registro di carico e scarico dei rifiuti è riferito alla normativa precedente a quella attualmente in vigore;
i letti di essiccamento posti all'ingresso dell'impianto risultano riempiti oltre misura da vaglio, sabbie e fanghi in surplus;
il primo letto di essiccamento posto in fondo all'impianto risulta privo del muretto di contenimento.
Sulla base di tali accertamenti, riscontrata la violazione dell'art. 133, comma 1 e 3, D.gls. n. 152/2006 la ha emanato, previa comunicazione del verbale di accertamento della Controparte_1 violazione, l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta.
2. I ricorrenti deducono, quale primo motivo di opposizione, la violazione dell'art. 135, comma 1, D.
Lgs. n. 152/2006, stante l'incompetenza della Provincia convenuta all'accertamento degli illeciti e all'irrogazione delle sanzioni in materia ambientale.
Il motivo è infondato.
La diposizione appena citata prevede, infatti, che “in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza- ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.” Tale ultimo inciso, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 15/11/202, n. 34408,), consente di affermare che il legislatore ha inteso preservare le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, rendendo del tutto legittima una diversa regolazione mediante legge regionale, in mancanza di una riserva in favore di quella statuale.
Del resto, nemmeno l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. prevede un divieto di delega mediante legge regionale, in quanto la potestà legislativa esclusiva dello Stato sulla tutela dell'ambiente configura una competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano diverse competenze, anche regionali, che devono esplicarsi nel rispetto degli standard di tutela uniformi stabiliti sull'intero territorio nazionale da parte dello Stato. Deve, inoltre, aggiungersi, che l'eventuale delega di competenze regionali alle Province è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto dall'art.118 Cost.
Posta, pertanto, la legittimità delle delega delle competenze di accertamento e sanzionatorie in materia ambientale, deve rilevarsi che la Legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006 prevede all'art. 51 che siano attribuite alle Province le funzioni di “controllo degli scarichi di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura, ed irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, introito e destinazione dei proventi ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici”.
Ciò premesso, considerato che gli illeciti accertati e sanzionati, a norma dell'art. 133, comma 1,
D.Lgs. n. 152/2006, nel caso in esame attengono alla materia degli scarichi di acque reflue, deve ritenersi senz'altro sussistente la competenza della . Controparte_1
2. Con il secondo motivo di opposizione le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 135, comma
2, D. Lgs. n. 152/2006, in virtù della carenza della qualifica di organi di polizia giudiziaria dei tecnici dell' che hanno provveduto ai sopralluoghi e ai campionamenti. Pt_3
Il motivo è infondato.
In proposito, occorre richiamare quanto previsto dalla Legge regionale n. 6 del 18 maggio 2006, sull'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), la quale, all'art 2, comma 1 prevede che tale ultimo ente svolga la funzione di “segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale” e, al comma 2, che, in relazione alle funzioni di cui al precedente comma deve “ a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, rilievi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di una completa caratterizzazione dell'ambiente e del territorio;
b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e
l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso ad altre banche dati pubbliche”.
Pertanto, i tecnici dell' che hanno provveduto al controllo nei confronti dei ricorrenti presentano Pt_3 senz'altro la qualità di organi di polizia giudiziaria ai fini degli accertamenti effettuati.
3. Il e lamentano l'omessa notifica dei verbali di Parte_1 Parte_2 sopralluogo e di campionatura del 26 e 27 ottobre 2020.
Occorre osservare che, nel caso di specie, viene in rilievo, con riguardo all'accertamento inerente la violazione dell'art. 133, comm1, t.u. ambiente, una violazione relativa al superamento dei limiti tabellari nello scarico di acque reflue, ragion per cui è necessario ricorrere al procedimento previsto dall'art. 15, L. n. n.689/1981 per le conseguenti analisi del campione idrico prelevato. Tale ultima disposizione prevede che “Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14”.
Ciò premesso, occorre in primo luogo rilevare che, come emerge dalla disposizione appena richiamata, nell'ipotesi in cui il procedimento sanzionatorio imponga, per l'accertamento dell'illecito, un'analisi di campioni, la contestazione prescritta dall'art.14, L.689/1981 viene sostituita dall'adempimento di cui all'art. 15 sopra citato.
Nel caso in esame, pertanto, non si rendeva necessaria la notificazione del verbale di sopralluogo ai fini di cui all'art. 14, L.689/1981.
Tuttavia, costituiva un adempimento necessario la comunicazione della data e del luogo di svolgimento delle analisi. Ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 223, Disposizioni di attuazione del
Codice di procedura penale, il quale prescrive che “Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.”.
Tale ultima disposizione trova senz'altro applicazione nella materia in esame, atteso che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “nonostante la sua collocazione, la norma ha una valenza generale, come si evince, sia dal suo tenore letterale, che fa riferimento anche ad accertamenti estranei al processo penale, sia dalla circostanza che, al momento in cui gli accertamenti si svolgono, non è dato sapere se essi possano evidenziare un illecito penale o amministrativo. Ne consegue che detta norma è applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate
a verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative.” (Corte di Cassazione Civile,
Sez. I, sentenza n. 9282 del 03 settembre 1999)
Nel caso di specie le analisi effettuate sono connotate, come anche dichiarato nei verbali di campionamento, da irripetibilità. Pertanto, era necessario, a mente della norma appena richiamata, dare avviso, anche oralmente, della data e del luogo in cui le analisi sarebbero state effettuate.
Ciò posto, ancorché nella comunicazione della contestazione si attesti il rispetto delle prescrizioni dell'art. 223 disp. att. c.p.p., risulta dallo stesso atto che i tecnici dell' hanno provveduto a tale Pt_3 adempimento tramite consegna immediata delle copie del verbale di sopralluogo e campionamento del 26 e 27.08.2020 ad ivi presente, in quanto manutentore dipendente della Controparte_5
Industrial Sarda, ditta conduttrice dell'impianto. Ebbene, se pure è vero che la diposizione appena richiamata non impone il rispetto di specifiche forme ai fini della comunicazione in argomento, va tuttavia rilevato che presenta un collegamento, in virtù del suo rapporto di lavoro con Controparte_5 la sola ditta conduttrice, meramente indiretto con il Comune e . Ne consegue, Parte_2 pertanto, che in mancanza di riscontro, agli atti, dell'effettiva ricezione da parte dei ricorrenti della copia dei verbali di sopralluogo e campionamento, deve rilevarsi la violazione del disposto di cui all'art. 223 supra richiamato.
La suddetta violazione, per altro, neppure è esclusa dal fatto che sia stata sentita Parte_2 telefonicamente, come risulta dal verbale del 26.10.2020, ai fini della comunicazione del nome della ditta conduttrice, in quanto tale contatto telefonico non può ritenersi in alcun modo equipollente all'avviso prescritto dall'art. 223, disp. att. c.p.p.
Per tali ragioni, pertanto, deve ritenersi inficiata la validità delle analisi svolte sui campioni raccolti e, per tanto, sotto tale profilo, il motivo proposto merita accoglimento.
4. Ciò posto, pare opportuno esaminare altresì la doglianza delle parti ricorrenti inerente la violazione dell'allegato 5, parte terza del D.gls. n. 152/2006, in ordine alle modalità di campionamento.
In proposito, occorre precisare che l'illecito contestato dagli opponenti attiene al superamento del parametro dell'E. Coli di cui alla tabella 3 dell'allegato sopra citato, mentre non assumono in questa sede rilievo le tabelle 1 e 2 richiamate nel ricorso introduttivo.
Ciò nondimeno, deve rilevarsi la violazione delle prescrizioni dettate dall'allegato in argomento con riguardo alle verifiche effettuate.
L'allegato 5, parte terza, D.Lgs. n. 152/2006, infatti, prescrive che i controlli siano effettuati, di regola, mediante campione medio prelevato nell'arco di tre ore, salva la possibilità per l'autorità preposta al controllo, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, di effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze.
Nel caso di specie risulta dagli atti che il campione prelevato dal depuratore a fanghi attivi in data
26.10.2020, da cui risulta la violazione del parametro dell'Escherichia Coli, sia istantaneo. Ebbene, ciò posto, deve rilevarsi come l' non abbia provveduto a fornire alcuna motivazione a sostegno Pt_3 della scelta di provvedere alla campionatura istantanea con riguardo all'impianto suddetto.
Pertanto, è ragionevole ritenere che il singolo campione non potesse essere rappresentativo del refluo analizzato e, conseguentemente, il motivo di opposizione qui esaminato fondato.
5. I ricorrenti allegano, quale ulteriore motivo di opposizione, la nullità dell'ordinanza opposta ai sensi dell'art. 21 septies, Legge n. 241/1990 per carenza della motivazione.
Nello specifico, i ricorrenti lamentano l'omessa considerazione delle argomentazioni difensive fatte pervenire dai medesimi (tramite audizione di e gli scritti difensivi, agli atti) ai sensi Parte_2 dell'art. 18, L. n. 689/81, essendosi l'Amministrazione provinciale limitata a richiamarne l'esistenza, senza esaminarne la fondatezza e dar conto dei motivi che hanno indotto al loro mancato accoglimento.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, nella parte motiva del provvedimento impugnato la prende specificamente CP_1 posizione in ordine alla infondatezza delle difese dei trasgressori. In secondo luogo, deve rilevarsi che, anche a voler ritenere la motivazione suddetta insufficiente, il mancato vaglio analitico delle argomentazioni difensive formulate dagli opponenti non può ritenersi in alcun modo idoneo ad inficiare la validità del provvedimento oggetto del presente giudizio. Come, infatti, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “È principio consolidato che in tema di opposizione a ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., Sez. II, 21 maggio 2018, n. 12503; Cass., Sez. I, 7 agosto 2014, n.
17799; Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786).
6. Le opponenti allegano, altresì, la violazione dell'art. 133, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006, stante l'infondatezza dell'accertamento svolto dall' Pt_3
Il motivo non merita accoglimento.
L'art. 133, comma 3, di cui supra, dispone che: “chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.” L'art. 107, comma 1, richiamato, dispone che “ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto (…)”.
Dall'ordinanza-ingiunzione n. 275/2024 impugnata emerge che la ha ritenuto integrata la CP_1 violazione dell'art. 133, comma 3, sopra citato, in virtù dei seguenti rilievi: il quaderno di impianto è costituito da singoli fogli non rilegati;
il registro di carico e scarico dei rifiuti è riferito alla normativa precedente a quella attualmente in vigore;
i letti di essiccamento posti all'ingresso dell'impianto risultano riempiti oltre misura da vaglio, sabbie e fanghi in surplus;
il primo letto di essiccamento posto in fondo all'impianto risulta privo del muretto di contenimento.
Con riguardo al quaderno di impianto, va rilevato che la sua regolare tenuta è imposta in primo luogo dalla Direttiva regionale in materia di disciplina degli scarichi di acque reflue. Quest'ultima, infatti, prescrive l'obbligo di prevedere tale quaderno, nel quale devono essere indicate, entro le 24 ore successive, le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo.
Inoltre, in applicazione della suddetta direttiva, la regolare tenuta del quaderno è imposta altresì dall'autorizzazione rilasciata al Comune di la quale espressamente prevede che Parte_1
l'ente gestore dell'impianto deve “indicare nel “Quaderno di impianto” con puntualità le operazioni svolte nel processo depurativo, le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, le interruzioni del ciclo depurativo”.
Orbene, considerata tale previsione e considerata la funzione del quaderno suddetto, che è quella di assicurare contezza in ordine all'andamento giornaliero dell'impianto, deve ritenersi che la tenuta dello stesso tramite fogli non rilegati non sia idonea ad assicurare il rispetto sostanziale di tale prescrizione.
Per quanto attiene al registro di carico e scarico dei rifiuti, la sua tenuta è prescritta dall'art. 190, d.lgs.
n. 152/2006. Ciò posto, l'autorizzazione rilasciata all'ente opponente prevede espressamente che “la gestione dei rifiuti prodotti durante l'attività di depurazione delle acque dovrà avvenire nel rispetto della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. I fanghi prodotti dal processo di depurazione, il grigliato e gli inerti dovranno essere opportunamente separati e regolarmente smaltiti. Il registro di carico e scarico dei rifiuti dovrà essere correttamente compilato e tenuto presso l'impianto”.
È indubbio, dunque, che sul gravi l'obbligo di tenuta del registro di Parte_1 carico e scarico. Ebbene, tale obbligo non può che includere, altresì, la corretta compilazione del registro medesimo, anche e soprattutto alla luce della normativa attualmente in vigore. Ne consegue, allora, che la sua tenuta secondo la normativa previgente integra la violazione della prescrizione di cui all'art. 133, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006.
Con riguardo, poi, alla rilevazione, da parte dei tecnici dell' di un riempimento oltre misura Pt_3 dei letti di essicamento, deve rilevarsi che si tratta di una circostanza di fatto risultante da un verbale redatto da un pubblico ufficiale, facente prova sino a querela di falso.
Per quanto attiene, in ultimo, alla mancanza del muretto di contenimento del primo letto di essiccamento posto in fondo all'impianto, deve rilevarsi che, ancorché l'autorizzazione sia stata rilasciata nonostante la sua mancanza, l'autorizzazione medesima prescrive che l'ente titolare debba assicurare il “regolare e corretto funzionamento dell'impianto di trattamento di Is Meis e quello pilota di fitodepurazione adiacente, nonché corretta gestione e manutenzione delle strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza, il raggiungimento dei limiti allo scarico e gli obiettivi di qualità.”
Ciò posto, deve ritenersi che il fosse tenuto al tempestivo adeguamento Parte_1 dell'impianto alle prescrizioni di legge e tecniche finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza e il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale. Per altro, ed inoltre, neppure rileva che dal rilascio dell'autorizzazione fossero trascorsi due mesi, atteso che non risulta che l'ente si fosse attivato per assicurare un intervento migliorativo.
7. In ultimo, il e lamentano l'invalidità derivata Parte_1 Parte_2 dell'ordinanza opposta per l'illegittimità del Regolamento provinciale approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 27.08.2018, nonché la violazione del principio di irretroattività, di cui all'art. 1, L. n. 689/81.
Il motivo non merita accoglimento.
Nella fattispecie, la , con il regolamento sopra citato, ha individuato i presupposti per la CP_1 graduazione delle sanzioni di cui all'art. 133 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, nonché dei limiti edittali sanciti dal D.lgs.
n.152/2006 medesimo.
Di conseguenza, nessuna illegittimità può rilevarsi sotto il profilo in esame, atteso che la Provincia opposta non ha né modificato né integrato il regime sanzionatorio previsto dalla Legge, ma ha agito in virtù e nell'alveo della normativa nazionale, regolamentando la procedura interna di irrogazione delle sanzioni.
Tale considerazione, per altro, consente di escludere altresì la fondatezza della doglianza in ordine alla violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 1, L. n. 689/90. Tale allegazione viene argomentata sulla base del fatto che il Regolamento provinciale applicato è stato modificato successivamente al momento in cui è stata commessa la violazione.
Ebbene, posto che, come rilevato supra, si tratta di una disciplina che si limita a regolare la procedura di irrogazione delle sanzioni e a dettare le coordinate ermeneutiche per la concreta determinazione della sanzione, senza introdurre parametri nuovi o eccentrici rispetto alla disciplina legislativa statale, la sua applicazione ad una fattispecie verificatasi antecedentemente alla sua modifica non comporta alcuna violazione del principio invocato. Il motivo inerente la violazione dell'art. 19 del suddetto Regolamento, inerendo unicamente alla violazione dell'art. 133, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, è assorbito.
8. Per quanto attiene alla domanda avanzata dagli opponenti avente ad oggetto la rideterminazione della sanzione in base ai criteri dettati dall'art. 11, L. n. 689/1981, si ritiene che essa non meriti accoglimento.
Con riguardo, infatti, all'illecito di cui all'art. 133, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, rispetto al quale i motivi in questa sede proposti sono giudicati infondati, si ritiene, tenuto conto della pluralità delle violazioni accertate e dei limiti edittali prescritti dalla norma suddetta, che la sanzione irrogata dalla sia correttamente quantificata. Controparte_1
9. Ogni altro motivo è assorbito.
10. Atteso il parziale accoglimento del ricorso proposto e, dunque, la soccombenza reciproca, le spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sono compensate tra le parti nella misura di un mezzo, e parte opponente dovrà essere condannata a rifondere parte opposta delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, tenuto conto della complessità della controversia, del suo valore e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Annulla parzialmente l'ordinanza ingiunzione n. 275/2024, limitatamente all'accertamento dell'illecito di cui all'art. 133, comma 1, D. L.gs. n. 152/2006 e, per l'effetto, riduce la sanzione irrogata a 3.010,00 euro.
2. Condanna gli opponenti alla rifusione in favore di parte opposta della spese di lite che si liquidano, già compensate per un mezzo, in 2.200,00 euro, oltre accessori di legge.
Cagliari, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona