Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2648 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
avv. (c.f. con il proc. dom. avv. to Pt_1 Pt_2 C.F._1
Giovanna Chiaese, delega in atti
-attore- contro
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Controparte_1 C.F._2
Andrea Criscuolo, delega in atti
-convenuto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'avvocato deduceva di aver svolto attività professionale stragiudiziale in Pt_1
favore del convenuto e della società Parte_3
nel corso dell'anno 2013.
[...]
Riferiva, in particolare, di aver fornito (i) una consulenza relativa al Regolamento di
Polizia Mortuaria e predisposto n.2 istanze rivolte al Direttore Sanitario ed al Direttore pagina 1 di 6
(ii) Parte_4
una consulenza relativa al lancio del sito web “Aldilà”; (iii) una consulenza in merito ad un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile sito in via Nizza a
. Pt_4
Sosteneva che, in applicazione dei parametri ridotti di un terzo in ragione dei rapporti esistenti tra le parti, i compensi spettatigli ammontavano ad € 7.300,00, oltre accessori di legge.
Concludeva quindi per la condanna della controparte al pagamento in suo favore della predetta somma.
Costituitosi, il convenuto instava per il rigetto della domanda negando di aver mai conferito alcun mandato all'attore e precisando di aver intrattenuto con lo stesso rapporti di amicizia e di aver perciò ricevuto consigli sulle questioni riferite in citazione nel corso di semplici “chiacchierate”.
Deduceva altresì di aver, in cambio della disponibilità manifestata dall'amico professionista, praticato al medesimo ed ai suoi conoscenti sconti sulle prestazioni rese dalla società di onoranze funebri.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda avversaria.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 22.1.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Va invero rilevato che il professionista ha fornito prova del conferimento del mandato da parte del convenuto.
E' noto che il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è
pagina 2 di 6 indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso (Cassazione n. 14276/2017).
Il contratto di mandato è consensuale ed a prestazioni corrispettive e ad esso si applica, quanto alle modalità di conclusione, la disciplina generale del contratto per cui può perfezionarsi mediante i diversi procedimenti previsti dalla legge. Qualora sussista un comportamento concludente ed univoco dal quale possa dedursi il conferimento di un mandato e la relativa accettazione, questi può anche essere tacito con la precisazione però che ai fini del perfezionamento del mandato tacito non è sufficiente il mero comportamento del mandatario accompagnato dal silenzio del mandante, salvo che tale silenzio non possa assumere, per il concorso di circostanze univoche , il valore di dichiarazione di volontà: non è dunque configurabile nel nostro ordinamento il c.d. mandato presunto.
Infine, il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto (Cassazione n. 2319/2016).
Ebbene, nel caso in esame, l'istruttoria orale ha fornito prova del conferimento dell'incarico all'avv.to da parte del e del suo espletamento come da Pt_1 CP_1
documentazione allegata (cfr. docc. nn. 1-5).
Il teste , sentito all'udienza dell'1.7.2019, ha riferito di svolgere la Testimone_1
professione di avvocato, condividendo l'immobile adibito a studio con l'attore, e di pagina 3 di 6 ricordare la presenza del presso lo studio del in plurime occasioni per CP_1 Pt_1
discutere le problematiche relative al regolamento di Polizia Mortuaria ed alla compravendita dell'immobile, come anche la redazione da parte del professionista delle missive da inviare agli enti ospedalieri.
Analogamente il teste di Cola, anch'egli avvocato, ha dichiarato di Testimone_2
frequentare lo studio dell'avv. dal 2009 ed ha riferito dei colloqui intercorsi tra Pt_1
le parti circa le modifiche del regolamento di Polizia Mortuaria e sull'immobile di via
Nizza (cfr. verb. ud. cit.).
Entrambi i testi hanno poi confermato i capitoli a), b) e c) della memoria istruttoria attorea del 2.10.2017 e quindi anche la circostanza che la richiesta dello svolgimento della dedotta attività venne proprio al . CP_1
Al contrario, le dichiarazioni del teste di parte convenuta, cfr. verb. Testimone_3
ud. cit.), non valgono a scalfire la prova fornita dalla controparte in quanto riferite a circostanze conosciute de relato, ovvero compatibili comunque con il conferimento dell'incarico.
Dunque, passando al quantum debeatur, va rilevato che le prestazioni de quibus sono state interamente svolta nell'anno 2013 (cfr. doc. cit.) cioè sotto la vigenza dei parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140.
Ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, l'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.
Per tale attività il D.M. non prevedeva parametri rapportati al valore dell'affare come le vecchie tariffe, né il riconoscimento delle spese generali che sono state invece reintrodotte solo con il D.M. 55/2014 (Cassazione pen. n.43143/2013).
Con la missiva del 5.6.2015, l'attore ha esposto i seguenti compensi (cfr. doc. 6) deducendo di averli già ridotti di 1/3: € 2.200,00 per la una consulenza relativa al pagina 4 di 6 Regolamento di Polizia Mortuaria e la predisposizione di n.2 istanze rivolte al
Direttore Sanitario ed al Direttore Generale degli Parte_4
; € 1.300,00 per la consulenza relativa al lancio del sito web
[...]
“Aldilà”; € 3.800,00 per la consulenza in merito ad un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile sito in via Nizza a . Pt_4
Tali valori non possono essere confermati non essendo stata esplicitata la loro modalità di calcolo, né allegato il monte delle ore impiegate per l'esecuzione delle prestazioni.
Pertanto, considerato che per l'attività di cui al punto (i) va riconosciuta una attività di studio ed una per così dire introduttiva, mentre per quelle di cui ai punti (ii) e (iii) solo una attività di studio e che le prime due avevano un valore indeterminato, mentre il contratto preliminare oggetto di consulenza aveva un valore di € 82.500,00, ai sensi dell'art. 3 DM cit. possono essere liquidate le seguenti somme:
€ 1.800,00 per le prestazioni di cui al punto (i);
€ 1.200,00 per le prestazione di cui al punto (ii);
€ 1.900,00 per le prestazioni di cui al punto (iii).
Il tutto oltre iva e cpa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con prevalenza del decisum sul disputatum, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna al pagamento in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_5
compensi, di € 4.900,00 (oltre iva e cpa), oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condanna alla refusione in favore dell'avv. Giovanna Chiaese, Controparte_1
dichiaratasi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per compensi professionali, € 237,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di pagina 5 di 6 legge.
Così deciso in Salerno, lì 14.2.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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