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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3094/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13829/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090169667155000 I.C.I. 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2612/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositatop in data 18.7.2025 la srl Citara Mare Terme in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazioni di pagamento n.07120259027460755000 ma limitatamente al tributi di competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria, scaturente da innumevevoli ruoli emessi per gli anni d'imposta dal 2002 al 2018, ai fini delle II.DD., dall'Agenzia delle Entrate D.P. di
Napoli ed ai fini IMU e Tari dal Comune di Forio e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.594.573,27 per omesso versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per la carente efficcia esecutiva dei titoli azionati e, in via subordinata, per l'omessa notifica degli atti prodromici e per l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione.
Con nota del 17.10.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, rilevava di aver regolamenete notificato tutte le prodromiche, all'odierno provvedimento opposto, cartelle di pagamento che, in assenza di impugnazione risultavano essere divenute definitive per essersi cristallizzato il credito vantato e che, successivamente, aveva provveduto alla notifica di ulteriori atti esecutivi per cui alcuna eccepita prescrizione appariva maturata. Nel chiedere la conferma del proprio operaro concludeva sollecitando il rigetto del reclamo.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che rigettarlo.
I motivi sono infondati, precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
In via fondamentale, infatti, la controversia prende le mosse dall'impugnazione di una cartella di pagamento in relazione alla quale viene contestata l'omissione della notifica di atti prodromici ad essa sottesi e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
La Società ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica di alcun provvedimento prima della intimazione di pagamento qui impugnata, segnatamente di non aver ricevuto alcuna cartella di pagamento.
Si deve premettere che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art.50, comma 2
d.p.r. 602/1973 (atto che si rende necessario decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento per procedere all'esecuzione) è da ritenersi senz'altro ammissibile, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 8279/2008; Cass. SU 1065/2011). Ovviamente, secondo la regola generale di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, l'opposizione è dtata per vizi propri e per vizi degli atti presupposti, solo ove questi ultimi non siano stati notificati. Nel caso che ci occupa la ricorrente, si ribadisce, ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici presupposti all'intimazione oggi impugnata.
Tuttavia l'Agenzia delle Entrate e IO ha documentato -e la circostanza non è stata contestata dalla parte ricorrente- con copiosa documentazione che tutte le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate e successivamente risultano notificati successivi provvedimenti che hanno irrimediabilmente interrotto i termini di prescrizione invocati da parte istante.
La prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento qui impugnata comporta inevitabilmente il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione anche recentemente ha ribadito che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in in base all'art.19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, esso resta sindacabile colo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta" (Cass.Ord. n.3005/20).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 5000,00
(cinquemila), oltre oneri accessori se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate IO.
Napoli il 11/02/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13829/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090169667155000 I.C.I. 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2612/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositatop in data 18.7.2025 la srl Citara Mare Terme in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dal dott. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazioni di pagamento n.07120259027460755000 ma limitatamente al tributi di competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria, scaturente da innumevevoli ruoli emessi per gli anni d'imposta dal 2002 al 2018, ai fini delle II.DD., dall'Agenzia delle Entrate D.P. di
Napoli ed ai fini IMU e Tari dal Comune di Forio e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.594.573,27 per omesso versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per la carente efficcia esecutiva dei titoli azionati e, in via subordinata, per l'omessa notifica degli atti prodromici e per l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione.
Con nota del 17.10.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, rilevava di aver regolamenete notificato tutte le prodromiche, all'odierno provvedimento opposto, cartelle di pagamento che, in assenza di impugnazione risultavano essere divenute definitive per essersi cristallizzato il credito vantato e che, successivamente, aveva provveduto alla notifica di ulteriori atti esecutivi per cui alcuna eccepita prescrizione appariva maturata. Nel chiedere la conferma del proprio operaro concludeva sollecitando il rigetto del reclamo.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che rigettarlo.
I motivi sono infondati, precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
In via fondamentale, infatti, la controversia prende le mosse dall'impugnazione di una cartella di pagamento in relazione alla quale viene contestata l'omissione della notifica di atti prodromici ad essa sottesi e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
La Società ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica di alcun provvedimento prima della intimazione di pagamento qui impugnata, segnatamente di non aver ricevuto alcuna cartella di pagamento.
Si deve premettere che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art.50, comma 2
d.p.r. 602/1973 (atto che si rende necessario decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento per procedere all'esecuzione) è da ritenersi senz'altro ammissibile, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 8279/2008; Cass. SU 1065/2011). Ovviamente, secondo la regola generale di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, l'opposizione è dtata per vizi propri e per vizi degli atti presupposti, solo ove questi ultimi non siano stati notificati. Nel caso che ci occupa la ricorrente, si ribadisce, ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici presupposti all'intimazione oggi impugnata.
Tuttavia l'Agenzia delle Entrate e IO ha documentato -e la circostanza non è stata contestata dalla parte ricorrente- con copiosa documentazione che tutte le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate e successivamente risultano notificati successivi provvedimenti che hanno irrimediabilmente interrotto i termini di prescrizione invocati da parte istante.
La prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento qui impugnata comporta inevitabilmente il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione anche recentemente ha ribadito che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in in base all'art.19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, esso resta sindacabile colo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta" (Cass.Ord. n.3005/20).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 5000,00
(cinquemila), oltre oneri accessori se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate IO.
Napoli il 11/02/2026