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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3090 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, posta in deliberazione all'udienza del 4 ottobre 2024 e vertente
T R A
nato a [...] il [...], (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Formia (LT), elettivamente domiciliato Roma alla Via Oppido Mamertina n. 61/c, presso lo studio dell'avv. Stefania Visco giusta procura speciale in atti;
- attore
E
nata in Salvador (Brasile) il [...] in [...] e Controparte_1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nata Persona_1
Formia (LT) il 20/11/2022;
1 - resistente contumace
E
Avv. in qualità di Curatore Speciale della minore , Controparte_2 Persona_1 nata a [...] il [...], c.f. , giusta nomina con C.F._2 provvedimento del 02/02/2024, rappresentata e difesa in proprio;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. (così riqualificata la domanda proposta dalle parti quale azione di disconoscimento di paternità).
CONCLUSIONI: verbale di udienza del 4 ottobre 2024 senza assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. in mancanza di richiesta dei difensori del ricorrente e del
Curatore Speciale ed essendo la causa matura per la decisione.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale CP_1 sulla minore nata a [...] il [...] al fine di sentire dichiarare Persona_1
l'insussistenza del rapporto di paternità biologica tra e con pronuncia di Parte_1 Per_1 declaratoria di disconoscimento della paternità e richiesta di ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita del minore, autorizzando tutti i provvedimenti conseguenti per legge.
In particolare, deduceva, a fondamento della domanda che: Parte_1
- il ricorrente e avevano avuto una relazione more uxorio; Controparte_1
- in data 20/11/2022 in Formia (RM), era nata che il aveva riconosciuto Per_1 Pt_1 come propria figlia naturale;
2 - nei primi mesi di vita, la bambina ha vissuto in Formia presso la residenza del per Pt_1 trasferirsi successivamente con la madre a seguito di divergenze e reciproche incomprensioni in Cerveteri in via del Cerro n. 7, presso l'abitazione del sig. , compagno della Persona_2 nonna materna;
- in occasione di un diverbio il ha appreso che la piccola non era sua figlia, e Pt_1 Per_1 che tale notizia che ha provocato notevole turbamento e destabilizzazione al ricorrente ed ai suoi familiari;
- che al fine di dirimere eventuali dubbi, ha acconsentito aa Controparte_1 effettuare un esame sulla paternità in data 21 settembre 2023 presso il Laboratorio Genoma
Group srl;
- che tale accertamento, in data 3 ottobre 2023, a seguito dell'analisi dei marcatori genetici investigati, ha dato esito negativo confermando che il non risulta essere il padre Pt_1 genetico di Per_1
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. emessa in data 1.2.2024 è stato richiesto al difensore dell'attore di documentare il perfezionamento della notifica alla resistente, è stata sollevata di ufficio che la questione relativa all'eventuale mutamento del rito, essendo stata introdotta la causa con atto di citazione in luogo di ricorso come previsto dall'art. 473.bis 1 ss. c.p.c. per il rito unificato in materia di persone, famiglia e minori ed è stato nominato Curatore Speciale della minore l'avv. In merito deve Controparte_2 segnalarsi che: “in tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, per difetto di veridicità, è necessaria, a pena di nullità del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il minore, legittimato passivo e litisconsorte necessario, dovendosi colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dell'art. 263 c.c. (anche nella formulazione successiva al d.lgs. n. 154 del 2013) mediante una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata in quanto la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo, non potendo stabilirsi "ex ante" una coincidenza ed omogeneità d'interessi in ordine né alla conservazione dello "status", né alla scelta contrapposta, fondata sul "favor veritatis" e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica” (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 02 Febbraio 2016, n. 1957).
Nonostante la regolarità della notifica, effettuata presso la residenza effettiva della resistente con raccomandata ricevuta a mani da familiare dichiaratosi convivente (in quanto dal certificato anagrafico la ricorrente non risultava residente in Italia), non si è costituita
[...] mentre in data 18.3.2024 si è costituito il curatore della minore Controparte_1 Per_3
3 Avv. la quale ha aderito alla domanda del ricorrente nell'interesse della Controparte_2 minore rappresentata.
All'udienza del 17 maggio 2024 il giudice, verificata la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia della resistente ed ha il Giudice Istruttore ha disposto il mutamento del rito trattandosi di causa introdotta il 10.11.2023 e dunque rientrante nel rito unificato in materia di famiglia, persone e minori introdotto con il d. lgs. n. 149 del 2022 entrato in vigore dal 1 marzo 2023 e rinviata la causa per la discussione all'udienza del 4 ottobre 2024.
All'udienza del 4 ottobre 2024 i difensori delle parti il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio, su richiesta dei difensori essendo matura la causa per la decisione.
Il Collegio ritiene che la domanda di parte attrice debba essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Tale domanda, innanzitutto, deve essere correttamente qualificata come domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 263 c.c. Alla base della previsione di tale azione vi è l'esigenza di adeguare la realtà giuridica, documentata nell'atto, alla realtà obiettiva della filiazione.
Nel caso di specie, è nata dalla relazione di convivenza more uxorio tra il e la Per_1 Pt_1
e dunque l'azione deve essere qualificata come azione di impugnazione del Controparte_1 riconoscimento per difetto di veridicità e non di disconoscimento di paternità (cfr. in tal senso
Cass. ordinanza 25 febbraio 2021 n. 5253 secondo cui: Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio”; in senso conforme Cass. ordinanza n.
22512 del 2021).
Legittimati attivi all'azione di impugnazione sono l'autore del riconoscimento, il riconosciuto e chiunque vi abbia interesse. La disposizione prevede termini rigorosi da parte dei soggetti legittimati diversi dal figlio al fine di garantire la stabilità dello stato già acquisito anche a scapito della verità della filiazione. La decadenza per l'azione di cui all'art. 263 c.c. per l'autore del riconoscimento ha decorrenza dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita ma, nel caso in cui l'attore prova di avere ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui nel ha avuto conoscenza. Il medesimo termine riguarda anche la madre che ha effettuato il riconoscimento se dimostri di avere
4 ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione è invece imprescrittibile riguardo al figlio. Il termine “finale” è invece per tutti i legittimati attivi di 5 anni dall'annotazione del riconoscimento.
Va rilevato, tuttavia, che con la sentenza n. 133 del 2021 della Corte Costituzionale, il
Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all' art. 3 Cost., dell'art. 263, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede che il termine annuale di decadenza decorra per l'autore del riconoscimento dalla mera scoperta della non paternità, che in sé abbraccia qualsivoglia ragione l'abbia determinata (e non solo la scoperta dell'impotenza), poiché è irragionevole in sé e discriminatorio rispetto all'azione di disconoscimento di paternità dei figli nati dal matrimonio ex art. 244 c.c. far decorrere il termine annuale di decadenza dall'annotazione del riconoscimento, anziché dalla acquisita conoscenza della causa, nel caso di adulterio.
Dunque, preliminarmente, deve rilevarsi la tempestività dell'azione proposta da Parte_1 in quanto nel caso di specie il difensore ha notificato il ricorso introduttivo a parte resistente in data 08.11.2023 (come risulta dalla cartolina di ritorno depositata in atti che è stata consegnata a mani di persona dichiarata familiare convivente) mentre ha avuto conoscenza dell'accertamento negativo di paternità il 03.10.2023 come dimostrato dagli accertamenti di laboratorio effettuati dal Laboratorio di Genetica Forense Genoma Group di Roma. Il termine decadenziale di un anno dalla conoscenza della scoperta della non paternità, dunque, non può ritenersi decorso.
Ciò posto, il Collegio non può che prendere atto delle acquisite risultanze genetiche da cui
è emerso che il non è il padre naturale di Infatti, dall'esame genetico effettuato Pt_1 Per_1 dalle parti di comune accordo presso il laboratorio di genetica forense Genoma Group di
Roma, depositato in allegato alla citazione, dalle analisi molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto dal tampone buccale di Parte_1 Persona_1
e è emersa una “Esclusione di paternità di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
”. Persona_1
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che non sia necessario effettuare una ulteriore CTU genetica in quanto l'esame del DNA depositato in giudizio ed espletato dal noto laboratorio fornisce un risultato inequivocabile e il comportamento della madre Controparte_1 che si è sottoposta spontaneamente all'esame genetico e non si è costituita, dando
[...] dunque dimostrazione di aderire alle domande formulate in citazione.
5 Di recente la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 14916 del 13 luglio 2020 ha statuito nel senso che il giudice può ritenere inutile la CTU avendo il test del DNA valore decisivo: “1.3
Nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato, fornendo congrua motivazione, che l'attore si era sottoposto all'esame del DNA, come da accordi con le controparti, affidandosi ad un noto genetista, il quale lo confrontava con quello del convenuto, suo presunto parente in linea maschile più prossimo;
che la percentuale del
97,386 era del tutto coerente con la parentela tra attore e convenuto, fratelli unilaterali consanguinei in quanto figli dello stesso padre;
… I giudici di secondo grado hanno, quindi, correttamente valutato il risultato dei prelievi effettuati e, con motivazione adeguata, logicamente coerente ed immune da vizi giuridici, hanno esaminato i risultati degli esami effettuati, pervenendo alla corretta affermazione, nell'ambito dell'indicata ampiezza dei mezzi di prova consentita dal richiamato art. 269 c.c., comma 2, e della sempre maggiore rilevanza attribuita alle indagini ematologiche e genetiche, in considerazione dell'alto grado di affidabilità di tale mezzo di prova, del rapporto di filiazione per cui è processo…. La Corte territoriale, parimenti, ha motivato il diniego della consulenza tecnica per come sopra richiamato, valorizzando anche la circostanza che
l'esame del DNA espletato dal noto genetista era stato concordato con i ricorrenti e che le parti si erano spontaneamente presentati a tale scopo”.
Inoltre, va rilevato che in caso di azione ex art. 263 c.c. la prova può essere data con qualunque mezzo, fatta eccezione per la confessione ed il giuramento, trattandosi di situazione sottratta alla disponibilità delle parti.
Il collegio rileva che in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30
Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.
6 Nel caso di specie, ritenuta la tenera età della minore e l'esito non controvertibile dell'esame genetico, il Collegio ritiene che la conoscenza della verità abbia un valore positivo per la figlia non contrastato dal rischio di un pregiudizio concreto.
Deve, pertanto, dichiararsi che non è il padre biologico di Parte_1 Persona_1
Nulla ha richiesto il difensore del in merito al cognome della minore, né sono stata Pt_1 effettuate richieste da parte del Curatore Speciale della minore per cui in questa sede Per_1 deve disporsi che la minore perda il cognome dell'autore del riconoscimento assumendo quello materno (cfr. Cass. 1507/1978).
Nulla deve essere disposto in merito alle spese di lite avuto riguardo alla contumacia della resistente nonché alla natura, all'oggetto e all'esito del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti mentre deve essere disposta la liquidazione a favore del
Curatore speciale a carico dell'erario, essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso iscritto al n. 3090/2023 R.G.A.C., così decide:
dichiara che nato a [...] il [...], non è il padre biologico di Parte_1 Per_1 nata a [...] il [...] e, per l'effetto, ordina al competente Ufficiale dello
[...]
Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
dispone che nata a nata a [...] il [...] e residente in Persona_1
Cerveteri acquisti il cognome materno in sostituzione di quello materno, e tanto a seguito dell'accoglimento della impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità riconoscimento effettuato dal ricorrente così assumendo il nome di Parte_1 [...]
Persona_4
dichiara irripetibili le spese di lite per i motivi sopra esposti;
liquida il compenso al Curatore Speciale della minore, avv. ammessa al Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato, a carico dell'erario e liquidato in euro 1.600,00 già applicata la riduzione del 50% per controversia di bassa complessità e valore indeterminato per la fase di studio, introduttiva e decisionale ai valori tra i minimi ed i medi;
Manda all'Ufficiale di Stato civile competente per gli adempimenti di competenza.
7 Così deciso in Civitavecchia il 14 aprile 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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