Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 23. (Rimessione al collegio) 1. Il primo comma dell'articolo 189 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma".
Nota all'art. 23:
- Il testo dell' art. 189 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulare anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma".
"Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma".
Nota all'art. 23:
- Il testo dell' art. 189 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulare anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma".
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 08/07/2005, n. 14376Provvedimento: […] Con il settimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 1, 1 co., della legge n. 276/1997; dell'art. 48, 2 co., del r.d. n. 12/1941 nel testo modificato dall'art. 88 della legge n. 353/1990 ed anteriore all'ulteriore modifica di cui all'art. 14 del d.lvo n. 51/1998, degli artt. 180 e 190 c.p.c. nel testo modificato dagli artt. 23 e 24 della legge n. 353/1990, lamentando che la riunione del secondo procedimento a quello introdotto precedentemente, disposta quando quest'ultimo era già maturo per la decisione, aveva comportato l'utilizzo di un modello processuale diverso da quello previsto per i giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995. […]Leggi di più...
- esclusione·
- configurabilità·
- applicabilità alla revocatoria fallimentare·
- fattispecie·
- giudizio relativo·
- prestazione di garanzia per debito altrui contestuale al credito garantito·
- dichiarazione di inefficacia "ex" art. 64 legge fall·
- atto costitutivo di garanzia per debito altrui·
- qualità di litisconsorte necessario·
- incidenza sulla validità della sentenza·
- non ostatività della diversità di rito alla riunione delle cause·
- ragione·
- riunione a procedimento anteriormente introdotto·
- procedimento soggetto al rito previsto per i giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995·
- conseguenze