Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01139/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03512/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3512 del 2025, proposto da
IA DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Istituto Superiore “Gregorio Mendel”, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della scheda del candidato per l'anno scolastico 2024/2025 relativa alla studentessa IA DI iscritta alla classe 5^ sezione T, dell'Istituto Superiore "Gregorio Mendel" - indirizzo ITGA Agraria, Agroalimentare, Agroindustria articolazione "Gestione dell'ambiente e territorio" - del 24 giugno 2025, nella parte in cui veniva deliberato il mancato superamento dell'esame di stato da parte della candidata sig.ra IA DI
- e di ogni altro atto, comunicazione e/o provvedimento presupposto, precedente, prodromico, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non cognito, che dichiara il non superamento dell'esame di Stato;
- con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e motivi nuovi di impugnazione, nonché di richiedere il risarcimento dei danni occorsi e occorrendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. RE LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il mancato superamento dell’esame di stato svolto presso l’Istituto Superiore “Gregorio Mendel” – indirizzo ITGA Agraria, Agroalimentare, Agroindustria articolazione “Gestione dell’ambiente e territorio”.
1.1. In fatto, la ricorrente deduce di aver conseguito all’esame la valutazione di 8/20 punti per ciascuna delle due prove scritte, e di 7/20 per il colloquio finale; tale punteggio, sommato al credito scolastico di maturato di 30 punti, ha determinato un punteggio complessivo di 53/100, non sufficiente per il conseguimento del diploma.
1.2. Il ricorso è affidato a due motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà tra atti e ingiustizia manifesta. Il provvedimento di valutazione dell’esame di Stato sarebbe illegittimo per difetto assoluto di motivazione, poiché la Commissione avrebbe attribuito esclusivamente punteggi numerici negativi senza indicare criteri, errori o carenze riscontrate.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 e 3, l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 97, Cost.; eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà tra atti e ingiustizia manifesta . La candidata era stata ammessa all’esame con valutazione positiva e credito di 30/40, ma ha poi ricevuto un giudizio finale radicalmente negativo. Tale discrasia, priva di motivazione rafforzata, sarebbe irragionevole e ingiustificata.
2. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, depositando una relazione illustrativa a firma della Dirigente dell’Istituto scolastico. Ivi si afferma che le prove scritte sarebbero state valutate secondo griglie conformi ai quadri di riferimento ministeriali, adottate dalla Commissione e compilate nominativamente, con analitica motivazione dei giudizi negativi. Analogamente, la prova orale sarebbe stata valutata sulla base di singole voci analitiche, con descrittori e livelli rinvenibili nella relativa griglia ministeriale compilata nominativamente.
3. In vista della camera di consiglio del 14 ottobre 2025, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
4. Nelle more della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., deducendo che:
- il giudizio della Commissione è sindacabile dal Giudice se manifestamente illogico, irragionevole, contraddittorio o privo di motivazione reale;
- la candidata ha frequentato regolarmente il triennio, riportando valutazioni sufficienti e un credito scolastico di 30/40, ed è stata ammessa all’esame con giudizio di sufficienza, senza carenze gravi;
- le griglie di valutazione contengono solo punteggi numerici senza motivazione concreta;
- sussiste una contraddittorietà tra il giudizio di ammissione positivo e il giudizio finale negativo, senza motivazione rafforzata.
5. All’udienza pubblica del 3 marzo 2026, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo, con il quale si deduce il difetto di motivazione del provvedimento di valutazione dell’esame di Stato, è infondato.
1.1. Giova premettere che le valutazioni espresse in sede di esame di Stato rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica qualificata, affidata in via esclusiva alla competenza della Commissione esaminatrice. Tali valutazioni, pur soggette al rispetto delle regole procedimentali, sono di norma insindacabili dal giudice amministrativo, salvo che nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto, del travisamento o dell’evidente violazione delle norme regolatrici del procedimento ( ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. III, 20 novembre 2025, n. 20822).
1.2. Ciò posto, con riferimento al denunciato vizio di motivazione si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il voto numerico, anche con riguardo all’esame di maturità, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori specificazioni e chiarimenti (T.A.R. Milano, Sez. V, 26 settembre 2025, n. 3003; T.A.R. Ancona, sez. II, 19 aprile 2024, n.381).
Al riguardo, la giurisprudenza ha evidenziato che il voto numerico “ quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto ”, di talché “ solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica ” (così, tra le tante, Cons. Stato, II, 25 settembre 2024, n. 7782).
Nel caso di specie, la Commissione ha predeterminato i criteri di massima che presiedevano tanto alla valutazione delle prove scritte, mediante rinvio alle griglie di valutazione elaborate ai sensi del quadro di riferimento allegato ai DD. MM. 1095/2019 e 769/2018 (Verbale n. 9 del 19 giugno 2025, Doc. 2 depositato dal Ministero resistente), quanto a quella della prova orale, con rinvio alla tabella di valutazione di cui all’All. A all’O.M. n. 67/2025 (Verbale n. 10 del 22 giugno 2025, Doc. 3 del Ministero).
Come noto, allorquando nell’ambito di un esame vengano indicati i criteri che parcellizzano e specificano gli elementi che concorrono a determinare il giudizio complessivo, con previsione per ciascuno di essi di specifico punteggio, la discrezionalità dell’amministrazione “non solo viene veicolata in ambiti obbligatori di valutazione ma viene, altresì, previamente definita e precisata in maniera tale da consentire, pur attraverso la mera attribuzione del voto numerico, di risalire all’iter logico seguito nella assegnazione del concreto punteggio attribuito » (cfr., sia pure per casi non del tutto sovrapponibili, Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11227 e 3 luglio 2024, n. 5920 del 3 luglio 2024).
Pertanto, nel caso di specie l’onere motivazionale è stato adeguatamente assolto.
Da quanto detto discende l’infondatezza del motivo.
2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la discrasia tra valutazione positiva di ammissione all’esame, e giudizio finale negativo, è parimenti infondato.
L’art. 18, comma 1, del d.lgs. 62/2017, richiamato dall’art. 28, comma 2 dell’ordinanza ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025 (che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025), stabilisce che “ A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti ” .
Il voto finale dell’esame deve quindi tener conto - costituendone la somma algebrica - sia del curriculum, sia delle prove scritte e orali che integrano l’esame stesso, senza che a queste ultime sia attribuita una dipendenza di qualche tipo dal credito scolastico (cfr., ex multis , T.A.R. Umbria, 19 aprile 2024, n. 270).
È infatti principio acquisito quello per cui occorre “ distinguere tra il percorso scolastico, che si conclude con un giudizio di ammissione all'esame, e l’esame di Stato vero e proprio ” (Cons. Stato, parere n. 1110 del 28 giugno 2021).
Del resto, sussiste una obiettiva e funzionale diversità del giudizio reso in sede di scrutinio preliminare all’esame di stato rispetto alla valutazione della prova, posto che “ il primo accede al percorso dell’alunno in vista dell’esame, attribuendo un peso specifico (in termini di punteggio concorrente alla determinazione del voto finale) alla sua carriera, la seconda afferisce ad un momento specifico e ben circoscritto di tale iter, (quello finale) e rimane vincolata a quanto il candidato, a prescindere dalla preparazione in passato acquisita, dimostri di conoscere in relazione alla specifica prova (quesiti) cui è sottoposto in sede di esame, quando entra in gioco, a tacer d’altro, anche la capacità di gestione della prova sotto il profilo dell’emotività e della maturità. I due giudizi sono, per l’effetto, sostanzialmente diversi, seppur dotati di peso concorrente e complementare” (TAR Campania, sez. IV, 20 giugno 2022, n. 4190 )”. (così Tar Lazio, sez. III, 13 ottobre 2023, n. 15206).
Nel caso di specie, la valutazione negativa della ricorrente è quindi il frutto della fisiologica applicazione della normativa che distingue il giudizio di ammissione all’esame da quello delle prove dell’esame stesso, e non richiede – diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente – una motivazione rafforzata.
Ne discende l’infondatezza della censura.
3. Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4. Le spese di lite devono nondimeno essere compensate tra le parti, in ragione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF LI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
RE LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE LI | EF LI |
IL SEGRETARIO