TAR Milano, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 1139
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione

    Le valutazioni espresse in sede di esame di Stato rientrano nella discrezionalità tecnica qualificata della Commissione esaminatrice e sono sindacabili solo nei limiti della manifesta illogicità, dell'errore di fatto, del travisamento o dell'evidente violazione delle norme. Il voto numerico, anche con riguardo all'esame di maturità, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua motivazione. La Commissione ha predeterminato i criteri di massima che presiedevano alla valutazione delle prove scritte e orali, mediante rinvio alle griglie di valutazione ministeriali. Pertanto, l'onere motivazionale è stato adeguatamente assolto.

  • Rigettato
    Discrasia tra valutazione di ammissione e giudizio finale

    Il voto finale dell'esame deve tener conto del curriculum e delle prove scritte e orali, senza che a queste ultime sia attribuita una dipendenza dal credito scolastico. Occorre distinguere tra il percorso scolastico, che si conclude con un giudizio di ammissione all'esame, e l'esame di Stato vero e proprio. La valutazione negativa della ricorrente è il frutto della fisiologica applicazione della normativa che distingue il giudizio di ammissione all'esame da quello delle prove dell'esame stesso, e non richiede una motivazione rafforzata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 1139
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1139
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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