Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4123 dell'anno 2022
TRA
avv. DE GIGLIO D Parte_1
ricorrente
E
, avv. F AMENDOLITO, G FAZIO, CP_1
resistente avv. G. BORRELLI CP_2 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso nell'anno 2022, l'istante in epigrafe indicata chiedeva nei confronti della parte intimata di accertare: di aver lavorato alle dipendenze dell'ing. dal 1 novembre 1981 al 6 aprile 2019; CP_3 di aver svolto mansioni riconducibili per il periodo temporale 1 maggio 1990 – 30 settembre 2015 alla figura di quadro B - Responsabile Gestionale - CCNL Settore turistico alberghiero e per il periodo 1 ottobre 2015 – 6 aprile 2019 alla figura di Impiegata di VI livello CCNL Settore edilizia industria con conseguente condanna della stessa parte al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva nei termini ivi in dettaglio indicati. Costituitosi in giudizio, la parte convenuta contestava la fondatezza dell'azione anche in rito ed articolava domanda riconvenzionale. CP_ Istruita con produzioni documentali e prove orali, si costituiva in giudizio anche l per effetto della disposta integrazione del contraddittorio. All'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, occorre esaminare l'eccezione di nullità della domanda formulata dalla resistente. L'eccezione va disattesa, avuto riguardo all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui:
“Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata
(tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene il Giudicante che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni consistenti nell'accertamento del suo diritto all'inquadramento nei livelli superiori rivendicati e sopra individuati con conseguente condanna della parte intimata al pagamento delle differenze retributive maturate ed alla regolarizzazione contributiva nei termini ivi in dettaglio indicati.
2. Va richiamato poi in generale il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n.
15677).
3.1. Ciò posto, secondo il principio espresso dalla Corte di legittimità, condiviso da questo
Giudice, nella sentenza 21.04.2000 n. 5203: “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive è necessario … che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile … il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore”. Giova, in particolare, evidenziare che la determinazione della posizione di lavoro spettante ad un lavoratore subordinato va effettuata sulla base delle mansioni effettivamente svolte e del raffronto con le previsioni contrattuali. In altre parole, il procedimento logico-giuridico diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle riconosciute (e retribuite) dal datore di lavoro si articola, ad avviso della costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 26234/2008), in tre fasi successive: in primo luogo occorre accertare in fatto l'attività concretamente svolta dal lavoratore;
poi individuare categorie, qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva;
infine, mettere a raffronto il risultato della prima indagine con le previsioni di detta ultima disciplina. Non v'è dubbio che, al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. mansionario, il “contenuto” delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (v. Cass. 431/2000), nonchè le norme della contrattazione collettiva o aziendale che ritiene siano state violate a causa del mancato riconoscimento della qualifica superiore e delle quali invoca l'applicazione nella propria domanda. Per la contrattazione collettiva, infatti, non vige il principio <iura novit curia>>. I contratti collettivi hanno
2 natura di atti negoziali, non di documenti;
pertanto, se la parte che intende avvalersi di uno specifico disposto contrattuale non adempie all'onere di allegazione, il Giudice non può sopperire d'ufficio a tale carenza, a meno che non siano indicati i dati di identificazione ovvero essi siano facilmente individuabili alla stregua della prospettazione delle parti.
3.2. Grava infatti sul lavoratore che reclama l'inquadramento superiore l'onere di dimostrare non solo la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, ma anche il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Cass. civ., Sez. lavoro, 23/01/2003, n. 1012).
4.1. Tanto chiarito, la parte istante ha dedotto genericamente di aver svolto mansioni riconducibili per il periodo temporale 1 maggio 1990 – 30 settembre 2015 alla figura di quadro B -
Responsabile Gestionale - CCNL Settore turistico alberghiero e per il periodo 1 ottobre 2015 – 6 aprile
2019 alla figura di Impiegata di VI livello CCNL Settore edilizia - industria e di essere stata inquadrata nel livello I CCNL Settore turistico alberghiero quale impiegata amministrativa ed a partire dall'ottobre
2015 nella qualifica di impiegata amministrativa III livello CCNL Settore edilizia - industria. Costei tuttavia non ha allegato (offrendo di comprovare) in dettaglio nel contempo quali fossero le mansioni afferenti alle qualifiche superiori rivendicate ed inferiori ricoperte formalmente né ha dedotto la consistenza specifica della diversità corrente tra tali mansioni e quelle in effetti svolte ed assertivamente riconducibili alle qualifiche superiori ambite.
4.2. Il deficit allegativo in discorso afferendo ai fatti costitutivi della pretesa azionata è talmente radicale da non poter sanarsi in modo postumo né dalla stessa parte istante nè dal giudice mediante l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 cpc. Invero, come chiarito da Cass. civ., Sez. lavoro,
25/08/2003, n. 12477 (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 30/01/2006, n. 2032 Cass. Civ. Sez. I,
8/4/2004, n. 6943) nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 cpc., i quali - in un processo di tipo dispositivo - non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 cpc c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti, ma semplicemente consente al primo di sostituirsi a queste nell'adempimento degli ulteriori oneri processuali, quando le medesime abbiano almeno provveduto alla deduzione di tali fatti che egli non può ricercare di ufficio;
ne consegue che, allorché la parte cui incombeva il relativo onere si limita alla deduzione di circostanze giudicate ininfluenti ai fini del decidere, correttamente il giudice esclude che essa abbia assolto l'onere stesso, facendo in tal caso difetto le dovute allegazioni (cfr. Cass. civ.,
16/05/1981, n. 3239; Cass. civ., 13/05/1982, n. 2994; Cass. civ. Sez. I, 07-11-2003, n. 16713; Cass. civ.
Sez. lavoro, 13/03/2009, n. 6218; ). Anche Cass. civ., Sez. Unite, 17/06/2004, n. 11353 ha precisato
3 che, nel rispetto del principio dispositivo, i poteri istruttori ex art. 421 cpc non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova, o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata. In tale prospettiva, si è anche statuito che il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assume di essere titolare. Si è anche chiarito che l'attore ha l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato nonché quello di offrire la prova di tali fatti. Nel processo del lavoro ad essi se ne aggiunge, per quanto qui interessa, uno ulteriore, vale a dire quello (art. 414 c.p.c.) di assolvere immediatamente, sin dal ricorso introduttivo, l'onere deduttivo e quello probatorio. In questa prospettiva, sul primo versante è preclusa al ricorrente, nell'ulteriore corso del giudizio, la deduzione di circostanze non esposte nell'atto introduttivo, mentre, sul secondo, all'offerta di prove contenuta nel ricorso si accompagna la decadenza da tutte le prove non indicate in quell'atto, fatta eccezione (art. 420, 5 comma, c.p.c.) per quelle che sarebbe stato impossibile fornire in quella sede, come i documenti di formazione successiva, la prova testimoniale contraria a quella offerta dal convenuto, la prova - documentale od orale - rivelatasi necessaria solo a seguito di certi sviluppi processuali (ad esempio, la prova di una controeccezione, o quella destinata a contrastare le allegazioni di un chiamato in causa). (cfr. in termini Trib. Bari Sez. lavoro, 26/04/2012; Trib. Milano Sez. lavoro,
18/04/2009; App. Potenza, Sez. lavoro, 14/02/2007; App. Firenze, Sez. II, 19/05/2009 e App.
Perugia Sez. lavoro, 05/12/2012 ). Per altro recentemente Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13/06/2016, n.
12101 ha ribadito che alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione (sull'impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex Cass. n. 21847/14).
4.3. Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato la valenza del principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cpc non può, invece, mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-11-2017, n. 28096 e Cass. Sezioni U. 3/2/1998 n.
1099). Più in particolare Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-07-2017, n. 16835 ha di recente ribadito i seguenti principi, oramai indiscussi: gli art.421 e 437 cpc, attribuiscono al giudice il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo e quindi
4 oggetto del dibattito processuale;
l'inciso "in qualsiasi momento", contenuto nel comma 2 del cit. art. 421 cpc, depone nel senso che il potere inquisitorio può essere esercitato prescindendo dalle preclusioni e dalle decadenze già verificatesi, ed il richiamo all'art. 420, comma 6, - nel delimitare l'esercizio di tale potere alla fase di discussione, in cui appunto opera il comma 6 - sta a significare che esso deve effettuarsi nel contraddittorio delle parti, conferendo a quella contro cui viene esercitato il diritto di difendersi;
i poteri istruttori del giudice non sono segnati dai limiti previsti nel codice civile: tuttavia, essi incontrano un duplice limite, poichè, da una parte, devono essere esercitati nel rispetto del principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, devono rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice;
l'art. 421 (e il 437 per il giudizio di appello) dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado(cfr. in termini ex multis Cass., 5 febbraio
2007, n. 2379; Cass., 5 novembre 2012, n. 18924; Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 6 luglio 2000, n. 9034): solo così, infatti, il giudice non si sostituisce alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza.
4.4. E' poi da escludere che il deficit allegativo in questione possa colmarsi con le emergenze istruttorie (anche prove orali) assunte su impulso della parte attrice. Invero, il thema probandum presuppone a monte che siano allegati esattamente i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Ne consegue che le carenze allegative di tali fatti non sono superabili: i mezzi di prova infatti sarebbero privi del relativo oggetto (cfr. in termini sentenze di questa Sezione nn.1537/2016 e 3128/2016 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp. att. cpc)..
4.5. Che il difetto di allegazione riferito sia ostativo in radice all'accoglimento della domanda attorea è confermato anche da Cass. civ., Sez. lavoro, 21/05/2003, n.8025 secondo cui :” Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.” La Corte di Cassazione, nella citata sentenza, in motivazione significativamente precisa: "In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale... Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i
5 dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda".
5.1. Ciò in disparte, va sottolineato che il livello quadro B - CCNL Settore turistico alberghiero è connotato dalla responsabilità in modo continuativo di unità aziendali o da settori di particolare complessità così concorrendo al raggiungimento degli obbiettivi aziendali.
5.2. Alla luce delle generiche allegazioni svolte in ricorso, non è possibile ricondurre le mansioni assertivamente svolte dall'istante al livello superiore de quo.
5.3. Invero, l'istante ha riferito di curare i rapporti con clientela e con in fornitori ma non ha esplicitato la consistenza di tale cura alla luce delle superiori direttive aziendali impartite dal CP_1
5.4. Identici rilievi valgono per il compito svolto di organizzazione del personale, di cui non sono state esplicitate le relative modalità di esplicazione.
5.5.a. Nè diversamente è a dirsi in relazione alla riferita “gestione contabile ed amministrativa “delle diverse attività facenti capo al Susca. Tale deficit allegativo appare viepiù rilevante se si considera che l'istante era priva di qualsivoglia titolo di istruzione e/o abilitazione professionale (possedendo solo il diploma alberghiero) idoneo ad assicurare siffatta presunta gestione.
5.5.b. L'emissione e la registrazione di fatture, il pagamento delle quote condominiali degli immobili aziendali e degli oneri fiscali poi integrano incombenti meramente esecutivi che non caratterizzano specificamente il profilo superiore in contestazione.
5.5.c. Indefinito è anche il compito di “gestione” dei rapporti con lo studio di commercialisti che si occupava della gestione della contabilità aziendale e la distinzione corrente tra il ruolo dell'istante e quello di quest'ultimi in relazione alla stessa contabilità.
5.6. Privo di reale consistenza è anche il compito attoreo di “gestione” dei rapporti con le agenzia immobiliari per la compravendita degli immobili aziendali.
6.1. Le considerazioni svolte al precedente punto n.5 valgono anche in relazione al livello VI
CCNL edilizia rivendicato.
6.2. Tale livello non può riconoscersi anche perché l'istante non ha dedotto né provato di possedere una” specifica preparazione e capacità professionale” come prescritto dalla declaratoria contrattuale de qua. In definitiva, non spetta l'inquadramento superiore rivendicato e pertanto non hanno pregio le pretese economiche e di regolarizzazione contributiva rivendicate dall'istante. In definitiva, il ricorso appare privo di fondamento e va pertanto rigettato.
7. Va poi rigettata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione delle differenze retributive percepite dall'istante in conseguenza dell'inquadramento nel livello I di cui si chiede l'annullamento del relativo riconoscimento unitamente a quello della quindicesima mensilità /premio per il periodo temporale 2016 - 2019 e per il periodo temporale 2016 -2028 per la retribuzione corrispondente al III livello CCNL Edilizia. Invero, l'istruttoria svolta non ha confermato con ragionevole certezza che il de cuius abbia riconosciuto compensi indebiti in relazione CP_1
6 all'inquadramento all'istante per effetto del suo presunto stato di errore determinato anche dai raggiri perpetrati dalla stessa istante.
8. Il rigetto della domanda principale esime la delibazione dell'eccezione di compensazione formulata dalla parte resistente solo nell'ipotesi di accoglimento (seppure parziale) della domanda attorea (cfr. pag. 33 memoria difensiva).
9. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
10. Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 10.3.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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