TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa
Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 437 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), Via Leonardo Da Vinci 25 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Barbieri, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Mancini e Maria Francesca
Scandale, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Correggio n. 43, giusta procura in calce al monitorio;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 679/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 20.12.2018;
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
+++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 679/2018 del 20.12.2018, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme (CZ) in data
20.12.2018, con il quale venia ingiunto a il pagamento della somma di € 8.374,90, oltre Parte_2
interessi, relative a n. 3 fatture (n. 0797461170223059; n. 0797461170223051; n.
0797461170223052), rimaste insolute, quale corrispettivo dell'avvenuta erogazione di energia elettrica. Deduce in particolare parte opponente il disconoscimento dei consumi e di ogni rapporto contrattuale con l'opposta società, e pertanto la propria carenza di legittimazione passiva in merito al presunto vantato credito. La pretesa creditoria sarebbe in ogni caso inesistente ed infondata per l'inadeguatezza della fattura indicata in D.I., ed oggetto di contestazione, ad assurgere quale prova del credito, pertanto rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare per tutti i motivi in atti la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o invalidità della pretesa creditoria avanzata dalla società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 mezzo del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 679/2018 e, per l'effetto, annullare e/o revocare il predetto decreto ingiuntivo perché inammissibile, improponibile, nullo, inefficace, invalido, infondato sia in fatto che in diritto;
in via riconvenzionale, condannare parte opposta al pagamento della di Euro 8.000,00 o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta equa e di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'opponente, determinati dalle lesioni di diritti fondamentali, per effetto della condotta illecita posta in essere da controparte;
condannare parte opposta al pagamento delle spese
e competenze del giudizio”.
Ha resistito ribadendo la propria posizione creditoria, Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “respingere l'opposizione proposta Signor Parte_2
e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 679/18; in ogni caso, condannare il Signor al pagamento, in favore della società opposta, della Pt_2
somma di Euro 8.374,90, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria delle spese del giudizio”.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con CTU, al fine di accertare se l'immobile cui afferivano le fatture in contestazione, fosse o non di proprietà dell'opponente. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Conseguentemente, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c., il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto.
In materia di somministrazione - conformemente agli artt. 115 c.p.c, 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova - le bollette prodotte in giudizio dall'utente sono idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dei consumi. In tal caso, infatti, è onere del preteso -
- creditore fornire prova del quantum della merce somministrata. (ex pluris Cass. Civ. sez. XI,
19/02/2020, n.1585).
Tanto premesso, nel caso in esame, alla luce dei motivi dell'opposizione deve ritenersi assorbente verificare l'effettiva riferibilità dei consumi per cui è causa all'opponente.
Sul punto dirimente sono le conclusioni cui è pervenuta l'espletata CTU. Il consulente tecnico, nominato in corso di causa, all'esito di apposito sopralluogo e con valutazione empirica immune da qualsiasi censura di ordine logico, ha accertato che, non è titolare del contratto di Parte_1
fornitura di energia elettrica per cui è causa.
Si legge nella consulenza pag. 7: “L'immobile a cui afferiscono le fatture contestate di fatto è
l'Azienda agricola individuale in testa al suo titolare (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con partita IVA: , ubicata in contrada “Prato” del centro abitato di San Pietro P.IVA_2
Lametino in comune di Lamezia Terme (CZ). Il contatore, ubicato all'interno dell'azienda, per come attestato dalla società proprietaria di esso, ha il codice di riferimento univoco (POD):
IT001E791084601. La sede legale dell'azienda agricola è ubicata in comune di San Pietro a Maida alla via Melito n. 12. Pertanto, si può affermare, senza dubbio alcuno, che l'immobile a cui afferiscono le fatture contestate non è di proprietà dell'attore della presente vertenza. Con altrettanta certezza si afferma che l'azienda agricola, regolarmente intestata al suo titolare sig. Parte_2
(CF: ), seppure omonimo dell'attore (CF: ), non è mai C.F._2 C.F._1 stata, a qualsiasi titolo, nella disponibilità di quest'ultimo che, per come è ovvio, non ha mai usufruito dell'energia erogata per i cui pagamenti vi è vertenza.”
Ed ancora a pag. 8, in merito all'utilizzatore dell'utenza rispetto al quale è rivendicato il credito “…è
l'Azienda agricola individuale in testa al suo titolare (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con partita IVA: , ubicata in contrada “Prato” del centro abitato di San Pietro P.IVA_2
Lametino in comune di Lamezia Terme (CZ). Il contatore, ubicato all'interno dell'azienda, per come attestato dalla società proprietaria di esso, ha il codice di riferimento univoco Controparte_2
(POD): IT001E791084601. La sede legale dell'azienda agricola è ubicata in comune di San Pietro
a Maida alla via Melito n. 12”.
Pertanto, alla luce di quanto accertato dall'espletata consulenza, si ritiene che le fatture emesse dalla convenuta società non risultino sufficienti a provare il credito vantato né a superare l'estraneità dalla vicenda dell'opponente.
Prova la mancanza di un titolo di proprietà o di disponibilità dell'immobile, in capo all'opponente, che possa giustificare la fornitura a suo nome dell'utenza per cui è causa, la spiegata opposizione deve ritenersi fondata e va pertanto accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica, possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Non può trovare di contro, invece, accoglimento la spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata da , non essendo stata data prova di un qualsiasi pregiudizio Parte_2 conseguente all'altrui condotta.
Sulle spese e competenze di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese ai giudizi di opposizione.
Relativamente alle spese di CTU, esse dovranno essere poste a carico della opposta Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto n. 679/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme di data 20.12.2018;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, oltre
IVA, cnpa, spese generali come per legge;
4) pone definitivamente a carico di parte opposta le già liquidate spese di CTU, detratto l'eventuale acconto corrisposto.
Lamezia Terme, 23.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito