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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/10/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N.770 / 2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 770 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022, posta in decisione in data 08 luglio 2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Fornace n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Sara Battaglia e dall'Avv. Annarita Furiassi
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]
12, Urbino (PU).
Resistente- Contumace
Con l'intervento del PM
OGGETTO: DIVORZIO GUDIZIALE - cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2022 e ritualmente notificato, il sig.
[...]
deduceva: Parte_1 “1 – In data 23.07.2000 il e la sig.ra hanno contratto, Parte_1 Controparte_1
ad Urbino, matrimonio trascritto presso l'ufficio dello stato civile di Urbino, atto dell'anno
2000 numero 30, parte II, serie A. ( Doc. A).
Dal matrimonio sono nati tre figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...] sono entrambi adulti ed indipendenti e non vivono con il
[...]
padre. Il terzo figlio è affidato al Servizio Sociale e collocato presso la Persona_3
Comunità di Montelabbate, Via Ripe n. 26.
Con decreto di omologa n. 1496/2018 del 14.04.2018 R.G. 38/18 e successiva correzione di errore materiale n. 1774/18 del 2/05/2018 R.G. N. 38/18 SUB 1, il Tribunale di Urbino ha omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, confermate all'udienza di comparizione dei coniugi del 27.03.2018.
Le condizioni di separazione prevedevano a carico del sig. il Parte_1
versamento di un assegno mensile pari ad € 200,00 quale contributo per il mantenimento della sig.ra , da rivalutarsi annualmente. Controparte_1
Nulla per il mantenimento dei figli stante l'affidamento ai sevizi sociali e la collocazione in
Comunità.
Il ricorrente si trova in precarie condizioni economiche e non è in grado di provvedere al mantenimento della sig.ra ”. Controparte_1
Tanto premesso domandava al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi di:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Urbino il
23.07.2000, matrimonio trascritto presso l'ufficio dello stato civile di Urbino, atto dell'anno 2000 numero 30, parte II, serie A, tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile CP_1
competente l'annotazione della sentenza;
2) Revocare il versamento dell'assegno di mantenimento di € 200,00 rivalutabili a favore della sig.ra ed a carico del sig. Controparte_1 Parte_1
3) Il figlio minore attualmente affidato al Servizio Sociale di Urbino, Persona_3
resta collocato presso la Comunità sita in Montelabbate (PU), Via Ripe n. 26 che si occupa della sua cura, educazione ed istruzione e quindi non risulta necessario prevedere alcun contributo per il mantenimento del figlio minore Per_3 4) Nulla disporre per gli atri due figli e perché entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed indipendenti.”
All'udienza del 04.06.2024, visto il fallimento del tentativo di conciliazione, data anche l'assenza della parte convenuta, il Giudice istruttore, preso atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di;
alla successiva udienza del Controparte_1
02.07.2024 veniva ascoltato il sig. che dichiarava : “mio figlio Parte_1
che ha 10 anni è affidato a una famiglia qua a Urbino e io lo vedo una Persona_3
volta al mese, il rapporto è buono;
non so se la mia ex moglie lavora, dopo la separazione so che faceva qualche lavoro, so solo che convive;
mia figlia convive a Fano e mio Per_1
figli lavora in una fabbrica a Canavaccio , vedo entrambi regolarmente. Mi Per_2
piacerebbe vedere io figlio di più, prima quando era in casa famiglia me lo facevano vedere di più dormiva da me il fine settimana e avevo due telefonate a settimana;
quando era in casa famiglia gli compravo scarpe e vestiti poi mi hanno detto di no, che avrebbero pensato
a tutto loro. Mi hanno sospeso la responsabilità genitoriale perché dicevano che non sarei stato in grado di badare da solo a tre figli , la mia ex moglie era alcolizzata. Da tre anni a questa parte convivo con una persona che avrebbe potuto anche darmi una mano. Sono un agricoltore e vivo a casa della mia compagna, non avrei problemi a mantenere Per_3
anche mio figlio ogni volta che lo vedo mi chiede babbo, quando posso tornare a casa?
Abbiamo fatto varie domande per far cessare la sospensione della responsabilità genitoriale, ho scritto molte mail e fatto istanze anche al Tribunale di Urbino per riavere a casa mio figlio e invece che farlo affidare a un'altra famiglia. Anche ora comunque non pretendo tanto ma almeno di stare con lui, poterlo sentire al telefono come facevo prima ora lo vedo solo una volta al mese e non lo posso sentire nemmeno per telefono e addirittura al mese di giugno non mi hanno chiamato per il nostro incontro. Io non ce l'ho con i ragazzi con cui sta mio figlio vorrei solo stare più tempo con lui e anche lui lo vuole”.
Alla successiva udienza del 12.11.2024, il Giudice autorizzava il deposito telematico del decreto 2820/2023 del 17.08.2023 emesso nel procedimento n. r.g. 10000384/2014 relativo al minore e mandava alla cancelleria per l'acquisizione degli atti del Persona_3
procedimento r.g. 10000384/2014 instaurato presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona e riguardante il minore Persona_3
Venivano pertanto trasmesso gli atti del predetto procedimento, allo stato ancora pendente, dalla lettura dei quali emerge che in data 17.08.2023 il Tribunale dei Minorenni ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra e sta Controparte_1
procedendo con gli accertamenti in merito alle capacità genitoriali del sig. mentre Pt_1
il minore si trova attualmente in affido etero -familiare.
Ciò posto, la domanda concernente la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da parte ricorrente deve essere accolta.
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono separati legalmente in virtù di Decreto di omologazione n. 1774/18 del 2/05/2018
R.G., pronunciato dal Tribunale di Urbino nell'ambito del procedimento rubricato al RG n.
N. 38/18 e che da allora vivono ininterrottamente separati non essendo possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale fra gli stessi.
Non sono avanzate dalla resistente domande di assegno divorzile e non vi è necessità che il
Collegio emetta una pronuncia di accertamento negativo. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato: il giudizio di divorzio non si sottrae ai principi generali della domanda e del contraddittorio tipici dei procedimenti contenziosi, con la conseguenza che anche l'attribuzione di un assegno divorzile a favore di uno o dell'altro coniuge è subordinata alla domanda di parte (v. Cass. n.9058/2001).
Risulta inoltre che il minore è collocato, presso una famiglia affidataria, con la Per_3
conseguenza che il padre, allo stato, non è tenuto a provvedere al suo mantenimento.
Ciò posto, considerato:
- il tempo trascorso dalla separazione e della persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale (volontà che, per quanto riguarda la resistente, deve rilevarsi per facta concludentia stante la mancata costituzione in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente).
- che il PM ha espresso parere favorevole,
- che sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- che la natura delle questioni trattate in considerazione dell'oggetto della causa, consente di compensare le spese di lite tra le parti;
- visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Urbino in data 23.07.2000, trascritto presso l'ufficio dello Parte_1 Controparte_1
stato civile di Urbino, atto dell'anno 2000 numero 30, parte II, serie A.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Urbino (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, il 30.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 770 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022, posta in decisione in data 08 luglio 2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Fornace n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Sara Battaglia e dall'Avv. Annarita Furiassi
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]
12, Urbino (PU).
Resistente- Contumace
Con l'intervento del PM
OGGETTO: DIVORZIO GUDIZIALE - cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2022 e ritualmente notificato, il sig.
[...]
deduceva: Parte_1 “1 – In data 23.07.2000 il e la sig.ra hanno contratto, Parte_1 Controparte_1
ad Urbino, matrimonio trascritto presso l'ufficio dello stato civile di Urbino, atto dell'anno
2000 numero 30, parte II, serie A. ( Doc. A).
Dal matrimonio sono nati tre figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...] sono entrambi adulti ed indipendenti e non vivono con il
[...]
padre. Il terzo figlio è affidato al Servizio Sociale e collocato presso la Persona_3
Comunità di Montelabbate, Via Ripe n. 26.
Con decreto di omologa n. 1496/2018 del 14.04.2018 R.G. 38/18 e successiva correzione di errore materiale n. 1774/18 del 2/05/2018 R.G. N. 38/18 SUB 1, il Tribunale di Urbino ha omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, confermate all'udienza di comparizione dei coniugi del 27.03.2018.
Le condizioni di separazione prevedevano a carico del sig. il Parte_1
versamento di un assegno mensile pari ad € 200,00 quale contributo per il mantenimento della sig.ra , da rivalutarsi annualmente. Controparte_1
Nulla per il mantenimento dei figli stante l'affidamento ai sevizi sociali e la collocazione in
Comunità.
Il ricorrente si trova in precarie condizioni economiche e non è in grado di provvedere al mantenimento della sig.ra ”. Controparte_1
Tanto premesso domandava al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi di:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Urbino il
23.07.2000, matrimonio trascritto presso l'ufficio dello stato civile di Urbino, atto dell'anno 2000 numero 30, parte II, serie A, tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile CP_1
competente l'annotazione della sentenza;
2) Revocare il versamento dell'assegno di mantenimento di € 200,00 rivalutabili a favore della sig.ra ed a carico del sig. Controparte_1 Parte_1
3) Il figlio minore attualmente affidato al Servizio Sociale di Urbino, Persona_3
resta collocato presso la Comunità sita in Montelabbate (PU), Via Ripe n. 26 che si occupa della sua cura, educazione ed istruzione e quindi non risulta necessario prevedere alcun contributo per il mantenimento del figlio minore Per_3 4) Nulla disporre per gli atri due figli e perché entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed indipendenti.”
All'udienza del 04.06.2024, visto il fallimento del tentativo di conciliazione, data anche l'assenza della parte convenuta, il Giudice istruttore, preso atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di;
alla successiva udienza del Controparte_1
02.07.2024 veniva ascoltato il sig. che dichiarava : “mio figlio Parte_1
che ha 10 anni è affidato a una famiglia qua a Urbino e io lo vedo una Persona_3
volta al mese, il rapporto è buono;
non so se la mia ex moglie lavora, dopo la separazione so che faceva qualche lavoro, so solo che convive;
mia figlia convive a Fano e mio Per_1
figli lavora in una fabbrica a Canavaccio , vedo entrambi regolarmente. Mi Per_2
piacerebbe vedere io figlio di più, prima quando era in casa famiglia me lo facevano vedere di più dormiva da me il fine settimana e avevo due telefonate a settimana;
quando era in casa famiglia gli compravo scarpe e vestiti poi mi hanno detto di no, che avrebbero pensato
a tutto loro. Mi hanno sospeso la responsabilità genitoriale perché dicevano che non sarei stato in grado di badare da solo a tre figli , la mia ex moglie era alcolizzata. Da tre anni a questa parte convivo con una persona che avrebbe potuto anche darmi una mano. Sono un agricoltore e vivo a casa della mia compagna, non avrei problemi a mantenere Per_3
anche mio figlio ogni volta che lo vedo mi chiede babbo, quando posso tornare a casa?
Abbiamo fatto varie domande per far cessare la sospensione della responsabilità genitoriale, ho scritto molte mail e fatto istanze anche al Tribunale di Urbino per riavere a casa mio figlio e invece che farlo affidare a un'altra famiglia. Anche ora comunque non pretendo tanto ma almeno di stare con lui, poterlo sentire al telefono come facevo prima ora lo vedo solo una volta al mese e non lo posso sentire nemmeno per telefono e addirittura al mese di giugno non mi hanno chiamato per il nostro incontro. Io non ce l'ho con i ragazzi con cui sta mio figlio vorrei solo stare più tempo con lui e anche lui lo vuole”.
Alla successiva udienza del 12.11.2024, il Giudice autorizzava il deposito telematico del decreto 2820/2023 del 17.08.2023 emesso nel procedimento n. r.g. 10000384/2014 relativo al minore e mandava alla cancelleria per l'acquisizione degli atti del Persona_3
procedimento r.g. 10000384/2014 instaurato presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona e riguardante il minore Persona_3
Venivano pertanto trasmesso gli atti del predetto procedimento, allo stato ancora pendente, dalla lettura dei quali emerge che in data 17.08.2023 il Tribunale dei Minorenni ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra e sta Controparte_1
procedendo con gli accertamenti in merito alle capacità genitoriali del sig. mentre Pt_1
il minore si trova attualmente in affido etero -familiare.
Ciò posto, la domanda concernente la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da parte ricorrente deve essere accolta.
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono separati legalmente in virtù di Decreto di omologazione n. 1774/18 del 2/05/2018
R.G., pronunciato dal Tribunale di Urbino nell'ambito del procedimento rubricato al RG n.
N. 38/18 e che da allora vivono ininterrottamente separati non essendo possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale fra gli stessi.
Non sono avanzate dalla resistente domande di assegno divorzile e non vi è necessità che il
Collegio emetta una pronuncia di accertamento negativo. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato: il giudizio di divorzio non si sottrae ai principi generali della domanda e del contraddittorio tipici dei procedimenti contenziosi, con la conseguenza che anche l'attribuzione di un assegno divorzile a favore di uno o dell'altro coniuge è subordinata alla domanda di parte (v. Cass. n.9058/2001).
Risulta inoltre che il minore è collocato, presso una famiglia affidataria, con la Per_3
conseguenza che il padre, allo stato, non è tenuto a provvedere al suo mantenimento.
Ciò posto, considerato:
- il tempo trascorso dalla separazione e della persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale (volontà che, per quanto riguarda la resistente, deve rilevarsi per facta concludentia stante la mancata costituzione in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente).
- che il PM ha espresso parere favorevole,
- che sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- che la natura delle questioni trattate in considerazione dell'oggetto della causa, consente di compensare le spese di lite tra le parti;
- visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Urbino in data 23.07.2000, trascritto presso l'ufficio dello Parte_1 Controparte_1
stato civile di Urbino, atto dell'anno 2000 numero 30, parte II, serie A.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Urbino (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, il 30.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone