Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 21/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2024, proposto da
Sant’Erasmo s.r.l., in persona della legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianemilio Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta comunale n. 207 del 14.12.2023, avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime a scopo turistico/ricreativo. Presa d’atto quadro normativo e giurisprudenziale”;
- del provvedimento prot. n. 38431 del 28.12.2023, recante la fissazione della scadenza della concessione demaniale marittima nella titolarità della ricorrente al 31.12.2023, con differimento del termine di occupazione dell’area assentita sino all’avvenuto espletamento delle procedure selettive di assegnazione e, comunque, non oltre il 31.12.2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taggia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Rilevato che, con memoria depositata il 7 gennaio 2025, la ricorrente ha rappresentato di non nutrire più interesse a coltivare la presente impugnativa, perché i provvedimenti gravati sono venuti meno per effetto degli atti successivamente adottati dal Comune resistente, recanti la ridefinizione dell’assetto degli interessi: segnatamente, con D.G.C. n. 201 del 3 dicembre 2024, l’Amministrazione tabiese ha stabilito di avvalersi della facoltà, prevista dal d.l. n. 131/2024, di differire al 30 settembre 2027 la scadenza delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative; quindi, con provvedimento applicativo del 30 dicembre 2024, ha disposto la proroga del titolo concessorio dell’interessata;
Considerato che, a fronte della dichiarazione della parte ricorrente, non resta al Collegio che dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite fra le parti, in considerazione della definizione in rito del giudizio e della tipologia della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO