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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n.2105/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO IN
LL, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 degli avv.ti CALVIO MARIA ROSARIA -c.f. , C.F._1 Pt_2
-c.f. , -c.f.
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
e -c.f. ; Parte_4 C.F._4
-parte ricorrente-
e
Controparte_1
[...]
-con l'assistenza e difesa, ai sensi
[...] dell'art.417 bis, comma 1, c.p.c. della dott.ssa Controparte_2
-c.f. ; C.F._5
-parte resistente- all'udienza del 12/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 22/03/2023, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio
Giudicante l'amministrazione scolastica, rassegnando contro quest'ultima le seguenti conclusioni:
1 “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
- PER L'EFFETTO, CONDANNARE il a pagare, Controparte_1 in favore del ricorrente, LA SOMMA DI € 1.435,55 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 2 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
I.1. - A fondamento della sua domanda la parte ricorrente ha dedotto che, prima della sua assunzione con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_1 avvenuta in data 01°/09/2019, aveva prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del in virtù di numerosi CP_3 contratti a tempo determinato negli anni scolastici 1980/1981,
1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999,
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005, 2012/2013,
2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; che l'amministrazione scolastica convenuta, in sede di ricostruzione della sua carriera ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali con decreto Prot. n. 229 del
26/11/2018 aveva applicato il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che aveva soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8 [si veda testualmente
2 nel predetto decreto di ricostruzione della carriera: “art. 1 a decorrere dal 01.09.2019, data di effettiva assunzione in servizio, alla insegnante è attribuita la prima Parte_1 posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni zero. (…) art. 2 –
Per quanto esposto, alla data del 01/09/2020 (data di conferma in ruolo) è inquadrata nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0, la residua anzianità di anni 5 mesi 8 giorni 0 è utile per il passaggio alla successiva posizione (…)”; che la sua collocazione nella fascia stipendiale zero dopo la sua immissione in ruolo aveva violato il principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato;
che, in particolare, occorreva estendere necessariamente la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010; che, avendo operato diversamente, la condotta dell'amministrazione scolastica convenuta aveva violato la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99 ed allegato alla direttiva del consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE; che, per effetto dell'applicazione del principio di non discriminazione retributiva tra dipendenti precari e dipendenti assunti a tempo indeterminato, aveva maturato il diritto al pagamento delle differenze retributive specificate nei conteggi allegati al ricorso.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, l'amministrazione scolastica convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
III. - Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Al riguardo, occorre premettere che, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide
(Cass. sentenza n. 31150/2019, Cass. n. 2924/2020 e Cass. n.
3472/2020), “in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del
3 personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola,
l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
III.2. - Dalla disapplicazione dell'art. 569 cit. consegue il riconoscimento dell'intero servizio prestato dalla parte ricorrente;
mentre in merito alla c.d. clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL del 4/8/2011 (più precisamente, norme contrattuali di cui all'art. 2, co 2 e 3, del CCNL del 4/8/2011:
“Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”).
III.3. - In materia di estensione dell'applicazione della predetta clausola, richiesta dalla parte ricorrente alla propria posizione contrattuale, la Suprema Corte ha statuito che “in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale scolastico,
l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad
4 personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, vìola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. sent. n. 2924/2020).
III.4. - In applicazione del predetto principio, si ritiene che la parte ricorrente, essendo stata assunta con contratto a tempo determinato in data anteriore al 01°/09/2010 e per gli anni scolastici specificati in ricorso (e documentati in atti), ha diritto alle differenze retributive rivenienti dalla fascia retributiva reclamata in ricorso.
III.5. - Passando alla quantificazione delle differenze retributive, bisogna evidenziare che, all'esito della CTU espletata in corso di causa – le cui conclusioni, ad avviso dello scrivente, si appalesano del tutto condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame della documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, nonché motivate in maniera logica, coerente ed immune da contraddizioni rispetto ali quesiti formulati – alla parte ricorrente spetta ancora a titolo di differenza retributiva la somma pari ad Euro 1.435,55 [«Modalità di calcolo con il c.d. criterio effettivo. In ossequio a quanto formulato nel quesito, il sottoscritto CTU, ha provveduto a determinare l'anzianità di servizio pre-ruolo con il c.d.
“criterio effettivo”, applicando i principi e metodi sopra richiamati. La sig.ra ha prestato servizio pre-ruolo per Parte_1 un totale di giorni 1476 (con esclusione di giorni 76 relativi all'anno 2013), pari ad anni 4, mesi 1 e giorni 6, oltre all'anno di prova che ha comportato la quantificazione degli anni effettivi utili pari ad anni 5, mesi 1 e giorni 6. Orbene, preso atto di quanto sopra esposto, si evidenzia che, il calcolo desumibile dal decreto di ricostruzione della carriera, risulta essere inferiore al calcolo scaturito dall'applicazione del c.d. “criterio virtuale”. In ossequio al quesito formulato dalla S.V. Ill.ma, non
5 vi sarebbero pertanto differenze retributive da calcolare. Orbene nel caso di specie, non vi è contestazione, da parte Ricorrente, sulla quantificazione e/o applicazione del c.d. principio di calco virtuale ai sensi degli artt. 498 e 485 del d.lgs. n. 297/1994, bensì la mancata corretta applicazione temporale delle fasce stipendiali applicate erroneamente dal in virtù di una CP_3 contestata violazione desumibile dall'accordo del 4 agosto 2011, che prevede: “…Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale <0 – 2 anni>, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale <3 – 8 anni> fino al conseguimento della fascia retributiva <9 – 14 anni>. In virtù di quest'ultimo elemento rilevabile in ricorso, qualora fosse giuridicamente confermata l'applicazione di quanto stabilito nel richiamato accordo “collettivo” siglato in data 04.08.2011, all'immissioni in ruolo avvenuta (nel caso di specie) in data 01.09.2019, poterebbe verificarsi l'effettiva differenza retributiva così come calcolata da Parte Ricorrente pari ad euro 1.435,55» (si vedano le conclusioni rassegnate dal CTU a pagg.9 e 10 della sua relazione scritta)].
III.6. - Per le ragioni innanzi esposte, la domanda attorea deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo collettivo del 4 agosto 2011 e di conseguenza, il deve essere Controparte_1 condannato a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di differenza retributiva la somma pari ad Euro 1.435,55.
Infine, devono essere riconosciuti sulla sorte capitale gli interessi legali e la rivalutazione monetaria tra di loro non cumulati ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
IV. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55 del 10/03/2014 e successive modifiche
6 nell'ambito dello scaglione di riferimento (fino ad Euro 5.200,00) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate con espletamento di CTU contabile – viene posta a carico dell'amministrazione scolastica convenuta secondo il principio della soccombenza con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Analogamente, le spese di CTU – come liquidate con separato provvedimento – devono essere poste, in via definitiva, a carico dell'amministrazione scolastica resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo collettivo del 4 agosto 2011;
-condanna, consequenzialmente, il Controparte_1
a corrispondere alla parte ricorrente la somma pari ad Euro
[...]
1.435,55 a titolo di differenza retributiva, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria tra di loro non cumulati ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
-condanna il a rifondere in Controparte_1 favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida in
Euro 1.314,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarre nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico del
[...]
. Controparte_1
Trani, 12/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO IN LL
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO IN
LL, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 degli avv.ti CALVIO MARIA ROSARIA -c.f. , C.F._1 Pt_2
-c.f. , -c.f.
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
e -c.f. ; Parte_4 C.F._4
-parte ricorrente-
e
Controparte_1
[...]
-con l'assistenza e difesa, ai sensi
[...] dell'art.417 bis, comma 1, c.p.c. della dott.ssa Controparte_2
-c.f. ; C.F._5
-parte resistente- all'udienza del 12/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 22/03/2023, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio
Giudicante l'amministrazione scolastica, rassegnando contro quest'ultima le seguenti conclusioni:
1 “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
- PER L'EFFETTO, CONDANNARE il a pagare, Controparte_1 in favore del ricorrente, LA SOMMA DI € 1.435,55 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 2 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
I.1. - A fondamento della sua domanda la parte ricorrente ha dedotto che, prima della sua assunzione con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_1 avvenuta in data 01°/09/2019, aveva prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del in virtù di numerosi CP_3 contratti a tempo determinato negli anni scolastici 1980/1981,
1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999,
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005, 2012/2013,
2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; che l'amministrazione scolastica convenuta, in sede di ricostruzione della sua carriera ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali con decreto Prot. n. 229 del
26/11/2018 aveva applicato il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che aveva soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8 [si veda testualmente
2 nel predetto decreto di ricostruzione della carriera: “art. 1 a decorrere dal 01.09.2019, data di effettiva assunzione in servizio, alla insegnante è attribuita la prima Parte_1 posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni zero. (…) art. 2 –
Per quanto esposto, alla data del 01/09/2020 (data di conferma in ruolo) è inquadrata nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0, la residua anzianità di anni 5 mesi 8 giorni 0 è utile per il passaggio alla successiva posizione (…)”; che la sua collocazione nella fascia stipendiale zero dopo la sua immissione in ruolo aveva violato il principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato;
che, in particolare, occorreva estendere necessariamente la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010; che, avendo operato diversamente, la condotta dell'amministrazione scolastica convenuta aveva violato la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99 ed allegato alla direttiva del consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE; che, per effetto dell'applicazione del principio di non discriminazione retributiva tra dipendenti precari e dipendenti assunti a tempo indeterminato, aveva maturato il diritto al pagamento delle differenze retributive specificate nei conteggi allegati al ricorso.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, l'amministrazione scolastica convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
III. - Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - Al riguardo, occorre premettere che, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide
(Cass. sentenza n. 31150/2019, Cass. n. 2924/2020 e Cass. n.
3472/2020), “in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del
3 personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola,
l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
III.2. - Dalla disapplicazione dell'art. 569 cit. consegue il riconoscimento dell'intero servizio prestato dalla parte ricorrente;
mentre in merito alla c.d. clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL del 4/8/2011 (più precisamente, norme contrattuali di cui all'art. 2, co 2 e 3, del CCNL del 4/8/2011:
“Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”).
III.3. - In materia di estensione dell'applicazione della predetta clausola, richiesta dalla parte ricorrente alla propria posizione contrattuale, la Suprema Corte ha statuito che “in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale scolastico,
l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad
4 personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, vìola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. sent. n. 2924/2020).
III.4. - In applicazione del predetto principio, si ritiene che la parte ricorrente, essendo stata assunta con contratto a tempo determinato in data anteriore al 01°/09/2010 e per gli anni scolastici specificati in ricorso (e documentati in atti), ha diritto alle differenze retributive rivenienti dalla fascia retributiva reclamata in ricorso.
III.5. - Passando alla quantificazione delle differenze retributive, bisogna evidenziare che, all'esito della CTU espletata in corso di causa – le cui conclusioni, ad avviso dello scrivente, si appalesano del tutto condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame della documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, nonché motivate in maniera logica, coerente ed immune da contraddizioni rispetto ali quesiti formulati – alla parte ricorrente spetta ancora a titolo di differenza retributiva la somma pari ad Euro 1.435,55 [«Modalità di calcolo con il c.d. criterio effettivo. In ossequio a quanto formulato nel quesito, il sottoscritto CTU, ha provveduto a determinare l'anzianità di servizio pre-ruolo con il c.d.
“criterio effettivo”, applicando i principi e metodi sopra richiamati. La sig.ra ha prestato servizio pre-ruolo per Parte_1 un totale di giorni 1476 (con esclusione di giorni 76 relativi all'anno 2013), pari ad anni 4, mesi 1 e giorni 6, oltre all'anno di prova che ha comportato la quantificazione degli anni effettivi utili pari ad anni 5, mesi 1 e giorni 6. Orbene, preso atto di quanto sopra esposto, si evidenzia che, il calcolo desumibile dal decreto di ricostruzione della carriera, risulta essere inferiore al calcolo scaturito dall'applicazione del c.d. “criterio virtuale”. In ossequio al quesito formulato dalla S.V. Ill.ma, non
5 vi sarebbero pertanto differenze retributive da calcolare. Orbene nel caso di specie, non vi è contestazione, da parte Ricorrente, sulla quantificazione e/o applicazione del c.d. principio di calco virtuale ai sensi degli artt. 498 e 485 del d.lgs. n. 297/1994, bensì la mancata corretta applicazione temporale delle fasce stipendiali applicate erroneamente dal in virtù di una CP_3 contestata violazione desumibile dall'accordo del 4 agosto 2011, che prevede: “…Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale <0 – 2 anni>, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale <3 – 8 anni> fino al conseguimento della fascia retributiva <9 – 14 anni>. In virtù di quest'ultimo elemento rilevabile in ricorso, qualora fosse giuridicamente confermata l'applicazione di quanto stabilito nel richiamato accordo “collettivo” siglato in data 04.08.2011, all'immissioni in ruolo avvenuta (nel caso di specie) in data 01.09.2019, poterebbe verificarsi l'effettiva differenza retributiva così come calcolata da Parte Ricorrente pari ad euro 1.435,55» (si vedano le conclusioni rassegnate dal CTU a pagg.9 e 10 della sua relazione scritta)].
III.6. - Per le ragioni innanzi esposte, la domanda attorea deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo collettivo del 4 agosto 2011 e di conseguenza, il deve essere Controparte_1 condannato a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di differenza retributiva la somma pari ad Euro 1.435,55.
Infine, devono essere riconosciuti sulla sorte capitale gli interessi legali e la rivalutazione monetaria tra di loro non cumulati ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
IV. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55 del 10/03/2014 e successive modifiche
6 nell'ambito dello scaglione di riferimento (fino ad Euro 5.200,00) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate con espletamento di CTU contabile – viene posta a carico dell'amministrazione scolastica convenuta secondo il principio della soccombenza con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Analogamente, le spese di CTU – come liquidate con separato provvedimento – devono essere poste, in via definitiva, a carico dell'amministrazione scolastica resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo collettivo del 4 agosto 2011;
-condanna, consequenzialmente, il Controparte_1
a corrispondere alla parte ricorrente la somma pari ad Euro
[...]
1.435,55 a titolo di differenza retributiva, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria tra di loro non cumulati ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
-condanna il a rifondere in Controparte_1 favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida in
Euro 1.314,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarre nei confronti dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico del
[...]
. Controparte_1
Trani, 12/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO IN LL
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