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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/09/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 877 del 2024
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Mariacarmela Magistro e Regina Sciacovelli,
APPELLANTE
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., non costituita,
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.., rappresentato e
[...] difeso dall'Avv. Daniele De Leonardis,
E
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito.
[...]
APPELLATI
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 settembre 2019 (R.G. n.10526/2019),
l'odierno appellante adiva il Tribunale di Bari avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli in data 06.08.2019 e, con successivo ricorso del 16.03.2020 (R.G. n.3590/2020), impugnava altresì la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria del 06.03.2020, deducendo, per entrambe le procedure, la totale estraneità alle pretese creditorie e chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, la declaratoria di nullità e inefficacia degli stessi e dei titoli presupposti, con conseguente ordine di cancellazione della formalità pregiudizievole e condanna degli enti opposti alla rifusione delle spese di lite, anche per responsabilità processuale aggravata.
2. All'esisto della riunione, disposta in data 15.11.2023, dei due giudizi originariamente assegnati a diversi giudici, con sentenza n.1471/2024 del
10.04.2024, il Tribunale di Bari, ha così definito la controversia: «- dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna le parti opposte CP_2 CP_2 [...]
) alla rifusione delle spese processuali nei Controparte_1 confronti della parte opponente -che liquida in complessivi Euro 3.436,50 oltre IVA e
CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge;
-compensa le spese processuali tra la parte opponente e l' CP_4
In particolare, il primo giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti, aventi natura previdenziale, portati dalle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.01476201900000645000 ed alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n.01420191460000054001, in ragione del sopravvenuto e documentato annullamento della pretesa da parte dei rispettivi enti;
quanto alle spese di lite, compensate integralmente le stesse nei confronti dell CP_3 ha ravvisato la soccombenza virtuale dell della e dell'agente CP_2 CP_2 della riscossione, disponendone la condanna alla refusione.
3. Avverso la decisione ha interposto gravame , con Parte_1 ricorso depositato in data 10.10.2024, chiedendone la parziale riforma limitatamente alla statuizione sulle spese.
2 4. Si costituiva in giudizio l' L' e CP_2 Controparte_1
l' restavano intimati. CP_3
5. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
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I. Sul ricorso in appello.
I.
1. Con l'atto di appello, chiede la parziale riforma della Parte_1 sentenza nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite, contestando la violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale della normativa in materia di compensi professionali (D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni).
I.
1.a. In particolare, con il primo motivo di doglianza, censura la valutazione del primo giudice circa la «non complessità della controversia», assumendola come apodittica e palesemente contraddetta dalle oggettive caratteristiche della causa, per valore, numero di questioni giuridiche e di fatto trattate, pluralità di parti e importanza del risultato conseguito: valutazione che avrebbe illegittimamente fondato la decisione di applicare i valori minimi tariffari e non quelli medi, indicati anche nella nota spese di parte.
Secondo l'appellante, inoltre, la statuizione di cessazione della materia del contendere disposta dal primo giudice non eliderebbe la complessità dell'iter difensivo che ad essa ha condotto, essendo l'annullamento degli atti intervenuto solo a seguito delle puntuali deduzioni svolte. Pertanto, deduce che la liquidazione operata sui valori minimi sarebbe illegittima e fondata su una valutazione del tutto erronea dei fatti, e tanto anche alla luce della mancanza di motivazione idonea a discostarsi dalla nota spese depositata.
I.
1.b. Con il secondo motivo di gravame, strettamente connesso al precedente, l'appellante deduce anche la violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari. Rileva infatti che il Tribunale, dopo aver erroneamente optato per l'applicazione dei valori minimi, avrebbe ulteriormente ed inammissibilmente ridotto il compenso “della metà", in palese contrasto con il disposto dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014,
3 che pone un limite invalicabile alla discrezionalità del giudice, non consentendo in alcun caso una diminuzione superiore al 50% dei valori medi.
Contesta altresì la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento di tale riduzione, correlata all' «annullamento d'ufficio» dei crediti, rilevando come tale atto non fosse scaturito da un contegno collaborativo degli enti che avrebbero anzi resistito in giudizio sino alle note conclusive.
I.
1.c. Con il terzo motivo di appello, lamenta inoltre l'omessa applicazione delle disposizioni poste a base della quantificazione dei compensi e nello specifico delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2,
D.M. n. 55/2014. In particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l'attività difensiva è stata prestata nei confronti di una pluralità di parti e che il giudizio finale è scaturito dalla riunione di due distinti procedimenti, introdotti e trattati separatamente sino alla riunione.
Tali circostanze, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, avrebbero dovuto comportare un significativo aumento del compenso unico determinato, ragione per cui, l'appellante procede ad un ricalcolo analitico delle spese, chiedendone la liquidazione in conformità ai criteri normativi asseritamente violati.
Alla stregua di tanto, il ha dunque richiesto la parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, con riliquidazione delle spese del primo grado di giudizio secondo i conteggi analiticamente esposti nel proprio atto di appello,
e con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
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II. L'appello è fondato per quanto di ragione e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
II.a. In carenza di doglianze concernenti la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il gravame investe unicamente il quantum della liquidazione delle spese operata dal Tribunale, che l'appellante assume essere frutto di una erronea applicazione della disciplina dettata in materia di parametri forensi.
4 Sul punto, ritiene il Collegio che la statuizione impugnata, sebbene non censurabile nella parte in cui ha inteso, seppur in termini generali, orientare la liquidazione sui valori minimi, non possa condividersi nella parte in cui ha operato l'ulteriore abbattimento della metà dei compensi individuati e nella parte in cui ha omesso di applicare sugli importi la dovuta maggiorazione per la pluralità di parti.
È infatti noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n.55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 20 dicembre 2024, n. 33642).
Più di recente, Cass. civ., sez. lav., 15.06.2025, n.15959 ha avvalorato tale orientamento, rilevando che l'art. 4, co. 1 del D.M. n. 55 del 2014 - pur dopo la limitazione del "di regola" ai soli aumenti (D.M. 37/2018) e poi la sua totale eliminazione (D.M. 147/2022) - muove dai parametri "medi", di cui assume che il giudice "tiene conto", ma immediatamente fissa un aumento
(ora) fino al 50 % ed una riduzione non oltre il 50 per cento, così ponendo, pur senza riproporre la dizione ("di regola") di cui al precedente art. 11 D.M.
n. 140 del 2012, un analogo criterio elastico entro cui devono muoversi le liquidazioni giudiziali dei compensi.
Alla luce di tali principi, deve quindi escludersi la sussistenza di un vincolo rigido per il primo giudice di liquidare i compensi secondo i valori medi, essendogli solo precluso scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. Sez. 2, 13.04.2023, n. 9815; cfr. anche: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13.07.2021).
In tale quadro, la motivazione addotta in sentenza circa la «non complessità della controversia», per quanto non indispensabile ai fini dallo scostamento dai valori medi, dà comunque atto della scelta del giudice di attenersi ai minimi tariffari, tenendo evidentemente conto della natura delle questioni giuridiche trattate nei giudizi riuniti (attinenti a presunti vizi dell'attività riscossiva), tutte
5 supportate, come emerge dagli atti, da consolidati principi e orientamenti di legittimità.
Né hanno pregio sul punto i rilievi di parte appellante circa l'opinabilità di tale asserzione, essendo noto che, in tema di criteri per la determinazione degli onorari di avvocato, i riferimenti all'esito della causa, alla gravità e al numero delle questioni trattate, alla specialità della controversia e al pregio o al risultato dell'opera, devono intendersi come criteri puramente indicativi rimessi all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se la liquidazione stessa sia contenuta tra i minimi e i massimi stabiliti dalla legge professionale (Cass., civ., sez. III, 03.07.2025,
n.18131).
In tale situazione, la censura non può essere accolta, dovendosi confermare –seppur con i correttivi di seguito esposti– la legittimità dell'opzione del Tribunale di attenersi ai valori minimi.
II.b. Ciò posto, coglie invece nel segno la successiva doglianza articolata dall'appellante in ordine alla disposta riduzione "della metà" di un importo già attestato sui valori minimi, trattandosi di conclusione smentita dalla giurisprudenza di legittimità.
Come infatti stabilito da Cass. Civ., Sez. Lav., n.19049 del 11.07.2025, resa peraltro in controversia «di particolare semplicità», va esclusa la possibilità per il giudice, in caso di liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente, di poter derogare, sia pure in maniera motivata, ai minimi dettati dai parametri di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 13, per effetto della novella del D.M. n. 55 del 2014, operata dal D.M. n.37 del 2018, e confermata dalle previsioni di cui al D.M. n. 147 del 2022, in quanto, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.
A fronte di tale consolidato principio non rileva il richiamo, operato dal
Tribunale, all'«annullamento "d'ufficio" dei crediti di natura previdenziale» disposto nel corso del giudizio, quale argomento a sostegno della disposta riduzione del compenso.
6 Ed invero, anche a voler ricondurre la contestata dimidiazione nell'ambito del potere del giudice di compensare le spese -situazione per vero non evincibile dal testo della pronunzia- non può dirsi che dagli atti di causa emergano elementi idonei a valorizzare un contegno processuale, da parte degli enti appellati, improntato a leale collaborazione;
ed anzi, proprio dagli atti di primo grado, emerge un atteggiamento processuale dei resistenti (in particolare, e ) fortemente conflittuale, essendosi CP_2 Controparte_5 gli stessi opposti fermamente alle ragioni dell'attore, insistendo per l'integrale rigetto delle opposizion proposte, almeno sino al deposito delle note conclusive, e dunque sino alle soglie della decisione (cfr. memorie conclusive in atti).
In ragione di tanto, l'annullamento in autotutela delle cartelle CP_2 intervenuto in prossimità della decisione, non può dunque essere interpretato come un contegno collaborativo tale da giustificare una parziale compensazione delle spese, con conseguente inconsistenza dell'unica ragione suscettibile di giustificare la contestata riduzione.
II.c. Parimenti fondata è la doglianza relativa all'omessa applicazione da parte del giudice delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, del D.M.
n. 55/2014.
Occorre premettere che la citata disposizione, nella sua articolazione strutturale, presenta due distinti periodi normativi con diverse finalità applicative: 1) il primo periodo stabilisce la regola per cui il procuratore che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale ha diritto ad un aumento del compenso del 30% per ogni soggetto oltre il primo;
2) il secondo periodo estende il diritto all'aumento a due ulteriori ipotesi specifiche: a) quando più cause vengono riunite;
b) nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. Civ.,
Sez. III, n. 2956 del 31.01.2024, l'ipotesi sub (b) trova applicazione anche quando la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e
7 distinte per i vari soggetti contro i quali sia stato esercitato il patrocinio (nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. L, Ordinanza n.21902/2023; Sez. 2, Ordinanza
n. 18047/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 13595/2021).
Nel caso di specie, ricorre quindi l'ipotesi predetta, in quanto la difesa dell'appellante ha dovuto confrontarsi con le difese di distinte parti processuali
( e ) che, pur avendo CP_2 CP_2 Controparte_1 CP_3 posizioni processuali tecnicamente autonome, si trovavano sostanzialmente nella medesima posizione di parti opposte rispetto alle eccezioni formulate dal
. Parte_1
Non sussistono invece i presupposti per l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 8, del D.M. n. 55/14, (invocata dall'appellante solo in un prospetto di calcolo) non ravvisandosi, anche alla luce delle generiche deduzioni al riguardo articolate dall'appellante, profili di manifesta fondatezza delle ragioni del contribuente rinvenibili già dalla fase in cui si è originato il contenzioso.
II.d. Alla luce di tanto, va confermata l'insufficienza degli onorari liquidati dal Tribunale di Bari, trattandosi di importi quantificati in misura comunque inferiore ai valori del D.M. n.55 del 2014 come mod. dal D.M.
n.147 del 2022.
Ciò detto e dovendosi quindi procedere ad una nuova liquidazione delle spese del primo grado, questa Corte ritiene di dover muovere dai valori minimi previsti per le cause in materia di “previdenza” (e non già come prospettato dall'appellante “in materia di lavoro”) e considerando il valore della controversia ricompreso nello scaglione da € 260.000,01 ad €
520.000,00.
Sugli importi così ricavati deve poi essere applicata la maggiorazione prevista per la pluralità delle parti resistenti, distinguendo, ai fini del calcolo, tra le fasi dei giudizi svolte separatamente prima della riunione e quelle svolte congiuntamente dopo la riunione, in applicazione del principio per cui, in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in
8 ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione (...) in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. n.13276 del 2018; v. anche Cass. n. 15860 del 2014; Cass. n.
27295 del 2022).
II.e. Tanto premesso e considerato, il calcolo viene pertanto rideterminato nei seguenti termini.
Per il giudizio n.10526/2019, limitatamente alle fasi svolte prima della riunione, il compenso è liquidato in € 1.772,00 per la fase di studio ed in €
1.168,00 per la fase introduttiva, per un subtotale di € 2.940,00. Su tale importo va applicata la maggiorazione (del 60%) per le due parti resistenti oltre la prima, pari ad € 1.764,00, per un totale di € 4.704,00.
Analogamente, per il giudizio n.3590/2020, per le fasi ante-riunione, il compenso è determinato in € 1.772,00 per la fase di studio e € 1.168,00 per la fase introduttiva, per un subtotale di € 2.940,00. Applicando la medesima maggiorazione del 60% (€ 1.764,00), si perviene a un totale di € 4.704,00.
Infine, per le fasi successive alla riunione, il compenso, calcolato in via unitaria, è pari ad € 2.586,00 per la fase di istruttoria e trattazione ed €
3.933,00 per la fase decisionale, per un subtotale di € 6.519,00. Su detto importo, si applica la maggiorazione del 60% (€ 3.911,40), determinandosi così un compenso per le fasi riunite di € 10.430,40.
II.f. Ne consegue che il compenso totale per il primo grado di giudizio ammonta, pertanto, alla somma dei tre importi parziali (€ 4.704,00 + €
4.704,00 + € 10.430,40), per un totale di € 19.838,40, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In conclusione, l'appello è fondato in parte e deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente riforma della sentenza nei limiti di cui in motivazione.
II.g. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e vengono liquidate in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto
9 conto del valore della controversia (attinente alle spese di lite), della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 10.10.2024, avverso la sentenza emessa in data 10.04.2024 dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti dell' della CP_2 CP_2
e dell e dell così provvede:
[...] Controparte_1 CP_3
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l' , l Controparte_1 Controparte_6
e la in solido tra loro, alla rifusione, in favore
[...] Controparte_2 di , delle spese processuali del primo grado di giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 19.838,40, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- condanna l' , l' Controparte_1 Controparte_6
e la in solido tra loro, alla
[...] Controparte_2 rifusione, in favore di , delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 4.800,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Bari, addì 15.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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